Anno 1978
Numero 15
Data 03/03/1978
Abrogato
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 10 marzo 1978, n. 15 La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1, lettera o), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32.
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Legge Regionale 3 marzo 1978, n. 15

Attuazione delle direttive CEE per la riforma della agricoltura e l' istituzione di un regime di interventi in favore dell' agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 1

(2) 


[La presente legge regola la materia in attuazione delle direttive del Consiglio della C.E.E. n. 159/72, 160/72, 161/72 e 268 del 28 aprile 1975, in conformità alle disposizioni della legge 9 maggio 1975, n. 153 e della legge 10 maggio 1976, n. 352]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 2

(3) 


[Le disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1975, n. 153 e nella legge 10 maggio 1976, n. 352 trovano applicazione nel territorio della Regione Puglia nel rispetto delle norme procedurali e delle priorità previste dai successivi articoli]


(3) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


TITOLO 1

Ammodernamento e potenziamento delle strutture agricole 





Sezione 1

Ristrutturazione aziendale 





Art. 3

(4) 


[Per ottenere gli aiuti previsti dal titolo terzo della legge 9 maggio 1975, n. 153 per lammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole, gli interessati devono inoltrare domanda corredata dalla necessaria documentazione alla Regione Puglia - Assessorato allagricoltura - per il tramite dellIspettorato provinciale dellagricoltura territorialmente competente.

LAssessorato allagricoltura si avvale degli Uffici tecnici del settore per listruttoria delle pratiche, al fine di accertare lesistenza dei requisiti per la presentazione dei piani di sviluppo e, dopo aver acquisito il parere del competente Comitato consultivo zonale di cui al successivo art. 11, sottopone alle decisioni della Giunta regionale le richieste.

La Giunta regionale esamina ed approva, su proposta dellAssessore allagricoltura, entro 90 giorni dalla loro presentazione, i piani di sviluppo aziendale valutando prioritariamente:

a) le richieste di contributi e mutui avanzate da coltivatori diretti titolari di imprese familiari ed accordando la preferenza a quelli di età inferiore ad anni 45;

b) le richieste avanzate da società di persone e da cooperative costituite prevalentemente da coltivatori diretti proprietari od affittuari, da mezzadri e coloni.

LAssessore regionale allagricoltura e foreste emana apposite istruzioni ai dipendenti degli Uffici tecnici per il controllo delle fasi di attuazione dei piani di sviluppo, secondo le modalità e gli obiettivi in esso programmati ed in relazione alle erogazioni degli aiuti].

 



(4) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 4

(5) 


[I destinatari degli interventi finanziari e contributivi, i requisiti dordine soggettivo ed oggettivo che gli stessi devono possedere, gli adempimenti e gli obblighi ai quali devono assoggettarsi, il regime di incentivazione, la determinazione del reddito di obiettivo restano disciplinati dalla legge 9 maggio 1975, n. 153 e dalla legge 10 maggio 1976, n. 352 con le integrazioni di cui ai successivi articoli della presente legge]


(5) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 5

(6) 


[La Regione accerterà che limprenditore richiedente le provvidenze di cui al titolo terzo della citata legge statale ricavi dallattività agricola almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro e dedichi allattività agricola almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro, esperendo, sulla base dei dati indicati dallinteressato in apposito atto sostitutivo di notorietà, ogni opportuna indagine, anche avvalendosi, ove necessario, degli Uffici del lavoro e dei contributi agricoli unificati.

Quando il requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato allattività agricola non raggiungano i valori indicati al comma precedente, questi sono abbassati fino alla misura del 50%, a condizione che al momento della presentazione del piano di sviluppo la percentuale del reddito da lavoro ricavato dallattività agricola e del tempo dedicato siano comprese tra il 50 e il 70% e che, una volta attuato il piano, siano raggiunti per entrambi i requisiti dei valori di cui al primo comma.

Nei casi previsti dal precedente comma, per concedere le provvidenze previste dalla presente legge la Regione accerterà che a piano di sviluppo ultimato lazienda sarà in grado di raggiungere un fabbisogno di lavoro di almeno una unità lavorativa uomo e potrà fornire a tale ULU un reddito almeno comparabile a quello di cui beneficiano i lavoratori extragricoli.

Fermo restando quanto disposto dallart. 11 della legge n. 153/1975, sarà considerato a titolo principale limprenditore che operi nelle zone montane e nelle zone considerate svantaggiate ai sensi della direttiva C.E.E. n. 268/75, quando dedichi allattività agricola almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dallattività medesima almeno la metà del proprio reddito globale da lavoro.

Il requisito del possesso di una sufficiente capacità professionale sarà provato dallinteressato mediante certificato di studio o atto sostitutivo di notorietà nei casi previsti dal terzo e quarto comma dellart. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153]



(6) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 6

(7) 


[In applicazione dellart. 25 della legge n. 153/1975 la Regione prenderà in considerazione alla fine di ogni esercizio, nei limiti delle disponibilità finanziarie e, comunque, dopo aver soddisfatto le esigenze delle aziende che non ancora hanno raggiunto il reddito di obiettivo, le domande e i piani di sviluppo delle aziende il cui reddito da lavoro non superi più del 15% il reddito comparabile, alla condizione che le stesse dimostrino che gli oneri derivanti dagli investimenti necessari per lammodernamento aziendale riporterebbe il loro reddito ad un livello inferiore a quello comparabile]



(7) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 7

(8) 


[Nella determinazione del reddito di obiettivo per lammodernamento, il reddito delle unità lavorative uomo impiegate nellazienda che presenta il piano può essere determinato considerando anche unaliquota di reddito proveniente dallesercizio di attività extra agricole non superiori al 20% del reddito di obiettivo, a condizione che dallazienda agricola sia ricavato un reddito pari a quello da lavoro comparabile per almeno 2.300 ore lavorative.

Lobiettivo dellammodernamento aziendale si intende conseguito anche quando lazienda in grado di svilupparsi potrà raggiungere un livello di reddito pari a quello delle aziende di riferimento secondo i modelli stabiliti per la Regione.

Nelle zone montane e in quelle considerate svantaggiate:

a) nel reddito da lavoro da conseguirsi una volta ultimato il piano di sviluppo, può essere incluso limporto dellindennità compensativa di cui agli artt. 5 e 6 della legge 10 maggio 1976, n. 352;

b) laliquota di reddito proveniente dallesercizio di attività ex - agricole può essere elevata al 50% del reddito complessivo purché il reddito da lavoro proveniente dallattività dellazienda agricola sia almeno pari a quello da lavoro comparabile per almeno 2.300 ore lavorative.

Per le zone definite allart. 3, paragrafo 3, della direttiva C.E.E. n. 268/75 il livello minimo del reddito da lavoro proveniente dallattività dellazienda è abbassato a n. 1.610 ore da lavoro comparabile]



(8) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 8

(9) 


[Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata su proposta dellAssessore allAgricoltura, verranno determinati annualmente, in considerazione del tasso globale fissato per il credito agrario, lammontare della quota nel concorso regionale nel pagamento degli interessi, relativi ai mutui da contrarre per gli investimenti globalmente necessari per lattuazione dei piani di sviluppo approvati, e il tasso a carico del beneficiario, rispettivamente, entro il limite massimo dell11% e il limite minimo del 2%.

Nel caso che il piano di sviluppo aziendale o interaziendale riguardi aziende ricadenti in zone dichiarate montane o svantaggiate ai sensi della normativa vigente e sia stato approvato in conformità alle disposizioni della legge 9 maggio 1975, n. 153, con le modifiche di cui agli artt. 8 e 9 della legge 10 maggio 1976, n. 352, il limite di fidejussione, di cui al secondo comma dellart. 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153, viene elevato all80% dellammontare del mutuo compresi i relativi interessi. Resta fermo il trattamento particolare previsto nei commi 3 e 4 dello stesso art. 20 a favore delle cooperative agricole e delle altre forme associative, per le quali il limite di fidejussione viene elevato al 90%, nonché il trattamento particolare previsto nei suddetti commi a favore degli affittuari, mezzadri e coloni, per i quali il limite di fidejussione è elevato al 100%]



(9) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 9

(10) 


[Nelle aree del territorio regionale, appartenenti a zone montane o svantaggiate, individuate e qualificate dal Consiglio regionale come zone suscettibili di sviluppo dellattività turistica e delle attività artigianali, le provvidenze previste nellart. 15 della legge 9 maggio 1975, n. 153, potranno essere concesse anche per investimenti di carattere turistico o artigianale, per un importo non superiore a 10.520 unità di conto per azienda, da realizzarsi nellambito dellazienda agricola]


(10) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 10

(11) 


[Qualora il piano di sviluppo presentato da imprenditori singoli o associati preveda che, al suo compimento, la quota delle vendite di bovini ed ovini superi il 50% del complesso delle vendite effettuate dallazienda, è concesso, in aggiunta alle provvidenze di carattere creditizio, un contributo in conto capitale per ogni ettaro della superficie necessaria alla produzione di carne bovina ed ovina. Il contributo medesimo sarà erogato in tre anni in ragione di 58,9 ECU per ettaro per il primo anno, 39,9 ECU per ettaro il secondo anno e 20,3 ECU per ettaro il terzo anno. Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare 5888 ECU per il primo anno, 3990 ECU per il secondo anno e 2031 ECU per il terzo anno; tale limite può essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione . (12) 

Nel caso che il piano di sviluppo aziendale o interaziendale riguardi aziende ricadenti in zone dichiarate montane o svantaggiate ai sensi della normativa vigente e sia stato approvato in conformità alle disposizioni della legge 9 maggio 1975, n. 153, con le modifiche di cui agli artt. 8 e 9 della legge 10 maggio 1976, n. 352, gli importi annui e complessivi del contributo integrativo predetto sono elevati di un terzo a condizione che lazienda disponga di almeno 0,5 UBA (Unità bestiame adulto) per ettaro di superficie foraggera]



(11) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12
(12) Il secondo e terzo periodo del presente comma, già sostituiti dal primo comma dell'art. 1, L.R. 4 settembre 1979, n. 63, sono, così, nuovamente sostituiti dal primo comma dell'art. 1, L.R. 28 novembre 1980, n. 4


Art. 11

(13) 


[È istituito presso ciascuna Provincia e comunità montana un comitato consultivo con il compito di esprimere parere sulla rispondenza del piano di sviluppo aziendale ai principi e alle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1975, n. 153, e nella presente legge.

Il comitato si esprime, inoltre, sulla rispondenza del piano di sviluppo agli obiettivi programmatici previsti dai piani zonali e, in mancanza, alle direttive formulate dalla Giunta regionale.

Nei territori delle province in cui sono state istituite le comunità montane, i comitati consultivi delle amministrazioni provinciali sono competenti ad esprimere parere solo nei riguardi dei piani di sviluppo delle aziende non ricadenti nei comprensori delle comunità montane.

Sono componenti di ciascun comitato consultivo:

a) il Presidente dellamministrazione provinciale o della comunità montana o loro delegato con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante del comune nel cui territorio ricade lazienda interessata al piano di sviluppo;

c) cinque rappresentanti designati dalle categorie professionali più rappresentative a livello nazionale;

d) tre rappresentanti delle cooperative agricole designate dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale;

e) il dirigente dellispettorato provinciale dellagricoltura o un suo delegato;

f) un rappresentante dellente di sviluppo;

g) tre rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;

h) un funzionario dellispettorato provinciale dellagricoltura inquadrato nei ruoli regionali al 6° o al 7° livello con funzioni di segretario.

I componenti di ciascun comitato sono nominati, su proposta dellassessore allagricoltura e sulla base delle designazioni effettuate dagli enti ed organismi interessati, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il parere espresso dal predetto comitato consultivo è notificato dal Presidente, dopo aver sentito la competente commissione della amministrazione provinciale o della comunità, al dirigente dellispettorato provinciale dellagricoltura.

Ove il parere non sia pervenuto al predetto ispettorato entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, lassessore regionale allagricoltura, anche a mezzo di proprio delegato, convoca il comitato, ne acquisisce il parere e lo comunica per conoscenza alla Provincia o comunità montana nel cui territorio ricade lazienda.

Le riunioni del comitato si effettuano presso lamministrazione provinciale o la comunità montana; la segreteria del comitato ha sede presso lispettorato provinciale dellagricoltura e le convocazioni vengono indette dal Presidente.

Ai componenti dei comitati estranei allamministrazione regionale compete un gettone di presenza di L. 7.000 per giornata di presenza, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Di ciascuna seduta sarà redatto regolare verbale]



(13) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 12

(14) 


[Nelle zone montane ed in quelle svantaggiate comprese nellelenco comunitario alle aziende che non sono in grado di raggiungere il reddito di lavoro comparabile neppure con gli adeguamenti previsti dagli artt. 8 e 9 della legge 10 maggio 1976, n. 352, la Regione concede aiuti per gli investimenti alle condizioni previste dal titolo III, sezione I della legge 9 maggio 1975, n. 153]


(14) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Sezione 2

Investimenti collettivi zootecnici nelle zone montane svantaggiate 





Art. 13

(15) 


[La Regione concede un contributo in conto capitale nella misura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione degli investimenti collettivi di carattere zootecnico elencati nellart. 12 della legge 10 maggio 1976, n. 352.

La spesa ammissibile nelle zone montane e svantaggiate non può eccedere 80.000 unità di conto per singolo investimento collettivo e 400 unità di conto per ettaro di pascolo sistemato o attrezzato.

Le domande intese ad ottenere lintervento contributivo della Regione vanno presentate, corredate dalla necessaria documentazione, allAssessorato allagricoltura, il quale, esperita a mezzo degli uffici tecnici del Settore listruttoria, sottopone le richieste alla decisione della Giunta regionale]



(15) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Sezione 3

Aiuti per la contabilità aziendale 





Art. 14

(16) (17) 


[Agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano richiesta e si impegnino a tenere una contabilità aziendale secondo le metodologie e i modelli elaborati dalla Regione Puglia conformemente a quanto prescrive lart. 11 della direttiva 72/159/C.E.E., la Regione concede, con preferenza alle aziende presentatrici di piani di sviluppo, a quelle che fanno parte della rete contabile della C.E.E. e alle aziende diretto coltivatrici, un contributo di 751 ECU, di cui 299 il primo anno, 209 il secondo anno, 142 il terzo anno, 101 il quarto anno]


(16) Articolo già sostituito dal primo comma dell'art. 2, L.R. 4 settembre 1979, n. 63, e nuovamente, così sostituito dal primo comma dell'art. 2, L.R. 28 gennaio 1980, n. 14.  
(17) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Sezione 4

 Aiuto di avviamento alle associazioni di assistenza interaziendale 





Art. 15

(18) 


[Per garantire la corretta diffusione della contabilità aziendale e una adeguata assistenza nella formulazione dei piani aziendali ed interaziendali sarà data priorità, nellerogazione dei contributi di avviamento previsti dallart. 30 della legge 9 maggio 1975, n. 153, alle Associazioni di produttori i cui programmi riguardino lassistenza alla gestione aziendale attraverso la contabilità o la messa a punto dei piani di sviluppo e la cui attività venga svolta in collegamento con gli Uffici tecnici dellAssessorato allagricoltura preposti alla cura degli specifici settori dei piani di sviluppo e della contabilità aziendale] .

 



(18) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


TITOLO 2

Incoraggiamento alla cessazione dellattività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata e resasi disponibile a scopo di miglioramento delle colture 





Art. 16

(19) 


[Per ottenere lindennità di anticipata cessazione dellattività agricola e il premio di apporto strutturale previsti dalla legge 9 maggio 1975, n. 153, gli interessati devono inoltrare alla Regione Puglia - Assessorato allagricoltura e foreste-domanda corredata dalla necessaria documentazione.

LAssessore allagricoltura e foreste, avvalendosi degli Uffici tecnici del settore per listruttoria delle pratiche, intesa ad accertare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e, in particolare, la effettiva destinazione delle terre cedute ai fini stabiliti dallart. 37 della predetta legge statale, sottopone tali richieste alle decisioni della Giunta munite di un proprio parere.

La Giunta regionale decide, sulla base dei criteri stabiliti dalla legge, entro 90 giorni dalla presentazione delle domande, procedendo alla determinazione e liquidazione del premio di apporto strutturale e demandando allAssessore allAgricoltura il rilascio del motivato nulla-osta per il pagamento delle indennità di anticipata cessazione dellattività agricola]



(19) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 17

(20) 


[Nellerogazione dellassistenza sanitaria a favore dei beneficiari dellindennità per anticipata cessazione, per sé e per i familiari, e degli assegni familiari, si applica il principio della pari titolarità dei genitori sulla potestà familiare secondo la legge 19 maggio 1975, n. 151]


(20) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 18

(21) 


[Ai fini della concessione del premio di apporto strutturale verranno considerate prioritarie in ordine successivo le domande dei seguenti aventi titolo:

a) proprietari concedenti a mezzadria o a colonia qualora trasformino i relativi contratti in affitto della durata minima di quindici anni;

b) proprietari sui cui fondi gli affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti si impegnano a realizzare in forme associative, nellazienda di cui diventano titolari per acquisto o per affitto per la durata di almeno quindici anni, un piano di sviluppo;

c) proprietari che cedono il fondo ai propri affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti in proprietà o in affitto per la durata di almeno quindici anni per destinarlo allingrandimento di aziende per la realizzazione di un piano di sviluppo] .

 



(21) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 19

(22) 


[Le funzioni di organismo fondiario per gli effetti di cui allart. 40 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e per ogni altro effetto previsto dalla legge stessa, sono esercitate dallEnte di sviluppo agricolo il quale provvede a soddisfare le richieste di terre nellambito delle sue disponibilità, mediante dichiarazione di impegno entro 30 giorni dalla loro presentazione.

Nella concessione delle terre sono preferiti gli imprenditori coltivatori diretti che si impegnano a realizzare un piano di sviluppo aziendale al sensi della direttiva 72/159/CEE e fra questi quelli operanti su fondi contigui]



(22) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


TITOLO 3

Indennità compensativa 





Art. 20

(23) (24) 


[Allo scopo di preservare e incrementare lattività agricola necessaria per il mantenimento di un livello adeguato di popolazione e per la conservazione dellambiente naturale e delle sue risorse, la Regione concede agli imprenditori agricoli, singoli od associati, operanti nelle zone montane e nelle zone svantaggiate comprese nellelenco comunitario allegato alla direttiva del Comitato delle Comunità Europee 28 aprile 1975, n. 273 una indennità compensativa annua per la durata di cinque anni, intesa ad alleviare gli svantaggi naturali permanenti delle zone predette.

La concessione dellindennità è subordinata alle seguenti condizioni:

- che limprenditore sia in possesso dei requisiti di cui al terzo comma del precedente art. 5;

- che lo stesso provi di coltivare un fondo a qualsiasi titolo come proprietario, conduttore diretto, affittuario, colono, mezzadro, compartecipante;

- che la superficie agricola utilizzata non sia inferiore ai due ettari, salvo quanto disposto dallart. 21 della presente legge. Nel caso di forme associate di gestione, il predetto limite minimo di due ettari deve risultare dal rapporto medio tra la superficie agricola utilizzata e il numero dei soci che prestano attività lavorativa nellazienda;

- che limprenditore si impegni a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio]



(23) Articolo, prima modificato dall'articolo unico, l.r. 3 marzo 1978, n. 16 e dall'art. 2, l.r. 3 novembre 1982, n. 29, e successivamente abrogato dal primo comma, lettera f), dell'art. 32, l.r. 24 febbraio 1999, n. 12, ferma la competenza delle comunità montane in ordine alla misura dell'indennità compensativa, così come disciplinato dal POP. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera o), l.r. 13 dicembre 1999, n. 32.  
(24) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 21

(25) (26) 


[La misura dellindennità compensativa è determinata secondo criteri di cui ai commi seguenti.

Nei territori montani ai sensi della direttiva 75/268/C.E.E. per ogni ettaro di superficie agraria coltivata, la misura dellindennità compensativa è così determinata:

- fino a 15 ettari: 97 ECU per ettaro;

- oltre i 15 ettari: 20 ECU per ettaro o frazione eccedente i 15 ettari.

Dal beneficio di cui al presente articolo sono escluse:

- le superfici destinate a bosco, a pascolo ed a seminativo coltivato per la produzione di foraggio o di cereali da utilizzare per lalimentazione del bestiame;

- le superfici destinate alla produzione di frumento;

- le superfici destinate a coltivazioni intensive di pereti, pescheti e meleti, per la parte eccedente 50 are per azienda.

Nei territori montani e svantaggiati ai sensi della direttiva 75/268/C.E.E., per ogni Unità di Bestiame Adulto (U.B.A.) allevata durante lanno la misura dellindennità compensativa è così determinata:

- fino a 15 UBA allevate: 97 ECU per UBA;

- oltre le 15 UBA allevate: 20 ECU per UBA, o frazione eccedente le 15 UBA.

Limporto totale dellindennità compensativa concessa per gli allevamenti non può superare 97 ECU per ettaro di superficie foraggera a disposizione dellazienda.

Nelle zone montane possono essere incluse nel calcolo delle UBA anche le vacche da latte la cui produzione è destinata alla commercializzazione. Nelle zone svantaggiate possono essere incluse nel calcolo delle UBA le vacche da latte quando la produzione dellallevamento rappresenta oltre il 30% della produzione dellazienda]



(25) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12
(26) Articolo, prima modificato dall'art. 3, l.r. 4 settembre 1979, n. 63, dall'art. 3, l.r. 28 gennaio 1980, n. 14, sostituito dall'art. 3, l.r. 3 novembre 1982, n. 29 e, successivamente, abrogato dal primo comma, lettera f), dell'art. 32, l.r. 24 febbraio 1999, n. 12, ferma la competenza delle comunità montane in ordine alla misura dell'indennità compensativa, così come disciplinato dal POP. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera o), l.r. 13 dicembre 1999, n. 32.  


Art. 22

(27) (28) 


[Le funzioni relative alla istruttoria, concessione, liquidazione e pagamento dellindennità compensativa sono delegate alle Comunità montane di cui alla legge regionale 5 settembre 1972, n. 9 e successive modificazioni.

La domanda intesa ad ottenere lindennità compensativa, che potrà essere inoltrata anche tramite le Associazioni di categoria e relativi patronati di assistenza, autenticata come per legge, deve essere indirizzata alla Comunità montana competente per territorio.

La domanda, redatta su apposito modello predisposto dallAssessorato regionale allagricoltura, deve essere accompagnata dal certificato di nascita e dallo stato di famiglia del richiedente.

Entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda, fissata al 31 marzo di ogni anno, le Comunità montane trasmettono alla Regione lelenco dei beneficiari e la richiesta delle somme occorrenti per la liquidazione della indennità . (29) 

Le Comunità montane, previa intesa, possono avvalersi dei Comuni per listruttoria delle domande.

La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dellelenco dei beneficiari da parte delle Comunità montane, delibera, su proposta dellAssessore allagricoltura laccreditamento dei fondi occorrenti alle Comunità stesse, comprensivi delle spese per il funzionamento della delega calcolate nella misura massima del 5%.

Le Comunità montane provvedono alla liquidazione della indennità agli aventi diritto entro 30 giorni dallaccreditamento delle somme.

Copia dellelenco dei beneficiari sarà inviata dalle Comunità montane ai Comuni interessati perché sia tenuto affisso allAlbo comunale per 15 giorni.

In caso di inerzia da parte delle Comunità montane nel compiere singoli atti delegati previsti dalla presente legge, la Giunta regionale diffida le stesse a provvedere entro 30 giorni, trascorsi i quali si sostituisce allEnte inadempiente.

In caso di persistente inerzia o di grave violazione delle leggi e direttive regionali, la Regione, con propria legge, revoca una o più funzioni delegate, nel rispetto di quanto dispone lart. 64 dello Statuto regionale, anche nei confronti di singoli Enti: in questo caso la Giunta regionale, nelle more dellapprovazione della legge di revoca della delega, esercita comunque il potere sostitutivo.

Le Comunità montane devono, nella emissione degli atti, fare espressa menzione della delega. Gli atti assunti nellesercizio delle funzioni delegate, resi esecutivi come per legge, hanno carattere definitivo e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione]



(27) Articolo, prima sostituito dall'art. 4,l.r. 3 novembre 1982, n. 29 e, successivamente, abrogato dal primo comma, lettera f), dell'art. 32, l.r. 24 febbraio 1999, n. 12, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa l.r. n. 12/1999, ferma la competenza delle comunità montane in ordine alla misura dell'indennità compensativa, così come disciplinato dal POP. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera o), l.r. 13 dicembre 1999, n. 32.  
(28) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12
(29) Il termine ultimo per la presentazione delle domande per l'indennità compensativa, di cui al presente comma è stato così prorogato al 31 maggio di ogni anno, come disposto dal primo comma dell'art. 1, l.r. 8 aprile 1998, n. 12


TITOLO 4

Informazione socio-economica e qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura 





Sezione 1

Informazione socio-economica 





Art. 23

(30) 


[Le attività di informazione socio-economica sono svolte sia direttamente dalla Regione e sia a mezzo di associazioni, costituite appositamente a tale scopo, alle seguenti condizioni: a) che abbiano una idonea struttura; b) che si avvalgano di informatori socio-economici provenienti dai corsi a livello universitario previsti dallart. 51 della legge n. 153 del 1975; c) che abbiano una adeguata rappresentatività degli interessi degli operatori agricoli; d) che ottengano il riconoscimento con provvedimento del Consiglio regionale.

Presso lAssessorato regionale allAgricoltura è istituito un apposito servizio per lo sviluppo agricolo e linformazione socio-economica con il compito di coordinare le attività dirette e indirette svolte in materia. Presso ciascun Ispettorato provinciale dellagricoltura è istituita una Sezione specializzata di informazione socio-economica per lo svolgimento delle attività di cui allart. 3 della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 17 aprile 1972, n. 161.

Alla direzione della Sezione specializzata è preposto un dipendente appartenente alla 7ª fascia nominato dallAssessore regionale allagricoltura, su proposta del Coordinatore dellAssessorato]



(30) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 24

(31) 


[Il servizio e le Sezioni di cui al precedente articolo si avvarranno anche dellopera del personale in servizio alla data di pubblicazione della presente legge presso i Centri di assistenza tecnica.

Detto personale verrà immesso a domanda, da presentarsi entro e non oltre 60 giorni dallentrata in vigore della presente legge al Presidente della Giunta regionale a mezzo raccomandata A.R., nel ruolo organico del personale della Regione Puglia secondo i criteri di inquadramento previsti dalla legge 25 marzo 1974, n. 18 con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, con successivo provvedimento legislativo.

Le leggi regionali che provvederanno alla ristrutturazione dellordinamento degli Uffici regionali o alla delega delle funzioni amministrative agli Enti locali, terranno conto delle esigenze dellinformazione socio-economica e dellassistenza allo sviluppo agricolo prevedendo anche lutilizzazione in seno al servizio e alle sezioni specializzate dei consulenti socio economici in possesso dellattestato di cui allart. 52 della legge 9 maggio 1975, n. 153]



(31) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 25

(32) 


[Per far conoscere agli imprenditori agricoli dellintero territorio regionale lattività svolta per lo sviluppo e lammodernamento dellagricoltura pugliese in attuazione delle direttive comunitarie concernenti la riforma dellagricoltura e per orientare lattività di informazione socio-economica sui fondamentali problemi dellagricoltura, lAssessorato regionale allagricoltura e foreste diramerà un bollettino mensile dal titolo «Notiziario agricolo regionale pugliese» ed utilizzerà i canali e i mezzi informativi che riterrà più idonei]


(32) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Sezione 2

Qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura 





Art. 26

(33) 


[Per la realizzazione degli obiettivi previsti dallart. 35 della legge 9 maggio 1975, n. 153 la Regione istituisce presso lAssessorato allagricoltura un apposito servizio per la qualificazione professionale e lassistenza tecnica delle persone che lavorano in agricoltura.

Detto servizio si articolerà in due diversi settori di attività, e precisamente:

a) un settore destinato a promuovere lo svolgimento di corsi di qualificazione professionale per consentire alle persone che lavorano in agricoltura di acquisire una nuova qualificazione nellambito della professione agricola o di migliorare quella che già possiedono affinché possano integrarsi in una agricoltura moderna;

b) un settore destinato a promuovere in forma capillare una azione di divulgazione e di assistenza tecnica svolta al livello delle singole aziende o di gruppi di aziende omogenee.

I corsi di qualificazione dovranno tendere alla formazione di capi-azienda in grado di recepire criticamente ed efficacemente nuove tecniche produttive e nuove forme di gestione aziendale, derivanti dalla ricerca e dalla sperimentazione e, più in generale, adeguare il livello di formazione generale, tecnico ed economico, alle esigenze imposte dalle dinamiche della realtà agricola.

Detto livello di formazione dovrà essere costantemente sostenuto ed aggiornato attraverso una organica integrazione tra le attività di qualificazione e di assistenza tecnica] .

 



(33) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 27

(34) 


[Lattività di qualificazione delle persone che lavorano in agricoltura sarà svolta dalla Regione anche attraverso le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale che ne ottengano specifico riconoscimento dalla Giunta regionale.

La Giunta regionale coordina le iniziative poste in essere dalle organizzazioni professionali ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui agli artt. 5 e 6 della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 17 aprile 1972, n. 161]



(34) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 28

(35) 


[Le attività specificate al punto b) del precedente art. 26 verranno svolte sul territorio regionale da Uffici agricoli zonali, ubicati in ciascuna zona omogenea delimitata secondo i criteri stabiliti al precedente art. 11.

A ciascun Ufficio zonale verrà assegnato un funzionario esperto di economia agraria con particolare riferimento alla contabilità ed alla analisi della gestione aziendale, nonché uno o più tecnici specialisti nelle diverse branche dellagronomia e della zootecnia, in relazione agli indirizzi produttivi previsti dai piani zonali di sviluppo agricolo adottati.

Gli uffici dovranno provvedere a coordinare, stimolare e orientare secondo gli indirizzi emersi dalla programmazione zonale e regionale, lattività di divulgazione e di assistenza tecnica svolta dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative]



(35) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


TITOLO 5

Infrastrutture nelle zone montane e svantaggiate 





Art. 29

(36) 


[Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture sufficienti, ed in particolare di vie di accesso alle aziende, di elettricità e di acqua potabile e, per le zone a vocazione turistica, di depuratore delle acque, nelle zone montane ed in quelle svantaggiate, la Regione finanzia la realizzazione delle predette opere, alle Comunità montane e ai Consorzi di Comuni, che si costituiranno nelle zone svantaggiate dandosi una regolamentazione analoga a quella contenuta negli artt. 4 e seguenti della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Condizione indispensabile per essere ammessi a godere del predetto aiuto è che la Comunità montana o il Consorzio di Comuni preveda nei propri programmi la realizzazione delle infrastrutture di cui al primo comma del presente articolo]



(36) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 30

(37) 


[Agli oneri derivanti dallattuazione della presente legge, lamministrazione regionale farà fronte con le autorizzazioni di spesa deliberate dal C.I.P.E. sui fondi stanziati dalla legge 9 maggio 1975, n. 153, e dalla legge 10 maggio 1976, n. 352, e con i fondi che verranno stanziati con successive leggi di integrazione.

Alla iscrizione degli appositi capitoli di spesa in bilancio, nonché alla determinazione di singoli stanziamenti si provvederà con la legge di approvazione del bilancio e con le leggi di variazione allo stesso sulla base delle comunicazioni ufficiali delle autorizzazioni di spesa deliberate dal C.I.P.E.]



(37) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 31

(38) (39) 


[Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a variare con proprio decreto lammontare degli importi previsti dalla presente legge, in conformità ad analoghi provvedimenti adottati dalla Comunità Economica Europea. Tale variazione avverrà entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei suddetti provvedimenti nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee ]


(38) Articolo aggiunto dal primo comma dell'art. 5, L.R. 28 gennaio 1990, n. 14
(39) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12