Anno 1983
Numero 9
Data 17/06/1983
Abrogato
Materia Istruzione - Formazione professionale;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 17 giugno 1983, n. 9

Normativa per l' utilizzazione del personale della formazione professionale.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 15/02, art. 36


Art. 1

(2) 


[In attesa della legge regionale di riforma della formazione professionale, la Regione promuove, in attuazione dell art. 25 della legge regionale 17- 10- 1978, n. 54:

a) corsi di riqualificazione, riconversione, aggiornamento;

b) corsi di riconversione per la realizzazione di attivita di orientamento professionale;

c) corsi di riqualificazione per l approntamento di studi, ricerche e documentazione, inerenti le attivita di formazione professionale e di politica attiva del lavoro, ivi comprese quelle relative all Osservatorio del Mercato del lavoro;

d) progetti pilota e attivita promozionali inerenti la formazione professionale di interesse della Regione Puglia;

per il personale della formazione professionale che:

- sia iscritto nella seconda parte dell albo nonche nell elenco regionale di cui all art. 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, previo aggiornamento di tale parte dell albo e dell elenco con l inserimento a domanda degli operatori in servizio alla data del 30- 9- 1982, comunque impegnati in attivita di formazione professionale finanziata dalla Regione nell ambito di almeno due anni formativi e per un numero di ore settimanali non inferiore a 12 di insegnamento per i docenti e a 18 di servizio per i non docenti;

- sia ad esclusiva dipendenza dell Ente Gestore di formazione professionale.

[Il termine di cui allultimo comma dellart. 1 della L.R. 17 giugno 1983, n. 9, già modificato dallart. 1 della L.R. 25 febbraio 1986, n. 5 è prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riforma della formazione professionale comunque non oltre il 31 dicembre 1987]  (3) 



(2) Legge abrogata dalla l.r. 15/02art. 36
(3) Comma prima sostituito dal primo comma dell'art. 1, L.R. 25 febbraio 1986, n. 5, successivamente modificato dal primo comma dell'art. 1, L.R. 18 febbraio 1987, n. 8ed infine abrogato dal terzo comma dell'art. 11, L.R. 23 agosto 1993, n. 18


Art. 2

(4) 


[Ai corsi di cui all art. 1 partecipa altresì il personale regionale iscritto nella prima parte dell albo che svolga attivita di formazione professionale delegata e che non sia impiegato nelle attivita previste dal Piano annuale di formazione professionale.] 


(4) Legge abrogata dalla l.r. 15/02art. 36


Art. 3

(5) 


[I programmi di attivita di cui all art. 1 saranno approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e dei progetti prioritari contenuti nel Piano regionale di sviluppo, e riguarderanno di preferenza:

1) il settore energetico;

2) il risanamento delle acque;

3) lo sviluppo di servizi superiori: a) per la piccola e media impresa; b) per l artigianato; c) per la pubblica amministrazione regionale e locale;

d) per il sistema sanitario e della sicurezza sociale;

4) la formazione tecnica per l agricoltura;

5) la tutela, il recupero e l uso del patrimonio ambientale e storico - artistico;

6) lo sviluppo del sistema cooperativistico;

7) la valorizzazione delle aree interne;

8) l agrindustria;

9) la pesca e l acquacoltura;

10) il turismo.]



(5) Legge abrogata dalla l.r. 15/02art. 36


Art. 4

(6) 


[Per la realizzazione dell attivita di formazione professionale, compresa quella di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, viene autorizzata la concessione, agli Enti Gestori per le attivita convenzionate, di finanziamenti a copertura degli oneri derivanti dal pagamento al personale delle retribuzioni e relativi oneri riflessi.

La Giunta regionale e autorizzata ad erogare anticipatamente, per ciascun trimestre, a favore degli Enti Gestori per le attivita convenzionate, i 3/ 12 del finanziamento relativo alle spese contrattuali, compresi gli oneri riflessi, del personale impegnato nelle attivita di cui al primo comma del presente articolo.

Nelle more dell effettivo inizio dell attivita formativa, la Regione riconosce per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inserito nella seconda parte dell albo o nell elenco di cui all art. 26 della legge regionale 17- 10- 78, n. 54, aggiornati ai sensi dell art. 1  della presente legge, le spese derivanti dall applicazione del vigente CCNL degli operatori della formazione professionale, purche detto personale sia stato ad esclusiva disposizione dell Ente Gestore per le attivita di riqualificazione o riconversione di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge o per le attivita di cui agli articoli 6 - terzo comma e 33 della legge regionale 17- 10- 1978, n. 54(7) 

Tali finanziamenti andranno accreditati su apposito conto corrente, all uopo acceso presso Istituti bancari dagli Enti Gestori di attivita di formazione professionale, che dovranno affidare agli stessi Istituti bancari il servizio di cassa per il pagamento diretto delle retribuzioni al personale dipendente, nonche per il versamento degli oneri riflessi.

I finanziamenti di cui al presente articolo saranno erogati con le stesse modalita agli Enti delegati per le retribuzioni agli operatori eventualmente assegnati a tali Enti attraverso provvedimenti di mobilita di cui all art. 27 della legge regionale 17- 10- 78, n. 54.] 



(6) Legge abrogata dalla l.r. 15/02art. 36
(7) Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi quanto disposto dall'art. 1, L.R. 25 gennaio 1984, n. 8


Art. 5

(8) 


[La Regione, per le attivita di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, potra anche avvalersi delle Universita, di Istituti di ricerca scientifica o di Istituti specializzati, stipulando apposita convenzione deliberata dalla Giunta regionale.]


(8) Legge abrogata dalla l.r. 15/02art. 36


Art. 6

(9) 


[Fino all entrata in vigore della legge regionale di riforma della formazione professionale, l applicazione della legge regionale 17- 10- 1978, n. 54 resta sospesa relativamente ai rapporti di lavoro posti in essere da Enti Gestori successivamente al 30- 9- 1982 o suscettibili di trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo tale data.

Resta salva la possibilita di conferire supplenze, da parte degli Enti Gestori, subordinatamente alla costituzione della terza parte dell albo di cui all art. 26 della legge regionale 17- 10- 78, n. 54.

 Esperite le procedure della mobilità con esito negativo, gli Enti gestori convenzionati e delegati possono assumere, con contratto a termine, il personale docente e non docente necessario per lo svolgimento delle attività formative previa utilizzazione di tutto il personale docente in attività amministrative se non impegnato in attività di insegnamento. Il personale assunto con contratto a termine non ha titolo alla iscrizione nellAlbo o nellelenco di cui allart. 26 della L.R. 17 ottobre 1978, n. 54 ] (10) 

 

 




(10) Comma prima modificato dal primo comma dell'art. 1, L.R. 25 febbraio 1986, n. 5 e successivamente così sostituito dal primo comma dell'art. 11, L.R. 23 agosto 1993, n. 18. 
(9) Legge abrogata dalla l.r. 15/02art. 36


Art. 7

(11) 


[Agli oneri derivanti dall applicazione della presente legge, valutati in lire 3.000.000.000, si provvede con i fondi stanziati sul cap. 11102 del bilancio 1983 - parte II Spesa – approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30- 4- 1983. ] 


(11) Legge abrogata dalla l.r. 15/02art. 36


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.