Legge Regionale 17 giugno 1983, n. 9 Normativa per l' utilizzazione del personale della formazione professionale.(1)
Art. 1(2) [In attesa della legge regionale
di riforma della formazione professionale, la Regione promuove, in attuazione
dell art. 25 della legge regionale 17- 10- 1978, n. 54: a) corsi di riqualificazione,
riconversione, aggiornamento; b) corsi di riconversione per
la realizzazione di attivita di orientamento
professionale; c) corsi di riqualificazione
per l approntamento di studi, ricerche e documentazione, inerenti le attivita
di formazione professionale e di politica attiva del lavoro, ivi comprese quelle
relative all Osservatorio del Mercato del lavoro; d) progetti pilota e attivita
promozionali inerenti la formazione professionale di interesse della Regione
Puglia; per il personale della
formazione professionale che: - sia iscritto nella seconda
parte dell albo nonche nell elenco regionale di cui all art. 26 della legge
regionale 17 ottobre 1978, n. 54, previo aggiornamento di tale parte dell albo
e dell elenco con l inserimento a domanda degli operatori in servizio alla
data del 30- 9- 1982, comunque impegnati in attivita di formazione
professionale finanziata dalla Regione nell ambito di almeno due anni formativi
e per un numero di ore settimanali non inferiore a 12 di insegnamento per i
docenti e a 18 di servizio per i non docenti; - sia ad esclusiva dipendenza
dell Ente Gestore di formazione professionale.
[Il termine di cui allultimo comma dellart. 1 della L.R. 17 giugno 1983, n. 9, già modificato dallart. 1 della L.R. 25 febbraio 1986, n. 5 è prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riforma della formazione professionale comunque non oltre il 31 dicembre 1987] (3)
Art. 2(4) [Ai corsi di cui all art.
1 partecipa altresì il personale regionale iscritto nella prima parte dell albo
che svolga attivita di formazione professionale delegata e che non sia
impiegato nelle attivita previste dal Piano annuale di formazione
professionale.]
Art. 3(5) [I programmi di attivita di cui
all art. 1 saranno approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su
proposta della Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e dei progetti
prioritari contenuti nel Piano regionale di sviluppo, e riguarderanno di
preferenza:
1) il settore
energetico;
2) il risanamento delle
acque;
3) lo sviluppo di servizi
superiori: a) per la piccola e media impresa; b) per l artigianato; c) per la
pubblica amministrazione regionale e locale;
d) per il sistema sanitario e
della sicurezza sociale;
4) la formazione tecnica per l
agricoltura;
5) la tutela, il recupero e l
uso del patrimonio ambientale e storico - artistico;
6) lo sviluppo del sistema
cooperativistico;
7) la valorizzazione delle aree
interne;
8) l
agrindustria;
9) la pesca e l
acquacoltura;
10) il
turismo.]
Art. 4(6) [Per la realizzazione dell
attivita di formazione professionale, compresa quella di cui agli articoli 1 e
3 della presente legge, viene autorizzata la concessione, agli Enti Gestori per
le attivita convenzionate, di finanziamenti a copertura degli oneri derivanti
dal pagamento al personale delle retribuzioni e relativi oneri
riflessi.
La Giunta regionale e
autorizzata ad erogare anticipatamente, per ciascun trimestre, a favore degli
Enti Gestori per le attivita convenzionate, i 3/ 12 del finanziamento relativo
alle spese contrattuali, compresi gli oneri riflessi, del personale impegnato
nelle attivita di cui al primo comma del presente articolo.
Nelle more dell effettivo
inizio dell attivita formativa, la Regione riconosce per il personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato inserito nella seconda parte dell albo
o nell elenco di cui all art. 26 della legge regionale 17- 10- 78, n. 54,
aggiornati ai sensi dell art. 1 della
presente legge, le spese derivanti dall applicazione del vigente CCNL degli
operatori della formazione professionale, purche detto personale sia stato ad
esclusiva disposizione dell Ente Gestore per le attivita di riqualificazione o
riconversione di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge o per le attivita
di cui agli articoli 6 - terzo comma e 33 della legge regionale 17- 10- 1978, n.
54. (7)
Tali finanziamenti andranno
accreditati su apposito conto corrente, all uopo acceso presso Istituti bancari
dagli Enti Gestori di attivita di formazione professionale, che dovranno
affidare agli stessi Istituti bancari il servizio di cassa per il pagamento
diretto delle retribuzioni al personale dipendente, nonche per il versamento
degli oneri riflessi.
I finanziamenti di cui al
presente articolo saranno erogati con le stesse modalita agli Enti delegati per
le retribuzioni agli operatori eventualmente assegnati a tali Enti attraverso
provvedimenti di mobilita di cui all art. 27 della legge regionale 17- 10- 78,
n. 54.]
Art. 5(8) [La Regione, per le
attivita di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, potra anche
avvalersi delle Universita, di Istituti di ricerca scientifica o di Istituti
specializzati, stipulando apposita convenzione deliberata dalla Giunta
regionale.]
Art. 6(9) [Fino all entrata in vigore
della legge regionale di riforma della formazione professionale, l applicazione
della legge regionale 17- 10- 1978, n. 54 resta sospesa relativamente ai
rapporti di lavoro posti in essere da Enti Gestori successivamente al 30- 9-
1982 o suscettibili di trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato
dopo tale data.
Resta salva la possibilita di
conferire supplenze, da parte degli Enti Gestori, subordinatamente alla
costituzione della terza parte dell albo di cui all art. 26 della legge
regionale 17- 10- 78, n. 54.
Esperite le procedure della mobilità con esito negativo, gli Enti gestori convenzionati e delegati possono assumere, con contratto a termine, il personale docente e non docente necessario per lo svolgimento delle attività formative previa utilizzazione di tutto il personale docente in attività amministrative se non impegnato in attività di insegnamento. Il personale assunto con contratto a termine non ha titolo alla iscrizione nellAlbo o nellelenco di cui allart. 26 della L.R. 17 ottobre 1978, n. 54 ] (10)
Art. 7(11) [Agli oneri derivanti
dall applicazione della presente legge, valutati in lire 3.000.000.000, si
provvede con i fondi stanziati sul cap. 11102 del bilancio 1983 - parte II Spesa
– approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30- 4- 1983. ]
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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