Anno 1984
Numero 25
Data 09/05/1984
Abrogato
Materia Controlli amministrativi;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 9 maggio 1984, n. 25

Organi di controllo sugli atti degli enti locali della Regione Puglia: modifiche allo art. 2 della legge regionale 21 giugno 1980, n. 74 e all' art. 2 della legge regionale 17gennaio 1980, n. 11.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 22/94, art. 43


Art. 1

(2) (3) 


[1.  Ai componenti del Comitato regionale di controllo e delle Sezioni decentrate spetta un indennita di L. 70.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del collegio.

 2. Al Presidente spetta un indennita di L. 100.000 ed al Vice Presidente un indennita di L. 85.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del collegio.

 3. L indennita e corrisposta nella suddetta misura con decorrenza 1.1.1989.]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 22/94, art. 43
(3) Articolo così sostituito dalla l.r. 9/1989, art. 1


Art. 2

(4) 


[L art. 2 della L. R. 17/ 1/ 1980, n. 11 e sostituito dal seguente:

Ai Presidenti ed ai componenti degli organi regionali di controllo che, previa autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, si rechino fuori sede, per la partecipazione a convegni ed incontri di studio, e corrisposto il trattamento economico di missione, nella misura e con i criteri previsti dalla legge regionale 17/ 7/ 1979, n. 42 .

Ai fini dell applicazione del comma precedente, i Presidenti ed i componenti degli organi regionali di controllo sono equiparati ai funzionari regionali del piu alto livello retributivo funzionale.]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 22/94, art. 43


Art. 3

(5) 


[I maggiori oneri rivenienti dall applicazione della presente legge trovano copertura sul Cap.00204 Spese per i Componenti i Comitati di Controllo - LLRR nn. 12/ 72 - 5/ 73 e successive modificazioni SO del Bilancio 1984, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 13/ 3/ 84, disponibile.]

(5) Legge abrogata dalla l.r. 22/94, art. 43


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.