Legge Regionale 9 maggio 1984, n. 25
Organi di controllo sugli atti degli enti locali della Regione Puglia: modifiche allo art. 2 della legge regionale 21 giugno 1980, n. 74 e all' art. 2 della legge regionale 17gennaio 1980, n. 11.(1)
Art. 1(2) (3)
[1. Ai componenti del Comitato regionale di controllo e delle Sezioni decentrate spetta un indennita di L. 70.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del collegio.
2. Al Presidente spetta un indennita di L. 100.000 ed al Vice Presidente un indennita di L. 85.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del collegio.
3. L indennita e corrisposta nella suddetta misura con decorrenza 1.1.1989.]