Anno 1984
Numero 38
Data 22/08/1984
Abrogato
Materia Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 22 agosto 1984, n. 38

Modifica alla legge regionale n. 9 del 7 febbraio 1984 recante norme sul trattamento economico dei Consiglieri regionali.(1) 


(1) Legge già abrogata dalla l.r. 5/98, art. 9, è stata nuovamente abrogata  dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 1

(2) (3) 


[L articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 1984, n. 9 e così modificato:

 Lindennità di trasferta corrisposta ai consiglieri regionali in missione è fissata in L. 55.800 per ogni giorno di permanenza fuori del territorio regionale.

Tale importo è proporzionalmente ridotto nel caso in cui la missione duri meno di 24 ore .]



(2) Legge già abrogata dalla l.r. 5/98art. 9, è stata nuovamente abrogata  dalla l.r. 28/98, allegato A
(3) Articolo modificato dalla l.r. 12/1986 , art.1 


Art. 2

(4) 


[Lonere derivante dall applicazione della presente legge trova copertura nello stanziamento del Cap. 00102 Spese per indennita di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio e assicurazione contro gli infortuni degli stessi del bilancio 1984 e dei bilanci successivi.]




(4) Legge già abrogata dalla l.r. 5/98art. 9, è stata nuovamente abrogata  dalla l.r. 28/98, allegato A