Legge Regionale 11 aprile 1985, n. 18
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 agosto 1979, n. 60.(1)
Art. 1(2)
[L art. 5 della L. R. 30 agosto
1979, n. 60, e sostituito dal seguente:
Per l assolvimento delle funzioni statutarie dei Gruppi consiliari, costituiti ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento interno del Consiglio regionale, la Regione Puglia assicura la disponibilita di locali e attrezzature necessarie - comprese le linee telefoniche - per il loro funzionamento nonche di personale, ed assegna contributi a carico del bilancio .(3)
La disponibilita di locali
idonei e delle attrezzature necessarie per il funzionamento e, altresì,
assicurata agli uffici costituiti ai sensi dell art. 8 del Regolamento interno
del Consiglio regionale.
Con deliberazione dell Ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale, e destinato ai Gruppi consiliari di cui
al comma I, nonche agli uffici di cui al II comma del presente articolo,
personale inquadrato nel ruolo regionale e personale assunto dalla Regione ai
sensi della legge statale 1- 6- 1977, numero 285, secondo i seguenti
criteri:
a) due dipendenti, di cui uno -
non superiore al settimo livello funzionale - in qualita di Segretario del
Presidente del Gruppo, per ciascun Gruppo consiliare costituito a norma dell
art. 8 del Regolamento interno del Consiglio regionale, qualunque sia la
consistenza numerica;
b) L assegnazione del personale e disposta con deliberazione dell Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Nel caso di sostituzioni nel corso della legislatura si adotta la stessa procedura.] (4)