Anno 1985
Numero 18
Data 11/04/1985
Abrogato
Materia Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 11 aprile 1985, n. 18

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 agosto 1979, n. 60.(1) 


(1) Legge brogata dalla l.r. 3/94, art. 7.


Art. 1

(2) 


[L art. 5 della L. R. 30 agosto 1979, n. 60, e sostituito dal seguente:

 Per l assolvimento delle funzioni statutarie dei Gruppi consiliari, costituiti ai sensi degli artt. 7 e 8  del Regolamento interno del Consiglio regionale, la Regione Puglia assicura la disponibilita di locali e attrezzature necessarie - comprese le linee telefoniche - per il loro funzionamento nonche di personale, ed assegna contributi a carico del bilancio .(3) 

La disponibilita di locali idonei e delle attrezzature necessarie per il funzionamento e, altresì, assicurata agli uffici costituiti ai sensi dell art. 8 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Con deliberazione dell Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, e destinato ai Gruppi consiliari di cui al comma I, nonche agli uffici di cui al II comma del presente articolo, personale inquadrato nel ruolo regionale e personale assunto dalla Regione ai sensi della legge statale 1- 6- 1977, numero 285, secondo i seguenti criteri:

a) due dipendenti, di cui uno - non superiore al settimo livello funzionale - in qualita di Segretario del Presidente del Gruppo, per ciascun Gruppo consiliare costituito a norma dell art. 8 del Regolamento interno del Consiglio regionale, qualunque sia la consistenza numerica;

b) L assegnazione del personale e disposta con deliberazione dell Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Nel caso di sostituzioni nel corso della legislatura si adotta la stessa procedura.] (4) 




(2) Legge brogata dalla l.r. 3/94art. 7.
(3) Periodo integrato dalla l.r. 7/1990 , art. 1
(4) comma sostituito dalla l.r. 7/1990,  art 1


Art. 2

(5) (6) 


Per l assolvimento delle funzioni dei Gruppi consiliari la Regione Puglia assegna, all inizio di ogni anno, con deliberazione dell Ufficio di Presidenza del  Consiglio, i sottoelencati contributi mensili a carico del Bilancio del Consiglio regionale:

a) una quota di:

L. 1.500.000 per i Gruppi di un Consigliere;

L. 2.500.000 per i Gruppi fino a nove Consiglieri;

L. 3.900.000 per i Gruppi oltre nove Consiglieri;

b) una quota fissa di lire 325.000 per ogni Consigliere componente il Gruppo;

c) per le spese relative all aggiornamento culturale e scientifico:

L. 250.000 ai Gruppi comprendenti un Consigliere;

L. 1.000.000 ai Gruppi comprendenti fino a nove Consiglieri;

L. 2.000.000 ai Gruppi comprendenti oltre i nove Consiglieri.



(5) Legge brogata dalla l.r. 3/94art. 7.
(6) Articolo precedentemente modificato dalla l.r. 35/1987 , art. 1


Art. 3

(7) 


[I contributi di cui al precedente articolo sono utilizzati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per le iniziative dei Gruppi e, in particolare per: spese postali, di cancelleria, telefoniche, tipografiche e di trasporti; l aggiornamento culturale: visite di istruzioni, iniziative di studio, informazioni e consultazioni, scambi culturali, acquisto libri, riviste e giornali; collaborazioni operative e professionali di esperti necessari per l attivita funzionalmente collegata ai lavori del Consiglio.

Entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei Gruppi consiliari presentano all Ufficio di Presidenza del Consiglio un elenco delle spese sostenute per categorie e una dichiarazione attestante la utilizzazione dei contributi erogati nell anno precedente.]



(7) Legge brogata dalla l.r. 3/94art. 7.