Anno 1985
Numero 26
Data 13/05/1985
Abrogato No
Materia Urbanistica - edilizia pubblica;
Note Pubblicata nel B.U.R Puglia 20 maggio 1985, n. 61, S.O. La presente legge è stata integrata dalla l.r. 15 aprile 1997, n. 14
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Nessun allegato

Legge Regionale 13 maggio 1985, n. 26

Primi adempimenti regionali in materia di controllo dell' attivita' urbanistico - edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive.



Art. 1


La presente legge contiene norme attuative della legge statale 28.2.1985, n. 47.




Art. 2


 Sono variazioni essenziali al progetto approvato ai sensi dellart. 8 della legge 28.2.1985, n. 47:

a)       il mutamento della destinazione duso delledificio o di una parte di esso, superiore almeno al 50% della superficie utile;

b)      laumento della cubatura, oltre il 15% per edifici sino a 500 mc., oltre il 10% per edifici da 501 a 1000 m.c., oltre il 5% per edifici da 1001 a 5000 mc., oltre il 2,50% per edifici eccedenti i 5000 mc. rispetto a quella del progetto approvato, ovvero laumento delle superfici di solaio di oltre il 15% per edifici sino a 150 mq., di oltre il 10% per edifici da 151 a 300 mq., di oltre il 5% per edifici da 301 a 1500 mq. e di oltre il 2,50% per edifici aventi superfici di solaio maggiori.  Ai fini delle presenti disposizioni la superficie del solaio è quella risultante dalla somma delle superfici dei solai di interpiano e di quello di copertura;

c)       le modifiche dei parametri urbanistici ed edilizi del progetto approvato, diversi da quelli dei punti a) e b), che non sono derogabili ai sensi di leggi statali e regionali nonchè di regolamenti comunali, ovvero la localizzazione significativamente diversa delledificio in relazione allarea di pertinenza;

d)      il mutamento sostanziale delle caratteristiche dellintervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dellart. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

e)       la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, non attinenti a fatti procedurali, che comporti un rischio sismico individuabile mediante calcolo statistico effettuato ai sensi del D.M. 2 luglio 1981.




Art. 3

(Variante di recupero)(1) 


Per il recupero urbanistico degli insediamenti abusivi esistenti al 1° ottobre 1983, i Comuni, in deroga a quanto previsto dall’art. 55 della l.r. 31 maggio 1980, n. 56, possono adottare specifica variante di recupero.

 Per l’adozione della variante di cui al primo comma i Comuni, entro la data del 20 aprile 1987, devono preliminarmente perimetrare, in un quadro di convenienza economica e sociale, gli insediamenti da includere nelle varianti e costituiti da una pluralità di edifici abusivi comportante una continuità edificata e rilevante modificazione dell’assetto del territorio.

 L’adozione della variante è obbligatoria per il recupero degli insediamenti perimetrati nonché per gli insediamenti abusivi contigui a zone edificate od edificabili in base allo strumento urbanistico vigente, oppure insistenti su aree destinate successivamente alla realizzazione degli insediamenti abusivi stessi, ad edifici pubblici od a spazi pubblici.

 La variante di recupero può riguardare sia lo strumento urbanistico generale sia uno strumento urbanistico esecutivo e, per quanto compatibile con la presente legge, deve essere redatta in conformità a quanto previsto dagli artt. 19 e 20 della l.r. 21 maggio 1980, n. 56.

 Nell’ambito delle aree oggetto della variante di recupero possono essere previsti soltanto gli edifici e le altre opere ammissibili alla sanatoria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 45 nonché nuovo volumi soltanto se destinati ai servizi di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

 Nel caso di comprovate necessità, le aree da destinare ai servizi di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, possono essere localizzate all’esterno delle aree perimetrate.  



(1) Articolo così sostituito dalla l.r. 40/86, art. 1.


Art. 4


Per gli insediamenti ricadenti nelle zone sismiche i Comuni, in sede di variante, si adegueranno alle prescrizioni contenute nel Decreto del Ministro dei LL.PP. di cui allart. 35 - 4°  comma - della legge n. 47 del 28.2.1985 e la perimetrazione deve essere effettuata sulla base della verifica della  consistenza geotecnica dei suoli.




Art. 5


Le procedure per l approvazione delle varianti  sono quelle  della LR n. 56/ 1980; non e richiesta l approvazione regionale nel caso in cui la variante si configuri come Piano particolareggiato conforme allo strumento urbanistico generale vigente.

Non e consentito, in sede di formazione della variante, localizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria su aree che negli strumenti urbanistici vigenti risultano destinate a residenza.

Ove prescritto dalla variante, il comparto verra formato secondo la disciplina dell art. 15 della LR n. 6/ 1979 e successive modificazioni.

I Comuni, nella formazione delle varianti, devono adeguarsi ai principi fondamentali dell art. 29 – 1° comma – della legge n. 47/ 1985.

Non e possibile formare la variante per le opere non suscettibili di sanatoria di cui all art. 33 della legge n. 47/ 1985.




Art. 6


 Il programma finanziario va compilato con riferimento ai prezzi di mercato delle opere di urbanizzazione previste dalla variante sulla base di progettazioni di massima delle stesse e con previsioni pluriennali.




Art. 7


La definizione degli oneri di urbanizzazione di cui allart. 29 - lett. g) - della legge n. 47/1985 deve essere effettuata con specifico riferimento al programma finanziario per ciascun insediamento secondo le modalità previste dalla LR n. 6/79 e successive modificazioni.




Art. 8


I soggetti di cui allart. 31 - 1°  e 3°  comma - della legge 28.2.1985, n. 47, per ottenere il rilascio della concessione o dellautorizzazione in sanatoria delle opere abusive, oltre al versamento delloblazione dovuta ai sensi della stessa legge, devono provvedere al pagamento del contributo di concessione previsto dallart. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ove dovuto.




Art. 9

(2) 


 Il contributo per opere di urbanizzazione primaria e secondaria per il rilascio della concessione in sanatoria e pari a quello determinato dal Comune in base alle LLRR 12 febbraio 1979, n. 6 e 31 ottobre 79, n. 66.

  Tale contributo e ridotto del 50% per le costruzioni a carattere residenziale che siano destinate a prima abitazione dei richiedenti la sanatoria, anche se trattasi di costruzioni non ultimate e non ancora abitabili, purche non abbiano le caratteristiche di lusso di cui al DM 2 agosto 1969.  Nelle zone agricole, la determinazione del contributo di urbanizzazione, se dovuto, e effettuata mediante la media del contributo applicato nelle zone di espansione, ridotta del 50%, purche le costruzioni non abbiano le caratteristiche di lusso di cui al DM 2 agosto 1969.

 L abbattimento degli oneri, di cui al comma precedente, e altresì consentito qualora le costruzioni abusive riguardino  opere edilizie od impianti pubblici destinati ad attivita sportive, culturali o sanitarie o ad opere religiose od al servizio del culto, nonche ad attivita industriale, artigianale o turistico - ricettiva, con superficie utile non superiore a M 750.



(2) Articolo integrato dalla l.r. 14/97, art. 1


Art. 10


Ai fini della concessione in sanatoria il contributo per opere di urbanizzazione determinato dallart. 9 è ridotto di un ulteriore 50% per le opere abusive realizzate dopo il 1° settembre 1967 e prima del 30 gennaio 1977, sempre che le opere di urbanizzazione non siano state eseguite a cura e spese degli interessati.

A scomputo totale o parziale della quota il concessionario od i concessionari eventualmente riuniti in consorzio, possono obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione indicate dal Comune, con le modalità e le garanzie da questo stabilite.




Art. 11


Fino allemanazione del testo unico delle leggi regionali per la disciplina urbanistica, lapprovazione degli strumenti attuativi che non costituiscono varianti agli strumenti urbanistici generali, compresi i piani per ledilizia economica e popolare nonchè i piani per gli insediamenti produttivi, è di competenza dei Comuni secondo le procedure della L.R. n. 56/80.




Art. 12


Con variazione del bilancio di previsione 1985 sara istituito apposito capitolo per la concessione di contributi ai Comuni per la redazione delle varianti previste dalla presente legge.




(•) Disposizioni finanziarie