Legge Regionale 16 maggio 1985, n. 28 Riordinamento dell' Amministrazione turistica regionale in attuazione dell' art. 4 della legge 17 Maggio 1983,
n. 217.(1)
Art. 1(Finalita)(2) [La Regione, in attuazione dell ultimo comma dell art. 56 del
DPR 24 Luglio 1977, n. 616 e dell art. 4 della Legge 17 maggio 1983, n. 217,
provvede con la presente legge al riordino dell amministrazione locale del
turismo, secondo i principi di decentramento contenuti nella Costituzione e
nello Statuto della Regione Puglia.]
Art. 2(Compiti della Regione)(3) [Spettano alla Regione le funzioni di
programmazione, di indirizzo e di coordinamento al fine di realizzare un piu
equilibrato sviluppo del turismo sul proprio territorio.
Fra tali funzioni sono comprese, in
particolare, le seguenti:
a) programmazione e coordinamento delle
iniziative ed attivita poste in essere dagli organismi di cui al successivo
art. 7;
b) promozione dell associazionismo e della
cooperazione per la individuazione e la commercializzazione del prodotto
turistico regionale e locale;
c) riqualificazione e sviluppo dell offerta
turistica;
d) promozione della domanda anche attraverso
il sostegno di idonee iniziative di commercializzazione verso i Paesi
extraeuropei;
e) collegamento fra la programmazione
regionale e quella interregionale e nazionale;
f) autorizzazione all apertura ed alla
conduzione di agenzie di viaggio e turismo;
g) riconoscimento delle associazioni pro -
loco attraverso l iscrizione all Albo regionale istituito presso l
Assessorato regionale al Turismo;
h) concessione del nulla - osta alla
creazione, da parte delle Aziende di cui al successivo art. 8, di uffici di
Informazione ed Accoglienza ai Turisti, previo accertamento dell esistenza
delle risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento.]
Art. 3(Deleghe alle Province)(4) [Sono delegate alle Province le funzioni
amministrative nelle seguenti materie:
a) raccolta ed istruttoria delle denunce dei
prezzi delle strutture ricettive gestite da imprese turistiche di cui all art.
7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ai fini delle determinazioni di competenza
del Comitato Provinciale Prezzi;
b) esame delle tariffe per le prestazioni
delle attivita professionali previste dall art. 11 della legge 17 maggio 1983,
n. 217 ai fini delle determinazioni di competenza del Comitato Provinciale
Prezzi;
c) raccolta ed elaborazione, secondo le
direttive impartite dalla Regione, dei dati statistici sulle strutture ricettive
e sul movimento turistico del territorio provinciale, con la collaborazione
delle AAPT di cui al successivo art. 7.
Le Province possono richiedere alle AAPT
pareri tecnici in materia turistica ed avvalersi, mediante convenzione, degli
Uffici delle AAPT per la istruttoria delle pratiche concernenti lo svolgimento
delle funzioni amministrative delegate dalla presente legge.]
Art. 4(Deleghe ai Comuni)(5) [Sono delegate ai Comuni le funzioni
amministrative in materia di:
a) classificazione delle strutture ricettive,
sulla base delle disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 della legge 17 maggio
1983, n. 217 e dei criteri stabiliti con legge regionale;
b) locazione di immobili destinati a strutture
ricettive di cui all art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217;
c) imposizione del vincolo di destinazione
delle strutture ricettive e rimozioni del vincolo stesso con conseguente altra
destinazione in conformita alle disposizioni di cui all art. 8 della legge 17
maggio 1983, n. 217;
d) formulazione di pareri di cui alla legge 31
dicembre 1982, n. 979, art. 41, ed ogni altra funzione regionale concernente l
uso del demanio marittimo, la quale e fluviale per finalita turistiche e
ricreative.]
Art. 5(Disciplina delle deleghe)(6) [Nell esercizio delle funzioni amministrative
regionali, gli Enti locali delegati sono tenuti ad osservare, oltre alle
disposizioni della presente legge, quelle dettate dallo Statuto della Regione
Puglia e dalle altre leggi regionali, ove applicabili.
Nel caso del rapporto di delega, il Consiglio
regionale e la Giunta regionale, ognuno nell ambito della propria competenza,
possono emanare direttive concernenti le funzioni delegate.
In caso di inerzia dell Ente delegato, il
Presidente della Giunta regionale invita l Ente stesso a provvedere entro il
termine di trenta giorni; decorso tale termine provvede direttamente la Giunta
regionale al compimento del singolo atto.
La revoca delle funzioni delegate con la
presente legge e attuata con legge regionale, di norma nei confronti di tutti
gli enti delegati di eguale livello istituzionale.
La revoca nei confronti di un singolo Ente e
ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle
leggi e delle direttive regionali.
In caso di revoca, il Consiglio regionale e
tenuto a disciplinare, contestualmente, i rapporti non ancora definiti,
nominando, se necessario, un apposito Commissario.
Gli Enti delegati, prima di iniziare l
esercizio delle funzioni delegate, determinano, con atto dei rispettivi
Consigli, la ripartizione tra i propri organi delle funzioni stesse, dandone
tempestiva comunicazione alla Regione che ne curera la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
Nella emanazione degli atti concernenti le
funzioni delegate con la presente legge, gli Enti delegati devono fare espressa
menzione della delega stessa di cui sono destinatari.
Gli atti emanati nell esercizio delle
funzioni delegate hanno carattere definitivo.
La Regione e gli Enti delegati sono tenuti a
fornirsi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni
elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.
La Regione rimborsera annualmente agli enti
delegati le spese concernenti l esercizio delle funzioni delegate anche sulla
base di apposite convenzioni.]
Art. 6(Rilievo turistico del territorio)(7) [Il territorio della Regione e suddiviso in
zone contigue d interesse turistico.
Entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta,
individua e delibera in ciascuna zona, ai sensi dell art. 4 della legge 17/ 5/
83, n. 217, l ambito territoriale turisticamente rilevante che, ad ogni
effetto, e considerato stazione di cura, soggiorno e turismo.
E fatto salvo il parere del Ministero delle
Finanze, ai sensi dello art. 58, punto 1), del DPR n. 616 del 24/ 7/ 1977,
relativamente alle localita incluse negli ambiti territoriali di cui al comma
precedente, che non abbiano gia conseguito il riconoscimento di stazione di
cura, soggiorno e turismo.
Il restante territorio di ciascuna zona di cui
al primo comma viene considerato turisticamente influente, ai fini di una
politica turistica che comprenda e valorizzi, pur nella necessaria gradualita,
le risorse dell intero territorio regionale.]
Art. 7(Aziende di promozione turistica)(8) [Con decreto del Presidente della Giunta
regionale, su conforme deliberazione della stessa, e istituita, in ciascuno
degli ambiti territoriali di cui al secondo comma del precedente articolo, una
Azienda di promozione turistica ( APT), dotata di personalita giuridica di
diritto pubblico, munita di autonomia amministrativa e di gestione, quale ente
strumentale della Regione.
Il Decreto stabilisce la denominazione dell
Azienda e ne individua la sede nel Comune turisticamente piu
rilevante.]
Art. 8(Compiti delle APT)(9) [Le Aziende di promozione turistica hanno il
compito di promuovere ed incrementare il movimento turistico nell ambito del
loro territorio.
In particolare, le Aziende:
a) promuovono la conoscenza dei rispettivi
ambiti territoriali, incrementandone le attrattive e la fruibilita mediante la
realizzazione di idonee iniziative di promozione e di accoglienza;
b) contribuiscono alla valorizzazione del
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico ed ecologico esistente;
c) istituiscono, previo nulla osta della
Regione, uffici di informazione ed accoglienza turistica ( IAT);
d) promuovono e realizzano manifestazioni,
spettacoli ed ogni altra iniziativa di interesse turistico, anche con il
concorso degli enti e delle associazioni locali interessate;
e) svolgono attivita di consulenza, con
parere obbligatorio, per tutte le iniziative turistiche e con riflessi turistici
promosse e comunque finanziate o sostenute dalla Regione, dagli enti locali, da
Enti o aziende dipendenti dalla Regione, per l ambito turistico di competenza
dell APT o per la zona di influenza della medesima APT;
f) svolgono attivita di assistenza a favore
degli operatori turistici locali;
g) promuovono iniziative dirette alla
realizzazione, gestione e valorizzazione di impianti e di servizi di prevalente
interesse turistico e partecipano ad iniziative simili promosse da altri
soggetti;
h) raccolgono ed elaborano, secondo le
direttive impartite dalla Regione, i dati statistici concernenti la domanda e l
offerta turistica del loro territorio;
i) danno impulso e provvedono al coordinamento
delle attivita turistiche di base;
l) vigilano e controllano sulle operazioni di
applicazione e riscossione dell imposta di soggiorno.
Le attivita di cui al comma precedente, ove
esplicate al di fuori dell ambito territoriale di
competenza, ma sul territorio nazionale, devono essere autorizzate dalla Regione
in sede di approvazione dei programmi di cui al successivo art. 22. ]
Art. 9(Uffici di Informazione ed accoglienza turistica)(10) [Le Aziende di promozione turistica possono
istituire, d intesa con i Comuni interessati, previo nulla osta della Regione,
propri uffici di informazione e di accoglienza turistica, denominati IAT, nei
Comuni inclusi nell ambito turistico di competenza.
E consentito l uso della medesima
denominazione, IAT, anche agli uffici di informazione promossi e gestiti dalle
Associazioni turistiche Pro Loco, istituiti previo nulla osta della Regione e
d intesa con l APT territorialmente competente che valutera l idoneita dei
locali, delle attrezzature, del personale addetto. ]
Art. 10(Collegamento dell Azienda con gli Enti locali)(11) [Spetta alla Regione la funzione di
coordinamento delle Aziende che operano sul proprio territorio, secondo le
direttive e le altre disposizioni contenute nel piano regionale di settore
riguardante il turismo.
All elaborazione del piano di cui al comma
precedente, partecipano, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa
vigente, gli enti locali territoriali.]
Art. 11(Organi dell APT) (12) (13) [- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Collegio dei Revisori.]
(12) L’art. 17
della l.r.
19/2003 ha disposto la proroga degli organi fino all’insediamento del
direttore generale dell’ARET, Agenzia regionale Turismo, istituita con l.r.
1/2002.](13) Legge, già modificata dalla l.r. 22/94, art. 43, comma 1, lett. b), è stata poi abrogata dalla l.r. 23/96, art. 32, comma 1
Art. 12(Il Presidente)(14) [Il Presidente e nominato con Decreto del
Presidente della Giunta, su designazione del Consiglio regionale.
Egli rimane in carica cinque anni ed e
rieleggibile per una sola volta.
Il Presidente rappresenta legalmente l APT,
convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo,
emana gli atti occorrenti al regolare funzionamento dell Ente, vigila sull
esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio di
Amministrazione e dal Comitato Esecutivo.
In caso di assenza od impedimento, il
Presidente e sostituito da un componente del Comitato Esecutivo da esso
delegato, ovvero, in mancanza di delega, dal piu anziani di eta dei componenti
tale comitato.]
Art. 13(Il Consiglio di Amministrazione)(15) [Il Consiglio di Amministrazione e nominato
con Decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed
e composto, oltre che dal Presidente, da:
a) sette rappresentanti dei Comuni il cui
territorio ricade in tutto o in parte nell ambito territoriale dell APT.
Qualora il numero dei Comuni i cui territori siano considerati turisticamente
rilevanti risultasse inferiore a sette, il numero dei rappresentanti di cui
sopra viene conseguentemente ridotto;
b) un rappresentante designato dalla
Provincia;
c) un rappresentante designato dalla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
d) tre esperti in materia turistica eletti dal
Consiglio regionale;
e) dieci rappresentanti designati dalle
Organizzazioni imprenditoriali sindacali maggiormente rappresentative delle
seguenti categorie, settori ed associazioni:
1) 2 rappresentanti delle imprese
alberghiere;
2) 2 rappresentanti delle imprese extra -
alberghiere;
3) 2 rappresentanti delle agenzie di
viaggio;
4) 1 rappresentante dei lavoratori del settore
turistico;
5) 1 rappresentante delle associazioni del
tempo libero;
6) 1 rappresentante delle organizzazioni
cooperative del settore;
7) 1 rappresentante delle associazioni pro -
loco.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, gli enti e le associazioni di cui al comma
precedente provvedono alla designazione dei propri rappresentanti nel Consiglio
di Amministrazione delle AAPT I relativi atti esecutivi ai sensi di legge sono
trasmessi al Presidente della Regione.
Il Presidente della Regione, nei successivi 30
giorni, una volta designati almeno la meta piu uno dei membri, provvede con
proprio Decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale, alla nomina
del Consiglio di Amministrazione. ]
Art. 14(Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)(16) [Spetta al Consiglio di Amministrazione:
a) l approvazione dei programmi e delle
direttive concernenti l attivita annuale e pluriennale dell APT;
b) l approvazione del bilancio di previsione
e le sue eventuali variazioni;
c) l approvazione del conto consuntivo e
dello stato patrimoniale dell APT;
d) l elezione dei membri del Comitato
Esecutivo;
e) la determinazione delle indennita
spettanti al Presidente e agli altri amministratori dell APT nei limiti
stabiliti dal successivo art. 19;
f) l adozione del Regolamento di contabilita
aziendale nel rispetto delle disposizioni contenute nel successivo art. 26;
g) la costituzione degli uffici di
informazione e di accoglienza turistica;
h) l adozione della pianta organica nonche
l emanazione dei provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale;
i) la deliberazione degli investimenti che
vincolano il bilancio per oltre tre esercizi finanziari;
l) l acquisto, l alienazione e le locazioni
ultranovennali di beni immobili.
Il Direttore dell APT svolge le funzioni di
Segretario.
Il Bilancio dell APT deve essere pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. ]
Art. 15(Composizione del Comitato Esecutivo)(17) [Il Comitato Esecutivo e composto dal
Presidente e da sei membri eletti fra i componenti del Consiglio di
Amministrazione.
Il Comitato Esecutivo resta in carica per la
stessa durata del consiglio di Amministrazione e continua ad esercitare le sue
funzioni sino allo insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. ]
Art. 16(Attribuzioni del Comitato Esecutivo)(18) [Spetta al Comitato Esecutivo:
a) adottare gli atti necessari per dare
esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
b) predisporre gli atti da sottoporre alla
approvazione del Consiglio di Amministrazione e fissare l ordine del giorno
delle relative sedute;
c) deliberare su ogni argomento che non
rientri nella specifica competenza del Consiglio di Amministrazione e per
assicurare il regolare funzionamento dell Azienda.
In presenza di riconosciuti motivi di
indifferibilita ed urgenza, il Comitato Esecutivo puo adottare provvedimenti
di competenza del Consiglio di Amministrazione; tali provvedimenti debbono
essere ratificati dal Consiglio stesso alla prima seduta successiva.
Il Direttore dell APT svolge le funzioni di
Segretario.]
Art. 17(Collegio dei Revisori)(19) [Il Collegio dei revisori e nominato con
Decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione del Consiglio
regionale e dura in carica cinque anni.
I componenti del Collegio restano in carica
fino alla loro sostituzione.
Esso e composto da tre membri, scelti tra gli
iscritti all Albo dei revisori ufficiali dei conti, di cui uno designato dal
Consiglio di Amministrazione dell Azienda.
Il Collegio, nella sua prima seduta, provvede
all elezione del Presidente. ]
Art. 18(Attribuzioni del Collegio dei revisori)(20) [Spetta al Collegio dei revisori:
a) la redazione, prima dell approvazione del
conto consuntivo e del rendiconto patrimoniale, di una relazione sulla gestione
e sui risultati economici e finanziari della medesima;
b) la verifica, almeno trimestrale, della
situazione di cassa, nonche dello andamento finanziario e patrimoniale dell
Azienda;
c) la vigilanza, attraverso l esame degli
atti e dei documenti contabili, sulla regolarita dell Amministrazione,
formulando gli eventuali rilievi.
I revisori dei conti possono assistere alle
sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, delle quali
devono ricevere comunicazione.
Copia dei verbali delle riunioni del Collegio
dei revisori sono inviate all Assessorato al Turismo della Regione.]
Art. 19(Indennita di carica e gettoni di presenza)(21) [I compensi al Presidente e ai Componenti del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori sono equiparati
rispettivamente a quelli spettanti al Presidente ed ai componenti i Comitati di
gestione delle UUSSLL e del Collegio dei Revisori.
Ai componenti degli organi collegiali
spettano, altresì, le indennita ed i rimborsi spese in misura pari a quelli
previsti per il personale dirigenziale dalla LR n. 42 del 17/ 7/ 1979 e
successive modificazioni ed integrazioni. ]
Art. 20(Decadenza degli organi dell APT)(22) [I componenti del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio dei revisori decadono allorche:
a) perdono i requisiti in base ai quali sono
stati nominati;
b) non intervengono a tre sedute consecutive
dell organo di appartenenza senza giustificato motivo.
Decorso il termine di 20 giorni dall invito
comunicato all interessato a fornire giustificazioni, il Presidente della
Azienda trasmette gli atti relativi al Presidente della Regione per la delibera
di decadenza.
Nei casi di decadenza, di morte o di
dimissioni di un componente degli organi collegiali dell Azienda, il Presidente
della Regione provvede alla sostituzione, con l osservanza delle norme dettate
dai precedenti artt. 13 e 17, entro il termine di tre mesi.]
Art. 21(Personale dell APT)(23) [Lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale dell APT e disciplinato dalla legge regionale di
recepimento dell accordo sindacale per i dipendenti delle Regioni e degli enti
pubblici non economici da esse dipendenti.
Ai fini del trattamento assistenziale,
previdenziale e di quiescenza, il personale dell APT, inquadrato a norma della
presente legge, e iscritto all Istituto Nazionale per l Assistenza ai
Dipendenti degli Enti Locali( INADEL) ed alla Cassa per le Pensioni ai
Dipendenti degli Enti Locali ( CPDEL).
Ai posti di ruolo si accede mediante pubblico
concorso per esami, secondo le modalita e le condizioni previste dall apposito
regolamento del personale.
L APT puo assumere, senza concorso, il
personale necessario a svolgere le funzioni temporanee con contratti a termine
di durata non superiore a tre mesi ogni anno o in sostituzione di dipendenti di
ruolo assenti per maternita nelle ipotesi previste dalla vigente legislazione.]
Art. 22(Programmi operativi delle AAPT)(24) [In conformita alle direttive ed agli
indirizzi enunciati dalla Regione ai sensi dell art. 2 della presente legge, le
Aziende di promozione turistica predispongono programmi annuali e pluriennali
finalizzati all attuazione dei compiti e delle funzioni di cui al suddetto
articolo.
A tal fine, trasmettono alla Giunta regionale,
entro il 15 marzo di ogni anno, i programmi da attuarsi nell anno successivo,
nel rispetto delle disposizioni di cui all ultimo comma del precedente art. 8,
fornendo i seguenti elementi:
a) gli obiettivi di sviluppo della domanda
turistica da conseguire nel periodo considerato;
b) gli eventuali riferimenti alle attivita
preordinate dagli Enti locali, dalle Associazioni e dagli Operatori turistici
con i quali intendono cooperare;
c) le previsioni finanziarie del programma;
d) la descrizione analitica delle singole
iniziative da assumere al di fuori del proprio territorio.
I programmi vengono esaminati, per l
approvazione, dalla Giunta regionale e, qualora riferiti al mercato
internazionale, possono concorrere alla formazione del progetto promozionale
turistico regionale che la Giunta approva annualmente entro il mese di aprile,
in armonia con le disposizioni dell art. 4, 2° comma, del DPR 24/ 7/ 1977, n.
616 in tema di iniziative da realizzarsi all estero.]
Art. 23(Controllo sugli atti dell APT)(25) (26) [Sono soggetti all approvazione della Giunta
regionale i seguenti atti dell APT:
a) i programmi annuali e
pluriennali;
b) il regolamento di contabilita, gli altri
regolamenti e le relative modifiche;
c) le deliberazioni concernenti il trattamento
giuridico ed economico del personale;
d) le deliberazioni concernenti le indennita
agli amministratori;
e) le deliberazioni che comportino spese
pluriennali o superiori a 500 milioni di lire con esclusione di quelle
autorizzate dalla Giunta regionale ai sensi dell ultimo comma del presente
articolo;
f) le deliberazioni concernenti l assunzione
di mutui;
g) le deliberazioni concernenti i servizi di
esattoria, tesoreria e cassa.
Gli atti di cui al precedente comma sono
approvati entro trenta giorni dalla loro ricezione da parte della Giunta
regionale.
I bilanci di previsione annuale e pluriennale,
le loro variazioni ed i conti consuntivi sono approvati con le procedure di cui
al successivo art. 25.
Sono soggetti ad autorizzazione della Giunta
regionale gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili, gli atti di
accettazione di donazioni, eredita e legati, le rinunzie e le transazioni che
superino il valore di L. 50.000.000.
Gli atti diversi da quelli di cui al primo
comma del presente articolo sono sottoposti al controllo della Giunta regionale
con le procedure di seguito fissate.
L elenco di tutti i provvedimenti di cui al
precedente comma deve essere trasmesso alla Giunta regionale, che puo chiedere
copia dei medesimi nei 10 giorni successivi alla ricezione.
Gli atti richiesti possono essere annullati
dalla Giunta regionale nei successivi 20 giorni.
Entro lo stesso termine, la Giunta regionale
puo, altresì, richiedere all ente chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio.
Qualora entro il termine di 10 giorni dalla
ricezione dell elenco la Giunta non richieda copia degli atti, gli stessi
diventano esecutivi.
Le disposizioni di cui al presente articolo
trovano applicazione fatti salvi gli eventuali controlli di cui agli artt. 41 e
seguenti della legge 10/ 2/ 1953, n. 62, sulle delibere assunte dagli organi
regionali. ]
(25) Articolo abrogato dalla lett. b), comma 1, dell’art. 43
della l.r.
22 giugno 1994, n.22 “Norme per l’esercizio delle funzioni
di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali”(26) Legge, già modificata dalla l.r. 22/94, art. 43, comma 1, lett. b), è stata poi abrogata dalla l.r. 23/96, art. 32, comma 1
Art. 24(Vigilanza sull APT)(27) [La Giunta regionale esercita la vigilanza
sull amministrazione dell APT.
Nell esercizio del potere di vigilanza, il
Presidente della Giunta regionale sentita la medesima, puo:
a) disporre ispezioni per accertare il
regolare funzionamento delle Aziende;
b) provvedere, previa diffida agli Organi
delle Aziende, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e
di regolamento, anche con la nomina di Commissari ad acta;
c) sciogliere gli Organi delle Aziende per
gravi violazioni di legge e regolamenti, per persistenti inadempienze su atti
dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.
Con la stessa procedura, il Presidente della
Giunta regionale puo nominare un Commissario straordinario per un periodo non
superiore a sei mesi, prorogabile per una sola volta, entro il quale si deve
procedere al rinnovo degli Organi dell Azienda di Promozione Turistica.]
Art. 25(Bilanci di previsione e conti consuntivi delle AAPT)(28) [Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo delle Aziende
di Promozione Turistica sono approvati con le modalita previste dalla normativa
regionale.]
Art. 26(Contabilita delle AAPT)(29) [Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la Regione approva il regolamento - tipo di
contabilita che dovra essere adottato dalle AAPT e nel quale si terranno in
particolare conto le esigenze operative, di funzionalita, flessibilita e
tempestivita decisionale che le Aziende medesime debbono possedere.
Fino all entrata in vigore del regolamento di
contabilita si applicano le disposizioni della legge regionale n. 14 del 30/ 5/
77, nonche, in materia di contratti e di amministrazione del patrimonio, le
disposizioni contenute nei titolo II e III del DPR 16/ 12/ 1979, n. 696, in
quanto applicabili. ]
Art. 27(Entrata e Patrimonio dell APT)(30) [Le entrate dell APT sono costituite dai
seguenti proventi:
1) la quota del gettito dell imposta di
soggiorno di cui al RDL 24/ 11/ 1938, N. 1926, convertito nella legge 2/ 7/
1939, n. 739, e sue modificazioni ed integrazioni, gia spettante alle Aziende
Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo, riscossa nelle stazioni di cura,
soggiorno e turismo comprese nell ambito di ciascuna Azienda;
2) le entrate sostitutive dei tributi speciali
di cui alla legge 4/ 3/ 1958, n. 174, modificata con DPR 26/ 10/ 1972, n. 638,
attualmente spettanti alle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e
Turismo;
3) la quota del fondo regionale del turismo
stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio e commisurata:
a) all ammontare del gettito dei seguenti
tributi, entrate sostitutive e contributi riscossi al 31 agosto dell anno
precedente quello cui si riferisce il bilancio, depurato dei relativi
rimborsi:
- gettito dell imposta di soggiorno
attualmente spettante agli Enti Provinciali per il Turismo;
- entrate sostitutive dei soppressi tributi di
cura e sugli spettacoli di cui agli articoli 12, 13 e 14 del RDL 15 aprile 1926,
n. 765, e successive modificazioni, attualmente dovute dalle Aziende Autonome di
Cura, Soggiorno e Turismo a favore degli Enti Provinciali per il
Turismo;
- contributi delle Amministrazioni provinciali
di cui all art. 2 della legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni,
attualmente dovuti agli enti Provinciali per il Turismo;
- contributi delle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura di cui all art. 2 del DL n. 2303 del
1936, attualmente spettanti agli Enti Provinciali per il Turismo;
b) all ammontare dei contributi ordinari gia
devoluti dalla Regione agli Enti Provinciali per il Turismo ed alle Aziende
Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo ai sensi della legge n. 114 del 1964 e
della legge n. 1213 del 1956 per importi non inferiori ai correlativi
stanziamenti iscritti nel bilancio regionale per l anno 1985.
Il fondo regionale di cui al comma precedente
e ripartito tra le Aziende di Promozione Turistica e tra gli Enti locali
destinatari di delega a norma della presente legge, con deliberazione della
Giunta regionale in conformita a criteri di riparto dalla stessa stabiliti,
sentita la competente Commissione consiliare.]
Art. 28(Scioglimento degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome
di Cura, Soggiorno e Turismo)(31) [Gli Enti Provinciali per il Turismo e le
Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo che operano nella Regione sono
disciolti con decorrenza dalla data di costituzione delle Aziende di Promozione
Turistica.
Con l entrata in vigore della presente legge,
il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell Assessore al Turismo
provvede alla nomina di Commissari liquidatori che resteranno in carica sino
alla data di costituzione delle Aziende.
I commissari liquidatori, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, inviano alla Giunta
regionale:
a) lo stato di consistenza dei beni sia mobili
che immobili di proprieta dell Ente o dell Azienda, nonche la ricognizione
totale dei rapporti attivi e passivi esistenti;
b) il bilancio di liquidazione;
c) l elenco del personale a qualunque titolo
in servizio con i dati sulle qualifiche possedute, sul trattamento economico,
sulle mansioni effettivamente svolte.]
Art. 29(Trasferimento di beni e delle obbligazioni)(32) [La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla
data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione
di scioglimento, sulla base degli stati di consistenza e dei bilanci rassegnati
dai Commissari liquidatori, attribuisce i beni ed ogni altro rapporto giuridico
gia intestato agli EEPPT ed alle AAAACST, la cui circoscrizione ricada
interamente in un unico ambito, alla Azienda territorialmente
competente.
I beni e gli altri rapporti giuridici
intestati agli EEPT ed AAAACST la cui circoscrizione non ricada interamente in
un unico ambito sono trasferiti con le medesime procedure di cui al comma
precedente e con i seguenti criteri:
a) i beni immobili di proprieta o ogni altro
titolo posseduto sono attribuiti all APT competente nell ambito territoriale
in cui il bene immobile e situato;
b) i beni immobili di proprieta o ad ogni
altro titolo posseduti dagli EEPPT, e dalle AAAACST, che non siano situati in
alcun ambito turistico, sono attribuiti alla Regione, che li destina a scopi
turistici;
c) i beni mobili soggetti a registrazione, di
proprieta e ad ogni altro titolo posseduti, sono attribuiti alle AAPT nel cui
ambito territoriale abbia la sede l EPT e l AACST intestataria;
d) i beni immobili soggetti a registrazione o
ad ogni altro titolo posseduti dagli EEPPT e dalla AAAACST, la cui sede non
ricada in alcun ambito, sono attribuiti alle Aziende tenendo conto delle
rispettive esigenze;
e) i beni mobili non soggetti a registrazione
sono attribuiti alle Aziende tenendo conto delle rispettive esigenze;
f) i rapporti giuridici contrattuali relativi
ai beni di cui ai punti precedenti sono attribuiti all Ente attributario del
bene cui accedono.
I rapporti giuridici e contrattuali degli
EEPPT e delle AAAACST cui non si applichi il comma precedente sono attribuiti,
con la medesima deliberazione di cui al comma precedente, alla Regione od alle
Aziende secondo criteri che tengano conto della natura del rapporto e della sua
strumentalita al funzionamento degli enti potenzialmente
attributari.
La medesima deliberazione di cui ai precedenti
commi autorizza il Presidente della Giunta regionale a stipulare i relativi atti
negoziali entro 30 giorni dalla sua esecutivita.
Entro trenta giorni dalla data di insediamento
del Consiglio di Amministrazione, il Presidente dell APT ed il Commissario
liquidatore competente provvedono alla stipulazione degli atti negoziali
conseguenti alle deliberazioni di cui al primo e secondo comma, del presente
articolo. ]
Art. 30(Destinazione del personale)(33) [Il personale di ruolo degli Enti Provinciali
per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo, in
servizio alla data di scioglimento degli Enti stessi, e iscritto nel ruolo
unico regionale ai sensi dell art. 4, sesto comma, della legge 17/ 5/ 1983, n.
217.
Il personale degli Enti disciolti e
successivamente assegnato alle AAPT o agli Enti Locali delegati a norma della
presente legge, sulla base di graduatorie formulate per ciascuna qualifica,
delle opzioni espresse dal personale e nei limiti della pianta organica dell
Ente assegnatario.
Il personale assegnato e inquadrato nei ruoli
dell Ente assegnatario.
Il personale assegnato alle AAPT conserva la
qualifica rivestita nel vigente ordinamento del personale degli EEPPT e delle
AAAACST sulla base della LR n. 47 del 23/ 5/ 1980 e della legge regionale di
recepimento dell ultimo accordo nazionale per il personale
regionale.
Il personale inquadrato nei ruoli delle AAPT o
degli Enti locali delegati, per il quale non operi la ricongiunzione ai fini
previdenziali presso l INADEL dei servizi prestati presso gli enti disciolti,
entro un mese dalla data di notifica del provvedimento di inquadramento nel
ruolo organico dell APT o dell Ente locale, puo optare per la liquidazione
delle indennita di fine servizio maturate alla data di scioglimento degli enti
medesimi oppure per l iscrizione all INADEL.
In quest ultimo caso si applicano le seguenti
disposizioni: a) per ogni anno di servizio e frazione di anno superiore a mesi
6, la misura del trattamento previdenziale e pari all 80% di un dodicesimo
dell ultima retribuzione annua lorda percepita dall impiegato, ivi compresa la
13 mensilita e l indennita integrativa speciale, per la parte che allo stesso
fine l ordinamento dell INADEL prende a base per il calcolo del premio di fine
servizio. L APT o l Ente delegato porta a suo carico la eventuale differenza
tra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal precedente comma e
quella lorda corrisposta allo stesso titolo dall Ente presso il quale e
instaurato un rapporto previdenziale;
b) l APT o l Ente delegato riconosce i
servizi prestati nell Ente di provenienza, limitatamente a quelli per i quali
risultino costituiti accantonamenti ai fini dell indennita di anzianita,
licenziamento ed analoghe;
c) l APT o l ente delegato incamera le somme
versate allo stesso titolo dagli Enti disciolti;
d) alla definitiva cessazione del servizio, l
APT o l Ente delegato liquida agli interessati o agli altri aventi diritto, con
i criteri di cui al precedente punto 1), una indennita premio di fine servizio
per il periodo pari alla somma dei servizi prestati presso il soppresso ente di
provenienza ai quali si riferiscono gli importi incamerati ed i servizi resi
alle dipendenze dell APT o dell Ente delegato.
Nel caso in cui le somme trasferite dagli Enti
di provenienza a titolo di indennita di anzianita e simili risultassero
superiori a quelle liquidabili dall APT o dall Ente delegato, sara disposta,
entro un anno dalla data di effettivo versamento delle indennita all Ente o
all APT, la liquidazione della differenza, con regolare deliberazione, a favore
del personale avente titolo o ai superstiti aventi diritto.]
Art. 31(Adempimenti preliminari alla formazione delle graduatorie)(34) [Entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione,
determina tassativamente i titoli ed il relativo punteggio calcolati ai fini
della formazione delle graduatorie di cui al secondo comma dell articolo
precedente.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina una Commissione di
valutazione composta da:
1) l Assessore regionale al Turismo o un suo
delegato, che la presiede;
2) due funzionari regionali della prima fascia
dirigenziale;
3) tre rappresentanti delle Organizzazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello
regionale.
Con lo stesso Decreto di cui al precedente
art. 7 e provvisoriamente determinata anche la pianta organica di ciascuna
APT.]
Art. 32(Domanda di assegnazione)(35) [Entro il medesimo termine di cui al secondo
comma dell articolo precedente, gli impiegati degli EEPPT e delle Aziende
Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo presentano alla Giunta regionale domanda
di assegnazione ai fini del precedente art. 30, indicando, in decrescente di
preferenza, ambiti di rilevante interesse turistico per le cui AAPT l
impiegato opta ai fini delle assegnazioni.
Con la medesima domanda l impiegato puo
trasmettere la documentazione relativa ai titoli posseduti ai fini della
formazione della graduatoria di cui al precedente articolo 30.
In sostituzione di uno o piu ambiti, l
impiegato puo indicare enti locali delegati a norma della presente
legge.]
Art. 33(Formazione delle graduatorie ed assegnazioni)(36) [La Commissione di cui al secondo comma dell
art. 31, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
procede alla formazione delle graduatorie per ciascuna qualifica ed all
assegnazione del personale.
L assegnazione avviene dando progressiva
soddisfazione, secondo l ordine della graduatoria, alle opzioni espresse dagli
impiegati.]
Art. 34(Funzionamento della Commissione)(37) [La Commissione di cui al secondo comma dell
art. 31 delibera a maggioranza dei suoi componenti.
In caso di parita prevale il voto del
Presidente.
Un impiegato regionale di ruolo di qualifica
non inferiore alla VI, designato dall Assessore al Turismo, funge da
Segretario.
I membri della Commissione percepiscono una
indennita secondo le norme della LR n. 45 del 12/ 8/ 81.]
Art. 35(Norma finanziaria)(38) [Agli oneri derivanti dall applicazione della
presente legge si fa fronte con i fondi stanziati sui Cap. 0903080 Contributi
a favore degli Enti Provinciali per il Turismo – Legge 4/ 3/ 64 n. 114 e
0903120 Contributi ordinari a favore delle Aziende di Cura, Soggiorno e
Turismo - Legge 2/ 11/ 65, n. 1213, del bilancio di previsione per l esercizio
finanziario 1985.
Per gli anni successivi gli oneri troveranno
copertura sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci. ]
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