Anno 1986
Numero 2
Data 18/01/1986
Abrogato No
Materia Sanità;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 17 gennaio 1986, n. 9, S.O.
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 18 gennaio 1986, n. 2

Norme per il trasferimento delle funzioni sanitarie in materia di riabilitazione, di cui all' art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Abrogazione dell' art. 34 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36.



Art. 1

Finalità(1) 


1.  La Regione Puglia promuove un idoneo sistema di servizi e di interventi finalizzati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione degli handicaps garantendo il diritto alla salute del cittadino nellinteresse della collettività; opera, altresì, per rimuovere le situazioni invalidanti e di bisogno che ostacolano il pieno sviluppo della persona e la sua partecipazione alla vita sociale.  (•) 



(1) Vedi anche le ll.rr. 25e 26/2006


Art. 2

Obiettivi


1.  Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione:

a)       assicura i servizi di prevenzione e cura territoriali e ospedalieri, capaci di evitare la istituzionalizzazione dellassistenza;

b)       garantisce linserimento dei soggetti in difficoltà psicofisica nella scuola di ogni ordine e grado;

c)       favorisce il mantenimento e promuove il reinserimento dei soggetti in difficoltà nel proprio ambiente familiare e sociale;

d)      tutela il diritto al lavoro dei cittadini portatori di handicaps anche attraverso interventi integrativi rispetto allattuale normativa sul collocamento obbligatorio delle categorie protette;

e)       favorisce la partecipazione dei cittadini disabili ai corsi ordinari di formazione professionale;

f)        si adopera per leliminazione delle barriere architettoniche che ostacolano la partecipazione alla vita sociale dei portatori di handicaps;

g)       promuove la informazione della popolazione sulle cause che provocano handicaps e sulle possibilità di prevenzione in fase preconcezionale e nelle varie fasi di sviluppo della vita, sulle problematiche dei portatori di handicaps e delle loro famiglie;

h)       assicura la formazione e laggiornamento degli operatori.




Art. 3

Attribuzioni delle funzioni


1.  Le funzioni sanitarie in materia di riabilitazione di cui allart. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, già esercitate dalla Regione, dagli Enti locali e loro consorzi, con onere a carico del fondo sanitario, sono attribuite, a decorrere dal sei dicembre 1985, ai Comuni, che le esercitano tramite le rispettive Unità Sanitarie Locali.




Art. 4

Beni


1.  I beni mobili ed immobili degli enti di cui al precedente articolo destinati alle funzioni sanitarie di riabilitazione sono trasferiti ai Comuni nel cui territorio sono ubicati, a norma dellart. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e degli articoli 88 e 89 della legge regionale 16 gennaio 1981, n. 8.




Art. 5

Personale


1.  Il personale dipendente dagli Enti di cui al precedente articolo 3 è trasferito al Servizio sanitario nella posizione giuridica e funzionale corrispondente a quella ricoperta nellEnte di provenienza e iscritto nei relativi ruoli nominativi regionali ai sensi della legge regionale 2 marzo 1981, n. 21 e della legge 20 maggio 1985, n. 207, secondo le tabelle di equiparazione fissate nellallegato 2) del D.P.R. n. 761 del 20.12.1979 e successive integrazioni e modificazioni e conformemente alle modalità di iscrizione del restante personale del servizio sanitario.

2.  Il personale in servizio presso gli uffici della Regione e addetto alle funzioni di cui allarticolo 34 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 può chiedere, entro il termine di cui al quinto comma del successivo articolo 7, alla Giunta regionale di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario.




Art. 6

Servizi di riabilitazione


1.  Le unità Sanitarie Locali esercitano le funzioni assistenziali di base, assicurando le relative prestazioni.

2.  Le Unità Sanitarie Locali dei capoluoghi di provincia esercitano oltre che le funzioni di cui al comma precedente, attività riabilitative di particolare rilievo sanitario.  Nelle città di Bari e Taranto tutte le funzioni sono esercitate unicamente dalle Unità Sanitarie Locali rispettivamente BA/11 e TA/5.

3.  È fatta salva la organizzazione che sarà prevista dal piano sanitario regionale ovvero da legge regionale organica della disciplina concernente la materia di riabilitazione.




Art. 7

Assegnazione del personale ai servizi di riabilitazione

Modificazione della pianta organica delle UU.SS.LL. Nomina dei Commissari


1.  Ai fini delle determinazioni e delle assegnazioni di cui al successivo comma 4° il Presidente della Regione, su proposta della Giunta, nomina per ogni ambito provinciale, presso gli Enti di cui al precedente articolo 3, un Commissario straordinario, in sostituzione degli attuali organi di amministrazione.

2. I Commissari straordinari, scelti tra i funzionari di massimo livello del ruolo unico regionale, entro e non oltre 2 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvederanno:

a)       alla ricognizione, sulla base degli atti esecutivi, delle piante organiche degli Enti e delle gestioni relative alla materia dellassistenza sanitaria riabilitativa di cui allarticolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 indicati al precedente articolo 3;

b)       allindividuazione, sulla base di atti esecutivi alla data del 3.12.85, del personale di ruolo e non di ruolo degli Enti e delle gestioni predetti e delle rispettive posizioni;

c)       allapplicazione della legge 20 maggio 1985, n. 207 e alla formulazione di graduatorie per ruoli, profili e posizioni funzionali del personale di cui alla precedente lettera b), secondo le disposizioni e i criteri validi per i concorsi, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e del Decreto del Ministero della Sanità del 30 gennaio 1982, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982 e integrazioni successive.

3.  LAssessorato regionale alla Sanità svolge compiti di coordinamento regionale e fornisce criteri uniformi per la formazione delle graduatorie provinciali;  predispone, inoltre, sentiti i commissari straordinari, la graduatoria unica regionale da sottoporre allapprovazione della Giunta regionale.

4.  Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento unico per lambito regionale, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, determina lorganico e lorganizzazione del personale nel limite delle dotazioni organiche complessive degli Enti di cui al precedente articolo 3 e classifica le prestazioni di cui al precedente articolo 6.

5.  Entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia della delibera del Consiglio regionale di cui al precedente comma 4  il personale interessato potrà esprimere preferenze in ordine alle sedi alle quali intende essere assegnato, dandone comunicazione allAssessorato regionale alla Sanità.

6.  Entro i successivi 15 giorni, la Giunta regionale procederà allassegnazione in via definitiva sulla base della graduatoria, tenendo conto delle preferenze, e delle piante organiche approvate.

7.  I Commissari straordinari provvederanno altresì, entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge, alla ricongiunzione e trasferimento dei beni e ad ogni altro adempimento necessario alla liquidazione degli Enti.

Norme transitorie




Art. 8

Norme transitorie(2) 


[1. La Regione determina, secondo gli accordi nazionali, e corrisponde le rette alle istituzioni riabilitative private convenzionate, fino allapprovazione della normativa prevista al terzo comma del precedente articolo 6.

Le prestazioni protesiche ed ortopediche concedibili ai sensi dellart. 11, secondo comma, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, disciplinate dal Decreto del Ministro della Sanità 2 marzo 1984, ed autorizzate dalla Unità Sanitaria Locale di residenza dellavente diritto a partire dal 1° gennaio 1988, sono poste dalla stessa data a carico del bilancio della medesima Unità Sanitaria Locale.]



(2) Articolo, prima sostituito dal primo comma dell'art. 1, l.r. 17 gennaio 1988, n. 1, e successivamente così modificato dal settimo comma, lett. a), dell'art. 2, l.r. 5 agosto 1993, n. 13 il quale dispone che è abrogato, alla data dell'effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni richiamate nel suddetto art. 2, l.r. n. 13/1993, l'art. 8 della presente legge nel testo sostituito dall'art. 1 della l.r. 17 gennaio 1988, n. 1, nella parte in cui prescrive che la Regione corrisponda le rette alle istituzioni riabilitative private convenzionate fino all'approvazione della normativa prevista al terzo comma dell'art. 6 della medesima legge. 


Art. 9


1.  Fino allattuazione di quanto previsto al quarto comma del precedente articolo 7, le funzioni, salvo il disposto di cui al precedente art. 8, sono esercitate dalle UU.SS.LL. nel cui ambito hanno sede gli Enti di cui al precedente art. 3 ed alle quali è inoltre assegnato provvisoriamente il relativo personale.

2.  Ove nei confronti del personale di cui al precedente articolo 5 non sia stata attuata la disciplina prevista dagli accordi nazionali vigenti, si provvede in sede di attuazione delle disposizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 7.




Art. 10

Abrogazione


1. È abrogato lart. 34 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36, «Norme concernenti ligiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico».