Anno 1987
Numero 11
Data 29/05/1987
Abrogato
Materia Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 29 maggio 1987, n. 11

Modifica dell' art. 1, lettere B), C) e D), della legge regionale 25 febbraio 1972, n. 4.(1) 


(1) Legge implicitamente abrogata dalla l.r. 5/98, art. 9


Art. 1


[Le lettere B), C) e D) dell art. 1 della L. R. 25/ 2/ 72, n. 4, sono così modificate:

lettera B) 90 per cento per il Vice Presidente della Giunta regionale;

lettera C) 85 per cento per i Vice Presidenti del Consiglio regionale e per gli altri membri della Giunta regionale;

lettera D) 80 per cento per i componenti dell Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per i Presidenti delle  Commissioni consiliari Permanenti e per i Presidenti del  Comitato consiliare per il Piano e del Comitato regionale di Protezione Civile.]