Legge Regionale 30 dicembre 1987, n. 38 Modifica del T.U. delle Leggi regionali n. 31 del 5 novembre 1982 e n. 33 del 19 novembre 1982.(1)
Art. 1Il primo comma dell art. 3 del
Testo Unificato delle Leggi Regionali nn. 31 e 33 del 5- 11- 82 e del 19- 11- 82
e soppresso e sostituito dal seguente: Il personale
attualmente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso i
CIAPI di Bari e Foggia, che sia stato assunto in data non posteriore all 1- 7-
1979, e inquadrato, a domanda, previo superamento di una prova concorsuale
consistente in un esame colloquio, nel ruolo unico regionale .
Il terzo, quarto, quinto,
sesto, settimo e ottavo comma dello stesso articolo sono soppressi e, nell
ordine, sostituiti dai seguenti: - L esame colloquio
si svolgera dinanzi ad una Commissione presieduta dall Assessore al Personale
e composta da: esperto designato dall
Assessore al Personale; esperto designato dall Assessore alla Formazione
Professione; esperto designato dall Assessore all Industria; un esperto
designato dalle tre Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative del
personale regionale. Le funzioni di segretario
saranno svolte da unita del Settore Personale appartenente all ottava
qualifica funzionale . - L esame colloquio
si svolgera, in relazione alle qualifiche funzionali di inquadramento, con
programmi differenziati . - Con deliberazione
della Giunta regionale sara costituita la Commissione e saranno fissati i
programmi . - L inquadramento,
superato l esame colloquio, va effettuato nelle qualifiche funzionali regionali
di cui alla legge regionale n. 26 del 9-
5- 84 secondo l allegata tabella A di comparazione . - Le posizioni di
provenienza presso i CIAPI, previste nella stessa tabella di equiparazione,
debbono risultare, da atti formali applicativi di Contratto di lavoro del CIAPI, alla data del 21- 4- 80 . - Sono fatti salvi
eventuali diritti del personale acquisiti dopo tale data per sentenze esecutive
della Magistratura o per transazioni giudiziali o attribuiti con atti formali
della Giunta o del Consiglio regionale . L ultimo comma dell art. 3
del Testo Unificato delle LLRR nn. 31 e 33 del 5- 11- 82 e del 19- 11- 82 e
soppresso e sostituito dal seguente:
L inquadramento
decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell approvazione della
graduatoria da parte della Giunta regionale; ai fini giuridici, la decorrenza e
fissata al primo gennaio 1984 .
Art. 2Gli incrementi dei posti nei livelli della L.R. 13.3.80, n. 16, di cui allart. 5 del Testo Unificato, si intendono riferiti alle corrispondenti qualifiche funzionali della L.R. 9.5.84, n. 26.
Art. 3L art. 6 del Testo Unificato
delle leggi regionali nn. 31 e 33 del 1982 e soppresso e sostituito dal
seguente:
Il personale
proveniente dai CIAPI di Bari e Foggia ed inquadrato nel ruolo regionale avra
diritto al trattamento economico iniziale di qualifica previsto dalla legge
regionale 9- 5- 1984, n. 26.
Avra anche diritto al salario
di anzianita di cui all articolo 31 della stessa legge regionale 9- 5- 1984,
n. 26 a partire dalle date ivi previste ed al riequilibrio delle anzianita di
cui all art.37 della stessa legge. Allo stesso personale sara conservata, come
assegno personale pensionabile riassorbibile secondo le modalita previste per i
dipendenti statali, la eventuale differenza tra il trattamento economico
maturato alla data di inquadramento e quello spettante in applicazione del comma
precedente .
Art. 4(2) Sono abrogate le norme in
contrasto da quanto stabilito nei precedenti articoli.
TABELLA A DI
COMPARAZIONE Posizioni di provenienza CIAPI
- qualifiche funzionali LR 26 del 9/ 5/ 1984 - Direttore Coordinatore, n. 1
- Capo Servizio (Responsabile di Unita organica complessa), n. 4: Ia qualifica
funzionale dirigenziale, totale 5. - Capo Ufficio (Responsabile di
Unita semplice), n. 7 - Capo Settore (Responsabile di
Unita organica semplice), n. 2: VIIIa qualifica funzionale, totale
9. - Insegnante, n. 59, VIIa
qualifica funzionale, totale 59. - Impiegato di concetto, n. 17
- Assistente Sociale, n. 1 - Insegnante, n. 0: VIa qualifica funzionale, totale
18 - Impiegato esecutivo, n. 4 -
Dattilografo, n. 4 - Infermiere, n. 1 - Magazziniere, n. 1 - Manutentore
tecnico, n. 1: IVa qualifica funzionale, totale 11. - Autista Ia classe, n. 4 -
Addetto taglio materiali, n. 1 - Custode centralinista di apparati complessi, n.
3 – Addetto fotoriproduzione, n. 1 - Autista fattorino, n. 1: IIIa qualifica
funzionale, totale 10. - Custode, n. 1 - Bidello, n.
6: IIa qualifica funzionale, Totale 7
TOTALE COMPLESSIVO
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