Anno 1988
Numero 9
Data 11/03/1988
Abrogato
Materia Artigianato;
Note Pubblicata nel B.U. R.Puglia 29 marzo 1988, n. 9. (*) Legge già implicitamente abrogata dalla l.r. 9 agosto 1993, n. 15 "Abrogazione delle ll.rr. 22/78 e 1 /85 e successive modifiche e integrazioni"
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Nessun allegato

Legge Regionale 11 marzo 1988, n. 9

Ammissione ai benefici della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, delle imprese artigiane che abbiano fruito della sanatoria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 1

(2) Estensione benefici di cui alla L.R. 13 giugno 1978, n. 22 e successive modificazioni. 


[Le imprese artigiane che abbiano usufruito della sanatoria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, parzialmente modificata con decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni, sono ammesse a fruire dei benefici previsti dalla legge regionale 13 giugno 1978, n. 22, modificata ed integrata con legge regionale 5 gennaio 1985, n. 1 e con legge regionale 11 aprile 1985, n. 17



(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 2

Presentazione domanda.(3) 


[La domanda di contributo deve, a pena di decadenza, essere presentata allAssessorato industria, commercio ed artigianato - Settore artigianato - entro e non oltre sei mesi decorrenti dal rilascio della concessione edilizia in sanatoria con la copia autenticata della concessione edilizia medesima.

Qualora la concessione in sanatoria sia stata rilasciata prima dellentrata in vigore della presente legge, il termine perentorio di mesi sei decorre alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nella domanda di contributo limpresa deve indicare se i lavori di costruzione, ampliamento od ammodernamento del laboratorio siano già ultimati od in corso di ultimazione.

La domanda di contributo con la copia autenticata della concessione edilizia può altresì essere spedita per posta allAssessorato industria, commercio ed artigianato - Settore artigianato - esclusivamente con accomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso, ai fini del decorso del termine di cui ai precedenti commi, fa fede la data risultante dal timbro postale apposto sul plico] . 



(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 3

Documentazione definitiva di spesa.(4) 


[Le domande di contributo saranno definite sulla base delle seguenti direttive:

a) - richiesta della documentazione definitiva di spesa, da farsi con accomandata con ricevuta di ritorno, fissando allinteressato un termine perentorio di mesi sei per la trasmissione della documentazione medesima per tutte le opere che risultino già ultimate alla data della domanda di contributo;

b) - fissazione di un termine perentorio di mesi ventiquattro da farsi con raccomandata con ricevuta di ritorno per il completamento delle opere e per la trasmissione della documentazione definitiva di spesa.

La documentazione definitiva di spesa è quella prevista dallart. 30 del regolamento regionale 24 maggio 1979, n. 2 e sue successive modifiche ed integrazioni] . 



(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 4

Norma finanziaria.(5) 


[Per quanto non delegato nei precedenti articoli si applicano le disposizioni della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22, e sue successive modifiche ed integrazioni.

Al finanziamento della maggiore spesa prevista in lire 300 milioni per il corrente esercizio finanziario si fa fronte con i fondi già stanziati al capitolo 0215020 del bilancio di previsione 1988 e per gli esercizi successivi con i corrispondenti capitoli dei bilanci regionali ai sensi dellart. 19 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni] . 



(5) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.