Anno 1995
Numero 37
Data 31/10/1995
Abrogato No
Materia Trasporti;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 31 ottobre 1995, n. 116, S.O. In riferimento all'art. 3 vedi anche il comma 7 dell'art. 8 della l.r. 22 dicembre 2000, n. 28 "Variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000".
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 31 ottobre 1995, n. 37

Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale.



Art. 1

Interventi finanziari regionali.


1. La Giunta regionale provvede ad erogare agli enti locali le quote dei contributi di cui al comma 2 dellart. 1 del decreto legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 204, calcolate in proporzione ai disavanzi delle rispettive aziende di trasporto, rideterminati e certificati con i criteri di cui al comma 5 dellart. 1 del citato decreto legge.

2. Agli enti locali che, al fine di ripianare i disavanzi di esercizio delle aziende municipalizzate di trasporto relativi al settennio dal 1987 al 1993, contrarranno mutui decennali ai sensi dellart. 2 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1990, n. 403 e della successiva normativa integrativa, la Giunta regionale eroga nel corrente esercizio contributi in misura non superiore al quaranta per cento delle annualità di ammortamento e comunque, nel limite di spesa complessiva non superiore a lire 15 miliardi, che gravano sul capitolo di spesa di nuova istituzione n. 0592023Contributi regionali agli enti locali negli ammortamenti dei mutui da assumere per i ripiani dei disavanzi pregressi di esercizio delle aziende municipalizzate di trasporto del bilancio di previsione 1995.

3. Per le finalità di cui al comma 1 dellart. 1 del citato decreto legge 1° aprile 1995, n. 98, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, ai sensi dellarticolo 2 bis del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1990, n. 403 e successive integrazioni, mutuo decennale di importo massimo di lire 300 miliardi da destinare ad interventi finanziari in favore delle aziende affidatarie o concessionarie di servizi di trasporto pubblico di competenza regionale, provinciale e comunale. I predetti interventi finanziari, calcolati tenendo conto delle eventuali sanzioni pecuniarie comminate, sono commisurati:

a) per le aziende affidatarie, allammontare dei disavanzi degli anni dal 1987 al 1993 risultanti dai conti consuntivi rideterminati e certificati con le modalità di cui al comma 5 dellart. 1 del citato decreto legge 1° aprile 1995, n. 98 e relativi agli autoservizi interurbani, ivi compresi gli autoservizi sostitutivi di servizi ferroviari. Lerogazione è sospesa per gli importi relativi ai trattamenti di fine rapporto lavoro, che saranno trasferiti ai soggetti subentranti alle aziende affidatarie;

b) per le aziende concessionarie che abbiano esercitato servizi di trasporto pubblico di competenza regionale, provinciale e comunale nel periodo dal 1987 al 1993 e che inoltreranno apposita istanza in carta legale, a mezzo raccomandata, al Presidente della Giunta regionale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla sommatoria dei disavanzi degli anni dal 1987 al 1993 calcolata tenendo conto delle eventuali risultanze attive riscontrate in uno o più esercizi e nel limite della disponibilità residuata dopo lintervento sub a). I disavanzi, rideterminati e certificati con le modalità di cui al comma 5 dellart. 1 del citato decreto legge 1° aprile 1995, n. 98, sono ammessi allintervento finanziario regionale, per ciascun anno, nel limite massimo della differenza tra il costo standardizzato maggiorato del 5% e lammontare complessivo dei ricavi effettivi, degli eventuali contributi regionali di esercizio e delle contribuzioni a qualsiasi titolo corrisposte dagli enti locali, ferma restando, per gli enti locali che hanno provveduto a dare copertura, anche parziale, ai predetti disavanzi, lattribuzione agli stessi delle quote contributive decennali statali calcolate in proporzione ai rispettivi interventi finanziari.

4. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la determinazione degli interventi contributivi regionali, subordinandone la liquidazione alladozione, da parte delle sole aziende che non abbiano cessato lattività del trasporto pubblico ammissibile alla contribuzione dellesercizio ai sensi della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13, di un piano di risanamento per conseguire lequilibrio di bilancio nonché alla cessione delle quote annuali del contributo statale da parte di tutte le aziende destinatarie. Nei casi di assenza o di revoca del diritto allerogazione del contributo statale gli interventi finanziari di cui al comma 1 sono limitati alla quota parte coperta con risorse regionali.

5. Nelle more dellassunzione del mutuo di cui al comma 3 del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare acconti sugli interventi finanziari del medesimo comma 3 sulla base dei disavanzi certificati e ammissibili utilizzando:

a) la somma corrispondente al residuo di stanziamento formatosi sul cap. 0552013 alla chiusura dellesercizio 1994;

b) la somma stanziata sul cap. 0552025 del bilancio di previsione 1995, disponibile per effetto delle variazioni introdotte con la presente legge.

6. Il contributo statale di cui al comma 7 dellarticolo 1 del richiamato decreto legge 1° aprile 1995, n. 98 è erogato, con i medesimi criteri di cui al comma precedente, a tutte le aziende aventi diritto in conto degli interventi finanziari di cui ai precedenti comma 1 e 3.  




Art. 2

Recuperi.


1. In sede di liquidazione degli interventi finanziari di cui al comma 3 del precedente art. 1 la Giunta regionale recupera le quote di contributi di esercizio erogati in ciascuno degli anni dal 1987 al 1993 in eccedenza alle assegnazioni statali.

2. Per le aziende municipalizzate, la Giunta regionale dispone il recupero di cui al precedente comma a valere sulle erogazioni dei contributi di esercizio e di quelli di cui al comma 2 dellart. 1 della presente legge secondo un piano di rientro che sarà stabilito dalla stessa Giunta. Nei confronti delle medesime aziende, i cui enti locali proprietari abbiano assunto mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti in applicazione dellart. 2 della legge 6 febbraio 1987, n. 18, di conversione del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 833, la Giunta regionale dispone altresì il recupero delle quote contributive erogate in eccedenza alle assegnazioni statali per gli anni 1985 e 1986 per la parte non ancora recuperata. 




Art. 3

Gestioni in affidamento.(1) 


1. Le gestioni in affidamento precario cessano improrogabilmente entro il termine massimo del 30 aprile 1997, ((3) )  decorso il quale cesserà ogni intervento finanziario, sia ordinario  che straordinario, in  favore delle stesse. Qualora le  Province interessate  non provvedano, entro il termine perentorio del 30 settembre 1996, a costituire  e attivare gli organismi gestionali  per lesercizio dei servizi in affidamento precario, la Giunta provvede,  in sostituzione delle Province medesime, alla concessione a terzi  dei predetti servizi sono istituite apposite gestioni stralcio per la definizione delle pendenze residuate dopo la cessazione e la liquidazione di ogni partita debitoria maturata successivamente al 31 dicembre 1993. Le gestioni stralcio  sono assunte direttamente dalla Giunta regionale e svolte, secondo direttive impartite dalla Giunta medesima, a mezzo di commissioni formate da funzionari dellAssessorato regionale ai trasporti, con il trattamento economico previsto al comma 2 dellart. 6 della legge regionale 26 giugno 1981, n. 35, a carico dei bilanci delle stesse gestioni.  Agli oneri  connessi alle gestioni stralcio (2)  le commissioni provvedono con i rimborsi  che saranno liquidati dallINPS per effetto della sentenza  della Corte Costituzionale n. 261/1991 e ai sensi dellart. 1, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio  1993, n. 151. ((4) )

2. Fino alla totale estinzione del mutuo di cui al comma 3 dellart. 1 della presente legge restano sospese le disposizioni del comma 1 dellarticolo 1 e dellarticolo 6 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 11 e la Regione assicura i contributi di esercizio alle aziende di trasporto ai sensi della legge regionale 18 marzo 1982, n. 13, integrando, ove occorra, con risorse proprie quelle rivenienti dal Fondo nazionale trasporti. 

 3. Nellesercizio del potere sostitutivo di cui al precedente comma 1 la Regione persegue lobiettivo di salvaguardare lunità aziendale e i livelli occupazionali delle gestioni dei servizi in affidamento precario. Le gestioni stralcio del medesimo comma 1 sono autorizzate a liquidare, soprattutto il 31 dicembre 2000, un contributo straordinario finalizzato al risanamento gestionale in favore dei soggetti che assumeranno in concessione gli interi complessi aziendali dei servizi in affidamento precario con contestuale accollamento del personale adibito. Il contributo è quantificato nella misura massima del 10% del contributo di esercizio spettante ai sensi dellart. 5 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13, fino a concorrenza del disavanzo per ciascuna azienda rideterminato a certificato con le modalità di cui al comma 5 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204. Lerogazione del contributo è subordinata alla condizione che il concessionario subentrato non faccia ricorso ad esoneri di agenti ai sensi del comma 3 dellart. 26 del Regolamento Allegato A) del Regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, fermo restando il ricorso, ai fini del conseguimento dellequilibrio del bilancio, a ogni altra possibile modalità di esodo. Il conseguente onere finanziario trova copertura nello stanziamento iscritto nel capitolo n. 0553022 del bilancio per lesercizio finanziario 1996 e pluriennale 1996-1998. (5)  (6) 



(1) Vedi anche l'art. 23 della l. r. 6/96
(2) Vedi l’art. 22,  comma 4 della l.r. 16/97
(3) Termine già prorogato dalla l.r. 18/96 e dalla l.r. 27/96, art. 11, comma 3, è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 1997 dalla l.r. 14/98, art. 47.
(4) Il comma 3 dell’art. 25, poi abrogato dalla l.r. 32/99, art. 16,  della l.r. 17/99 così disponeva: “Dal 1° luglio 1999 cessano improrogabilmente le gestioni stralcio istituite ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 9 e dell’articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37” , la stessa  l.r. 32/99, art. 16 ha  ripristinato la vigenza del presente comma
(5) Comma aggiunto dalla l.r. 6/96, art. 23, comma 6
(6) Vedi anche l’ art. 8, comma 7 della l.r. 28/2000, così come sostituito dalla l.r. 25/2007, art. 27


Art. 4

(Modifiche, integrazioni e abrogazioni)(7) 


[1. Il comma 12 dell art. 14 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13 e così modificato:

12. I vincoli di cui ai commi precedenti decadono:

- dopo 10 anni dalla data di immatricolazione degli autobus o di acquisto delle attrezzature fisse o mobili;

- dopo 50 anni dalla data di denuncia al castasto per i beni immobili .

2. Il comma 13 dell art. 14 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13, e così modificato:

13. Entro i predetti termini di validita dei vincoli, i beni acquistati con il contributo regionale possono essere alienati subordinatamente all autorizzazione della Giunta regionale, che puo essere accordata a condizione che l ente o l azienda o impresa interessata rimborsi alla Regione una parte del prezzo di vendita nel rapporto tra il contributo regionale e la spesa ritenuta ammissibile all atto dell acquisto o, in alternativa, acquisti in sostituzione e con fondi propri un bene equivalente a quello acquistato con il contributo regionale, trasferendo sullo stesso i vincoli gia gravanti sul bene da sostituire; procedure analoghe si applicano nel caso di perdita accidentale di possesso di beni acquistati con il contributo regionale .

 3. A modifica delle disposizioni dellart. 8 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13, lerogazione alle aziende dei contributi di esercizio avviene a mensilità posticipate, entro il mese successivo a quello di riferimento. Ove si verifichino ritardi rispetto al predetto termine non imputabili ad inadempienze delle aziende, la Giunta regionale, in sede di consuntivo annuale, può corrispondere, a domanda delle aziende interessate, un contributo integrativo nel limite dellammontare degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal medesimo termine.

4. Sono abrogati gli articoli 2 e 5 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 11 e gli articoli 16 e 17 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13

5. Il comma 1 dell art. 7 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 3 e così modificato:

1. Il piano dei trasporti di bacino e adottato previa convocazione, da parte dell ente locale competente, di una Conferenza di servizi a cui partecipano con loro rappresentanze le province limitrofe, i Comuni e le Comunita montane presenti nel bacino, gli Uffici provinciali della Motorizzazione civile trasporti in concessione, la Camera di commercio, industria e artigianato, la Direzione trasporto locale della societa Ferrovie dello Stato, le Aziende di promozione turistica e le Associazioni delle aziende di trasporto .

6. Il comma 4 dell art. 7 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 3, e così modificato:

4. Il piano dei trasporti di bacino e deliberato dal Consiglio provinciale o metropolitano competente e ha validita triennale. Ciascun piano di bacino rimane efficace fino alla sua sostituzione con il piano successivo .

All art. 7 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 3, dopo il comma 6 e aggiunto il seguente comma 6 bis:

6 bis. Non sono considerate varianti al piano le modifiche ai programmi di esercizio delle singole autolinee gia comprese nel piano quando queste derivino da particolari esigenze di trasporto che siano state acclarate in sede di apposita Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell art. 12 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 79, e non comportino incrementi della percorrenza annua approvate dalla Giunta provinciale e sono sottoposte all approvazione della Giunta regionale ai fini  dellattribuzione alle aziende interessate del contributo di esercizio . ]



(7) Articolo abrogato dalla l.r. 13/99, art. 37, comma 1.


Art. 5

Norma finanziaria.


1. Agli oneri finanziari derivanti dallattuazione della presente legge nellanno 1995 si provvede:

a) quanto ai trasferimenti e ai contributi agli enti locali per effetto dei commi 1 e 2 dellart. 1 della presente legge, rispettivamente con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 0552022 e nel capitolo di nuova istituzione 0592023;

b) quanto agli interventi in favore delle aziende di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dellart. 1, con lo stanziamento iscritto al capitolo 0552030;

c) quanto ai trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 5 dellart. 1, con lo stanziamento iscritto al capitolo 0552025;

d) quanto agli oneri per interessi di preammortamento del mutuo di cui al comma 3 dellart. 1, con lo stanziamento iscritto al capitolo 0592040.

2. Agli oneri finanziari derivanti dallattuazione della presente legge negli anni successivi al 1995 si provvede con gli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 1995/1997 ai capitoli 0592040 per gli oneri di ammortamento del mutuo da assumere in base al comma 3 dellart. 1 e 0552022 per i trasferimenti agli enti locali in base ai comma 1 e 6 dellart. 1.

3. Nel bilancio di previsione 1995 sono introdotte le seguenti variazioni:

 

Parte I - Entrata

 

 

 

 

Variazione in diminuzione:

Competenza

Cassa

 

 

 

cap. 5125100Mutuo decennale per il ripiano dei disavanzi pregressi nel

100.000.000.000

100.000.000.000

settore dei trasporti pubblici locali etc.

 

 

 

 

 

 

Parte II - Spesa

 

 

 

Variazioni in diminuzione:

Competenza

Cassa

 

 

 

cap. 0552022Trasferimenti di parte corrente ai Comuni per il concorso

2.070.000.000

2.070.000.000

negli oneri per i ripiani dei disavanzi pregressi di esercizio dei servizi

 

 

urbani di pubblico trasporto in gestione diretta o a mezzo aziende

 

 

municipalizzate (L. n. 32/1993 e D.L. n. 563/1994)

 

 

 

 

 

cap. 0552030 «Ripiani disavanzi pregressi di esercizio nel settore dei

100.000.000.000

100.000.000.000

trasporti pubblici locali (L. n. 403/1990, L. n. 32/1993, D.L. n. 563/1994)

 

 

 

 

 

cap. 0592040 Annualità di ammortamento mutuo ripiani disavanzi

44.000.000.000

44.000.000.000

pregressi di esercizio nel settore dei trasporti pubblici locali (L. n.

 

 

403/1990, L. n. 32/1993, D.L. n. 563/1994)2

 

 

 

 

 

 

Variazioni in aumento:

 

 

cap. 0552025 Acconti sui ripiani disavanzi pregressi di esercizio nel

31.070.000.000

31.070.000.000

settore dei trasporti pubblici locali (l. n. 204/1995)

 

 

 

 

 

cap. 0592023 (c.n.i.) Contributi regionali agli enti locali negli

15.000.000.000

15.000.000.000

ammortamenti dei mutui da assumere per i ripiani dei disavanzi pregressi

 

 

di esercizio delle aziende municipalizzate di trasporto

 

 

 

4. In corrispondenza del capitolo di spesa 0552013 del bilancio di previsione dellesercizio finanziario 1995 è iscritto il residuo passivo di stanziamento di L. 43.824.105.000 formatosi alla chiusura dellesercizio 1994.

5. In corrispondenza delliscrizione di cui al precedente comma lo stanziamento del capitolo 0552013 è incrementato, in termini di cassa, dellimporto di lire 43.824.105.000 attingendo per pari importo dal fondo di riserva di cassa - capitolo 1110020. 




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.