Anno 1990
Numero 17
Data 30/04/1990
Abrogato No
Materia Servizio farmaceutico e veterinario;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 16 maggio 1990, n. 84.
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Legge Regionale 30 aprile 1990, n. 17

Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 «Norme concernenti l' igiene e la sanita' pubblica ed il servizio farmaceutico ».



Art. 1


All articolo 8 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36, e aggiunto il seguente terzo comma:

Il responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell Unita Sanitaria Locale del capoluogo di provincia e, nei Comuni comprendenti piu Unita Sanitarie Locali, il responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell Unita Sanitaria Locale individuata dal Consiglio comunale a norma del secondo comma del precedente articolo 5 sostituiscono, ove prevista, la figura del Medico Provinciale in seno a commissioni, comitati e collegi con funzione per l intero ambito provinciale.




Art. 2


Alla legge regionale 20 luglio 1984, n. 36, e aggiunto il seguente articolo 8 bis:

Le commissioni previste dai Decreti del Presidente della Repubblica 21 ottobre1975, n. 803  e 30 giugno 1959, n. 240, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e dal Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147, sono nominate dal Comitato di Gestione dell Unita Sanitaria Locale di ciascun Comune capoluogo di provincia e, per quelli che comprendono piu Unita Sanitarie Locali, dal Comitato di Gestione di quella individuata dal Consiglio comunale a norma del secondo comma del precedente articolo.

5. Le stesse hanno sede presso l Unita Sanitaria Locale ed operano con competenza estesa a tutto il territorio provinciale.

La composizione delle commissioni di cui al precedente comma e modificata come segue:

a) il medico igienista di cui all articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e sostituito da un medico di ruolo del Servizio Sanitario appartenente al Servizio di Igiene Pubblica;

b) il medico del ruolo regionale di cui all articolo 481 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, come sostituito dall art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, e sostituito dal medico del ruolo del Servizio Sanitario appartenente al Servizio di Igiene Pubblica o di Medicina Legale o di Medicina del lavoro;

c) l Ispettorato Medico del lavoro componente il collegio medico di cui al secondo comma dell art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro o in medicina legale appartenente al ruolo del personale del Servizio Sanitario;

d) l esperto in chimica della commissione di cui all articolo 24 del RD 9 gennaio 1927, n. 147 e sostituito dal responsabile del Settore chimico - ambientale - tossicologico del presidio multinazionale di prevenzione istituito nel capoluogo di provincia.

La commissione esaminatrice di cui all art. 32 del RD 9 gennaio 1927, n. 147 e nominata dal Comitato di Gestione dell Unita Sanitaria Locale del Comune capoluogo della provincia e, per quelli che comprendono piu Unita Sanitarie Locali, dal Comitato di Gestione di quella individuata dal Consiglio comunale a norma del secondo comma del precedente art. 5 ed e così modificata: responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, presidente: medico addetto al Servizio di Igiene Pubblica, Questore o Vice Questore, responsabile del Settore chimico - ambientale - tossicologico del presidio multizonale di prevenzione, comandante in sede provinciale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, componenti.

Le funzioni di segretario delle predette commissioni sono esercitate da un dipendente dell Unita Sanitaria Locale appartenente al ruolo del personale amministrativo del Servizio Sanitario, di posizione funzionale non inferiore a quella di assistente amministrativo.




Art. 3


L articolo 11 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 e abrogato e sostituito dal seguente:

In ciascuna Unita Sanitaria Locale e costituita una commissione sanitaria per i compiti di cui alle leggi 26 maggio 1979, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382 e 30 marzo 1971, n. 118, con esclusione di quelli riservati e disciplinati dal Decreto Legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1988, n. 291.

La commissione, nominata dal Comitato di Gestione, e composta dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della Unita Sanitaria Locale o dal responsabile del Servizio di Medicina Legale o dal responsabile del Servizio di Medicina del Lavoro o dai medici dei suddetti Servizi ovvero da altro medico dirigente di altro Servizio, con funzioni di presidente, nonche:

a) da un medico specialista in neuropsichiatria ovvero con anzianita di servizio nella stessa disciplina di almeno cinque anni e da due medici specialistici in medicina legale o del lavoro ovvero con anzianita di servizio nelle stesse discipline di almeno cinque anni, dei quali uno designato dalle Associazioni nazionali dei Mutilati ed Invalidi Civili, aventi per legge personalita giuridica e funzioni di rappresentanza della categoria, per le funzioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118;

b) da due medici specialistici in oculistica, dei quali uno designato dall Unione Italiana Ciechi, per le funzioni di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382;

c) da due medici specialistici in otorinolaringoiatra, dei quali uno designato dall Associazione Nazionale per l Assistenza ai Sordomuti, per le funzioni di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell Unita Sanitaria Locale, del ruolo amministrativo, di posizione funzionale non inferiore a quella di assistente amministrativo.

Il Comitato di Gestione puo nominare componenti supplenti. I sanitari di cui alle lettere a), b) e c) del precedente secondo comma sono scelti dal ruolo del personale del Servizio Sanitario. In mancanza, possono essere nominati specialisti non dipendenti.

La commissione, su richiesta documentata dall interessato, in ordine alla natura e alla gravita della minorazione, ove le giustifichi, dispone visita medica, presso il domicilio, da parte di un componente assistito dal segretario.

Nella prima seduta successiva, la commissione valutata la relazione predisposta dal componente che ha effettuato la visita domiciliare, decide sull accertamento delle condizioni di invalidita.

Le domande presentate da cittadini che abbiano superato il 65o anno di eta devono essere esaminate dalla commissione entro 90 giorni dalla data di presentazione. Le istanze dei cittadini ultrasessantacinquenni attualmente giacenti devono essere esaminate e definite entro 6o giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le commissioni durano in carica cinque anni dalla data di insediamento.

Esse, peraltro, esercitano le funzioni fino all insediamento delle nuove commissioni.

Limitatamente ai primi ventiquattro mesi successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, le commissioni sono autorizzate ad effettuare fino a dieci sedute in eccedenza alle dodici previste dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.




Art. 4


All articolo 12 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 sono aggiunti i seguenti commi:

La Giunta regionale puo nominare componenti supplenti.

La commissione, su richiesta documentata dell interessato, qualora la natura e la gravita delle minorazioni lo giustifichi, puo disporre visita medica presso il domicilio, da parte di un componente assistito dal segretario.

Nella prima seduta successiva, la commissione, valuta la relazione del componente che ha effettuato la visita domiciliare, decide sull accertamento delle condizioni di invalidita.

Le domande presentate da cittadini che abbiano superato il 65° anno di eta devono essere esaminate dalla commissione entro 90 giorni dalla data di presentazione. Le istanze dei cittadini ultrasessantacinquenni attualmente giacenti devono essere esaminate e definite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le commissioni durano in carica cinque anni dalla data di insediamento.

Esse, peraltro, esercitano le funzioni fino all insediamento delle nuove commissioni.

Limitatamente ai primi ventiquattro mesi successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, le commissioni sono autorizzate ad effettuare fino a dieci sedute in eccedenza alle dodici previste dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.




Art. 5


L ultimo comma dell art. 13 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 e abrogato.

Dopo l art. 13 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 e inserito il seguente art. 13 bis:

Gli oneri per i compensi e le indennita qualora dovuti, per il funzionamento delle commissioni di cui all art. 11 della presente legge sono a carico delle rispettive Unita Sanitarie Locali entro i limiti degli importi fissati dalla normativa statale.

La parte eccedente tali limiti gravera sul capitolo del bilancio regionale per il finanziamento delle spese conseguenti alla LR 12 agosto 1981, n. 45.

La Giunta regionale, dietro presentazione di idonea documentazione di spesa, rimborsa annualmente alle Unita Sanitarie Locali la quota dei compensi e delle indennita, eccedenti la misura prevista dalla normativa statale, a carico del capitolo del bilancio regionale di cui al precedente comma.

Gli oneri per i compensi e le indennita, qualora dovuti, per il funzionamento delle commissioni di cui all art. 12 della presente legge sono corrisposti dalla Giunta regionale, che vi provvede entro i limiti degli importi previsti dalla normativa statale, con imputazione della relativa spesa su apposito capitolo che sara istituito nel bilancio regionale in sede di riparto del fondo sanitario di cui all art. 51 della legge 23- 12- 1978, n. 833 e successive integrazioni e modificazioni.

Su detto capitolo graveranno altresì le spese di funzionamento delle commissioni sopraindicate.

La parte eccedente tali limiti sara a carico del capitolo di bilancio regionale di cui al 2° comma del presente articolo.




Art. 6


L articolo 22 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 e sostituito dal seguente:

Il Presidente del Comitato di Gestione di ciascuna Unita Sanitaria Locale entro e non oltre il mese di gennaio di ogni anno pari, richiede ai Comuni del rispettivo ambito territoriale e al Presidente dell Ordine dei Farmacisti della provincia il parere in ordine alla pianta organica delle farmacie. Alla richiesta va allegata relazione sulla consistenza, sull organizzazione e sulle esigenze dell assistenza farmaceutica, nonche sulle eventuali proposte di modificazione.

Nei Comuni che comprendono piu Unita Sanitarie Locali provvede agli adempimenti il Presidente dell Unita Sanitaria Locale individuata a norma del 2o comma del precedente art. 5, sentiti i Presidenti delle altre Unita Sanitarie Locali.

I pareri di cui al precedente comma vanno resi improrogabilmente entro il 30 giugno.

Decorso tale termine, si intendono acquisiti pareri favorevoli ai fini delle determinazioni successive.

Nei limiti della legislazione vigente, i Consigli comunali e gli Ordini provinciali dei farmacisti possono proporre modificazione delle piante organiche, previa adeguata motivazione che tenga in ogni caso conto della consistenza della popolazione dei Comuni, sulla base dei dati pubblicati dall istituto centrale di statistica per l anno precedente, degli eventuali spostamenti della stessa, della natura dei luoghi, delle circoscrizioni di ciascuna sede farmaceutica.

Alla deliberazione del Consiglio comunale, in caso di proposta di modificazione della pianta organica delle farmacie, vanno allegate cartina planimetrica e descrizione della ridefinizione delle zone di pertinenza di ciascuna farmacia, sia ove si propongano modificazioni delle sedi e spostamenti sia ove si ravvisi la necessita di nuove istituzioni.

L Assemblea dell Unita Sanitaria Locale, entro il 30 settembre, delibera definitiva proposta di revisione della pianta organica delle farmacie di ciascun Comune del proprio ambito territoriale, trasmettendo gli atti relativi all Assessorato regionale alla Sanita entro il mese di ottobre.

La deliberazione dell Assemblea dell Unita Sanitaria Locale da atto della richiesta dei pareri, di quelli resi e di quelli non forniti, delle motivazioni sulle modificazioni addotte, degli accoglimenti o dei rigetti delle proposte con le relative motivazioni fornisce adeguata motivazione della propria proposta. Alla stessa deliberazione vanno allegate le cartine planimetriche e le descrizioni delle nuove definizioni delle sedi farmaceutiche, per ciascun Comune, ove venga proposta modificazione.

La deliberazione dell Assemblea dell Unita Sanitaria Locale da atto, altresì, per  ciascun Comune delle farmacie esistenti, di quelle di cui si propone l istituzione, di quelle funzionanti, a gestione pubblica o a gestione privata, vacanti o succursali.

Entro il 31 dicembre, la Giunta regionale, su proposta dell Assessore alla Sanita delibera comunque sulla pianta organica delle farmacie dei Comuni della Regione, con uno o piu provvedimenti, indicando, per ciascuna circoscrizione provinciale, ambito territoriale di Unita Sanitaria Locale e Comune, le farmacie esistenti, di nuova istituzione, funzionanti a gestione pubblica o a gestione privata, vacanti o succursali.

In caso di mancato espletamento delle procedure di cui ai commi precedenti ovvero di mancata trasmissione della proposta dell Unita Sanitaria Locale entro il mese di ottobre, la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, provvede, a norma del precedente comma, confermando la pianta organica delle farmacie esistenti ovvero prevedendo nuove istituzioni solo in caso di incremento della popolazione, demandando al Comitato di Gestione della Unita Sanitaria Locale competente la definizione delle sedi di ciascuna farmacia, previa determinazione di termini, decorso il quale il Comitato regionale di Controllo nomina il commissario.




Art. 7


Il terzo comma dell articolo 33 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 e abrogato.

Allo stesso articolo sono aggiunti i seguenti commi:

Ai componenti delle commissioni di cui ai precedenti articoli 11 e 12 e corrisposto, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre alle spese di viaggio, se e in quanto dovute, il gettone di presenza per ogni seduta pari a Lire 25.000. Al segretario per ogni seduta e corrisposto il gettone di presenza pari a Lire 10.000, oltre le spese di viaggio se e in quanto dovute.

Inoltre, ai componenti delle commissioni ed al segretario spettano rispettivamente Lire 4.000 e Lire 2.000 per ogni caso definito.

Detti compensi sono corrisposti in deroga al principio dell omnicomprensivita e al personale dipendente del Servizio Sanitario e della Regione solo se l attivita della Commissione sia espletata al di fuori dell orario di servizio o di altra attivita comunque retribuita.

Con legge di bilancio della Regione, in sede di previsione della spesa conseguente alla l.r. 12 agosto 1981, n. 45, sara tenuto  conto degli oneri rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi secondo e ultimo dell art. 13 bis della presente legge, previsti rispettivamente in L. 900.000.000 e 200.000.000.

Le spese di funzionamento delle altre commissioni, dei comitati e dei collegi di interesse sanitario, previsti nella presente legge, sono a carico dell Unita Sanitaria Locale presso cui sono sostituiti.

I diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni mediche provinciali e le quote da destinare per le spese di funzionamento o per gli emolumenti ed i rimborsi delle spese ai componenti delle commissioni di cui all art. 481 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 959, n. 420, come   sostituito dall art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, sono determinati e corrisposti a norma del Decreto Ministeriale previsto dall ultimo comma del detto articolo.




Art. 8

(1) 


[Nellambito della quota del Fondo Sanitario Nazionale assegnata alla Regione Puglia, ai sensi dellart. 52 - comma 2° - della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione individua la somma finalizzata allassistenza farmaceutica.

La Giunta regionale, a partire dall11 gennaio 1991, provvederà , in nome e per conto delle Unità Sanitarie Locali, al pagamento diretto, in forma centralizzata, delle competenze dovute alle farmacie convenzionate mediante utilizzazione della quota parte del Fondo Sanitario regionale.

La quota del Fondo Sanitario regionale finalizzata allassistenza farmaceutica viene individuata per ciascuna Unità Sanitaria Locale sulla base degli indici definiti annualmente dalla Giunta regionale.

Le Unità Sanitarie Locali iscriveranno nel proprio bilancio le somme così individuate, rimanendo, in ogni caso, responsabili della spesa eccedente la quota individuata a questo scopo]



(1) Articolo abrogato dal settimo comma, lett. d), dell'art. 2, l.r. 5 agosto 1993, n. 13. Il secondo comma era stato precedentemente abrogato, con decorrenza 1° luglio 1993, dall'art. 29, l.r. 19 giugno 1993, n. 9


Art. 9

Norma finanziaria.


Allonere riveniente dallapplicazione della presente legge valutato in L. 1.100.000.000, si fa fronte con le quote del Fondo sanitario, con la previsione del relativo stanziamento annuale, in sede di riparto.