Anno 1993
Numero 12
Data 02/08/1993
Abrogato No
Materia Turismo;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 6 agosto 1993, n. 108.
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Legge Regionale 2 agosto 1993, n. 12

Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.



TITOLO 1

Generalità 





Art. 1

Oggetto della legge.


1. In attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, la presente legge disciplina lattività delle strutture ricettive extralberghiere. 




Art. 2

Definizione delle strutture.(1) 


1. Sono definite strutture extralberghiere:

- case per ferie;

- ostelli per la gioventù;

- esercizi affittacamere;

- case e appartamenti per vacanze;

- alloggi agrituristici.



(•) Articoli  abrogati dalla l.r. 11/99, art. 76.
(•) Articoli abrogati dalla l.r. 11/99, art. 76.
(•) Articolo in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici (l.r. 11/99, art. 76.).
(•) Articolo abrogato dalla l.r. 29/94, art. 10, comma 1. Per la relativa disciplina vedi ora artt. 4,5 e 7 della l.r. 29/94.
(•) L'articolo 10, comma 2, della l.r. 29/94 così dispone:
(•) Comma abrogato dall'art. 10, comma 3, della l.r. 29/94.
(1) Articolo così modificato  dalla l.r. 11/99, art. 76


Art. 3

Case per ferie(2) 


[1. Sonocase per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori dei canali normali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti, senza scopo di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari] 

(2) Articolo abrogato dalla l.r. 11/99, art. 76.


Art. 4

Ostelli per la gioventù.(3) 


[1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani] 

(3) Articolo  abrogato dalla l.r. 11/99, art. 76.


Art. 5

Affittacamere.(4) 


[1. Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati e gestiti in forma imprenditoriale per laffitto ai turisti di almeno tre case o appartamenti, senza offerta di servizi centralizzati e somministrazione di alimenti e bevande, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiore a sette giorni.

2. Ai sensi dellart. 2082 del codice civile si considera gestione imprenditoriale lattività economica organizzata e non occasionale per laffitto di appartamenti o case ad uso turistico, ivi compreso il turismo connesso a motivi di lavoro, affari, studio ed altri simili] 



(4) Articolo  abrogato dalla l.r. 11/99, art. 76.


Art. 6

Case e appartamenti per vacanze.(5) 


[1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti di uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

2. La capacità ricettiva non può essere superiore a n. 12 posti letto.

3. Lattività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto allesercizio di ristorazione qualora sia svolta da un medesimo titolare in una struttura immobiliare unitaria]



(5) Articolo  abrogato dalla l.r. 11/99, art. 76.


Art. 7

Alloggi agrituristici.


1. Sono «alloggi agrituristici» i locali siti in fabbricati rurali nei quali viene data ospitalità ai turisti da imprenditori agrituristici, singoli o associati, regolarmente iscritti allAlbo regionale degli operatori agrituristici, che, ai sensi dellart. 2135 c.c., esercitano unattività diretta alla coltivazione del fondo.

2. Lattività di ospitalità deve essere svolta dagli imprenditori agrituristici come attività secondaria e, comunque, integrativa allattività agricola secondo la normativa della legge regionale vigente sullagriturismo.

3. Non possono essere adibite allattività di ospitalità persone non appartenenti al nucleo familiare dellimprenditore o normalmente conviventi con esso e, comunque, nel rispetto del terzo comma dellart. 239-bis c.c. 




TITOLO 2

Caratteristiche tecniche-funzionali 





Art. 8

Case per ferie.(6) 


[1. Le case per ferie devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-sanitari comunali.

2. In particolare devono avere:

- una superficiale minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq. 8 per le camere ad un letto e mq. 12 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq. 4 per ogni letto in più;

- qualora il tipo di utenza della struttura lo consenta, a ciascun letto può essere sovrapposto un altro letto senza dover incrementare superfici e cubature delle camere. Per il rispetto degli altri rapporti si computano invece i posti letto effettivi;

- un wc ogni 10 posti letto, n. 1 bagno o doccia ogni 12 posti letto, n. 1 lavabo ogni n. 6 posti letto. Nel rapporto di cui sopra non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;

- larredamento minimo per le camere da letto deve essere composto da: letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;

- locale comune di soggiorno, di norma distinto dalla sala pranzo, dimensionato nel rapporto minimo di mq. 0,50 per ogni posto letto effettivo;

- idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei Vigili del Fuoco;

- impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;

- cassetta di pronto soccorso con medicamenti indicati dallautorità sanitaria, che potrà richiedere, in relazione allubicazione, dimensioni ed utenza dei complessi, lallestimento di un locale per infermeria;

- telefono, di norma, ad uso degli ospiti.

3. Le camere ed i servizi dovranno essere disposti in settori separati per uomini e donne.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, si applicano le prescrizioni sanitarie previste per le aziende alberghiere dal R.D. 24 maggio 1925, n. 1102 e successive modificazioni] 



(6) Articolo abrogato dalla l.r. 11/99, art. 76.


Art. 9

Ostelli per la gioventù.(7) 


[1. Gli ostelli per la gioventù devono avere le stesse caratteristiche tecniche e funzionali previste dal precedente art. 8 della presente legge.

2. Negli ostelli per la gioventù deve essere garantita, oltre alla prestazione dei servizi di base, anche la disponibilità di strutture e di servizi atti allappagamento di finalità culturali, di svago, di sport e di socializzazione.

3. Gli ostelli per la gioventù possono essere dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, nellambito e sotto la responsabilità del titolare dellautorizzazione] 



(7) Articolo abrogato dalla l.r. 11/99, art. 76.


Art. 10

Affittacamere.(8) 


[1. I locali destinati allesercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie previste per i locali di abitazione dal regolamento comunale.

2. Gli affittacamere devono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:

- pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente, e comunque, almeno una volta alla settimana;

- cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;

- fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento.

3. Nelle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare locali o servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.

4. Gli alloggi utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario completo di: wc, lavabo con acqua corrente, calda e fredda, vasca da bagno o doccia, specchio.

5. Per le camere da letto larredamento minimo deve essere costituito da: letto, sedia o sgabello per persona, armadio e cestino rifiuti]



(8) Articolo abrogato dalla l.r. 11/99, art. 76.


Art. 11

Case e appartamenti per vacanze.(9) 


[1. Le strutture destinate allattività ricettiva per case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalle norme di legge e regolamentari per i locali di civile abitazione.

2. Lutilizzo di case ed appartamenti per vacanze non comporta modifica di destinazione duso dei medesimi ai fini urbanistici.

3. Nella gestione delle case ed appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali:

- pulizie delle unità abitative ad ogni cambio di cliente;

- fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento ed eventualmente gas;

- assistenza di manutenzione delle unità abitative, di riparazione e di sostituzione di arredi non funzionali;

- servizio di recapito e ricevimento degli ospiti.

4. La gestione di case ed appartamenti per vacanze non può, comunque, comprendere la somministrazione di cibi e bevande né lofferta di servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere]



(9) Articolo abrogato dalla l.r. 11/99, art. 76.


Art. 12

Alloggi agrituristici.


1. I locali destinati allesercizio di attività agrituristica devono garantire una superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, di mq. 8 per ogni posto letto e possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste dal regolamento comunale per le civili abitazioni.

2. Gli ingressi alle camere da letto destinate agli ospiti devono avere accesso diretto senza attraversare i locali o i servizi destinati alla famiglia dellimprenditore agricolo o ad altro ospite.

3. Gli appartamenti o i locali in genere di ospitalità devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario completo di wc con acqua corrente, lavabo e specchio, per ogni 8 persone o frazione di 8 superiore a 2, escluso le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi dellimprenditore agricolo.

4. Per ogni camera da letto, larredamento minimo deve essere costituito da: letto, sedia o sgabello per persona, armadio e cestino da rifiuti.

5. Lutilizzo di immobili rurali per lesercizio di alloggio agrituristico non comporta modifiche di destinazione duso dei medesimi ai fini urbanistici.

6. I locali degli alloggi agrituristici devono far parte della struttura dellazienda ed essere siti, di norma, nellambito domestico dellimprenditore o in contiguità allo stesso in modo da consentire un rapporto costante di ospitalità.

7. Negli alloggi agrituristici possono essere somministrati solo cibi e bevande di prodotti propri o di quelli tipici locali. 




TITOLO 3

Obblighi amministrativi 





Art. 13

Autorizzazione di esercizio.


1. Per ottenere lautorizzazione allesercizio delle strutture ricettive extralberghiere di cui allart. 2 della presente legge, i titolari o i gestori di esercizio devono presentare al Comune competente per territorio apposita domanda sulla base di quanto previsto dai successivi artt. 14, 15, 16 e 17 della presente legge. 


Art. 14

Case per ferie e ostelli per la gioventù.(10) 


[1. Lesercizio dellattività ricettiva delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù è soggetto ad autorizzazione comunale, previa stipula di apposita convenzione che individua e regola:

- i soggetti che possono utilizzare la struttura nel rispetto dei precedenti artt. 3 e 4 della presente legge;

- il tipo dei servizi forniti in rapporto alle finalità cui la struttura è finalizzata e definiti dai precedenti artt. 8 e 9;

- le tariffe;

- la durata minima della permanenza degli ospiti;

- il numero dei posti letto negli ostelli per la gioventù da riservare ai giovani in transito;

- il regolamento per luso della struttura;

- il tipo di gestione che deve garantire luso delle strutture e la calmierazione dei prezzi in rapporto alle finalità per cui è autorizzato il complesso;

- le modalità ed il imiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi degli ostelli per la gioventù periodi in cui sono occupati dallutenza giovanile;

- i periodi di apertura.

2. Lautorizzazione allesercizio può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e alle altre che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti stabiliti dalla convenzione stipulata con il Comune.

3. Oltre allautorizzazione di cui al precedente comma, il comune può rilasciare a Enti Pubblici, associazioni od Enti religiosi, apposito «nulla-osta» allutilizzo di immobili non destinati abitualmente alla ricettività collettiva, in occasione di manifestazioni o raduni e, comunque, per periodi non superiori a 30 giorni] 



(10) Articolo abrogato dalla l.r. 11/99, art. 76.


Art. 15

Esercizi di affittacamere.(11) 


[1. Lattività di gestione di case e appartamenti per vacanze in forma imprenditoriale è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune competente per territorio ove sono ubicati gli immobili.

2. Nellautorizzazione devono essere specificati i seguenti elementi:

- generalità del richiedente;

- generalità del rappresentante legale della gestione, qualora lattività non sia esercitata direttamente dal titolare dellimmobile;

- periodi di attività dellesercizio;

- caratteristiche e modalità di prestazione dei servizi;

- ubicazione e caratteristiche delle case e appartamenti che vengono gestiti.

3. Il titolare dellautorizzazione a gestire case e appartamenti per vacanze è tenuto a comunicare al comune ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.

4. Il titolare o il gestore dellattività ricettiva di cui al presente articolo è tenuto a iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dallart. 5 della legge 27 maggio 1983, n. 217.

5. Per speciali esigenze connesse a festività o manifestazioni di interesse locale, o per particolari periodi dellanno, il Sindaco può, con singoli provvedimenti motivati, consentire deroghe nei limiti stabiliti dal 1° comma del precedente art. 6] 



(11) Articolo abrogato dalla l.r. 11/99, art. 76.


Art. 16

Case e appartamenti per vacanze.(12) 


[1. Chi intende esercitare lattività di affittacamere deve chiedere preventiva autorizzazione al Comune competente per territorio.

2. Ai sensi dellart. 6 del D.P.R. 4 agosto 1988, n. 375, qualora lattività di affittacamere venga esercitata nei modi previsti dallultimo comma del precedente art. 5 della presente legge, il titolare dellesercizio è obbligato ad iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dallart. 5 della legge 27 maggio 1983, n. 217.

3. Nellautorizzazione comunale devono essere specificati i seguenti elementi:

- generalità del titolare desercizio;

- numero ed ubicazione dei vani destinati allattività ricettiva;

- numero dei posti letto;

- servizi igienici a disposizione degli ospiti;

- servizi accessori offerti;

- periodi in cui viene offerta lospitalità;

- classificazione;

- eventuale servizio di ristorazione]



(12) Articolo abrogato dalla l.r. 11/99, art. 76.


Art. 17

Alloggi agrituristici.


1. Lesercizio dellattività agrituristica è soggetta ad autorizzazione comunale.

2. Nella domanda per ottenere lautorizzazione di esercizio linteressato deve dichiarare:

- di essere iscritto nellapposito albo regionale degli operatori agrituristici;

- generalità del dichiarante;

- caratteristiche e dimensioni dellazienda agricola;

- numero e ubicazione dei vani destinati allattività ricettiva;

- numero dei posti letto;

- servizi igienici a disposizione degli ospiti;

- servizi accessori offerti;

- periodi in cui viene data ospitalità e, comunque, non inferiori a 60 giorni lanno;

- prezzi massimi che sintendono praticare per ogni servizio e prestazione. 




TITOLO 4

Norme comuni 





Art. 18

Accertamenti dei requisiti.(13) 


1. Il Comune provvede al rilascio dellautorizzazione per lesercizio delle attività di cui agli articoli precedenti della presente legge dopo aver accertato la sussistenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti nonché di quelli previsti dagli artt. 11 e 12 del Testo Unico delle leggi di P.S. approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773.

2. Gli accertamenti dei requisiti strutturali sono effettuati dal Comune attraverso:

a) sopralluoghi diretti di personale tecnico alluopo abilitato;

b) dichiarazione, sottoscritta dallinteressato e controfirmata da un tecnico abilitato, attestante la conformità delle strutture e dellimpiantistica connessa agli specifici requisiti tecnico-funzionali



(13) Articolo in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici (l.r. 11/99, art. 76.).


Art. 19

Rinnovi e dichiarazioni annuali.(14) 


1. Lautorizzazione, anche a carattere stagionale, viene rinnovata annualmente, a presentazione di domanda, di norma mediante vidimazione sullatto originale, previo pagamento delle tasse di concessione e delle tasse eventualmente dovute a qualsiasi titolo

(14)  Articolo in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici (l.r. 11/99, art. 76.).


Art. 20

Comunicazioni del provvedimento.(15) 


1. Il Comune, nel rilasciare le autorizzazioni, deve dare contestualmente comunicazione allAssessorato regionale al Turismo e allEnte Turistico competente per territorio.

2. Analoga comunicazione deve essere fatta anche per le diffide, sospensioni, revoche e cessazioni



(15) Articolo in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici (l.r. 11/99, art. 76.).


Art. 21

Diffida, sospensioni, revoca.(16) 


1. Ferme restando le competenze in materia delle Autorità di Pubblica Sicurezza, lautorizzazione allesercizio delle attività ricettive disciplinate dalla presente legge è revocata dal Comune nei seguenti casi:

a) qualora vengano a mancare uno o più requisiti necessari per il rilascio;

b) qualora lattività venga a risultare dannosa o contraria agli scopi per i quali era stata rilasciata.

2. Nei casi di irregolarità minori, il Comune può procedere alla diffida e alla successiva sospensione temporanea dellautorizzazione 



(16) Articolo in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici (l.r. 11/99, art. 76.).


Art. 22

Cessazione temporanea dellattività ricettiva.(17) 


1. Il titolare di una delle strutture di cui agli articoli precedenti della presente legge che intenda procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dellattività deve darne preventiva comunicazione al Comune.

2. Il periodo di sospensione temporanea dellattività non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal Comune, per fondati motivi, di altri sei mesi. Decorso tale termine lattività si intende definitivamente cessata



(17) Articolo in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici (l.r. 11/99, art. 76.).


Art. 23

Riepiloghi annuali.(18) 


1. Il Comune è tenuto a trasmettere allAssessorato regionale al Turismo e allEnte Turistico competente per territorio i riepiloghi annuali delle strutture ricettive in attività.

2. Il riepilogo di cui al comma precedente deve essere trasmesso improrogabilmente entro il 31 dicembre di ogni anno



(18) Articolo in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici (l.r. 11/99, art. 76.).


Art. 24

Denuncia e pubblicità dei prezzi.(19) 


[1. I gestori o i titolari delle strutture ricettive indicate nella presente legge devono presentare allAmministrazione provinciale competente per territorio e, per conoscenza, all Assessorato regionale al Turismo apposita denuncia dei prezzi nel rispetto delle procedure indicate dalla legge 25- 8- 1991, n.284 e dall art. 4 del Decreto del 16- 10- 1991.

2. Ai sensi del quinto comma dell art. 4 del Decreto 16- 10- 1991, la mancata o incompleta comunicazione della denuncia dei prezzi entro i termini previsti comporta l implicita conferma delle precedenti tariffe, salva, in ogni caso, l applicazione delle sanzioni di cui all art. 30 della presente legge.

3. E fatto obbligo ai gestori di tenere esposta, in modo ben visibile al pubblico, nell ufficio di ricevimento degli ospiti, una tabella sulla quale siano indicati i prezzi conformemente alla denuncia vidimata di cui al primo comma del presente articolo.

4. La tabella e il cartellino dei prezzi recanti le indicazioni relative in italiano, inglese, francese e tedesco sono predisposti secondo le indicazioni della Regione e vengono forniti dall Amministrazione provinciale competente per territorio.]



(19) Articolo abrogato dalla l.r. 29/94, art. 10, comma 1. Per la relativa disciplina vedi ora artt. 4,5 e 7 della l.r. 29/94.


Art. 25

Classificazione e comparazione ai fini tributari.(20) 


1. Gli alloggi utilizzati per lesercizio di affittacamere sono classificati dal Comune, ai fini della comparazione alle categorie previste dal decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 lettera f), numero dordine 7

(20) Articolo in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici (l.r. 11/99, art. 76.).


Art. 26

Denuncia dei dati statistici.(21) 


1. I gestori o i titolari delle strutture ricettive indicate nella presente legge devono presentare. entro il quinto giorno del mese successivo, allEnte turistico competente per territorio, i modelli ISTAT riferiti al movimento del flusso turistico sulla base delle vigenti disposizioni di legge in materia 

(21) Articolo in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici (l.r. 11/99, art. 76.).


Art. 27

Funzioni di vigilanza e controllo.(22) 


1. Ferme restando le competenze dellAutorità di Pubblica Sicurezza, le Funzioni di vigilanza e di controllo sullosservanza delle disposizioni previste dalla presente legge sono esercitate dal Comune.

2. La Regione verifica che sia data attuazione alle disposizioni di cui alla presente legge mediante controlli ispettivi per mezzo di personale proprio o avvalendosi del personale dellEnte Turistico competente per territorio espressamente incaricato dallAssessorato regionale al Turismo. 



(22) Articolo in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici (l.r. 11/99, art. 76.).


Art. 28

Osservanza di norme statali e regionali.(23) 


1. È fatta salva losservanza di norme statali e regionali che regolano lesercizio dellattività ricettiva non prevista dalla presente legge e, in particolare, di quelle riguardanti la pubblica sicurezza, la prevenzione incendi ed infortuni, la tutela igienico-sanitaria e luso e la tutela del suolo

(23) Articolo in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici (l.r. 11/99, art. 76.).


Art. 29

Accertamento delle violazioni e irrogazioni delle sanzioni.(24) 


1. Laccertamento delle violazioni e lirrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati dal Comune cui spetta lesercizio della vigilanza ed al quale sono devoluti i proventi delle sanzioni previste dal successivo art. 30 in base alla vigente normativa regionale in materia «Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale» e successive modificazioni ed integrazioni

(24) Articolo in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici (l.r. 11/99, art. 76.).


Art. 30

Sanzioni.(25) (26) 


1. Ferma restando lapplicazione delle norme penali, chiunque pone in esercizio una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge sprovvisto dellautorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da 1.000.000 a 3.000.000;

- chiunque trasgredisce agli obblighi previsti dal 10 comma del precedente articolo 24 è soggetto al pagamento della sanzione da £. 500.000 a £. 1.500.000;

- il ritardato adempimento nei termini di cui al 1° comma dellart. 24 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa da £. 250.000 a £. 500.000;

- lomessa esposizione di tabelle e cartellini prezzi di cui al 4° comma dellart. 24 della presente legge comporta la sanzione amministrativa da £. 250.000 a £. 500.000;

- lapplicazione dei prezzi superiori a quelli denunziati, oltre alle sanzioni previste dalla vigente normativa statale in materia di prezzi, comporta anche il pagamento di una pena pecuniaria da £. 500.000 a £. 1.000.000;

- il superamento della capacità ricettiva autorizzata comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da £. 500.000 a £. 750.000 

[2. È soggetto allapplicazione di sanzioni amministrative, con il pagamento della somma da L. 1.500.000 a L. 3.000.000, il titolare di esercizio che attribuisca al proprio esercizio, con scritti, stampati o con qualsiasi altro modo, una denominazione o una insegna diversa da quella autorizzata oppure afferma la sussistenza di attrezzature non conformi a quelle effettivamente esistenti ](27) 

3. La mancata denuncia dei dati statistici di cui allart. 26 della presente legge è soggetta alle sanzioni previste dallart 11 del D.L. 6 giugno 1989, n. 322 



(25) L'articolo 10, comma 2, della l.r. 29/94 così dispone: "2. I punti 1, 2, 3 e 4 del comma 1 dell'art. 30 (Sanzioni) della l.r. 2 agosto 1993, n. 12 sono abrogati e sostituiti dalla normativa di riferimento prevista dall'art. 9 della presente legge".
(26) Articolo in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici (l.r. 11/99, art. 76.).
(27) Comma abrogato dall'art. 10, comma 3, della l.r. 29/94.


Art. 31

Disposizioni transitorie e finali.(28) 


1. Entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture ricettive già operanti, ai fini del proseguimento dellattività ricettiva, devono essere adeguate alle caratteristiche funzionali ed ai requisiti di cui alla presente legge.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari o legali rappresentanti delle strutture ricettive denominate «esercizi di affittacamere» e «case e appartamenti per vacanze» devono presentare domanda al Comune in cui è ubicata la struttura per ottenere lautorizzazione di cui alle disposizioni della presente legge.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si rinvia, in quanto compatibile, alla normativa statale



(28) Articolo in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici (l.r. 11/99, art. 76.).


Art. 32

Enti Turistici territoriali.


1. In attesa della riforma dellintero settore turistico regionale, le competenze attribuite dalla presente legge agli Enti turistici competenti per territorio vengono esercitate dagli Enti Provinciali per il Turismo fino alla data di costituzione delle Aziende di Promozione Turistica (AA.PP.TT.).