Legge Regionale 2 agosto 1993, n. 12 Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.
TITOLO 1Generalità
Art. 1Oggetto della legge. 1. In attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, la presente legge
disciplina lattività delle strutture ricettive extralberghiere.
Art. 2Definizione delle strutture.(1) 1. Sono definite strutture extralberghiere:
- case per ferie;
- ostelli per la gioventù;
- esercizi affittacamere;
- case e appartamenti per vacanze;
- alloggi agrituristici.
(•) Articoli abrogati dalla l.r. 11/99, art. 76.(•) Articoli abrogati dalla l.r. 11/99, art. 76.(•) Articolo in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici (l.r. 11/99, art. 76.).(•) Articolo abrogato dalla l.r. 29/94, art. 10, comma 1. Per la relativa disciplina vedi ora artt. 4,5 e 7 della l.r. 29/94.(•) L'articolo 10, comma 2, della l.r. 29/94 così dispone:(•) Comma abrogato dall'art. 10, comma 3, della l.r. 29/94.(1) Articolo così modificato dalla l.r. 11/99, art. 76
Art. 3Case per ferie(2) [1. Sonocase per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di
persone o gruppi e gestite, al di fuori dei canali normali commerciali, da enti
pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti, senza scopo di lucro, per il
conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive, nonché da
enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari]
Art. 4Ostelli per la gioventù.(3) [1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il
soggiorno e il pernottamento dei giovani]
Art. 5Affittacamere.(4) [1. Sono case e appartamenti per vacanze gli
immobili arredati e gestiti in forma imprenditoriale per laffitto ai turisti di
almeno tre case o appartamenti, senza offerta di servizi centralizzati e
somministrazione di alimenti e bevande, nel corso di una o più stagioni, con
contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiore a
sette giorni.
2. Ai sensi dellart. 2082 del codice civile si
considera gestione imprenditoriale lattività economica organizzata e non
occasionale per laffitto di appartamenti o case ad uso turistico, ivi compreso
il turismo connesso a motivi di lavoro, affari, studio ed altri simili]
Art. 6Case e appartamenti per vacanze.(5) [1. Sono esercizi di affittacamere le
strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due
appartamenti di uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e,
eventualmente, servizi complementari.
2. La capacità ricettiva non può essere
superiore a n. 12 posti letto.
3. Lattività di affittacamere può essere
esercitata in modo complementare rispetto allesercizio di ristorazione qualora
sia svolta da un medesimo titolare in una struttura immobiliare unitaria]
Art. 7Alloggi agrituristici. 1. Sono «alloggi agrituristici» i locali siti in
fabbricati rurali nei quali viene data ospitalità ai turisti da imprenditori
agrituristici, singoli o associati, regolarmente iscritti allAlbo regionale
degli operatori agrituristici, che, ai sensi dellart. 2135 c.c., esercitano
unattività diretta alla coltivazione del fondo.
2. Lattività di ospitalità deve essere svolta
dagli imprenditori agrituristici come attività secondaria e, comunque,
integrativa allattività agricola secondo la normativa della legge regionale
vigente sullagriturismo.
3. Non possono essere adibite allattività di
ospitalità persone non appartenenti al nucleo familiare dellimprenditore o
normalmente conviventi con esso e, comunque, nel rispetto del terzo comma
dellart. 239-bis c.c.
TITOLO 2Caratteristiche tecniche-funzionali
Art. 8Case per ferie.(6) [1. Le case per ferie devono possedere i
requisiti previsti dai regolamenti igienico-sanitari comunali.
2. In particolare devono avere:
- una superficiale minima delle camere, al netto
di ogni locale accessorio, di mq. 8 per le camere ad un letto e mq. 12 per le
camere a due letti, con un incremento di superficie di mq. 4 per ogni letto in
più;
- qualora il tipo di utenza della struttura lo
consenta, a ciascun letto può essere sovrapposto un altro letto senza dover
incrementare superfici e cubature delle camere. Per il rispetto degli altri
rapporti si computano invece i posti letto effettivi;
- un wc ogni 10 posti letto, n. 1 bagno o doccia
ogni 12 posti letto, n. 1 lavabo ogni n. 6 posti letto. Nel rapporto di cui
sopra non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;
- larredamento minimo per le camere da letto
deve essere composto da: letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona,
cestino rifiuti per camera;
- locale comune di soggiorno, di norma distinto
dalla sala pranzo, dimensionato nel rapporto minimo di mq. 0,50 per ogni posto
letto effettivo;
- idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo
le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei Vigili del Fuoco;
- impianti elettrici conformi alle norme
ENPI-CEI;
- cassetta di pronto soccorso con medicamenti
indicati dallautorità sanitaria, che potrà richiedere, in relazione
allubicazione, dimensioni ed utenza dei complessi, lallestimento di un locale
per infermeria;
- telefono, di norma, ad uso degli ospiti.
3. Le camere ed i servizi dovranno essere
disposti in settori separati per uomini e donne.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto
dalle presenti disposizioni, si applicano le prescrizioni sanitarie previste per
le aziende alberghiere dal R.D. 24 maggio 1925, n. 1102 e successive
modificazioni]
Art. 9Ostelli per la gioventù.(7) [1. Gli ostelli per la gioventù devono avere le
stesse caratteristiche tecniche e funzionali previste dal precedente art. 8
della presente legge.
2. Negli ostelli per la gioventù deve essere
garantita, oltre alla prestazione dei servizi di base, anche la disponibilità di
strutture e di servizi atti allappagamento di finalità culturali, di svago, di
sport e di socializzazione.
3. Gli ostelli per la gioventù possono essere
dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi
autogestiti secondo autonome modalità organizzative, nellambito e sotto la
responsabilità del titolare dellautorizzazione]
Art. 10Affittacamere.(8) [1. I locali destinati allesercizio di
affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed
igienico-edilizie previste per i locali di abitazione dal regolamento comunale.
2. Gli affittacamere devono assicurare,
avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di
ospitalità compresi nel prezzo della camera:
- pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente,
e comunque, almeno una volta alla settimana;
- cambio della biancheria ad ogni cambio di
cliente ed almeno una volta alla settimana;
- fornitura di energia elettrica, acqua calda e
fredda e riscaldamento.
3. Nelle camere da letto destinate agli ospiti
si deve poter accedere senza attraversare locali o servizi destinati alla
famiglia o ad altro ospite.
4. Gli alloggi utilizzati devono essere dotati
di un servizio igienico-sanitario completo di: wc, lavabo con acqua corrente,
calda e fredda, vasca da bagno o doccia, specchio.
5. Per le camere da letto larredamento minimo
deve essere costituito da: letto, sedia o sgabello per persona, armadio e
cestino rifiuti]
Art. 11Case e appartamenti per vacanze.(9) [1. Le strutture destinate allattività
ricettiva per case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti
igienico-sanitari ed edilizi previsti dalle norme di legge e regolamentari per i
locali di civile abitazione.
2. Lutilizzo di case ed appartamenti per
vacanze non comporta modifica di destinazione duso dei medesimi ai fini
urbanistici.
3. Nella gestione delle case ed appartamenti per
vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali:
- pulizie delle unità abitative ad ogni cambio
di cliente;
- fornitura di energia elettrica, acqua,
riscaldamento ed eventualmente gas;
- assistenza di manutenzione delle unità
abitative, di riparazione e di sostituzione di arredi non funzionali;
- servizio di recapito e ricevimento degli
ospiti.
4. La gestione di case ed appartamenti per
vacanze non può, comunque, comprendere la somministrazione di cibi e bevande né
lofferta di servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere]
Art. 12Alloggi agrituristici. 1. I locali destinati allesercizio di attività
agrituristica devono garantire una superficie minima, al netto di ogni vano
accessorio, di mq. 8 per ogni posto letto e possedere le caratteristiche
strutturali ed igienico-sanitarie previste dal regolamento comunale per le
civili abitazioni.
2. Gli ingressi alle camere da letto destinate
agli ospiti devono avere accesso diretto senza attraversare i locali o i servizi
destinati alla famiglia dellimprenditore agricolo o ad altro ospite.
3. Gli appartamenti o i locali in genere di
ospitalità devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario completo di wc
con acqua corrente, lavabo e specchio, per ogni 8 persone o frazione di 8
superiore a 2, escluso le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi
dellimprenditore agricolo.
4. Per ogni camera da letto, larredamento
minimo deve essere costituito da: letto, sedia o sgabello per persona, armadio e
cestino da rifiuti.
5. Lutilizzo di immobili rurali per lesercizio
di alloggio agrituristico non comporta modifiche di destinazione duso dei
medesimi ai fini urbanistici.
6. I locali degli alloggi agrituristici devono
far parte della struttura dellazienda ed essere siti, di norma, nellambito
domestico dellimprenditore o in contiguità allo stesso in modo da consentire un
rapporto costante di ospitalità.
7. Negli alloggi agrituristici possono essere
somministrati solo cibi e bevande di prodotti propri o di quelli tipici locali.
TITOLO 3Obblighi amministrativi
Art. 13Autorizzazione di esercizio. 1. Per ottenere lautorizzazione allesercizio delle strutture ricettive
extralberghiere di cui allart. 2 della presente legge, i titolari o i gestori
di esercizio devono presentare al Comune competente per territorio apposita
domanda sulla base di quanto previsto dai successivi artt. 14, 15, 16 e 17 della
presente legge.
Art. 14Case per ferie e ostelli per la gioventù.(10) [1. Lesercizio dellattività ricettiva delle
case per ferie e degli ostelli per la gioventù è soggetto ad autorizzazione
comunale, previa stipula di apposita convenzione che individua e regola:
- i soggetti che possono utilizzare la struttura
nel rispetto dei precedenti artt. 3 e 4 della presente legge;
- il tipo dei servizi forniti in rapporto alle
finalità cui la struttura è finalizzata e definiti dai precedenti artt. 8 e 9;
- le tariffe;
- la durata minima della permanenza degli
ospiti;
- il numero dei posti letto negli ostelli per la
gioventù da riservare ai giovani in transito;
- il regolamento per luso della struttura;
- il tipo di gestione che deve garantire luso
delle strutture e la calmierazione dei prezzi in rapporto alle finalità per cui
è autorizzato il complesso;
- le modalità ed il imiti di utilizzazione per i
diversi scopi ricettivi degli ostelli per la gioventù periodi in cui sono
occupati dallutenza giovanile;
- i periodi di apertura.
2. Lautorizzazione allesercizio può
comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole
persone alloggiate e alle altre che possono utilizzare la struttura in
conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti
stabiliti dalla convenzione stipulata con il Comune.
3. Oltre allautorizzazione di cui al precedente
comma, il comune può rilasciare a Enti Pubblici, associazioni od Enti religiosi,
apposito «nulla-osta» allutilizzo di immobili non destinati abitualmente alla
ricettività collettiva, in occasione di manifestazioni o raduni e, comunque, per
periodi non superiori a 30 giorni]
Art. 15Esercizi di affittacamere.(11) [1. Lattività di gestione di case e
appartamenti per vacanze in forma imprenditoriale è soggetta a preventiva
autorizzazione del Comune competente per territorio ove sono ubicati gli
immobili.
2. Nellautorizzazione devono essere specificati
i seguenti elementi:
- generalità del richiedente;
- generalità del rappresentante legale della
gestione, qualora lattività non sia esercitata direttamente dal titolare
dellimmobile;
- periodi di attività dellesercizio;
- caratteristiche e modalità di prestazione dei
servizi;
- ubicazione e caratteristiche delle case e
appartamenti che vengono gestiti.
3. Il titolare dellautorizzazione a gestire
case e appartamenti per vacanze è tenuto a comunicare al comune ogni variazione
del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui
dispone per la gestione.
4. Il titolare o il gestore dellattività
ricettiva di cui al presente articolo è tenuto a iscriversi alla sezione
speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dallart. 5 della
legge 27 maggio 1983, n. 217.
5. Per speciali esigenze connesse a festività o
manifestazioni di interesse locale, o per particolari periodi dellanno, il
Sindaco può, con singoli provvedimenti motivati, consentire deroghe nei limiti
stabiliti dal 1° comma del precedente art. 6]
Art. 16Case e appartamenti per vacanze.(12) [1. Chi intende esercitare lattività di
affittacamere deve chiedere preventiva autorizzazione al Comune competente per
territorio.
2. Ai sensi dellart. 6 del D.P.R. 4 agosto
1988, n. 375, qualora lattività di affittacamere venga esercitata nei modi
previsti dallultimo comma del precedente art. 5 della presente legge, il
titolare dellesercizio è obbligato ad iscriversi alla sezione speciale del
registro degli esercenti il commercio previsto dallart. 5 della legge 27 maggio
1983, n. 217.
3. Nellautorizzazione comunale devono essere
specificati i seguenti elementi:
- generalità del titolare desercizio;
- numero ed ubicazione dei vani destinati
allattività ricettiva;
- numero dei posti letto;
- servizi igienici a disposizione degli ospiti;
- servizi accessori offerti;
- periodi in cui viene offerta lospitalità;
- classificazione;
- eventuale servizio di ristorazione]
Art. 17Alloggi agrituristici. 1. Lesercizio dellattività agrituristica è
soggetta ad autorizzazione comunale.
2. Nella domanda per ottenere lautorizzazione
di esercizio linteressato deve dichiarare:
- di essere iscritto nellapposito albo
regionale degli operatori agrituristici;
- generalità del dichiarante;
- caratteristiche e dimensioni dellazienda
agricola;
- numero e ubicazione dei vani destinati
allattività ricettiva;
- numero dei posti letto;
- servizi igienici a disposizione degli ospiti;
- servizi accessori offerti;
- periodi in cui viene data ospitalità e,
comunque, non inferiori a 60 giorni lanno;
- prezzi massimi che sintendono praticare per
ogni servizio e prestazione.
TITOLO 4Norme comuni
Art. 18Accertamenti dei requisiti.(13) 1. Il Comune provvede al rilascio
dellautorizzazione per lesercizio delle attività di cui agli articoli
precedenti della presente legge dopo aver accertato la sussistenza di tutti i
requisiti oggettivi e soggettivi richiesti nonché di quelli previsti dagli artt.
11 e 12 del Testo Unico delle leggi di P.S. approvato con R.D.L. 18 giugno 1931,
n. 773.
2. Gli accertamenti dei requisiti strutturali
sono effettuati dal Comune attraverso:
a) sopralluoghi diretti di personale tecnico
alluopo abilitato;
b) dichiarazione, sottoscritta dallinteressato
e controfirmata da un tecnico abilitato, attestante la conformità delle
strutture e dellimpiantistica connessa agli specifici requisiti
tecnico-funzionali
(13) Articolo in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici (l.r. 11/99, art. 76.).
Art. 19Rinnovi e dichiarazioni annuali.(14) 1. Lautorizzazione, anche a carattere stagionale, viene rinnovata annualmente,
a presentazione di domanda, di norma mediante vidimazione sullatto originale,
previo pagamento delle tasse di concessione e delle tasse eventualmente dovute a
qualsiasi titolo
(14) Articolo in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici (l.r. 11/99, art. 76.).
Art. 20Comunicazioni del provvedimento.(15) 1. Il Comune, nel rilasciare le autorizzazioni,
deve dare contestualmente comunicazione allAssessorato regionale al Turismo e
allEnte Turistico competente per territorio.
2. Analoga comunicazione deve essere fatta anche
per le diffide, sospensioni, revoche e cessazioni
(15) Articolo in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici (l.r. 11/99, art. 76.).
Art. 21Diffida, sospensioni, revoca.(16) 1. Ferme restando le competenze in materia delle
Autorità di Pubblica Sicurezza, lautorizzazione allesercizio delle attività
ricettive disciplinate dalla presente legge è revocata dal Comune nei seguenti
casi:
a) qualora vengano a mancare uno o più requisiti
necessari per il rilascio;
b) qualora lattività venga a risultare dannosa
o contraria agli scopi per i quali era stata rilasciata.
2. Nei casi di irregolarità minori, il Comune
può procedere alla diffida e alla successiva sospensione temporanea
dellautorizzazione
(16) Articolo in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici (l.r. 11/99, art. 76.).
Art. 22Cessazione temporanea dellattività
ricettiva.(17) 1. Il titolare di una delle strutture di cui
agli articoli precedenti della presente legge che intenda procedere alla
sospensione temporanea o alla cessazione dellattività deve darne preventiva
comunicazione al Comune.
2. Il periodo di sospensione temporanea
dellattività non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal Comune, per
fondati motivi, di altri sei mesi. Decorso tale termine lattività si intende
definitivamente cessata
(17) Articolo in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici (l.r. 11/99, art. 76.).
Art. 23Riepiloghi annuali.(18) 1. Il Comune è tenuto a trasmettere
allAssessorato regionale al Turismo e allEnte Turistico competente per
territorio i riepiloghi annuali delle strutture ricettive in attività.
2. Il riepilogo di cui al comma precedente deve
essere trasmesso improrogabilmente entro il 31 dicembre di ogni anno
(18) Articolo in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici (l.r. 11/99, art. 76.).
Art. 24Denuncia e pubblicità dei prezzi.(19) [1. I gestori o i titolari delle
strutture ricettive indicate nella presente legge devono presentare
allAmministrazione provinciale competente per territorio e, per conoscenza,
all Assessorato regionale al Turismo apposita denuncia dei prezzi nel rispetto
delle procedure indicate dalla legge 25- 8- 1991, n.284 e dall art. 4 del
Decreto del 16- 10- 1991.
2. Ai sensi del quinto comma
dell art. 4 del Decreto 16- 10- 1991, la mancata o incompleta comunicazione
della denuncia dei prezzi entro i termini previsti comporta l implicita
conferma delle precedenti tariffe, salva, in ogni caso, l applicazione delle
sanzioni di cui all art. 30 della presente legge.
3. E fatto obbligo ai gestori
di tenere esposta, in modo ben visibile al pubblico, nell ufficio di
ricevimento degli ospiti, una tabella sulla quale siano indicati i prezzi
conformemente alla denuncia vidimata di cui al primo comma del presente
articolo.
4. La tabella e il cartellino
dei prezzi recanti le indicazioni relative in italiano, inglese, francese e
tedesco sono predisposti secondo le indicazioni della Regione e vengono forniti
dall Amministrazione provinciale competente per territorio.]
Art. 25Classificazione e comparazione ai fini
tributari.(20) 1. Gli alloggi utilizzati per lesercizio di affittacamere sono classificati dal
Comune, ai fini della comparazione alle categorie previste dal decreto
legislativo 22 giugno 1991, n. 230 lettera f), numero dordine 7
(20) Articolo in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici (l.r. 11/99, art. 76.).
Art. 26Denuncia dei dati statistici.(21) 1. I gestori o i titolari delle strutture ricettive indicate nella presente
legge devono presentare. entro il quinto giorno del mese successivo, allEnte
turistico competente per territorio, i modelli ISTAT riferiti al movimento del
flusso turistico sulla base delle vigenti disposizioni di legge in materia
(21) Articolo in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici (l.r. 11/99, art. 76.).
Art. 27Funzioni di vigilanza e controllo.(22) 1. Ferme restando le competenze dellAutorità di
Pubblica Sicurezza, le Funzioni di vigilanza e di controllo sullosservanza
delle disposizioni previste dalla presente legge sono esercitate dal Comune.
2. La Regione verifica che sia data attuazione
alle disposizioni di cui alla presente legge mediante controlli ispettivi per
mezzo di personale proprio o avvalendosi del personale dellEnte Turistico
competente per territorio espressamente incaricato dallAssessorato regionale al
Turismo.
(22) Articolo in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici (l.r. 11/99, art. 76.).
Art. 28Osservanza di norme statali e regionali.(23) 1. È fatta salva losservanza di norme statali e regionali che regolano
lesercizio dellattività ricettiva non prevista dalla presente legge e, in
particolare, di quelle riguardanti la pubblica sicurezza, la prevenzione incendi
ed infortuni, la tutela igienico-sanitaria e luso e la tutela del suolo
(23) Articolo in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici (l.r. 11/99, art. 76.).
Art. 29Accertamento delle violazioni e irrogazioni delle
sanzioni.(24) 1. Laccertamento delle violazioni e lirrogazione delle sanzioni di cui alla
presente legge sono effettuati dal Comune cui spetta lesercizio della vigilanza
ed al quale sono devoluti i proventi delle sanzioni previste dal successivo art.
30 in base alla vigente normativa regionale in materia «Norme di attuazione
della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale» e
successive modificazioni ed integrazioni
(24) Articolo in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici (l.r. 11/99, art. 76.).
Art. 30Sanzioni.(25) (26) 1. Ferma restando lapplicazione delle norme
penali, chiunque pone in esercizio una delle strutture ricettive disciplinate
dalla presente legge sprovvisto dellautorizzazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento della somma da 1.000.000 a 3.000.000;
- chiunque trasgredisce agli obblighi previsti
dal 10 comma del precedente articolo 24 è soggetto al pagamento della sanzione
da £. 500.000 a £. 1.500.000;
- il ritardato adempimento nei termini di cui al
1° comma dellart. 24 della presente legge è soggetto alla sanzione
amministrativa da £. 250.000 a £. 500.000;
- lomessa esposizione di tabelle e cartellini
prezzi di cui al 4° comma dellart. 24 della presente legge comporta la sanzione
amministrativa da £. 250.000 a £. 500.000;
- lapplicazione dei prezzi superiori a quelli
denunziati, oltre alle sanzioni previste dalla vigente normativa statale in
materia di prezzi, comporta anche il pagamento di una pena pecuniaria da £.
500.000 a £. 1.000.000;
- il superamento della capacità ricettiva
autorizzata comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da £.
500.000 a £. 750.000
[2. È soggetto allapplicazione di sanzioni
amministrative, con il pagamento della somma da L. 1.500.000 a L. 3.000.000, il
titolare di esercizio che attribuisca al proprio esercizio, con scritti,
stampati o con qualsiasi altro modo, una denominazione o una insegna diversa da
quella autorizzata oppure afferma la sussistenza di attrezzature non conformi a
quelle effettivamente esistenti ](27)
3. La mancata denuncia dei dati statistici di
cui allart. 26 della presente legge è soggetta alle sanzioni previste dallart
11 del D.L. 6 giugno 1989, n. 322
Art. 31Disposizioni transitorie e finali.(28) 1. Entro un biennio dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le strutture ricettive già operanti, ai fini del
proseguimento dellattività ricettiva, devono essere adeguate alle
caratteristiche funzionali ed ai requisiti di cui alla presente legge.
2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i titolari o legali rappresentanti delle strutture
ricettive denominate «esercizi di affittacamere» e «case e appartamenti per
vacanze» devono presentare domanda al Comune in cui è ubicata la struttura per
ottenere lautorizzazione di cui alle disposizioni della presente legge.
3. Per quanto non espressamente disciplinato
dalla presente legge si rinvia, in quanto compatibile, alla normativa statale
(28) Articolo in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici (l.r. 11/99, art. 76.).
Art. 32Enti Turistici territoriali. 1. In attesa della riforma dellintero settore turistico regionale, le
competenze attribuite dalla presente legge agli Enti turistici competenti per
territorio vengono esercitate dagli Enti Provinciali per il Turismo fino alla
data di costituzione delle Aziende di Promozione Turistica (AA.PP.TT.).
|