Anno 1997
Numero 18
Data 04/07/1997
Abrogato No
Materia Enti strumentali dipendenti;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 9 luglio 1997, n. 78.
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Legge Regionale 4 luglio 1997, n. 18

Procedure di attuazione del piano di liquidazione del soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP).(1) 


(1) Vedi anche le ll. rr. 9/93, Capo V, Sezione I; 18/2000 e 14/2001.


Art. 1

Esercizio delle funzioni ex E.R.S.A.P.


1. Le funzioni già esercitate dallEnte regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP) per la gestione della Riforma fondiaria, nonchè ogni altra funzione attribuita allo stesso Ente dalla vigente legislazione regionale, sono esercitate direttamente dalla Regione.

 [2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria delibera, provvede ad assegnare in via definitiva ai Settori e Uffici le funzioni e il relativo personale.

Per la gestione della Riforma fondiaria la Giunta assegna le funzioni e il personale secondo quanto previsto dallart. 5..] (2) 

3. Nelle more dellattuazione della legge sulla organizzazione degli uffici, la Giunta regionale adotta ogni altro atto di organizzazione finalizzato allesercizio delle funzioni di cui alla presente legge e individua, nel contempo, i funzionari autorizzati a rappresentare la Regione nei confronti dei terzi per tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dallattività del disciolto ERSAP.



(2) Comma  abrogato dalla l.r. 05/99.


Art. 2

Comitato tecnico consultivo.(3) 


[ 1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito un Comitato tecnico consultivo nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta regionale, con proprio decreto e formato da n. 7 componenti, dei quali due esterni, scelti in base a riconosciuta professionalità in materia amministrativa, finanziaria, giuridica e tecnica; lo stesso decreto individua, tra i componenti esterni, il Presidente. I componenti interni devono essere individuati tra i dirigenti in servizio presso la Regione.

 2. Il Comitato è organismo consultivo della Giunta regionale.  Esso formula pareri e proposte per la definizione di tutti gli atti e connesse procedure amministrative finalizzati:

a)   allanalisi e aggiornamento del piano di liquidazione dellERSAP presentato dal Commissario liquidatore al momento della cessazione dei compiti allo stesso affidati, anche ai fini della relativa prevista approvazione da parte del Consiglio regionale in forza dellart. 36 della legge regionale 18 giugno 1993, n. 9;

 b)   allattuazione ed esecuzione del piano di liquidazione nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio regionale  in sede di approvazione dello stesso;

c)    allaggiornamento semestrale della situazione patrimoniale dellEnte unicamente alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi;

d)   allaccertamento dei rapporti giuridici in essere fra il disciolto ERSAP e terzi e la loro risoluzione;

e)    allattuazione del previsto programma di dismissioni delle quote di partecipazione assunte;

f)     alla cura e definizione di tutte le procedure giudiziarie in corso allatto della soppressione dellERSAP;

g)   alla partecipazione dellEnte a organismi cooperativi e societari;

h)   allanalisi e valutazione di tutte le obbligazioni insorte a seguito della concessione di garanzie fidejussorie a cooperative e società miste anche ai fini di un loro eventuale consolidamento da definire con le banche creditrici interessate; (4) 

i)     alla redazione di una relazione annuale e finale sullattività svolta, da cui emergano chiaramente le attività compiute e quelle non ancora completate;

j)     alla proposizione di ogni altra azione necessaria a definire i contenuti dellattività riveniente dalla estinzione dellERSAP, ivi compresi i concordati, le transazioni e le dilazioni.

 3. Allonere derivante dalle operazioni di consolidamento, da definire con la inclusione dei debiti derivanti dal concorso negli interessi sulle operazioni di credito agrario già autorizzate, si farà fronte con le risorse finanziarie provenienti dalle dimissioni di beni patrimoniali del disciolto ERSAP nonchè mediante il recupero, anche dilazionato, delle anticipazioni fornite dallEnte a organismi cooperativi e società miste. (5)   ]



(3) Articolo abrogato dalla l.r. 38/2011, art. 31, comma 1;ai sensi del  comma 2 del medesimo articolo  le funzioni di cui al presente articolo  sono attribuite al Servizio regionale demanio e patrimonio.Successivamente il citato comma 2 è stato sotituito dalla l.r. 45/2012, art. 51, c.1, lett. c)  che attribuisce le funzioni di cui al presente articolo al Servizio riforma fondiaria.
(4) L'art. 40 della l.r. 9/2000, così dispone: " A integrazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera h), della l.r. 18/1997, così come modificata dalla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, al Comitato tecnico consultivo sono affidate, oltre ai compiti previsti dall'articolo 2, le attività di regolazione e/o eventuale consolidamento, da svolgere anche mediante specifiche transazioni della debitoria regionale, nei confronti delle banche creditrici interessate derivanti da partite fidejussorie in corso di definizione".
(5) Vedi anche la l.r. 14/98, art. 19


Art. 3

Durata in carica e compensi. (6) 


[1. Il Comitato tecnico consultivo dura in carica tre anni. ((7) )

2. Al Presidente e ai componenti esterni del Comitato viene attribuita una indennità mensile lorda rispettivamente pari a quella spettante al Presidente e ai componenti dellorgano di controllo della Regione sugli atti degli enti locali ai sensi dellart. 19, comma 2, della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22.

 3. Ai componenti del Comitato viene attribuito un gettone di presenza per ogni seduta pari a quello previsto per i componenti dellorgano di controllo dallart. 19, comma 1, della legge regionale n. 22 del 1994. (8) ]



(6) Articolo abrogato dalla l.r. 38/2011, art. 31
(7) Le funzioni del Comitato tecnico consultivo già prorogate dall’art. 3 della l.r. 11/2000, dalla l.r. 4/2003, art. 49, dalla l.r. 39/2006, art. 20, sono state prorogate per ulteriori tre anni dalla l.r. 21/2009, art. 4
(8) L'art. 33, della l. r. 28/2000, così dispone :


Art. 4

Segreteria del Comitato. (9) 


[1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni previste dalla presente legge, il Comitato tecnico consultavo si avvale di unapposita segreteria composta prevalentemente da unità di personale già in servizio presso il disciolto ERSAP.

 2. La Segreteria del Comitato cura i rapporti con i Settori e Uffici titolari delle competenze ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 5 della presente legge.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le unità di personale da assegnare alla Segreteria, stabilisce la dipendenza funzionale e disciplina i rapporti tra la stessa Segreteria e le altre strutture regionali titolari delle competenze.]



(9) Articolo abrogato dalla l.r. 38/2011, art. 31


Art. 5

Gestione speciale Riforma fondiaria.


1. Le funzioni già svolte dallE.R.S.A.P. per la gestione della Riforma fondiaria sono esercitate direttamente dalla Regione per il tramite di apposita struttura organizzativa costituita nel rispetto della legge regionale sullorganizzazione degli uffici, da affidare a un dirigente che, per le materie di ordinaria amministrazione, agisce in veste di Funzionario delegato ai sensi dellart. 92 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni, mentre per gli atti da sottoporre allapprovazione degli organi regionali, secondo le rispettive competenze deve preventivamente acquisire il parere del Comitato tecnico consultivo di cui allart. 2. 

2. La struttura organizzativa di cui al comma 1 assume la denominazione di Settore della Riforma fondiaria e rappresenta uno dei settanta Settori di cui allart. 8, comma 5, della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7. Può essere articolato in Uffici territoriali prendendo a base i comprensori in cui ha operato la Riforma fondiaria. (10) 

         

3. La struttura cura i compiti a esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria secondo le modalità e per i fini previsti dagli artt. 9, 10, e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386 (Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo) e sulla base di direttive della Giunta regionale (o del Consiglio regionale).

4. I terreni e le opere di riforma fondiaria sono ripartiti sulla base della normativa statale e regionale vigente in:

a) beni utilizzabili per lo svolgimento di compiti di ricerca, sperimentazione e riforma fondiaria;

b) beni immobili assegnabili ai sensi dellart. 10 della legge n. 386 del 1976;

c) tutti gli altri beni immobili già riconosciuti alienabili o comunque che possono essere alienati ai sensi dellart. 11 della stessa legge n. 386 del 1976;

d) beni destinati a uso pubblico di generale interesse da cedere ai sensi dellart. 11, ultimo comma, della stessa legge n. 386 del 1976.

5. Le cessioni, le alienazioni e i trasferimenti dovranno essere portati a compimento entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il dirigente responsabile del Settore Riforma fondiaria prende in consegna i beni descritti in inventario ai sensi dellart. 39, comma 1, della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9, nonché i libri e gli altri documenti e riceve dal Presidente della Giunta il conto della gestione successivo allultimo bilancio approvato, già depositato dal Commissario liquidatore dellE.R.S.A.P.. Riceve, altresì, lelenco e i relativi documenti delle procedure giudiziarie riguardanti i terreni e le opere della Riforma fondiaria, rilevate dallo stesso Commissario ai sensi dellart. 39, comma 3, della stessa legge regionale n. 9 del 1993.

7. La Giunta regionale con proprio atto provvede alla quantificazione e individuazione del personale, tra quello proveniente dal soppresso Ente, da assegnare a compiti di riforma.

8. Le entrate e le uscite relative alla gestione della Riforma fondiaria sono iscritte in appositi capitoli del bilancio regionale. Alla fine di ogni esercizio finanziario la struttura presenta alla Giunta regionale, per lapprovazione, il bilancio della gestione.

9. È abrogato il Capo V (Gestione Riforma fondiaria), comprendente gli artt. 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7



(10) Vedi anche la l.r. 5/99, art. 1 che, tra l’altro, ha così modificato il presente comma.


Art. 6

Norma transitoria.


1. Fino alla data di costituzione del Settore Riforma fondiaria, le funzioni attribuite alla competenza dellUfficio Gestione della Riforma fondiaria dellex E.R.S.A.P. sono esercitate dal Settore demanio e patrimonio.