Legge Regionale 21 novembre 1996, n. 25 Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto.(1)
(1) L'art. 23 della l.r. 9/2000 modificato dall'art 29, della l. r. 28/2000 ha esteso i benefici della presente legge ai dipendenti regionali della Regione Puglia e loro familiari conviventi, che per motivi istituzionali risultano residenti fuori regione. Art. 11. Ferma restando la normativa vigente in materia, lAzienda unità sanitaria locale di residenza del cittadino, in attesa di trapianto o che ha già subito un trapianto, rimborsa allo stesso e al donatore le spese di trasporto o di viaggio e di soggiorno per leffettuazione: a) degli esami preliminare e per la tipizzazione tissutale; b) dellintervento di trapianto; c) di tutti i controlli successivi, nonché di quelli per le complicanze derivanti dallintervento stesso; d) delleventuale espianto. ((2) ) 2. Le spese di soggiorno sostenute presso la località del Centro trapianti, o località limitrofe per esigenze cliniche documentate, qualunque sia la tipologia residenziale prescelta, sono rimborsate nei limiti della locale tariffa alberghiera per la categoria a tre stelle o equivalente e comunque entro un importo non superiore a 150 euro giornaliere. Le spese per i pasti sono rimborsate entro la somma di 80 euro giornaliere. Per le spese di tipo residenziale e per le spese relative ai pasti occorre presentare la relativa documentazione.(3) 3. In caso di utilizzo di autovettura privata è corrisposto un rimborso pari a 1/5 del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali. Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza varia possibile tra il luogo di residenza dellassistito e quello dove è ubicata la struttura sanitaria. 4. Per i pazienti autorizzati dai competenti centri regionali di riferimento ai sensi dellart. 4, punto 5, del decreto ministeriale 3 novembre 1989 a recarsi presso centri sanitari esteri che richiedano la corresponsione di anticipi sulle spese relative al trapianto e agli esami preliminari allo stesso, le Aziende unità sanitarie locali corrispondono direttamente alla struttura ospedaliera di ricovero lintera somma se la stessa incide per più del 10 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare dellinteressato. Per i pazienti il cui reddito complessivo familiare non consente lanticipazione al 100 per cento sarà garantita una anticipazione pari al 70 per cento della somma totale preventivata. Le somme necessarie per lassolvimento di tali finalità graveranno sul relativo capitolo di bilancio del Fondo sanitario regionale data la tipologia sanitaria della spesa. ((4) )
(2) Comma così integrato dalla l. r. 14/98, art. 69, comma 1.(3) Comma già sostituito dalla l.r. 14/98, art. 69, comma 2 è stato successivamente così modificato dalla l.r. 1/2005, art. 18(4) Comma così sostituito dalla l.r. 14/98, art. 69, comma 3.
Art. 21. LAzienda unità sanitaria locale di residenza dellassistito rimborsa altresì allaccompagnatore unico, necessariamente presente a sostegno del paziente che deve sottoporsi alle prestazioni di cui al comma 1, art. 1, le relative spese di viaggio e soggiorno. (5) 2. Il rimborso delle spese previste dalla presente legge è corrisposto, entro i limiti indicati allart. 1 e delle disponibilità finanziarie destinate nel bilancio regionale, ai pazienti il cui reddito imponibile familiare non è superiore a euro 80 mila annui.(6) (7) 3. Il rimborso è corrisposto su richiesta dellassistito corredata della documentazione relativa alle spese sostenute e della certificazione medica attestante la necessità dellaccompagnamento.
(5) Comma così integrato dalla l. r. 14/98, art. 70, comma 1.(6) .Comma già sostituito dalla l. r. 14/98, è stato così sostituito dalla l. r. 20/2002, art. 16.(7) Vedi anche l'art. 17 della l. r. 20/02, con il quale è previsto l'acconto sul rimborso spettante al cittadino in attesa di trapianto.
Art. 3(8) 1. Alle spese derivanti dallapplicazione della presente legge si fa fronte mediante istituzione, a partire dallesercizio finanziario 1998, di apposito capitolo di bilancio di previsione recante la denominazione Trasferimento alle Aziende unità sanitarie locali per il rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto - legge regionale n. 25 del 1996 e successive modifiche e integrazioni. 2. [Le somme occorrenti sono assegnate in relazione allo stanziamenti in bilancio sulla base delle comunicazioni trimestrali con le quali le Aziende sanitarie locali attestano lammontare delle richieste di rimborso pervenuto.] (9) 3 bis. Le Aziende sanitarie locali provvedono a liquidare i rimborsi ad avvenuta assegnazione delle quote attribuite ((10) )
(10) Comma aggiunto dalla l. r. 7/2002, art. 22(8) Articolo così sostituito dalla l. r. 14/98, art. 71. (9) . Comma così sostituito dalla l. r. 7/2002. e successivamente abrogato dalla l.r. 20/2002, art. 16
Art. 41. E abrogato lart. 4 della legge regionale 5 novembre 1991, n. 9, così come modificato e integrato dallart. 3 della legge regionale 4 luglio 1994, n. 23.
Art. 4 bis(11) 1. Rientrano nella previsione della presente legge anche le richieste di rimborso che non abbiano trovato formale definizione nel corso dellesercizio finanziario precedente.
(11) Articolo aggiunto dalla l. r. 14/98, art. 72
Art. 4 ter(12) 1. I benefici di cui alla presente legge vanno corrisposti agli interessati entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione richiesta.
(12) Articolo aggiunto dalla l. r. 14/98, art. 73
Art. 4 quarter(13) 1. Le Aziende Usi sono autorizzate a erogare un contributo per le spese di trasporto dei feretri dei donatori e dei feretri dei pazienti trapiantati o in attesa di trapianto deceduti presso i centri di trapianto. Tale contributo a fronte di spese debitamente documentate, non deve superare il tetto massimo di lire 6 milioni.
(13) Articolo aggiunto dalla l. r. 14/98, art. 74
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