Anno 1997
Numero 22
Data 22/12/1997
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 22 dicembre 1997, n. 129.
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Legge Regionale 22 dicembre 1997, n. 22

Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997.



TITOLO 1

NORME DI VARIAZIONE AL BILANCIO 1997





Art. 1

(Finalità)


1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per lesercizio finanziario 1997, approvato con legge regionale 5 giugno 1997, n. 16, sono introdotte le variazioni di cui allallegato 1 della presente legge.




Art. 2

(Adeguamento dello stato di previsione dellentrata e della spesa)


1. Per effetto delle variazioni di cui allart. 1, lammontare complessivo dellentrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per lesercizio finanziario 1997 risulta modificato in lire 41.704.012.816.363 in termini di competenza e in lire 50.497.378.527.389 in termini di cassa per lentrata e in lire 41.704.012.816.363 in termini di competenza e in lire 50.497.378.527.389 in termini di cassa per la spesa.


Art. 3

(Modifiche e integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di spesa)


1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di entrata e di spesadi cui al documento contabile allegato alla legge regionale 5 giugno 1997, 16 sono introdotte le variazioni e integrazioni dicui allallegato 2 della presente legge.


Art. 4

(Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali)


1. Le disponibilità finanziarie rimaste inutilizzate sul cap. 1110070 Fondo globale per il finanziamento di leggi in corso di adozione, ammontanti a lire 9.400.000.000, sono assegnate al cap. 1110045 Fondo per la reiscrizione dei residui passivi perenti.

2. L’allegato n. 3 alla legge regionale n. 16 del 1997 è modificato nel senso che permane liscrizione unicamente del Settore agricoltura avente ad oggetto Partecipazione regionale al Centro di ricerca e sperimentazione in agricoltura Basile Caramia con sede in Locorotondo, riportante lo stanziamento di lire 200.000.000.




Art. 5

(Interessi di preammortamento su mutuo a ripiano)


1. Le disponibilità finanziarie rimaste eventualmente in tutto o in parte inutilizzate allatto dellattivazione del previsto mutuo a ripiano sul capitolo 1122015 Quota interessi di preammortamento su terza tranche di mutuo a ripiano disavanzo di amministrazione, ammontante a lire 5.000.000.000, sono assegnate al capitolo 1110045 Fondo per la reiscrizione dei residui passivi perenti.


Art. 6

(Utilizzo proventi alienazione beni immobili)


1. Al fine di consentire ladeguamento, la conservazione e la riqualificazione del patrimonio immobiliare e regionale, la Giunta regionale è autorizzata, in deroga al disposto di cui allart. 30 della legge regionale 26 aprile 1995, n.27, a utilizzare, limitatamente al triennio 1997-1999, il 50% dei proventi dellalienazione di beni immobili.


Art. 7

(Tassa regionale per il diritto allo studio universitario)


1. L’importo della tassa per il diritto allo studio universitario di cui al comma 21 dellart. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per lanno accademico 1997/98, resta fissato nella misura di lire 150 mila.

2. Detto importo sintende confermato pergli anni accademici successivi al 1997/98, sino a nuova determinazione.




Art. 8

(Modifiche compensativi nei programmi comunitari)


1. Allinterno di uno stesso programma comunitario le variazioni di bilancio conseguenti a modifiche compensative tra misure approvate nei modi di legge sono disposte con delibera di Giunta regionale.


TITOLO 2

NORME DI MODIFICA E DI INTEGRAZIONE DELLA LEGGE DI CONTABILITA’ REGIONALE

E DI CONTENIMENTO DELLA SPESA





Art. 9

(Modificazioni e integrazioni alla legge regionale di contabilità)(1) 


[1. Il comma 3 dellart. 41 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni è così modificato:

   3. I prelievi da tale fondo e le relative destinazioni sono disposti con deliberazioni della Giunta regionale, su parere della Commissione consiliare al bilancio.

2.   Rinviato dal Governo.

3. Il secondo, terzo, quarto e quinto capoverso del comma 1 dellart. 43 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni sono soppressi.

4. Dopo lart. 45 della legge regionale n. 17 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente art. 45 bis:

   Art. 45 bis (Assegnazioni per lattuazione delle politiche comunitarie)

1. Le risorse finanziarie previste da fonti normative comunitarie sono iscritte nel bilancio regionale in appositi capitoli distinti secondo la loro provenienza. A ogni modifica della originaria previsione di finanziamento deve seguire la corrispondente variazione del relativo capitolo di bilancio con atto amministrativo della Giunta regionale, su parere della Commissione conciliare al bilancio.

2. Nel bilancio regionale vanno individuati con priorità rispetto a qualsiasi altra spesa operativa di settore, i mezzi finanziari necessari al finanziamento dei progetti ammissibili ai benefici dei fondi strutturali di cui agli strumenti finanziari comunitari.

3. Il bilancio di previsione e le variazioni allo stesso devono essere corredati da prospetti sintetici che espongano per ciascun intervento comunitario il piano di finanziamento articolato per fonte di finanziamento comunitaria, statale e regionale, per sottoprogramma o asse prioritario e per annualità anche ai fini del rispetto delle disposizioni ministeriali adottate sulla materia.

4. La Giunta regionale emana disposizioni per garantire il monitoraggio finanziario delle politiche comunitarie.

5. Al primo comma dellart. 51 della legge regionale n.17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni la frase limitatamente a un dodicesimo della spesa prevista è sostituita con la seguente: in ragione di un dodicesimo per ogni mese della spesa prevista.

6. Allart. 57 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni, la frase nella misura fissata dalla legge regionale al bilancio e sempreché questa non sia inferiore a lire 25 mila è sostituita dalla seguente:

   e sempreché questa non sia inferiore a lire 100 mila.

7. Dopo lart. 57 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente art. 57/bis:

   Art. 57/bis (Recupero crediti. Rimborsi somme. Rateizzazione. Riutilizzazione)

   1. Eventuali recuperi, revoche o rimborsi di somme precedentemente erogate a favore di soggetti pubblici e privati connesse a spese legislativamente vincolate sono introitate in apposito capitolo di entrata alluopo istituito e riassegnate per la riutilizzazione con delibera di Giunta al competente capitolo di spesa di originaria         provenienza del bilancio corrente.

   2. Qualora i recuperi, le revoche e i rimborsi di cui al comma 1 riguardino spese del bilancio autonomo regionale, leventuale riassegnazione delle relative economie alla competenza del bilancio corrente è deliberata dalla Giunta regionale.

   3. La Giunta regionale può disporre con proprio atto deliberativo il recupero dilazionato di crediti vantati dalla Regione nei confronti di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati allorquando risulti impossibile la riscossione immediata e integrale degli stessi. I recuperi nei confronti dei soggetti privati sono maggiorati degli interessi.

8. Dopo lart. 58 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazione e integrazioni è inserito il seguente art. 58/bis:

   Art. 58/bis (Riduzione di residui attivi connessi a finanziamento vincolati)

   1. Eventuali riduzioni di residui attivi connessi a finanziamenti a destinazione vincolata vanno prioritariamente compensate attraverso la riduzione di pari importo dei residui di stanziamento dei capitoli di spesa correlati, ovvero in via subordinata, mediante recupero delle relative disponibilità sulla competenza dellesercizio attraverso una riduzione compensativa delle poste previsionali di uscita.

   2. L’eventuale assoluta impossibilità di procedere al recupero delle minori spese accertate e introitate rispetto ai correlati impegni di spesa e la conseguente formazione di disavanzo sul bilancio autonomo regionale determina lattivazione dei procedimenti di responsabilità per danni di cui allart. 86 nei confronti dei funzionari che hanno disposto i relativi atti.

9. Dopo lart. 64 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente art. 64/bis:

   Art. 64/bis (Obbligazioni di importo superiore alloriginario impegno di spesa vincolato)

   1. Qualora in sede di liquidazione di residui passivi il relativo sottostante impegno di spesa vincolato risulti inferiore rispetto alla effettiva entità dellobbligazione giuridica per effetto di successive maggiorazioni e lievitazioni di costi o di prezzi ovvero a causa di errori materiali il competente Settore di spesa procede allimpegno delle maggiori somme occorrenti attingendo, nellordine e nei limiti delle rispettive competenze:

   a) dai residui di stanziamento eventualmente presenti sul capitolo di pertinenza;

   b) dalle disponibilità di competenza dellesercizio;

   c) dalle disponibilità del bilancio autonomo mediante utilizzo del fondo di riserva delle spese impreviste e lattivazione di appositi capitoli in partite di giro con reintegro delle risorse impegnate nellanno successivo.

   2. L’eventuale assoluta impossibilità di procedere al recupero delle maggiori somme impegnate o pagate rispetto ai correlati accertamenti di entrata e la conseguente formazione di disavanzo sul bilancio autonomo regionale determina lattivazione dei procedimenti di responsabilità per danni di cui allart. 86 nei confronti dei funzionari che hanno disposto i relativi atti.

10. Il terzo, quarto e quinto comma dellart. 68 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni sono così modificati:

   3.  I titoli di spesa che in tutto o in parte non sono pagati entro il termine dellesercizio finanziario nel quale sono stati emessi sono restituiti alla Ragioneria regionale, che provvede, per la parte rimasta inestinta, al relativo annullamento.

    4. Agli effetti del rendiconto generale della Regione e della verifica e definizione dei rapporti con il Tesoriere regionale, i titoli di spesa come sopra ritirati. e annullati si considerano come non emessi.

 5. La Ragioneria provvede, nel nuovo esercizio finanziario, alla loro riemissione purché il relativo impegno non sia caduto in perenzione.

11. Al comma 6 dellart. 68 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole ... altri titoli equivalenti è soppressa lespressione e in libretti di risparmio al portatore.

12. Al comma 7, lett. b), dellart. 68 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni è soppressa lespressione ... nonché del terzo comma del presente articolo.

13. Dopo lart. 68 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente art. 68/bis:

   Art. 68/bis (Anticipazioni a enti e organismi diversi regionali)

   1. La Giunta regionale può autorizzare il Settore ragioneria a disporre anticipazione di cassa a enti e organismi diversi operanti nella Regione allorquando risulti necessario al fine di avviare le relative attività nelle more della prevista acquisizione dei finanziamenti agli stessi soggetti normativamente attribuibili.

   2. Alle anticipazioni e ai connessi successivi recuperi sul bilancio regionale si provvede mediante lattivazione di appositi capitoli di entrata e di uscita in partita di giro e nel limite massimo annuo dell1 % del fondo di cassa risultante dallultimo rendiconto approvato.

14. L’art. 69 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni è così modificato:

   Art. 69 (Verifica e regolarizzazione degli atti contabili)

   1. La proposta di provvedimento amministrativo, predisposta dal Settore competente per materia, è sottoscritta dal dirigente che soprintende al procedimento amministrativo e che ne assume la piena responsabilità in ordine alla conformità alle leggi e agli obiettivi dei programmi regionali, nazionali e comunitari.

   2. E’ sottoposto al visto preventivo della Ragioneria ogni atto o provvedimento che possa comportare un aumento o una diminuzione o una diversa imputazione di entrata o di uscita.

   3. La Ragioneria, qualora riscontri irregolarità o errori negli atti contabili sottoposti a verifica, prenotazione o registrazione, provvede di ufficio,ove possibile, alla rimozione delle irregolarità e alla correzione degli errori, dandone comunicazione allUfficio proponente. In ogni altro caso la Ragioneria indica allUfficio proponente le misure necessarie per la regolarizzazione dellatto.

   4. Il Coordinatore della Ragioneria, in relazione ai riscontri effettuati, qualora ritenga di non poter procedere agli adempimene richiesti e non sia possibile provvedere nei modi indicati nel comma 3, ne riferisce con adeguata motivazione al Presidente della Giunta regionale, dandone comunicazione allAssessore competente per materia.

   5. Ove il Presidente intenda tuttavia dar corso al proposto provvedimento, darà in merito ordine scritto al    Coordinatore, che è tenuto a eseguirlo salvo che ricorrano i casi di impegno o pagamento di spesa da imputare a capitolo diverso da quello strettamente pertinente.

   6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti dei commissari ad acta.

15. L’ art. 71 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni è così sostituito:

   Art. 71 (Residui passivi propri e residui passivi impropri o di stanziamento - Residui perenti)

   1. Costituiscono residui passivi propri le somme impegnate a norma del precedente art. 60 e non pagate entro il termine dellesercizio finanziario.

   2. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale e in annualità del bilancio autonomo e quelle a destinazione legislativamente vincolata, ivi comprese le eventuali quote correlate di cofinanziamento regionale,             non impegnate alla chiusura dellesercizio, possono essere mantenute in bilancio, quali residui impropri o di stanziamento, nel corso dei successivi esercizi finanziari e per tutto il periodo necessario alla loro integrale utilizzazione.

   3. I residui di stanziamento relativi alla spesa in conto capitale del bilancio autonomo possono essere in tutto o in parte eliminati con atto della Giunta regionale su parere della Commissione conciliare al bilancio. Le relative somme costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

   4. Ai fini della determinazione dei residui di stanziamento connessi a spese legislativamente vincolate, la Ragioneria procede, con le modalità di cui agli artt. 58 e 70 della presente legge, allallineamento dufficio delle poste previsionali qualora divergenti rispetto alla effettiva entità delle connesse entrate accertate.

   5. I residui di stanziamento di cui ai precedenti commi possono essere attivati sin dallavvio del nuovo esercizio finanziario, anche durante lesercizio provvisorio e la gestione provvisoria del bilancio di cui agli artt. 50 e 5 1, a condizione che sia stato realizzato, per quelli a destinazione legislativamente vincolata, laccertamento delle entrate correlate mediante idonei provvedimenti statali e comunitari di assegnazione.

   6. La Giunta regionale può disporre con proprio atto deliberativo, su parere della Commissione consiliare al bilancio, la rimodulazione o riprogrammazione dei residui di stanziamento con assegnazione degli stessi a capitoli diversi rispetto a quelli di originaria imputazione a condizione che ciò risulti coerente con le finalità per le quali sono stati attribuiti.

   7. I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi.

   8. I residui delle spese in conto capitale derivanti da importi che la Regione abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguite, nonché da spese connesse a mandati attribuiti a legali esterni a fini di difesa degli interessi regionali, non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi.

   9. La perenzione amministrativa di cui ai precedenti commi 7 e 8 si applica alla fine del nono anno per le spese relative ai fondi statali o della CEE con vincolo di destinazione, nonché a quelle del bilancio autonomo diretto a cofinanziare progetti comunitari o statali e a spese in conto capitale o di investimento e in annualità oggetto di provvedimenti che ne individuano il vincolo di destinazione.

   10. Le somme eliminate per perenzione amministrativa possono riprodursi nei bilanci successivi con riassegnazione ai pertinenti capitoli della competenza ovvero a capitoli di nuova istituzione ove quelli fossero stati nel frattempo soppressi. Alla copertura del relativo fabbisogno si provvede, mediante prelevamento delle somme occorrenti dai fondi di cui al comma precedente, con la stessa deliberazione della Giunta regionale che dispone il pagamento e la relativa imputazione delle somme reclamate dai creditori.

   11. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di spesa, sia di competenza sia del conto residui, non conservate a residui passivi in applicazione dei precedenti comuni, costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

   12. Eventuali economie che si verificassero nel corso dellesercizio per effetto di riduzioni o eliminazione di residui    passivi propri connessi a spese finanziate con fondi statali e comunitari a destinazione vincolata, ivi comprese le quote di cofinanziamento regionale, possono essere iscritte, quali residui di stanziamento sul pertinente capitolo di spesa, con deliberazione di Giunta regionale.

   13. Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza in modo che nessuna spesa aderente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.

16. A seguito e per effetto di quanto disposto dallart. 71 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni, la Ragioneria provvede dufficio a iscrivere tra i residui di stanziamento dei pertinenti capitoli di bilancio le economie relative agli esercizi progressi già confluite e conservate nellapposito fondo delle economie da reiscrivere alluopo istituiti al capitolo 1110049 della spesa.]



(1) Articolo abrogato dalla l.r. 28/2001, art. 115


Art. 10

(Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2)


1. Il comma 3, lett. h), dellart. 13 della legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.

2. Allart. 13 della legge regionale n. 2 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente comma 8:

   8. Il pagamento delle utenze di cui alle lettere a) e b) è effettuato con addebito in conto corrente postale.




Art. 11

(Conferimento di mandato ai legali esterni. Atto di ratifica)(2) 


1.  Nelle more della istituzione di apposito Ufficio di Avvocatura regionale, il mandato ai legali esterni viene conferito dai competenti organi regionali, sentiti il Settore legale e il Settore ragioneria, sulla base di una convenzione-tipo, da             predisporre da parte della Giunta regionale e nel rispetto di quanto previsto dallart. 2233 del codice civile, con la quale vengono fissati i criteri per lattribuzione degli incarichi professionali.

2.   I criteri convenzionali vanno definiti, in particolare, al fine di prevedere:

1)lobbligo da parte dei competenti Settori di indicazione del valore della causa;

2) il riconoscimento degli onorari al professionista esterno come di seguito:

a. nella misura tariffaria minima nei casi di soccombenza, estinzione, transazione o abbandono del giudizio;

b. nella misura minima maggiorata del 15% nellipotesi di esito parzialmente favorevole della lite o di giudizio concluso con compensazione di spese;

c. nella misura minima maggiorata del 30% in caso di esito pienamente favorevole con vittoria di spese;

d. il riconoscimento di onorari in misura superiore può consentirsi soltanto per cause di straordinaria importanza o di particolare interesse per lAmministrazione, da deliberare espressamente da parte della Giunta regionale;

e. nelle cause di valore eccedente lultimo scaglione delle tariffe, gli onorari di cui alle voci sub a), sub b) e sub c) sono aumentati con criterio proporzionale al valore della controversia, ma non possono superare complessivamente lo 0,30% del valore della controversia stessa;

3) lobbligo per il legale officiato:

a. a non azionare procedure monitorie in danno della Regione per il pagamento dei compensi professionali spettanti prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento;

b. a non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con la Regione o con suoi enti strumentali o nei quali la Regione sia comunque interessata, oltre a dichiarare di non averne di progressi;

c. a fare in modo che le stesse norme vengano osservate dai procuratori corrispondenti;

d. a specificare nella parcella le voci di tariffa professionale applicate con la indicazione sia degli articoli e dei paragrafi che dei rispettivi numeri di voce di cui alle tabelle professionali A e B;

4) la richiesta di unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto.

3. I competenti organi regionali possono disporre, in caso di resistenza alla lite, la nomina del difensore a prescindere dalladozione del relativo atto deliberativo di impegno qualora ciò sia richiesto dalla ristrettezza dei tempi di costituzione in giudizio.

4. Alla ratifica del relativo mandato e allimpegno della spesa derivante dai compensi dovuti ai professionisti officiati si provvede entro i successivi sessanta giorni.

5. Analoghi provvedimenti di ratifica e di impegno vanno adottati al fine di sanare eventuali situazioni di mandata già conferiti a legali esterni e per i quali non si è ancora provveduto a impegnare e contabilizzare in tutto o in parte la relativa spesa.



(2) Articolo implicitamente abrogato dalla l.r. 18/2006 “Istituzione dell'Avvocatura della Regione Puglia”


Art. 12

(Modificazioni alla legge regionale 19 marzo 1982, n. 13)(3) 


[1. Il comma 1 dellart. 13 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13 è così sostituito:

   l. I contributi e gli investimenti sono accordati dalla Giunta regionale agli enti e alle aziende e imprese interessate nella misura massima dell85% della spesa ritenuta ammissibile al netto di IVA.

2. Il comma 5 dellart. 14 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13 è abrogato.

3. Il comma 8 dellart. 14 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13 è così sostituito:

   8. L’erogazione dei contributi accordati avverrà in proporzione alla realizzazione dei programmi di investimento, previa dimostrazione delle spese effettuate al netto di IVA e, comunque, nei limiti dei contributi accordati.]



(3) Articolo abrogato dalla l.r. 13/99, art. 37, comma 1.


Art. 13

(Modifica della Legge regionale 19 aprile 1995, n. 20)


Rinviato dal Governo


Art. 14

(Modifica della legge regionale 5 giugno 1997,n. 16)


1. Il comma 9 dellart. 20 della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16 è così modificato:

  9. Ferme restando le disposizioni dellart. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riconosciuta listituzione dei posti letto di assistenza ospedaliera diurna avvenuta con formale atto delle Aziende sanitarie o delle disciolte USL entro il limite del 10% per ciascuna delle aree funzionari di medicina e di chirurgia. Le relative prestazioni rese dalle AUSL e Aziende ospedaliere dallanno 1996 sono remunerate secondo le tariffe vigenti.




Art. 15

(Modifica della legge regionale 30 dicembre 1994,n. 38)


Rinviato dal Governo


Art. 16


1. Gli istituti a carattere scientifico e gli enti ecclesiastici che esercitano lassistenza ospedaliera di cui allart. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, simili in termini di complessità funzionale ero dotazione di personale, in possesso dei requisiti previsti dallart. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono equiparati alle Aziende ospedaliere e le tariffe delle prestazioni erogate saranno adottate dal Consiglio regionale con successivo provvedimento.


Art. 17

(4) 


[1. Le prestazioni ospedaliere erogate dagli EE.EE. e IIRCCS privati ai pazienti provenienti da altre Regioni, non essendo soggette agli abbattimenti previsti dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 995 dell’8 marzo 1995, non rientrano nelle assegnazioni annuali alle ASL e verranno liquidati direttamente dalla Regione.]

(4) Articolo abrogato dall'art. 20, della  l. r. 28/00.


Art. 18


1. Ai fini dellesecuzione di quanto previsto dallart. 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così come modificato dallart. 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è in funzione del trasferimento alla Regione delle partecipazioni azionarie dellAzienda Terme di Santa Cesarea S.p.A., già inquadrata nel soppresso Ente Autonomo Gestione Aziende Termali (EAGAT), è stanziata la somma di lire 2.359.083.674.

 ALLEGATI OMISSIS

 




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.