Anno 2000
Numero 26
Data 15/12/2000
Abrogato No
Materia Enti locali - Forme associative - Deleghe;
Note Pubblicata nel B.U. R. Puglia n. 149 Suppl. del 15 dicembre 2000 .
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Legge Regionale 15 dicembre 2000, n. 26

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di immigrazione extracomunitaria.(1) 


(1) Legge  abrogata dalla l.r. 32/2009, art. 24, c. 1


Art. 1

Finalità.(2) 


[1. La Regione Puglia, in attuazione dei princìpi indicati nello Statuto, nellambito delle proprie attribuzioni e in armonia con la Risoluzione delle Nazioni unite sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, con la normativa dellUnione europea e con le leggi dello Stato, promuove iniziative rivolte ad attribuire agli immigrati extracomunitari e alle loro famiglie condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti civili e a rimuovere le cause che ne ostacolano linserimento nellorganizzazione sociale, culturale ed economica della Regione.

 

2. Inoltre, la Regione Puglia concorre ad assicurare condizioni di vita dignitose agli immigrati ospitati temporaneamente nei centri di accoglienza con iniziative adeguate in raccordo con i comuni.] 



(2) Legge  abrogata dalla l.r. 32/2009, art. 24, c. 1


Art. 2

Destinatari.(3) (4) 


[1. Accedono ai beni e ai servizi di cui alla presente legge gli immigrati ospitati temporaneamente nei centri di accoglienza e gli immigrati provenienti da Paesi non appartenenti allUnione europea, che dimorano o risiedono nel territorio della Regione Puglia e che dimostrino di aver rispettato le disposizioni del testo unico sullimmigrazione, contenute nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni.

 

2. Sono considerati immigrati, ai fini della presente legge, i soggetti previsti allarticolo 29 del D.Lgs. n. 286/1998]



(3) Articolo abrogato dalla l.r. 19/2006, art. 70
(4) Legge  abrogata dalla l.r. 32/2009, art. 24, c. 1


Art. 3

Azioni e interventi. Competenze dei comuni.(5) (6) 


[1. Le iniziative e le attività previste dalla presente legge sono realizzate sulla base della rilevazione dei bisogni operata dagli enti locali, dalle associazioni e dalle forze sociali, per conseguire unazione territorialmente equilibrata e integrata.

2. I comuni sono competenti per tutte le attività di servizio in favore degli immigrati di cui allarticolo 2. Essi operano normalmente avvalendosi della collaborazione delle associazioni del volontariato e di tutte le altre formazioni sociali.

 

3. I comuni esercitano inoltre le competenze di cui agli articoli 10 e 11.

 

4. Per la realizzazione delle attività i comuni possono stipulare convenzioni con istituzioni, enti e associazioni, in relazione alle materie di intervento]



(5) Articolo abrogato dalla l.r. 19/2006, art. 70
(6) Legge  abrogata dalla l.r. 32/2009, art. 24, c. 1


Art. 4

Programmazione e sostegno. Competenze della Regione(7) (8) 


[1. La Regione partecipa a iniziative nazionali e comunitarie; promuove con propria dotazione finanziaria specifici progetti.

 

2. La Regione programma e promuove, con i piani di cui agli articoli 4 e 5, iniziative concernenti attività culturali, diritto allo studio, inserimento nel mercato del lavoro e formazione professionale, attività economiche, interventi socio-assistenziali e sanitari, diritto alla casa, assicurando agli immigrati di cui allarticolo 2 lestensione degli interventi e delle azioni previste a favore dei cittadini pugliesi, oltre a specifiche iniziative concernenti la tutela dei minori immigrati.

 

3. La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui allarticolo 6, presenta un piano triennale per lapprovazione da parte del Consiglio regionale nella sessione dedicata al bilancio. Il piano contiene gli obiettivi e le priorità dintervento, le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi, gli strumenti attuativi e lammontare delle risorse. Il piano è predisposto dalla Giunta regionale anche nel caso in cui la Consulta non ha espresso in tempo utile il proprio parere.

 

4. I comuni e gli altri enti locali concorrono alla formazione del piano triennale presentando alla Regione i propri programmi entro il 30 maggio di ogni anno.

 

5. La Regione eroga finanziamenti a sostegno delle iniziative degli enti locali nei limiti delle previsioni di bilancio.]



(7) Vedi, anche, la Delib.G.R. 30 novembre 2005, n. 1752. 
(8) Legge  abrogata dalla l.r. 32/2009, art. 24, c. 1


Art. 5

Programma annuale(9) (10) 


[1. La Giunta regionale, in attuazione del piano triennale e sentita la Consulta di cui allarticolo 6, approva il piano annuale degli interventi.

 

2. In sede di prima attuazione, la Giunta approva, anche senza il concorso della Consulta, un piano annuale delle attività. ]



(10) Legge  abrogata dalla l.r. 32/2009, art. 24, c. 1
(9) Vedi, anche, la Delib.G.R. 30 novembre 2005, n. 1752. 


Art. 6

Consulta regionale dellimmigrazione extracomunitaria (11) (12) 


[1. È istituita la Consulta regionale dellimmigrazione extracomunitaria.

 

2. La Consulta regionale dellimmigrazione extracomunitaria è presieduta dal Presidente della Regione o da un Assessore suo delegato ed è composta:

 

a) da un rappresentante per ciascuna collettività di immigrati extracomunitari, costituita in associazione regionale e iscritta allalbo di cui allarticolo 9. I predetti rappresentanti non possono comunque superare il cinquanta per cento dei componenti effettivi della Consulta; è garantita la presenza di etnie diverse fra loro;

 

b) dal Presidente regionale dellAssociazione nazionale comuni italiani o suo delegato;

 

c) dal Presidente dellUnione regionale delle province pugliesi (U.R.P.P.) o suo delegato;

 

d) da un rappresentante per ogni Comune capoluogo scelto dal Sindaco tra gli Assessori comunali o loro sostituti;

 

e) da quattro Segretari regionali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, sulla base dei criteri CNEL, o loro delegati;

 

f) da quattro rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nellOrganismo nazionale di coordinamento, costituito presso il CNEL, che hanno la propria rappresentanza in Puglia;

 

g) da quattro Presidenti o Segretari regionali delle Associazioni datoriali dei diversi settori economici, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, secondo i criteri adottati dal CNEL, o loro delegati;

 

h) da un rappresentante del CNEL;

 

i) da un rappresentante dellUfficio immigrazione, senza diritto di voto;

 

l) dai Sindaci dei comuni sede dei centri di accoglienza.

 

3. I componenti della Consulta decadono se sono assenti ingiustificati per più di due volte di seguito; la carica non è rinnovabile.

 

4. In caso di decadenza o dimissioni, i componenti della Consulta sono sostituiti con le medesime procedure di nomina. ]



(11) Vedi, anche, la Delib.G.R. 30 novembre 2005, n. 1752. 
(12) Legge  abrogata dalla l.r. 32/2009, art. 24, c. 1


Art. 7

Compiti della Consulta(13) (14) 


[1. Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti:

 

a)      promuovere fra gli immigrati, attraverso i programmi di cui agli articoli 4 e 5, unadeguata informazione sulle condizioni di vita e di lavoro nella Regione;

 

b)      esprimere pareri e formulare proposte in ordine agli atti legislativi e amministrativi regionali, per i profili riguardanti limmigrazione extracomunitaria;

 

c)      esprimere pareri su ogni altro argomento sottopostole dalla Giunta o dal Consiglio regionale;

 

d)      collaborare, su richiesta della Giunta regionale, alla realizzazione di iniziative concernenti le problematiche connesse allimmigrazione;

 

e)      promuovere gli opportuni collegamenti con le Consulte istituite dagli enti locali della Puglia, con quelle delle altre regioni, con quelle nazionali e con i Consigli territoriali per limmigrazione;

 

f)        promuovere, attraverso i programmi di cui agli articoli 4 e 5, la costituzione e lo sviluppo di associazioni democratiche degli immigrati extracomunitari;

 

g)      proporre alla Regione iniziative, anche nei confronti del Parlamento e del Governo, concernenti questioni di ordine economico, sociale, previdenziale e assistenziale, da realizzare anche dintesa  

      con gli Stati dai quali gli immigrati provengono;

 

h)      sottoporre al Consiglio regionale una relazione triennale sullo stato di attuazione delle politiche per lintegrazione degli immigrati e un rapporto annuale sullo stato delle iniziative.]



(13) Vedi, anche, la Delib.G.R. 30 novembre 2005, n. 1752. 
(14) Legge  abrogata dalla l.r. 32/2009, art. 24, c. 1


Art. 8

Funzionamento della Consulta (15) (16) 


[1. I componenti della Consulta per limmigrazione sono nominati per la durata della legislatura, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni pervenute dai soggetti di cui allarticolo 6. Le designazioni del componente effettivo e del supplente devono essere trasmesse entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta con indicazione dei membri effettivi e supplenti, che sono nominati contestualmente.

 

2. Qualora nel termine di cui al comma 1 non siano pervenute tutte le designazioni, la Consulta è costituita sulla base di quelle ricevute, sempre che sia assicurata la maggioranza dei componenti di cui allarticolo 6, lettera a) e fatte comunque salve le successive eventuali integrazioni.

 

3. La Consulta elegge a maggioranza, nel proprio seno, due Vice Presidenti, di cui uno individuato fra i membri di cui allarticolo 6, lettera a), con funzioni vicarie.

 

4. Le funzioni di Segretario della Consulta sono svolte da un dipendente regionale dellufficio competente alluopo incaricato dalla Giunta regionale.

 

5. Ogni qualvolta lo ritiene utile, il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta, senza diritto di voto, altri rappresentanti di amministrazioni locali, di enti, associazioni, centri di accoglienza e qualsivoglia interessato ai problemi migratori.

 

6. La Consulta si riunisce almeno quattro volte allanno.

 

7. Le riunioni della Consulta sono valide se a esse partecipa la maggioranza dei membri in carica in prima convocazione, con qualunque numero dei componenti in seconda convocazione.

 

8. La Consulta, entro sessanta giorni dalla data della propria costituzione, approva il regolamento interno di funzionamento. Il regolamento può prevedere anche listituzione e il funzionamento di un Comitato esecutivo della Consulta.

 

9. La partecipazione ai lavori della Consulta è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso di eventuali spese di viaggio, ove spettanti, con le modalità e i criteri stabiliti dalla legge regionale. ]



(15) Vedi, anche, la Delib.G.R. 30 novembre 2005, n. 1752. 
(16) Legge  abrogata dalla l.r. 32/2009, art. 24, c. 1


Art. 9

Albo delle Associazioni degli immigrati extracomunitari.(17) 


[1. Resta in vigore lAlbo delle Associazioni degli immigrati extracomunitari, istituito ai sensi della legge regionale 11 maggio 1990, n. 29. La tenuta dellAlbo può essere disciplinata nel dettaglio dalla Giunta regionale con apposito regolamento.

 

2. Liscrizione allAlbo di cui al comma 1 è condizione per la designazione dei rappresentanti di cui allarticolo 6, lettera a). ]



(17) Legge  abrogata dalla l.r. 32/2009, art. 24, c. 1


Art. 10

Albo dei centri di accoglienza.(18) (19) 


[1. È istituito lAlbo regionale dei centri di accoglienza.

 

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un regolamento contenente i criteri strutturali e gestionali cui i centri devono uniformarsi per ottenere liscrizione allAlbo e le modalità di iscrizione.

 

3. I comuni interessati autorizzano listituzione di non più di due centri di accoglienza nel proprio territorio; nel quadro delle norme regolamentari regionali, i comuni espletano compiti di gestione, controllo e vigilanza sui centri di accoglienza.

 

4. Liscrizione allAlbo regionale dei centri di accoglienza costituisce condizione indispensabile per lammissione ai finanziamenti e alla stipula delle convenzioni di cui allarticolo 40, comma 2, del D.Lgs. n. 286/1998.

 

5. Ai comuni inferiori ai ventimila abitanti, sede di centri di accoglienza con permanenza media di duecento unità giornaliere su base annua, vengono attribuite risorse rivenienti dalla legge regionale 12 maggio 1980, n. 42, calcolando al doppio il numero degli alunni ammessi ai vari servizi e per larticolo 15 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17, calcolando al doppio il numero dei residenti .(20) 

 

5-bis. Nelle more dellistituzione dellAlbo regionale dei centri di accoglienza, le disposizioni di cui al comma 5, fermo restando lammontare delle risorse rivenienti dalla legge regionale 12 maggio 1980, n. 42, nonché dallarticolo 15 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17, si applicano direttamente nei confronti dei comuni sede dei Centri di accoglienza riconosciuti con decreto del Ministro per la solidarietà sociale ai sensi del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, su richiesta del Sindaco che attesta la permanenza media di duecento unità giornaliere su base annua con riferimento allanno precedente] (21) 



(18) Articolo abrogato dall'art. 70, comma 2, l.r. 10 luglio 2006, n. 19
(19) Legge  abrogata dalla l.r. 32/2009, art. 24, c. 1
(20) Comma sostituito dall'art. 7, comma 5, l.r. 7 marzo 2003, n. 4. Il testo originario era così formulato: «5. Ai comuni inferiori ai 20 mila abitanti, sede di centri di accoglienza con permanenza media di duecento unità giornaliere su base annua, vengono attribuite risorse rivenienti dalla legge regionale 12 maggio 1980, n. 42 e dall'articolo 15 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17, calcolando al doppio la consistenza demografica.». 
(21) Comma aggiunto dall'art. 26, l.r. 21 maggio 2002, n. 7


Art. 11

Azione civile contro la discriminazione.(22) (23) 


[1. Ogni Comune organizza presso i suoi uffici un apposito servizio per gli immigrati con compiti di osservazione, informazione e assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Il servizio è aperto alla collaborazione delle associazioni del volontariato sociale]


(22) Articolo abrogato dall'art. 70, comma 2, l.r. 10 luglio 2006, n. 19
(23) Legge  abrogata dalla l.r. 32/2009, art. 24, c. 1


Art. 12

Centri di accoglienza già in funzione.(24) (25) 


[1. I centri di accoglienza attualmente in funzione in collaborazione con le prefetture e/o i comuni possono continuare la propria attività adottando metodologie di gestione sempre meglio ispirate al criterio dei rispetto delle persone e di tutte le norme igieniche e sulla sicurezza vigenti.

 

2. Le strutture e lorganizzazione interna dei centri devono successivamente essere adeguate entro termini perentori alle norme regolamentari di cui allarticolo 10]



(24) Articolo abrogato dall'art. 70, comma 2, l.r. 10 luglio 2006, n. 19
(25) Legge  abrogata dalla l.r. 32/2009, art. 24, c. 1


Art. 13

Abrogazioni.(26) 


1. La L.R. n. 29/1990 è abrogata, con eccezione dellarticolo 15.  

(26) Legge  abrogata dalla l.r. 32/2009, art. 24, c. 1


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.