Anno 1990
Numero 3
Data 31/01/1990
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 2 febbraio 1990, n. 24. Vedi anche la l.r. 24/90 e la l.r.10/90, art. 21
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Legge Regionale 31 gennaio 1990, n. 3

Agevolazioni creditizie per il consolidamento delle passivita' onerose delle imprese agricole.(1) 


(1) Vedi anche l.r.14/2001, art. 25


Art. 1

Finalità.


1.  Per la ripresa dellefficienza produttiva delle aziende agricole e in favore degli imprenditori agricoli, coltivatori diretti, coloni, compartecipanti, cooperative agricole di conduzione la Regione, a norma della legge 8.11.86, n. 752, può concedere il contributo sugli interessi sui mutui a tasso agevolato con ammortamento fino a 15 anni, per la trasformazione di passività onerose derivanti da esposizioni debitorie per mutui o prestiti agrari a breve o medio termine contratti per far fronte al miglioramento delle strutture aziendali e/o ai danni per avversità atmosferiche  (2) e/o per infezioni agli allevamenti.

2.  I mutui ammissibili al beneficio del concorso regionale non potranno essere superiori nellammontare allesposizione complessiva risultante dai rapporti bancari alla data del 31.12.1986.

3.  Le operazioni creditizie poste in essere in applicazione della presente legge sono ad ogni effetto operazioni di credito agrario; esse sono assistite da fidejussioni del “fondo interbancario di garanzia” di cui allart. 35 della legge 2.6.1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni.



(•) Vedi anche l.r.14/2001, art. 25
(2) Per gli interventi sulle perdite della produzione vedi l.r. 24/90. Vedi anche la l.r. 16/2000


Art. 2

Presentazione domanda.


1.  I soggetti di cui al precedente art. 1 dovranno presentare la domanda intesa ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge allAssessorato regionale alla Agricoltura entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2.  Le istanze di cui al precedente comma possono trovare accoglimento nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, dando priorità alle aziende familiari direttocoltivatrici e in progressione inversa allammontare delle esposizioni.




Art. 3

Contributi.


1.  I mutui di cui alla presente legge, ammortizzabili durante i primi sei anni, saranno concessi a tasso agevolato nella misura pari a quella che bimestralmente potrà essere determinata a norma della legislazione nazionale vigente.

2.  Per i mutui di durata decennale il tasso agevolato concedibile sarà pari a quello di cui al precedente comma aumentato di un punto.

3.  Per i mutui di ammortamento quindicennale il tasso agevolato sarà pari al tasso di cui al primo comma del presente articolo aumentato di 1,5 punti.

4.  Il concorso regionale negli interessi di ammortamento sarà pari alla differenza tra la rata annuale o semestrale determinata a tasso di riferimento e in vigore nel bimestre in cui viene a cadere la data di stipula dellatto di mutuo e la rata di ammortamento determinata a tasso agevolato autorizzato e in vigore nel bimestre in cui verrà a perfezionarsi loperazione di mutuo.

5.  Eventuali periodi di prefinanziamento non sono ammissibili a tasso agevolato.




Art. 4

Disposizioni finanziarie.


1. Agli oneri rivenienti dallapplicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 0113030 del bilancio di previsione 1989, che presenta la disponibilità di L. 5.000.000.000.

2. Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale 1989-1991 allObiettivo 01 Sub 01 - 03 Strutture agricole, che presenta la disponibilità di L. 63.697.600.000. 




Art. 5

Norma finale.(3) 


1.  Per quanto non contemplato nella presente legge, valgono le norme di cui al R.D. 29.7.1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e del Regolamento di attuazione approvato con D.M. 23.1.1928 e successive modificazioni e integrazioni.




(3) Vedi anche la l.r. 10/90, art. 21