Legge Regionale 7 dicembre 1993, n. 24 Norme per il pareggio annuale del Fondo di Previdenza tra i Consiglieri della Regione Puglia. Integrazioni dell' art.1 della legge regionale 30 dicembre 1987, n. 34.(1)
(1) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 8/2003 Art. 1(2) [1. Nelle more della emanazione della legge-quadro nazionale che regolerà la materia per il pareggio annuale della gestione tecnico-finanziaria del Fondo di Previdenza di cui alla L.R.
14 novembre 1972, n. 13, (3) , la elaborazione del bilancio tecnico-attuariale del Fondo è affidata al Coordinatore dellUfficio Ragioneria del Consiglio regionale, previsto dal Regolamento interno di amministrazione e contabilità, il quale provvede ai compiti di gestione e di segreteria del Fondo. 2. Detto documento attuariale, con le eventuali integrazioni e modifiche, è fatto proprio dallUfficio di Presidenza, il quale lo approva entro il 30 settembre di ciascun anno, così come stabilito dal comma 1 dellart. 1 della L.R.
30 dicembre 1987, n. 34. .] (4)
Art. 2(5) [1. I disavanzi finanziari del Fondo, risultanti dal bilancio tecnico-attuariale di cui al precedente art. 1, per gli esercizi futuri, salvo aggiornamenti annuali, sono inseriti nellapposito capitolo di spesa del bilancio annuale e pluriennale del Consiglio regionale relativo alla indennità di carica e di missione del Consiglieri regionali.]
(5) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 8/2003
Art. 3(6) [1. LUfficio di Ragioneria del Consiglio, alla chiusura dellesercizio finanziario annuale, sottoporrà allUfficio di Presidenza le risultanze contabili della gestione del Fondo di Previdenza. 2. LUfficio di Presidenza, pertanto, con propria deliberazione, disporrà in favore del Fondo lassegnazione delleventuale disavanzo finanziario risultante con una corrispondente contribuzione una tantum.(7) ]
(6) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 8/2003(7) Vedi anche la l.r.r 8/2003
Art. 4(8) (9) [1. Gli oneri relativi al disavanzo finanziario dellanno 1993, determinati presuntivamente in L. 2.347.000.000, in applicazione delle norme dettate dalla presente legge, sono previsti nel cap. 001020 Spese per indennità di carica e di missione dei Consiglieri regionali, di cui al bilancio di previsione dellanno 1993, approvato con l.r. 19.6.1993, n. 9. 2. Gli oneri relativi agli esercizi successivi, determinati con la procedura di cui al precedente art. 2, troveranno copertura nel corrispondente capitolo di bilancio.]
(8) Articolo così modificato dalla l.r. 6/94, art. 1.(9) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 8/2003
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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