Legge Regionale 14 novembre 1972, n. 13 Norme sulla previdenza dei consiglieri della Regione Puglia.(1)
Parte 1Fondo di previdenza (2)
(2) Il fondo di previdenza dei consiglieri regionali è stato soppresso dall'art.
1, comma 1, L.R. 7
febbraio 2003, n. 3. Vedi, anche i commi
2, 3 e 4 del medesimo articolo.
Art. 1Istituzione del fondo di previdenza. (3) [È istituito presso il Consiglio regionale il «Fondo di previdenza dei
Consiglieri della Regione Puglia» per il pagamento di assegni vitalizi mensili
ai Consiglieri cessati dal mandato, o altri aventi diritto, secondo le norme
della presente legge]
Art. 2Gestione del fondo.(4) [Il fondo è amministrato dallUfficio di Presidenza del Consiglio, integrato da
un rappresentante di ciascun gruppo consiliare ed è alimentato dai contributi
obbligatori dei consiglieri in carica, dai contributi volontari dei consiglieri
cessati dal mandato o loro aventi causa, dagli interessi maturati sulle somme di
proprietà del fondo stesso o da eventuali elargizioni]
Art. 3Contabilità del fondo(5) [Il bilancio del fondo è allegato come gestione speciale al
bilancio annuale del Consiglio regionale.(6)
Entro il 30 settembre di ciascun anno, il bilancio
tecnico-attuTimes New Romane del fondo è presentato allufficio di presidenza,
che accerta in modo analitico landamento della gestione . (7)
A decorrere dallinizio di ogni legislatura, ovvero a far data
dallentrata in vigore della presente legge per quanto concerne la legislatura
in corso, leventuale disavanzo finanziario del fondo può essere ripianato con
una contribuzione una tantum a valere sulle spese di funzionamento del
consiglio regionale, in modo da assicurare, entro il quinquennio, il pareggio
della gestione tecnico-finanziaria del fondo . (8)
Per la legislatura in corso, il pareggio della gestione
tecnico-finanziaria del fondo è assicurato con contribuzione una tantum da
ripartire fra gli esercizi 1987, 1988, 1989 e 1990 . (9)
Il relativo stanziamento è iscritto nellapposito capitolo di
spesa del bilancio del consiglio regionale relativo allindennità di carica e di
missione dei consiglieri regionali ]. (10)
(10) Comma aggiunto dalla l.r. 30
dicembre 1987, n. 34. art. 1,(5) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003, art. 17(6) Il fondo di previdenza dei consiglieri regionali è stato soppresso dalla l.r.7
febbraio 2003, n. 3. art.1 Vedi, anche i commi
2, 3 e 4 del medesimo articolo. Vedi, anche, quanto disposto dalla l.r. 30 dicembre 1987, n. 34. art. 1(7) Comma aggiunto dalla l.r. 30
dicembre 1987, n. 34. art. 1,(8) Comma aggiunto dalla l.r. 30
dicembre 1987, n. 34. art. 1, (9) Comma aggiuntodalla l.r. 30
dicembre 1987, n. 34 art. 1
Art. 4Contributi previdenziali obbligatori.(11) [Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati dufficio al
pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione
dellindennità consiliare. (12)
I contributi sono trattenuti mensilmente sulle indennità
dallUfficio Ragioneria del Consiglio nella misura del 22% dellindennità
mensile di cui allart. 1, lett. e), della L.R. 25 febbraio 1972, n. 4 e
successive modificazioni, al netto delle ritenute per fine mandato e fiscali
Le trattenute verranno contemporaneamente versate al fondo di
previdenza di cui allart. 1].
Art. 5Diritto allassegno vitalizio - Requisiti di età e periodo di contribuzione.(13) [Lassegno vitalizio mensile spetta ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno 5 anni di mandato esercitato nel Consiglio regionale pugliese. Per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto letà richiesta per il conseguimento del diritto allassegno vitalizio è diminuita di un anno, con il limite alletà di 55 anni. La corresponsione dellassegno vitalizio è anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, al compimento del 55° anno di età (14 In tal caso, per ogni anno di anticipazione, le misure dellassegno vitalizio di cui allart. 12 della presente legge sono ridotte, anche ai fini della determinazione dellassegno indiretto, in relazione al numero di anni di contribuzione maturati, nonché al numero di anni di anticipazione, secondo la seguente tabella (15) Età di pensionamento | Coefficiente di riduzione | 55 | 0,7604 | | 56 | 0,8016 | | 57 | 0,8460 | | 58 | 0,8936 | | 59 | 0,9448 | | | | |
Ai fini del computo degli anni di contribuzione e di anticipazione, si applica la disposizione di cui allultimo comma del successivo art. 6 (16) Ai Consiglieri regionali con almeno 10 anni di contribuzione che si avvalgono della facoltà di cui al precedente comma 1, è applicato il coefficiente di riduzione 0,9448 a partire dal cinquantacinquesimo anno di età (17) I Consiglieri regionali con almeno sei anni di contribuzione, ai fini dellapplicazione del comma precedente, possono effettuare versamenti volontari in unica soluzione sino alla concorrenza del decimo anno ](18)
(13) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003, art. 17(14) Gli attuali commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo così sostituivano l'originario terzo comma per effetto del primo comma della l.r. 30 dicembre 1987, n. 34, art. 3, come integrato dalla l.r. 28 gennaio 1998, n. 5 art. 10(15) Gli attuali commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo così sostituivano l'originario terzo comma per effetto del primo comma dell'art. 3, l.r. 30 dicembre 1987, n. 34, come integrato dall'art. 10, l.r. 28 gennaio 1998, n. 5.(16) Gli attuali commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo così sostituivano l'originario terzo comma per effetto del primo comma dell'art. 3, L.R. 30 dicembre 1987, n. 34, come integrato dall'art. 10, L.R. 28 gennaio 1998, n. 5.(17) Gli attuali commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo così sostituivano l'originario terzo comma per effetto del primo comma dell'art. 3, L.R. 30 dicembre 1987, n. 34, come integrato dall'art. 10, L.R. 28 gennaio 1998, n. 5.(18) l.r. 30 dicembre 1987, n. 34, come integrato dalla l.r. 28 gennaio 1998, n. 5 art. 10. Successivamente articolo abrogato dalla l.r. 7 marzo 2003, n. 4 art. 61
Art. 6Consiglieri inabili al lavoro.(19) [Hanno diritto allassegno vitalizio, indipendentemente
dalletà, i Consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti
inabili al lavoro in modo permanente, purché abbiano esercitato il mandato
consiliare per almeno 5 anni, o abbiano comunque effettuato i versamenti per un
corrispondente periodo.
Lassegno spetta comunque, indipendentemente dalla durata
delleffettivo mandato consiliare, qualora linabilità al lavoro in modo
permanente sia dovuta a cause dipendenti dallesercizio del mandato stesso.
Sullapplicabilità dei precedenti commi del presente articolo
nel caso di inabilità parziale, decide lUfficio di presidenza del Consiglio,
integrato ai sensi dellart. 2].
Art. 7Accertamento dellinabilità permanente.(20) [Laccertamento di inabilità, di cui al precedente art. 6, è
compiuto da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dal
Presidente del Consiglio e uno indicato dallinteressato.
Sulle conclusioni del collegio medico delibera
inappellabilmente lUfficio di presidenza del Consiglio, integrato ai sensi
dellart. 2 della presente legge, il quale può disporre, prima di pronunciarsi,
ulteriori accertamenti.
Qualora la delibera di cui al comma precedente sia positiva,
lassegno vitalizio spetta a decorrere dal momento in cui si è verificato
levento che ha provocato linabilità al lavoro].
Art. 8Ammontare dellassegno vitalizio in caso di inabilità.(21) [Nellipotesi prevista dal primo comma dellart. 6, lammontare
dellassegno vitalizio è commisurato al numero effettivo di anni di
contribuzione.
Nellipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 6,
qualora il consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dallesercizio
del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione,
lammontare dellassegno vitalizio sarà quello minimo previsto nel successivo
art. 12.
Qualora gli anni di contribuzione siano più di cinque, si
procederà a norma del comma precedente] (22)
Art. 9Contributi volontari . (23) (24) [Il Consigliere regionale che abbia versato i contributi
previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni, ma non inferiore a trenta
mesi, ha facoltà di continuare, qualora non sia stato rieletto o comunque cessi
dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il
diritto allassegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui avrà compiuto il quinquennio contributivo ed il 60°
anno di età, fatta salva lanticipazione di cui al 4° comma del precedente art.
5.
Il Consigliere regionale che, al momento della cessazione del
mandato, abbia compiuto il 60° anno di età o lo compia prima del periodo
occorrente per il quinquennio contributivo ha facoltà di versare in unica
soluzione le somme corrispondenti alle mensilità mancanti per il completamento
del quinquennio, purché abbia unanzianità contributiva obbligatoria non
inferiore a trenta mesi ]
Art. 10Rinunzia ai contributi volontari.(25) [Il consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il
periodo minimo previsto per il conseguimento dellassegno vitalizio e che, pur
avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari
per il completamento del periodo minimo stesso, ha diritto alla restituzione dei
contributi versati nella misura del 100% senza attribuzione di interessi.
Analoga facoltà compete agli aventi diritto del consigliere nel
caso di decesso].
Art. 11Sospensione dei pagamento degli assegni vitalizi.(26) [Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far
parte del Consiglio regionale pugliese, il pagamento dellassegno vitalizio di
cui eventualmente gode, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato.
Alla cessazione di questultimo, lassegno sarà ripristinato tenendo conto
dellulteriore periodo di contribuzione.
Il pagamento viene anche sospeso qualora il titolare
dellassegno vitalizio venga eletto al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio
regionale, ovvero al Parlamento Europeo] (27)
Art. 12Misura degli assegni vitalizi.(28) (29) [Lammontare mensile dellassegno vitalizio, è determinato in
base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione,
rapportata allindennità mensile lorda corrisposta ai Consiglieri in carica:
Anni di contribuzione
|
Percentuale sullindennità mensile lorda (30) |
5 |
30% |
|
6 |
35% |
|
7 |
40% |
|
8 |
45% |
|
9 |
50% |
|
10 |
55% |
|
11 |
56% |
|
12 |
57% |
|
13 |
58% |
|
14 |
59% |
|
15 |
60% |
|
16 |
61% |
|
17 |
61,5% |
|
18 |
62% |
|
19 |
62,5% |
|
20 e oltre |
63% |
|
|
|
|
La frazione di anno si computa per intero purché sia di durata
non inferiore a sei mesi e un giorno (31) ]
(28) Il presente articolo, già modificato dalla l.r. 25 novembre 1974, n. 39 art. 1, è stato poi sostituitodalla l.r. 19 marzo 1984, n. 14 art. 4e successivamente modificato come indicato nelle note che precedono. (29) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003, art. 17(30) La presente tabella, già modificata dalla l.r. 3 maggio
1977, n. 13 art. 3 è stata modificata,
relativamente alle percentuali sull'indennità mensile lorda dalla l.r. 30
dicembre 1987, n. 34 art. 6,(31) Comma aggiunto dalla l.r. 30
dicembre 1987, n. 34 art. 6, poi abrogato dalla l.r. 7 marzo
2003, n. 4 art. 61
Art. 13Decorrenza dellassegno vitalizio.(32) [Lassegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno
del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha
compiuto letà richiesta per conseguire il diritto.
Nel caso in cui il consigliere al momento della cessazione del
mandato sia già in possesso dei requisiti di cui allart. 5, lassegno vitalizio
è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo.
Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro
che abbiano già maturato il diritto allassegno percepiscono lassegno stesso
con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della legislatura
stessa].
Art. 14Assegni di reversibilità.(33) [In caso di morte del titolare di assegno vitalizio diretto,
lassegno stesso viene riservato a favore:
a) del coniuge finche nello stato vedovile, purché non sia
stata pronunciata sentenza definitiva di divorzio o di separazione personale per
sua colpa, salvo diversa disposizione dellautorità giudiziaria;
b) dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali,
riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finché minorenni;
c) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera
precedente, finché minorenni;
d) dei figli di cui alla lettera b) o, in mancanza, degli
affiliati di cui alla lettera c) anche se maggiorenni purché studenti, sino al
compimento del ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente
che convivano a carico dellex consigliere deceduto e che versino in particolari
condizioni di bisogno, accertate dallUfficio di presidenza integrato al sensi
dellart. 2.
Qualora non sopravvivano né il coniuge, né i figli o affiliati
aventi diritto, lassegno di reversibilità spetta al padre o in mancanza alla
madre, che siano di età superiore a sessanta anni o inabili a proficuo lavoro].
Art. 15Assegno di reversibilità in caso di morte per cause di servizio.(34) [Lassegno compete agli aventi diritto anche se il consigliere
deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni, se il decesso
avviene per cause di servizio.
LUfficio di Presidenza del Consiglio, integrato ai sensi
dellart. 2, verifica se sussistono i requisiti di cui al comma precedente].
Art. 15 bis (35) (36) [La frazione di anno si computa come anno intero purché sia di
durata non inferiore a sei mesi ed un giorno.
Per il periodo computato come mandato deve essere corrisposto
il contributo previdenziale obbligatorio]
Art. 16Condizioni per lassegno di reversibilità.(37) [Le condizioni per la concessione dellassegno vitalizio di
reversibilità devono sussistere al momento del decesso del Consigliere.
Qualora vengano a cessare lassegno vitalizio è revocato.
LUfficio di Presidenza del Consiglio può richiedere ai
beneficiari di un assegno di reversibilità di presentare periodicamente
documentazione idonea a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.
Nel caso di figli maggiorenni inabili al lavoro in modo
permanente può inoltre essere loro richiesto di sottoporsi a visita del collegio
medico di cui al precedente art. 7].
Art. 17Documentazione per ottenere lassegno di reversibilità.(38) [Per la liquidazione dellassegno di reversibilità il coniuge
del consigliere invierà domanda in carta libera diretta allUfficio di
Presidenza del Consiglio corredata dei seguenti documenti:
1) certificato di morte del coniuge;
2) certificato di matrimonio;
3) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia
stata pronunziata e passata in giudicato sentenza di divorzio o di separazione
personale per colpa del coniuge superstite;
4) stato di famiglia.
Per la liquidazione dellassegno di reversibilità a favore dei
figli quando il coniuge manchi o non ne abbia diritto, la domanda di cui al
primo comma deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o da chi ne
abbia la tutela se minorenni. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti
documenti:
1) certificato di morte del consigliere ovvero di entrambi i
coniugi;
2) certificato di nascita dei figli;
3) stato di famiglia;
4) certificato dellufficio distrettuale delle imposte dirette;
5) atto notorio da cui risulti, per i figli maggiorenni, la
convivenza a carico del consigliere defunto.
Per i figli maggiorenni la concessione dellassegno è
condizionata allaccertamento dellinabilità al lavoro in modo permanente ai
sensi del precedente art. 7.
Le domande per la liquidazione dellassegno di reversibilità
dovranno essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di un
anno dalla data del decesso del dante causa].
Art. 18Ammontare dellassegno di reversibilità.(39) [Lammontare dellassegno di reversibilità al coniuge, ai figli
o agli aventi diritto è stabilito in percentuale sullassegno vitalizio
liquidato che sarebbe spettato al consigliere, nella misura seguente:
a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto
allassegno: 60%;
b) al coniuge superstite con figli aventi diritto allassegno
60%, quando i figli siano più di uno: 60% con aumento progressivo nella misura
del 15% per ogni figlio, fino alla concorrenza massima del 100%;
c) al figlio superstite avente diritto allassegno: lassegno è
aumentato del 15% per ogni unità successiva fino ad un massimo del 100% ed è
ripartito tra di essi in parti uguali;
d) negli altri casi: 50%.
Lassegno di reversibilità decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello della morte del titolare].
Art. 19Prescrizione dei ratei di assegno.(40) [I ratei di assegni diretti o di reversibilità non riscossi
entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono
prescritti.
Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza
maggiore, decide inappellabilmente lUfficio di Presidenza del Consiglio].
Art. 20Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dellassegno vitalizio, si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.(41) [Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dellassegno
vitalizio, si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli
impiegati civili dello Stato].
Art. 21Contributo una tantum in caso di decesso. .(42) (43) [In caso di morte del consigliere in carica, il fondo corrisponde agli aventi
diritto una annualità della indennità consiliare di cui allart. 1, lettera
e) della LR. 25 febbraio 1972, n. 4]
Art. 22Disposizioni transitorie.(44) [Tutti i consiglieri in carica verseranno al fondo di previdenza
i contributi di cui allart. 4 arretrati, relativi al periodo compreso tra il
giorno della loro elezione e quello dellentrata in vigore della presente legge].
Parte 2Fondo di solidarietà
Art. 23(45) [È istituito presso il Consiglio regionale un «Fondo di
solidarietà tra i consiglieri della Regione Puglia» con lo scopo di liquidare un
premio di reinserimento nella vita professionale a quei consiglieri che non
verranno rieletti nella successiva legislatura o che non si ripresenteranno
candidati, escluso se per cause di ineleggibilità.
I consiglieri che per qualsiasi motivo cessano dal mandato
hanno diritto al recupero delle somme versate durante le legislature senza il
conteggio di interesse alcuno (46)
Il fondo di solidarietà è alimentato da trattenute mensili,
pari al tre per cento dellindennità consiliare, a carico dei consiglieri, degli
interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo e da eventuali
elargizioni.
Lufficio di presidenza del Consiglio integrato ai sensi
dellart. 2 della presente legge ha mandato di dettare norme per la gestione e
la ripartizione del fondo] (47)
Art. 24Norma finale(48) La presente legge regionale è pubblicata sul «Bollettino Ufficiale» della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Puglia. ]
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