Legge Regionale 15 dicembre 1993, n. 26 Disposizioni in materia di partecipazione della Regione a tributi erariali.
Art. 1(1) 1. In attuazione dellart. 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i tributi regionali elencati allart. 23 della stessa legge sono determinati nella misura del 110 per cento rispetto allammontare dei corrispondenti tributi statali vigenti alla data del 31 dicembre 1992, con decorrenza 1° gennaio 1994 e con effetto dai pagamenti relativi a periodi fissi da eseguire successivamente a tale data.
Art. 2(2) 1. In attuazione dellart. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158, la tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, annessa ai decreti legislativi n. 230 del 22 giugno 1991 e n. 31 del 23 gennaio 1992, relativamente alle tasse di rilascio, è aumentata, a decorrere dal 1° gennaio 1994, della stessa percentuale stabilita dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative, ai sensi dellart. 10, comma 1, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359. 2. La tariffa delle tasse sulle concessioni regionali annessa ai decreti legislativi n. 230 del 22.6.91 e n. 31 del 23.1.92, relativamente alle tasse annuali, è aumentata nella stessa misura dal 1° gennaio 1995
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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