Legge Regionale 11 gennaio 1994, n. 1 Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1994.
Art. 11. Sino al 31 marzo 1994 è autorizzato lesercizio provvisorio del bilancio
regionale per lanno finanziario 1994 sulla base degli stati di previsione
dellentrata e della spesa per lanno 1993, come approvati con legge
regionale 19 giugno 1993, n. 9 e successive modificazioni .(1)
Art. 21. Lautorizzazione di cui al precedente art. 1
è limitata ad un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria per ogni mese
di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore
spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge
e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionabili in dodicesimi.
2. Lannessa tabella «A» individua le spese
obbligatorie e la misura percentuale del dodicesimo di ogni capitolo di cui sono
autorizzati limpegno e la liquidazione.
Art. 31. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla
Regione per lanno 1994, possono essere impegnate a condizione che i fondi
relativi siano stati accertati come entrate certe dalla Ragioneria ad eccezione
degli interventi a rendicontazione.
Art. 41. La spesa delle Unità Sanitarie Locali a
carico del fondo sanitario nazionale, come individuata dal piano di riparto per
il 1993, è autorizzata nella misura massima del 90% di un dodicesimo per ogni
mese di esercizio provvisorio del bilancio per le forniture di beni e servizi e
del 95% per il personale, fermo restando il 100% e per le altre funzioni.
2. Ogni maggiore spesa eventualmente autorizzata
dalle UU.SS.LL. rimane a esclusivo carico del bilancio autonomo delle medesime e
non può essere oggetto di ulteriori trasferimenti finanziari da parte della
Regione.
3. Le deliberazioni della Giunta regionale
relative alla spesa sanitaria in conto corrente e in conto capitale sono
sottoposte al parere finanziario della Commissione consiliare permanente al
bilancio.
Art. 5(2) [1. In applicazione della normativa di cui alla
legge
regionale 23 agosto 1993, n. 18, ed a parziale modifica delle
disposizioni di cui alla legge
regionale 17 ottobre 1978, n. 54, alla legge
regionale 17 giugno 1983, n. 9, alla legge
regionale 25 gennaio 1984, n. 8 e alla legge
regionale 8 settembre 1988, n. 26, la Regione per il 1994 non
riconosce agli enti gestori pubblici e privati le spese per le attività
assegnate, nonché quelle contrattuali, compresi gli oneri riflessi, del
personale impegnato nellattività di formazione professionale e/o in corsi di
riqualificazione, riconversione ed aggiornamento, se non ammissibili a
cofinanziamento comunitario e/o statale, ivi comprese le spese relative al
mantenimento delle strutture operative ordinarie ed agli interessi per
anticipazioni bancarie riferite alle retribuzioni del personale ed alle spese di
funzionamento].(3)
[2. Lammissibilità al finanziamento comunitario
e/o statale delle spese di cui al precedente comma deve risultare da specifica
certificazione del dirigente regionale responsabile della elaborazione del Piano
annuale di Formazione di cui allart. 8
della legge
regionale 17 ottobre 1978, n. 54] (4)
3. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere
provvedimenti urgenti tendenti a:
a) prevedere limpegno del personale iscritto
nellalbo o nellelenco di cui allart. 26
della L.R.
17 ottobre 1978, n. 54 anche in funzioni complementari e di supporto
allattività formativa, ammissibili a cofinanziamento comunitario e nazionale;
b) programmare attività di riqualificazione o
riconversione dei docenti di cui alla precedente lettera a), anche in funzioni
amministrative, secondo quanto previsto allart. 11
della legge
regionale 23 agosto 1993, n. 18;
c) trasferire attività formative previste nel
piano 1993, che risultano non avviate, da un Ente gestore, pubblico o privato,
allaltro.
Art. 6
(•) La legge regionale approvata con la DCR n. 623 del 10.11.1993 è la l.r. 26/93(•) La legge regionale approvata con la DCR n. 684 del 30.11.1993 è la l.r. 33/93(•) Vedi anche la l.r. 6/2005, art. 18
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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