Legge Regionale 12 luglio 1994, n. 25
Norme di attuazione del comma 4-ter dell' art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.(1)
Art. 11. In attuazione del comma
4 - ter dell art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall art. 1
della legge 18/ 1/ 1992, n. 16 e sostituito dall art. 2 della legge 12/ 1/
1994, n. 30, al Presidente della Giunta regionale, agli Assessori regionali ed
ai Consiglieri regionali nei cui confronti sia stato disposto la sospensione di
diritto dalla carica, ai sensi del comma 4 - bis dell art. 15 della legge 19
marzo 1990, n. 55, come sostituito dall art. 1 della legge 12/ 1/ 1994, n. 30,
e corrisposto, per il periodo di durata del provvedimento di sospensione, un
assegno pari all indennita di carica di cui al comma 1, lettera e), dell art.
1
della LR
25 febbraio 1972, n. 4 e successive modificazioni, ridotta del 15%.