Legge Regionale 31 ottobre 1995, n. 37 Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale.
Art. 1Interventi finanziari regionali. 1. La Giunta regionale provvede ad erogare agli
enti locali le quote dei contributi di cui al comma 2 dellart. 1 del decreto
legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 30
maggio 1995, n. 204, calcolate in proporzione ai disavanzi delle rispettive
aziende di trasporto, rideterminati e certificati con i criteri di cui al comma
5 dellart. 1 del citato decreto legge. 2. Agli enti locali che, al fine di ripianare i
disavanzi di esercizio delle aziende municipalizzate di trasporto relativi al
settennio dal 1987 al 1993, contrarranno mutui decennali ai sensi dellart. 2
del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, nella
legge 22 dicembre 1990, n. 403 e della successiva normativa integrativa, la
Giunta regionale eroga nel corrente esercizio contributi in misura non superiore
al quaranta per cento delle annualità di ammortamento e comunque, nel limite di
spesa complessiva non superiore a lire 15 miliardi, che gravano sul capitolo di
spesa di nuova istituzione n. 0592023Contributi regionali agli enti locali
negli ammortamenti dei mutui da assumere per i ripiani dei disavanzi pregressi
di esercizio delle aziende municipalizzate di trasporto del bilancio di
previsione 1995. 3. Per le finalità di cui al comma 1 dellart. 1
del citato decreto legge 1° aprile 1995, n. 98, la Giunta regionale è
autorizzata ad assumere, ai sensi dellarticolo 2 bis del decreto legge 31
ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1990,
n. 403 e successive integrazioni, mutuo decennale di importo massimo di lire 300
miliardi da destinare ad interventi finanziari in favore delle aziende
affidatarie o concessionarie di servizi di trasporto pubblico di competenza
regionale, provinciale e comunale. I predetti interventi finanziari, calcolati
tenendo conto delle eventuali sanzioni pecuniarie comminate, sono commisurati:
a) per le aziende affidatarie, allammontare dei
disavanzi degli anni dal 1987 al 1993 risultanti dai conti consuntivi
rideterminati e certificati con le modalità di cui al comma 5 dellart. 1 del
citato decreto legge 1° aprile 1995, n. 98 e relativi agli autoservizi
interurbani, ivi compresi gli autoservizi sostitutivi di servizi ferroviari.
Lerogazione è sospesa per gli importi relativi ai trattamenti di fine rapporto
lavoro, che saranno trasferiti ai soggetti subentranti alle aziende affidatarie;
b) per le aziende concessionarie che abbiano
esercitato servizi di trasporto pubblico di competenza regionale, provinciale e
comunale nel periodo dal 1987 al 1993 e che inoltreranno apposita istanza in
carta legale, a mezzo raccomandata, al Presidente della Giunta regionale entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alla sommatoria dei disavanzi degli anni dal 1987 al 1993
calcolata tenendo conto delle eventuali risultanze attive riscontrate in uno o
più esercizi e nel limite della disponibilità residuata dopo lintervento sub
a). I disavanzi, rideterminati e certificati con le modalità di cui al comma 5
dellart. 1 del citato decreto legge 1° aprile 1995, n. 98, sono ammessi
allintervento finanziario regionale, per ciascun anno, nel limite massimo della
differenza tra il costo standardizzato maggiorato del 5% e lammontare
complessivo dei ricavi effettivi, degli eventuali contributi regionali di
esercizio e delle contribuzioni a qualsiasi titolo corrisposte dagli enti
locali, ferma restando, per gli enti locali che hanno provveduto a dare
copertura, anche parziale, ai predetti disavanzi, lattribuzione agli stessi
delle quote contributive decennali statali calcolate in proporzione ai
rispettivi interventi finanziari. 4. La Giunta regionale stabilisce criteri e
modalità per la determinazione degli interventi contributivi regionali,
subordinandone la liquidazione alladozione, da parte delle sole aziende che non
abbiano cessato lattività del trasporto pubblico ammissibile alla contribuzione
dellesercizio ai sensi della legge
regionale 19 marzo 1982, n. 13, di un piano di risanamento per conseguire
lequilibrio di bilancio nonché alla cessione delle quote annuali del contributo
statale da parte di tutte le aziende destinatarie. Nei casi di assenza o di
revoca del diritto allerogazione del contributo statale gli interventi
finanziari di cui al comma 1 sono limitati alla quota parte coperta con risorse
regionali. 5. Nelle more dellassunzione del mutuo di cui
al comma 3 del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare
acconti sugli interventi finanziari del medesimo comma 3 sulla base dei
disavanzi certificati e ammissibili utilizzando: a) la somma corrispondente al residuo di
stanziamento formatosi sul cap. 0552013 alla chiusura dellesercizio 1994; b) la somma stanziata sul cap. 0552025 del
bilancio di previsione 1995, disponibile per effetto delle variazioni introdotte
con la presente legge.
6. Il contributo statale di cui al comma 7
dellarticolo 1 del richiamato decreto legge 1° aprile 1995, n. 98 è erogato,
con i medesimi criteri di cui al comma precedente, a tutte le aziende aventi
diritto in conto degli interventi finanziari di cui ai precedenti comma 1 e 3.
Art. 2Recuperi. 1. In sede di liquidazione degli interventi
finanziari di cui al comma 3 del precedente art. 1 la Giunta regionale recupera
le quote di contributi di esercizio erogati in ciascuno degli anni dal 1987 al
1993 in eccedenza alle assegnazioni statali.
2. Per le aziende municipalizzate, la Giunta
regionale dispone il recupero di cui al precedente comma a valere sulle
erogazioni dei contributi di esercizio e di quelli di cui al comma 2 dellart. 1
della presente legge secondo un piano di rientro che sarà stabilito dalla stessa
Giunta. Nei confronti delle medesime aziende, i cui enti locali proprietari
abbiano assunto mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti in applicazione dellart.
2 della legge 6 febbraio 1987, n. 18, di conversione del decreto legge 9
dicembre 1986, n. 833, la Giunta regionale dispone altresì il recupero delle
quote contributive erogate in eccedenza alle assegnazioni statali per gli anni
1985 e 1986 per la parte non ancora recuperata.
Art. 3Gestioni in affidamento.(1) 1. Le gestioni in affidamento precario cessano improrogabilmente entro il termine massimo del 30 aprile 1997, ((3) ) decorso il quale cesserà ogni intervento finanziario, sia ordinario che straordinario, in favore delle stesse. Qualora le Province interessate non provvedano, entro il termine perentorio del 30 settembre 1996, a costituire e attivare gli organismi gestionali per lesercizio dei servizi in affidamento precario, la Giunta provvede, in sostituzione delle Province medesime, alla concessione a terzi dei predetti servizi sono istituite apposite gestioni stralcio per la definizione delle pendenze residuate dopo la cessazione e la liquidazione di ogni partita debitoria maturata successivamente al 31 dicembre 1993. Le gestioni stralcio sono assunte direttamente dalla Giunta regionale e svolte, secondo direttive impartite dalla Giunta medesima, a mezzo di commissioni formate da funzionari dellAssessorato regionale ai trasporti, con il trattamento economico previsto al comma 2 dellart. 6
della legge
regionale 26 giugno 1981, n. 35, a carico dei bilanci delle stesse gestioni. Agli oneri connessi alle gestioni stralcio (2) le commissioni provvedono con i rimborsi che saranno liquidati dallINPS per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 261/1991 e ai sensi dellart. 1, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1993, n. 151. ((4) ) 2. Fino alla totale estinzione del mutuo di cui al comma 3 dellart. 1 della
presente legge restano sospese le disposizioni del comma 1 dellarticolo 1 e
dellarticolo 6
della legge
regionale 17 aprile 1990, n. 11 e la Regione assicura i contributi di
esercizio alle aziende di trasporto ai sensi della legge
regionale 18 marzo 1982, n. 13, integrando, ove occorra, con risorse proprie
quelle rivenienti dal Fondo nazionale trasporti. 3. Nellesercizio del potere sostitutivo di cui al precedente comma 1 la Regione persegue lobiettivo di salvaguardare lunità aziendale e i livelli occupazionali delle gestioni dei servizi in affidamento precario. Le gestioni stralcio del medesimo comma 1 sono autorizzate a liquidare, soprattutto il 31 dicembre 2000, un contributo straordinario finalizzato al risanamento gestionale in favore dei soggetti che assumeranno in concessione gli interi complessi aziendali dei servizi in affidamento precario con contestuale accollamento del personale adibito. Il contributo è quantificato nella misura massima del 10% del contributo di esercizio spettante ai sensi dellart. 5 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13, fino a concorrenza del disavanzo per ciascuna azienda rideterminato a certificato con le modalità di cui al comma 5 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204. Lerogazione del contributo è subordinata alla condizione che il concessionario subentrato non faccia ricorso ad esoneri di agenti ai sensi del comma 3 dellart. 26 del Regolamento Allegato A) del Regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, fermo restando il ricorso, ai fini del conseguimento dellequilibrio del bilancio, a ogni altra possibile modalità di esodo. Il conseguente onere finanziario trova copertura nello stanziamento iscritto nel capitolo n. 0553022 del bilancio per lesercizio finanziario 1996 e pluriennale 1996-1998. (5) (6)
(1) Vedi anche l'art. 23 della l. r. 6/96(2) Vedi l’art. 22, comma 4 della l.r. 16/97(3) Termine già prorogato dalla l.r. 18/96 e dalla l.r. 27/96, art. 11, comma 3, è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 1997 dalla l.r. 14/98, art. 47.(4) Il comma 3 dell’art. 25, poi abrogato dalla l.r. 32/99, art. 16, della l.r. 17/99 così disponeva: “Dal 1° luglio 1999 cessano improrogabilmente le gestioni stralcio istituite ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 9 e dell’articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37” , la stessa l.r. 32/99, art. 16 ha ripristinato la vigenza del presente comma(5) Comma aggiunto dalla l.r. 6/96, art. 23, comma 6(6) Vedi anche l’ art. 8, comma 7 della l.r. 28/2000, così come sostituito dalla l.r. 25/2007, art. 27
Art. 4(Modifiche,
integrazioni e abrogazioni)(7) [1.
Il comma 12 dell art. 14 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13 e così
modificato:
12. I vincoli di cui ai commi precedenti decadono:
-
dopo 10 anni dalla data di immatricolazione degli autobus o di acquisto delle
attrezzature fisse o mobili;
-
dopo 50 anni dalla data di denuncia al castasto per i beni immobili .
2.
Il comma 13 dell art. 14 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13, e così
modificato:
13. Entro i predetti termini di validita dei vincoli, i beni acquistati con il
contributo regionale possono essere alienati subordinatamente all
autorizzazione della Giunta regionale, che puo essere accordata a condizione
che l ente o l azienda o impresa interessata rimborsi alla Regione una parte
del prezzo di vendita nel rapporto tra il contributo regionale e la spesa
ritenuta ammissibile all atto dell acquisto o, in alternativa, acquisti in
sostituzione e con fondi propri un bene equivalente a quello acquistato con il
contributo regionale, trasferendo sullo stesso i vincoli gia gravanti sul bene
da sostituire; procedure analoghe si applicano nel caso di perdita accidentale
di possesso di beni acquistati con il contributo regionale . 3. A modifica delle disposizioni dellart. 8
della legge
regionale 19 marzo 1982, n. 13, lerogazione alle aziende dei contributi di
esercizio avviene a mensilità posticipate, entro il mese successivo a quello di
riferimento. Ove si verifichino ritardi rispetto al predetto termine non
imputabili ad inadempienze delle aziende, la Giunta regionale, in sede di
consuntivo annuale, può corrispondere, a domanda delle aziende interessate, un
contributo integrativo nel limite dellammontare degli interessi calcolati al
tasso legale a decorrere dal medesimo termine.
4. Sono abrogati gli articoli 2
e 5
della legge
regionale 17 aprile 1990, n. 11 e gli articoli 16 e 17 della legge
regionale 19 marzo 1982, n. 13. 5.
Il comma 1 dell art. 7 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 3 e così
modificato:
1. Il piano dei trasporti di bacino e adottato previa convocazione, da parte
dell ente locale competente, di una Conferenza di servizi a cui partecipano con
loro rappresentanze le province limitrofe, i Comuni e le Comunita montane
presenti nel bacino, gli Uffici provinciali della Motorizzazione civile
trasporti in concessione, la Camera di commercio, industria e artigianato, la
Direzione trasporto locale della societa Ferrovie dello Stato, le Aziende di
promozione turistica e le Associazioni delle aziende di trasporto .
6.
Il comma 4 dell art. 7 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 3, e così
modificato:
4. Il piano dei trasporti di bacino e deliberato dal Consiglio provinciale o
metropolitano competente e ha validita triennale. Ciascun piano di bacino
rimane efficace fino alla sua sostituzione con il piano successivo .
All
art. 7 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 3, dopo il comma 6 e aggiunto
il seguente comma 6 bis:
6 bis. Non sono considerate varianti al piano le modifiche ai programmi di
esercizio delle singole autolinee gia comprese nel piano quando queste derivino
da particolari esigenze di trasporto che siano state acclarate in sede di
apposita Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell art. 12 della legge
regionale 23 giugno 1980, n. 79, e non comportino incrementi della percorrenza
annua approvate dalla Giunta provinciale e sono sottoposte all approvazione
della Giunta regionale ai fini
dellattribuzione alle aziende interessate del contributo di esercizio . ]
(7) Articolo abrogato dalla l.r. 13/99, art. 37, comma 1.
Art. 5Norma finanziaria. 1. Agli oneri finanziari derivanti
dallattuazione della presente legge nellanno 1995 si provvede: a) quanto ai trasferimenti e ai contributi agli
enti locali per effetto dei commi 1 e 2 dellart. 1 della presente legge,
rispettivamente con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 0552022 e nel
capitolo di nuova istituzione 0592023; b) quanto agli interventi in favore delle
aziende di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dellart. 1, con lo stanziamento
iscritto al capitolo 0552030; c) quanto ai trasferimenti di cui alla lettera
b) del comma 5 dellart. 1, con lo stanziamento iscritto al capitolo 0552025;
d) quanto agli oneri per interessi di
preammortamento del mutuo di cui al comma 3 dellart. 1, con lo stanziamento
iscritto al capitolo 0592040. 2. Agli oneri finanziari derivanti
dallattuazione della presente legge negli anni successivi al 1995 si provvede
con gli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 1995/1997 ai capitoli
0592040 per gli oneri di ammortamento del mutuo da assumere in base al comma 3
dellart. 1 e 0552022 per i trasferimenti agli enti locali in base ai comma 1 e
6 dellart. 1. 3. Nel bilancio di previsione 1995 sono
introdotte le seguenti variazioni:
Parte I - Entrata
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Variazione in diminuzione: |
Competenza |
Cassa |
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cap. 5125100Mutuo decennale per il ripiano dei disavanzi pregressi nel
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100.000.000.000 |
100.000.000.000 |
settore dei trasporti pubblici locali etc.
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Parte II - Spesa |
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Variazioni in diminuzione: |
Competenza |
Cassa |
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cap. 0552022Trasferimenti di parte corrente ai Comuni per il concorso
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2.070.000.000 |
2.070.000.000 |
negli oneri per i ripiani dei disavanzi pregressi di esercizio dei servizi
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urbani di pubblico trasporto in gestione diretta o a mezzo aziende |
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municipalizzate (L. n. 32/1993 e D.L. n. 563/1994) |
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cap. 0552030 «Ripiani disavanzi pregressi di esercizio nel settore dei
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100.000.000.000 |
100.000.000.000 |
trasporti pubblici locali (L. n. 403/1990, L. n. 32/1993, D.L. n.
563/1994) |
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cap. 0592040 Annualità di ammortamento mutuo ripiani disavanzi |
44.000.000.000 |
44.000.000.000 |
pregressi di esercizio nel settore dei trasporti pubblici locali (L. n.
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403/1990, L. n. 32/1993, D.L. n. 563/1994)2
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Variazioni in aumento: |
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cap. 0552025 Acconti sui ripiani disavanzi pregressi di esercizio nel
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31.070.000.000 |
31.070.000.000 |
settore dei trasporti pubblici locali (l. n. 204/1995) |
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cap. 0592023 (c.n.i.) Contributi regionali agli enti locali negli |
15.000.000.000 |
15.000.000.000 |
ammortamenti dei mutui da assumere per i ripiani dei disavanzi pregressi
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di esercizio delle aziende municipalizzate di trasporto
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| 4. In corrispondenza del capitolo di spesa
0552013 del bilancio di previsione dellesercizio finanziario 1995 è iscritto il
residuo passivo di stanziamento di L. 43.824.105.000 formatosi alla chiusura
dellesercizio 1994.
5. In corrispondenza delliscrizione di cui al
precedente comma lo stanziamento del capitolo 0552013 è incrementato, in termini
di cassa, dellimporto di lire 43.824.105.000 attingendo per pari importo dal
fondo di riserva di cassa - capitolo 1110020.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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