Legge Regionale 5 luglio 1996, n. 12 Diritto agli studi universitari.(1)
TITOLO 1Principi generali
Art. 1Principi e finalità(2) [1. La presente legge, in attuazione degli
articoli 3 e 34 della Costituzione, dei principi previsti dalla legge 2 dicembre
1991, n. 390 e dalle norme statali in materia, disciplina gli interventi
attuativi del diritto agli studi universitari diretti a rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale che di fatto limitano luguaglianza dei cittadini
nellaccesso allistruzione superiore e, in particolare, per consentire ai
capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti
degli studi.
2. La Regione:
a) realizza, in sintonia con gli enti indicati
nella presente legge, nellambito delle proprie competenze, un sistema integrato
di interventi che privilegi quelli in servizi rispetto a quelli individuali;
b) favorisce linserimento degli studenti nel
contesto sociale della comunità regionale locale;
c) promuove, mediante idonee attività di
orientamento, uno stretto raccordo tra qualificazione universitaria e mercato
del lavoro;
d) concorre con lUniversità, nel rispetto
delle relative competenze e autonomie, per il rinnovamento e la qualificazione
degli studi superiori, al sostegno, nelle forme compatibili con la presente
legge, alla sperimentazione didattica e organizzativa prevista dalla
legislazione nazionale.
3. La Regione, nel rispetto del pluralismo
delle istituzioni e degli indirizzi culturali, collabora con le Università, il
Politecnico, le Scuole per il rilascio dei diplomi universitari. gli Istituti
superiori di grado universitario, compresi gli Istituti teologici di grado
universitario, lIstituto superiore di educazione fisica e le Accademie di belle
arti alla realizzazione delle finalità di cui alla presente legge. ]
Art. 2Tipologia degli interventi(3) [1. Per lattuazione delle finalità di cui
allart. 1, sono previsti i seguenti interventi:
a) erogazione di borse di studio;
b) servizi abitativi;
c) servizi di ristorazione;
d) servizi di informazione e di orientamento
agli studi, in collaborazione con le Università;
e) servizi e facilitazioni di trasporto;
f) interventi per le attività culturali,
ricreative, turistiche e sportive, in collaborazione con lUniversità;
g) servizi sanitari e di medicina preventiva:
h) prestiti donore;
i) servizi speciali per studenti portatori di
handicaps;
l) servizio librario;
m) interventi di supporto economico per
attività a tempo parziale;
n) servizi di informazione e orientamento al
lavoro;
o) interventi a favore di studenti lavoratori;
p) ogni altra forma di intervento utile per
attuare il diritto agli studi universitari.
2. LEnte può erogare i servizi di cui al
comma 1, a esclusione di quelli di cui ai punti a) e g), anche attraverso
contratti e convenzioni con altri enti sia pubblici che privati e con
cooperative e associazioni studentesche regolarmente costituite e operanti
nellambito universitario della Regione. ]
Art. 3Destinatari degli interventi(4) [1. Gli interventi previsti sono rivolti agli
studenti, indipendentemente dallarea geografica di provenienza, iscritti ai
corsi di studio delle Università, degli Istituti Universitari e degli Istituti
superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale,
compresi quelli teologici, lI.S.E.F. e le Accademie di belle arti, aventi sede
in Puglia e tutti denominati, in seguito, «Università».
2. Gli studenti di nazionalità straniera, gli
apolidi e i rifugiati politici fruiscono dei servizi e delle provvidenze
previsti dalla presente legge nei modi e nelle forme stabiliti per gli studenti
italiani, quando ricorrono le condizioni di cui allart. 20 della legge n. 390
del 1991. ]
TITOLO 2Struttura operativa
Art. 4Enti regionali per il diritto agli studi universitari(5) [1. Sul territorio regionale sono istituiti
Enti regionali per il diritto agli studi universitari (E.D.I.S.U.) in ogni città
sede di Università. Sono pertanto istituiti i seguenti Enti regionali:
a) E.D.I.S.U. con sede in Bari per gli
studenti iscritti allUniversità e a ogni altro Istituto di grado universitario
avente sede in Bari, compresi quelli teologici;
b) E.D.I.S.U. con sede in Bari per gli
studenti iscritti al Politecnico e allAccademia di belle arti;
c) E.D.I.S.U. con sede in Foggia per gli
studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma universitario che si tengono
in Foggia, allIstituto superiore di educazione fisica, allAccademia di Belle
Arti e a ogni altro Istituto di grado universitario, compresi quelli teologici,
aventi sede in Foggia;
d) E.D.I.S.U. con sede in Lecce per gli
studenti iscritti allUniversità, allAccademia di Belle Arti e a ogni altro
Istituto di grado universitario, compresi quelli teologici, aventi sede in
Lecce;
d-bis) EDISU con sede in Taranto per gli
studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma universitario, compresi quelli
del Politecnico, aventi sede a Taranto e provincia . (6)
2. Agli interventi in favore degli studenti
iscritti ai corsi di studio decentrati in altre località con sede di E.D.I.S.U.
provvederà lE.D.I.S.U. competente per lUniversità da cui i corsi dipendono.
3. Gli E.D.I.S.U. sono enti strumentali della
Regione dotati di autonomia funzionale e organizzativa, di personalità giuridica
di diritto pubblico e hanno il compito di realizzare, in collaborazione con
Università, Politecnico, Istituti di grado universitario, Accademia di belle
arti, enti e organismi, gli interventi attuativi del diritto agli studi
universitari. ](•)
(5) La presente legge è stata abrogata, unitamente alle sue successive modificazioni, dalla l..r. 27 giugno 2007, n. 18. art. 39(6) Lettera aggiunta dalla l.r. 1/2004, art. 53. Con lo stesso articolo è stato disciplinato l’EDISU di Taranto
Art. 5Organi dellE.D.I.S.U.(7) (8) [1. Organi dellE.D.I.S.U.:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Collegio dei revisori dei conti. ]
(7) Vedi la l.r. 1/2004, art. 53 così come modificato dalla l.r. 12/2005, art. 20. Vedi anche la l.r. 9/2006, art. 1 ; la l.r.39/2006, art. 25 e la l.r. 9/2007 , art. 1 che così dispone:
“I Commissari straordinari e i componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti per il diritto allo studio universitario (EDISU) regionali previsti, rispettivamente, dagli articoli 38 e 10 della legge regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari), in attesa dell’approvazione della legge di riforma degli EDISU, restano in carica fino alla data del 30 aprile 2007.” (8) La presente legge è stata abrogata, unitamente alle sue successive modificazioni, dalla l..r. 27 giugno 2007, n. 18. art. 39
Art. 6Composizione del Consiglio di amministrazione degli E.D.I.S.U.(9) [1. Ciascun Consiglio di amministrazione è
nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:
a) il Presidente dellEnte, nominato dal
Consiglio regionale dintesa con le Università e il Politecnico. Per
lE.D.I.S.U. di Foggia lintesa dovrà avvenire anche con lI.S.E.F. di Foggia;
b) quattro rappresentanti eletti dal Consiglio
regionale con voto limitato a uno, scelti tra persone di comprovata esperienza
tecnico-amministrativa; la Regione non può designare personale universitario
quale proprio rappresentante;
c) un funzionario dellAssessorato regionale
alla pubblica istruzione, designato dalla Giunta regionale;
d) tre rappresentanti eletti tra i docenti
delle Università;
e) tra rappresentanti eletti tra gli studenti
delle Università qualunque sia il quorum dei votanti. Almeno uno dei
rappresentanti degli studenti deve essere studente fuori sede.
2. Per la nomina dei componenti di cui alle
lettere a) e b) del comma 1, in caso di inadempienza del Consiglio regionale si
applica il disposto dellart. 5 della legge
regionale 4 marzo 1993, n. 3.
3. I componenti del Consiglio di
amministrazione durano in carica cinque anni, salvo la componente degli studenti
che viene rinnovata contestualmente al rinnovo delle rappresentanze degli
studenti negli organismi di governo degli Atenei. Tutti i componenti non possono
essere eletti per due quinquenni consecutivi.
4. In caso di dimissioni o, comunque, di
vacanza di posto, il nuovo componente nominato dura in carica sino allo scadere
del periodo di nomina del componente sostituito.
5. I componenti espressione dei docenti e
degli studenti che vengono meno per qualsiasi causa sono sostituiti dai primi
dei non eletti nelle rispettive liste nellultima elezione. ]
Art. 7Competenze del Consiglio di amministrazione(10) [1. Al Consiglio di amministrazione compete la
gestione dellEnte e, in particolare:
a) lelezione, nella sua prima seduta, del
Vice Presidente tra i componenti dello stesso, a maggioranza dei votanti;
b) la nomina del direttore;
c) ladozione dei piani e dei programmi di
attività annuali in attuazione del piano regionale;
d) ladozione del bilancio di previsione e
lapprovazione del conto consuntivo:
e) ladozione della pianta organica del
personale strettamente funzionale allefficienza e produttività dellEnte;
f) lamministrazione del patrimonio a
disposizione dellEnte;
g) la ratifica dei provvedimenti assunti in
via durgenza dal Presidente relativamente a materia di competenza consiliare;
h) i regolamenti per lerogazione dei servizi;
i) le deliberazioni concernenti gli interventi
previsti dallart. 2;
l) i provvedimenti concernenti la posizione
giuridica ed economica del personale dipendente, in conformità alle norme sullo
stato giuridico ed economico del personale regionale e nel rispetto del
contratto collettivo nazionale di lavoro;
m) ogni altra attribuzione di competenza
dellEnte per la quale leggi e regolamenti non prevedano espressa attribuzione
ad altro organo. ]
Art. 8Funzionamento del Consiglio di amministrazione dellE.D.I.S.U.(11) [1. Il Consiglio di amministrazione
dellE.D.I.S.U. si riunisce in via ordinaria una volta al mese e, in via
straordinaria, ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità o su
richiesta di almeno tre Consiglieri.
2. Le riunioni del Consiglio di
Amministrazione sono valide con lintervento della maggioranza dei suoi
componenti.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza
dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
]
Art. 9Presidente dellE.D.I.S.U.(12) [1. Il Presidente dellE.D.I.S.U. è nominato
con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione del
Consiglio regionale, dintesa con le Università e dura in carica cinque anni.
2. Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale dellEnte;
b) convoca e presiede il Consiglio di
Amministrazione e ne attua le decisioni;
c) provvede a dare esecuzione alle direttive
impartite dalla Regione;
d) sovraintende alla gestione dellEnte;
e) adotta provvedimenti durgenza in materia
di competenza consiliare, da portare a ratifica del Consiglio nella prima seduta
successiva alladozione dellatto.
3. In caso di assenza o impedimento del
Presidente, le funzioni di questultimo sono esercitate dal Vice Presidente. In
assenza o impedimento di questultimo, le funzioni sono esercitate dal
consigliere più anziano di età. ]
Art. 10Collegio dei revisori dei conti (13) (14) (15) [1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa ed è composto da tre membri scelti fra gli iscritti allAlbo nazionale dei Revisori ufficiali dei conti di cui al regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548 e successive modificazioni, durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta. (16)
2. Il collegio elegge tra i suoi membri il Presidente, che dura in carica cinque anni.
3. Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi o ogni volta che lo stesso Presidente ne ravvisi la necessità; i verbali sono notificati al Consiglio di amministrazione dellEnte e sono trasmessi alla Giunta regionale per il tramite dellAssessorato alla pubblica istruzione con le eventuali controdeduzioni del Presidente dellEnte e/o del Consiglio di amministrazione, espresse entro i trenta giorni successivi alla notifica.
4. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dellEnte, redige una relazione sui bilancio preventivo e sul conto consuntivo, esprimendo rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficiente produttività ed economicità della gestione.
5. Il Collegio dei revisori delibera validamente anche con la presenza di due componenti.
6. I Revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dellEnte, ne riferiscono immediatamente alla Regione.
7. Il Presidente o suo delegato può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione, delle cui convocazioni gli deve essere data comunicazione nei medesimi termini e modi previsti per i componenti lorgano.]
(13) L’art. 20, comma 2, secondo capoverso della l.r. 12/2005 così dispone:
“Al Commissario e al Presidente del Collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità pari al 40 per cento di quella spettante rispettivamente al Sindaco e al Presidente del Collegio dei revisori dei conti del Comune sede dell'EDISU” (14) Vedi anche l'art. 1, l.r. 12
dicembre 2006, n. 36. (15) La presente legge è stata abrogata, unitamente alle sue successive modificazioni, dalla l..r. 27 giugno 2007, n. 18. art. 39(16) La durata del mandato dei componenti dei collegi dei revisori dei conti degli
enti per il diritto allo studio universitario (EDISU) in carica è stata
prorogata al 30 aprile 2007 dall'art. 1, l.r. 26 marzo 2007, n. 9.
Art. 11Ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori(17) [1. La Regione, ai sensi dellart. 25 della
legge n. 390 del 1991, non può designare personale dellUniversità quale proprio
rappresentante nei Consigli di amministrazione degli E.D.I.S.U.
2. Non possono far parte del Consiglio di
amministrazione o del Collegio dei Revisori dei conti coloro che percepiscono
uno stipendio dallEnte o da organismi e aziende dipendenti o sovvenzionate
dallEnte stesso, nonché gli amministratori di tali organismi o aziende.
3. Le cause di ineleggibilità, se sopravvenute
alla nomina a Consigliere dellEnte, si trasformano in cause di incompatibilità.
4. Il Consigliere la cui carica sia divenuta
incompatibile deve, entro quindici giorni dal verificarsi della condizione di
incompatibilità, rinunciare alla nuova carica o funzione, senza necessità di
diffida o invito da parte dellEnte.
5. In caso di mancata rinuncia alla nuova
carica nei termini predetti, decade automaticamente dalla carica di Consigliere
dellEnte.
6. La decadenza è dichiarata con decreto del
Presidente della Giunta .]
Art. 12Indennità e compensi agli amministratori (18) (19) 1. [Al Presidente, al Vice Presidente e ai componenti del Consiglio di
amministrazione dellEnte regionale per il diritto allo studio universitario
(E.D.I.S.U.) e al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti
spetta unindennità di carica pari al 50 per cento di quella spettante
rispettivamente al Sindaco, al Vice Sindaco, allAssessore delegato, al
Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti del comune sede
dellE.D.I.S.U.] (20) 2. Agli altri componenti del Consiglio di amministrazione spetta un gettone di
presenza per ogni seduta, commisurata alla giornata, pari a quello spettante al
consigliere del Comune sede dellE.D.I.S.U. (21) 3. A tutti spetta, altresì, lindennità di trasporto con uso di mezzo proprio se residente in Comune diverso da quello sede dellEDISU, su autorizzazione del Presidente e secondo criteri e modalità in vigore per i dirigenti regionali. 4. Le indennità così come determinate dai commi precedenti per il Presidente spettano, altresì, al Commissario nominato ai sensi del comma 3 del successivo art. 38. ]
(18) Vedi anche, per la misura dell'indennità di carica ai componenti il collegio dei
revisori dei conti degli E.D.I.S.U., l'art. 1, L.R. 12
dicembre 2006, n. 36.(19) La presente legge è stata abrogata, unitamente alle sue successive modificazioni, dalla l..r. 27 giugno 2007, n. 18. art. 39(20) Comma già sostituito dalla l.r. 1/2005, art. 66 è stato successivamente abrogto dalla l.r. 12/2005, art. 20, comma 2(21) Comma abrogato dalla l.r. 1/2005, art. 66
Art. 13 (Personale)(22) [1. Per ciascun EDISU è istituito apposito ruolo del personale. 2. Al personale dellEDISU si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di ruolo della Regione Puglia, così come disciplinati dalla normativa regionale. (23) 3. Le dotazioni organiche degli EDISU e le variazioni delle stesse sono adottate dai rispettivi Consigli di amministrazione e sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale. 4. Alla copertura dei posti vacanti in organico si provvede con le modalità previste dalla legge regionale, nel rispetto delle vigenti norme statali in materia di copertura di posti e di mobilità del personale. 5. Le deliberazioni di indizione di concorsi, di nomina di commissioni giudicatrici e di assunzione sono soggette allapprovazione della Giunta regionale, che decide previa verifica della copertura finanziaria delle spese di retribuzione.]
Art. 14Direttore dellE.D.I.S.U.(24) [1. AllEnte è preposto un Direttore, nominato dal Consiglio di amministrazione sulla base di comprovati requisiti di competenza e professionalità. 2. Lincarico ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile. 3. Il Direttore è nominato, dintesa con la Giunta regionale, fra i dipendenti di qualifica dirigenziale degli EDISU, della Regione o degli altri enti strumentali regionali. (25) 4. Il Direttore è il segretario del Consiglio di amministrazione ed esprime parere obbligatorio sulla legittimità degli atti deliberativi, dirige il personale e sovraintende, in qualità di responsabile, al buon funzionamento dei servizi e degli uffici. In particolare: a) guida, coordina è disciplina lattività delle strutture amministrative e operative, per lattuazione dei programmi; b) cura, nellambito delle norme di legge e regolamenti la corretta applicazione e lo snellimento delle procedure amministrative; c) vigila sul funzionamento delle attività sia per i profili disciplinari che per gli aspetti connessi alla funzionalità ed efficienza dei servizi; d) cura la predisposizione degli atti necessari alla formulazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. 5. Gli atti che comportano impegni di spesa portano le firme congiunte del Direttore e del funzionario preposto alla Ragioneria, che ne rispondono in solido. 6. Il Consiglio di amministrazione può revocare lincarico di Direttore, dintesa con la Giunta regionale, per gravi motivi e con provvedimento motivato.]
Art. 15Mezzi finanziari(26) [1. Gli E.D.I.S.U. dispongono dei seguenti
mezzi finanziari:
a) finanziamento della Regione per il
funzionamento generale e per lattuazione degli interventi e dei servizi di cui
allart. 2 della presente legge;
b) proventi derivanti a compartecipazione a
tasse universitarie e tributi regionali per il diritto agli studi universitari
istituiti con leggi dello Stato e con leggi regionali;
c) rendite, interessi e frutti dei beni
patrimoniali, nonché entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;
d) donazioni, eredità, legati. ]
Art. 16Tassa regionale annuale per il diritto agli studi universitari(27) [1. Limporto della tassa regionale per il
diritto agli studi universitari di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 è
fissato con la legge regionale di approvazione del bilancio annuale.
2. Sono tenuti al pagamento della tassa per il
diritto agli studi universitari gli studenti che si iscrivono ai corsi di studio
delle Università, del Politecnico, degli Istituti universitari e degli Istituti
superiori di grado universitario, funzionanti nella Regione, che rilasciano
titoli di studio aventi valore legale.
3. Le funzioni relative allaccertamento, alla
liquidazione e alle riscossioni della tassa di cui al comma 1 sono delegate agli
E.D.I.S.U. a cui, dagli interessati, deve essere corrisposta la tassa in
ununica soluzione all’atto delliscrizione.
4. Le Università e gli Istituti accettano le
immatricolazioni e le iscrizioni previa verifica dellavvenuto versamento della
predetta tassa.
5. La Regione, tramite i rispettivi
E.D.I.S.U., concede lesonero dal pagamento della tassa regionale agli studenti
beneficiari delle borse di studio, nonché agli studenti che risultano idonei
nelle graduatorie per lassegnazione di tale beneficio.
6. I competenti E.D.I.S.U. regionali,
accertate le condizioni che danno titolo allesonero, provvedono al conseguente
rimborso della tassa agli studenti e comunicano lammontare definitivo del
gettito alla Regione, che provvede ai necessari adempimenti contabili di
introito del gettito stesso e alla erogazione contestuale agli E.D.I.S.U. delle
risorse finanziarie previste in corrispondenza.
7. Una quota dellammontare delle borse di
studio è concessa in servizi ed è fissata dal piano annuale di cui allart. 35
della presente legge.
8. La quota di cui al comma 7 costituisce
entrata nel bilancio dellE.D.I.S.U. e concorre al finanziamento dei costi dei
servizi stessi. ]
Art. 17Patrimonio e beni(28) [1. I beni immobili e le attrezzature già
delle ex Opere universitarie e trasferiti alla Regione ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e ogni altro bene acquisito
con il finanziamento regionale sono di proprietà della Regione e sono messi a
disposizione degli E.D.I.S.U. con vincolo di destinazione.
2. La Regione può concedere in comodato agli
E.D.I.S.U. altri beni immobili e attrezzature per la migliore realizzazione
degli interventi di cui allart. 2 della presente legge. Lutilizzo dei beni
immobili delle Università e del materiale mobile in esse esistenti già concessi
in uso alle ex Opere universitarie, nonché di eventuali ulteriori beni messi a
disposizione dallUniversità o da altri enti per gli scopi previsti dalla
presente legge, è regolato da apposita convenzione, ai sensi dellart. 21 della
legge n. 390 del 1991.
3. La realizzazione di opere immobiliari,
programmate ai sensi del successivo art. 35, compete al Consiglio di
amministrazione dellE.D.I.S.U., previa autorizzazione della Giunta regionale.
4. AllE.D.I.S.U. compete lamministrazione di
tutto il patrimonio e la manutenzione ordinaria e straordinaria. ]
Art. 18Bilancio di previsione e conto consuntivo(29) [1. Il bilancio preventivo e il conto
consuntivo dellE.D.I.S.U. sono approvati dal Consiglio di amministrazione.
2. Il bilancio di previsione, formulato in
coerenza con il bilancio pluriennale e con il piano regionale di cui allart. 35
della presente legge, è approvato entro il 31 ottobre dellanno precedente.
3. Allatto dellentrata in vigore della legge
regionale di bilancio, la Giunta regionale comunica allE.D.I.S.U. lammontare
definitivo del contributo ordinario. Qualora tale ammontare non coincida con
quanto indicato nel bilancio dellEnte, lo stesso, entro trenta giorni,
riformula, in relazione alle risorse definitivamente quantificate, il proprio
bilancio di previsione. Comunque, nel caso in cui si vada allesercizio
provvisorio da parte della Regione ovvero in caso di ritardo nellapprovazione
del bilancio da parte dellEnte, la gestione del bilancio dellE.D.I.S.U.
avverrà in dodicesimi delle poste riferite al bilancio dellesercizio precedente
fino allavvenuta esecutività del bilancio riformulato ai sensi del presente
comma.
4. Il conto consuntivo comprende il conto
generale del patrimonio, unanalitica rendicontazione, una relazione
sullandamento gestionale dellEnte, nonché la relazione del Collegio dei
revisori. II conto consuntivo è approvato dal Consiglio di amministrazione entro
il primo trimestre successivo allesercizio finanziario cui si riferisce ed è
sottoposto, analogamente al bilancio di previsione, ai controlli previsti per
gli enti strumentali e regionali.
5. Il bilancio di previsione e il conto
consuntivo, muniti delle relazioni del Collegio dei revisori e approvati dagli
organi competenti, dovranno, altresì, essere trasmessi ai Settori pubblica
istruzione e bilancio della Regione. ]
Art. 19Controllo sugli atti(30) [1. Il controllo sugli atti dellE.D.I.S.U. si
esercita sulla base della legge
regionale 22 giugno 1994, n. 22 ed eventuali successive integrazioni e
modificazioni.]
TITOLO 3Tipologia dei servizi
Art. 20Borse di studio(31) [1. Le borse di studio sono attribuite
mediante concorso agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito
familiare sulla base degli indirizzi stabiliti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui allart. 4 della legge n. 390 del 1991.
2. Lentità, il numero per ogni Università e
ogni altra caratteristica delle borse di studio sono stabiliti dalla Regione
attraverso il piano regionale di cui allart. 35 della presente legge, sulla
base degli indirizzi stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui allart. 4 della legge n. 390 del 1991.
3. La Regione promuove periodicamente indagini
per la individuazione dei costi di mantenimento agli studi universitari per le
diverse categorie di studenti, al fine di perseguire lobiettivo della copertura
delle spese sostenute dagli studenti e definire per questo limporto delle borse
di studio.
4. Le modalità di erogazione delle borse di
studio sono stabilite dai Consigli di amministrazione degli E.D.I.S.U.
5. Le borse di studio sono erogate anche in
servizi non monetizzabili.
6. Gli interventi di cui al presente articolo
sono erogati limitatamente a un solo corso di studi e non oltre il primo anno
fuori corso.
7. Per gli studenti del primo anno di corso,
lerogazione della borsa di studio avviene per rate, intese a garantire
leffettiva applicazione agli studi.
8. I bandi per il conferimento delle borse di
studio sono approvati dagli E.D.I.S.U. e devono essere formulati in conformità
delle prescrizioni e delle direttive del piano regionale di cui al successivo
art. 35 e devono contenere, fra laltro, le cause di incompatibilità, di
decadenza e di revoca, la documentazione prescritta, i termini e le modalità di
presentazione delle domande.
9. Detti bandi sono resi pubblici entro il 15
maggio di ogni anno. Il contenuto dei bandi è diffuso a cura dellE.D.I.S.U.
presso tutte le Università, gli Istituti superiori, gli Istituti superiori di
teologia, lI.S.E.F. e le Accademie di belle arti della Regione Puglia e presso
le Regioni limitrofe. ]
Art. 21Servizi abitativi(32) [1. Il servizio abitativo, organizzato al fine
di favorire la partecipazione alle attività didattiche degli studenti fuori
sede, è costituito da pensionati, residenze, appartamenti, collegi universitari,
contributi in conto affitto.
2. Le strutture abitative devono fornire agli
studenti, oltre ai servizi logistici, anche spazi comuni per la lettura, lo
studio e la ricreazione nonché assistenza culturale e formativa mediante
biblioteche interne, conferenze, seminari, che sono gestiti in collaborazione
con le Università, essendo di norma la direzione di tali attività riservata al
personale docente o ricercatore universitario che la esercita nellambito dei
compiti istituzionali e dovrà preferibilmente risiedere presso la struttura
comunitaria.
3. Alle strutture abitative si accede per
pubblico concorso. Lammissione ai concorsi e la formazione delle graduatorie
dei vincitori dovranno basarsi su criteri di merito e di reddito.
4. A parità di merito, la posizione in
graduatoria sarà determinata con riferimento alle condizioni economiche.
5. Possono permanere nelle strutture abitative
anche studenti iscritti al primo anno fuori corso e, in casi eccezionali,
determinati da gravi ragioni di famiglia o di salute o dallaver partecipato a
corsi di livello universitario allestero, possono permanere anche studenti
iscritti al secondo anno fuori corso.
6. I requisiti di merito e di reddito e le
contribuzioni a carico dello studente sono stabiliti dal piano regionale di cui
allart. 35 della presente legge.
7. Per gli studenti beneficiari anche di borse
di studio, la retta e detratta dalla borsa stessa.
8. LE.D.I.S.U. può mettere a disposizione,
particolarmente nei periodi di sospensione dellattività accademica, le
strutture abitative per fini culturali o di turismo sociale e scolastico, anche
mediante convenzioni o accordi con organizzazioni studentesche e docenti di
altre Università italiane e straniere.
9. Può essere altresì riservata una
percentuale di posti alloggio da destinare alla realizzazione di scambi
culturali con Università italiane e straniere, di norma non superiore al 5% dei
posti disponibili, nonché una percentuale di posti da utilizzare per
lorganizzazione del servizio di foresteria a favore del personale docente
proveniente da Università estere e da studenti fuori sede.
10. In presenza di convenzione tra Università
e Ministero della difesa per lo svolgimento del servizio civile, sostitutivo a
quello di leva, presso strutture universitarie, una parte dei posti alloggio può
essere riservata a coloro che prestano tale servizio, limitatamente alla durata
dello stesso. ]
Art. 22Edilizia abitativa(33) [1. Per sopperire alle esigenze delledilizia
abitativa universitaria, la Regione, nellesercizio delle funzioni di cui
allart. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457, predispone interventi pluriennali
di edilizia residenziale universitaria previsti allart. 18 della legge n. 390
del 1981. La realizzazione delle opere predette può essere delegata agli
E.D.I.S.U. compatibilmente con quanto dispongono, in merito, le norme statali e
regionali sulledilizia residenziale pubblica.
2. Possono essere realizzate residenze per
studenti, dintesa con il concorso delle Università, secondo le procedure
indicate allart. 18, comma 4, della legge n. 390 del 1991. ]
Art. 23Servizio mensa(34) [1. Sono istituite mense a favore degli
studenti destinatari degli interventi, di cui al precedente art. 3.
2. Il servizio mensa deve essere organizzato
in modo che:
a) si realizzi una razionale diffusione delle
strutture rispetto alle sedi universitarie e in riferimento alle esigenze e agli
orari delle attività didattiche e di studio;
b) risulti flessibile e modulato nella
tipologia e nella composizione rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze
della domanda.
3. Il servizio mensa è esteso, a costo reale,
agli iscritti ai corsi di specializzazione, di perfezionamento e ai dottorati di
ricerca.
4. Le tariffe e le contribuzioni per usufruire
del servizio mensa sono stabiliti nel piano regionale di cui allart. 35 della
presente legge.
5. Al servizio mensa possono accedere anche
gli studenti iscritti ad altre Università temporaneamente presenti per motivi di
studio, previa autorizzazione dellE.D.I.S.U.
6. Il servizio mensa può essere gestito dagli
E.D.I.S.U. direttamente o concesso in appalto a persone o società private e a
cooperative studentesche.
7. LE.D.I.S.U. definisce con regolamento le
modalità di vigilanza sul servizio mensa, assicurando forme di controllo da
parte degli utenti. ]
Art. 24Servizio di consulenza e orientamento in collaborazione con luniversità(35) [1. Il Servizio informazione e orientamento ha
lo scopo di aiutare gli studenti nelle scelte dei percorsi universitari, in
relazione alle proprie esigenze sociali ed economiche e alle loro aspirazioni
culturali e professionali e alle opportunità occupazionali.
2. Il servizio sarà attuato prevedendo la
collaborazione delle Università, dellOsservatorio regionale del mercato del
lavoro, degli organismi scolastici interessati, delle associazioni produttive e
sindacali, degli enti nazionali e regionali, delle associazioni, cooperative
studentesche e organizzazioni che svolgono di fatto queste attività. Alluopo
saranno stipulati speciali accordi di collaborazione con lUniversità e gli
altri enti e organismi.
3. Il servizio dovrà provvedere inoltre a:
a) svolgere azioni di consulenza a favore
degli studenti per le tematiche inerenti al loro status;
b) raccogliere ed elaborare dati sul mercato
del lavoro e sui profili professionali di diplomati e laureati;
c) fornire informazioni sulle iniziative di
Stati esteri e organismi internazionali (borse di studio, bandi di concorso,
possibilità occupazionali anche temporaneo) e altre offerte ai giovani, in
Italia e allestero, per completare la loro formazione scientifico-culturale,
anche attraverso esperienze particolarmente qualificanti, come la partecipazione
a programmi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. ]
Art. 25Facilitazioni di trasporto(36) [1. Per favorire la frequenza e la
partecipazione alla vita universitaria, lE.D.I.S.U. concorda con i servizi di
pubblico trasporto e in concessione luso di mezzi pubblici c le tariffe
preferenziali per i destinatari della presente legge qualora non siano già
previste da norme statali, regionali o locali, fermo restando il principio della
contribuzione da parte dello studente.
2. Realizza ogni altra forma di intervento
finalizzata alla facilitazione di trasporto. ]
Art. 26Servizio per gli studenti fuori sede(37) [1. Agli studenti fuori sede che non fruiscono
di servizi abitativi può essere riservata una quota delle residenze, a
disposizione dellE.D.I.S.U., per la fruizione di servizi di foresteria a
prenotazione, per limitati periodi di tempo.
2. Agli stessi è inoltre garantita
lutilizzazione diurna di locali di studio.
3. Gli E.D.I.S.U., anche dintesa tra loro,
possono organizzare uffici amministrativi decentrati sul territorio, prevedendo
anche lutilizzazione di strutture regionali. ]
Art. 27Interventi per le attività culturali, ricreative, turistiche e sportive(38) [1. Gli interventi si attuano in
collaborazione con le Università ai sensi dellart. 12, comma 1, lettera d),
della legge n. 390 del 1991.
2. Gli stessi hanno lo scopo di:
a) promuovere, sostenere e favorire iniziative
culturali, dando la preferenza a quelle gestite da associazioni e organizzazioni
studentesche e mettendo a disposizione strutture e mezzi operativi;
b) promuovere scambi culturali, viaggi e
soggiorni in Italia e allestero, con finalità di studio;
c) favorire laccesso agli impianti sportivi
universitari, promuovendo anche lorganizzazione di corsi di avviamento e
perfezionamento nelle varie discipline, nonchè con lorganizzazione di attività
sportive e agonistiche in gare locali, regionali e nazionali;
d) favorire laccesso a manifestazioni
teatrali, cinematografiche e di notevole interesse culturale. ]
Art. 28Servizio sanitario e di medicina preventiva(39) [1. Il servizio sanitario e di medicina
preventiva è svolto secondo le disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833
e delle relative leggi regionali.
2. Gli E.D.I.S.U. assumono idonee iniziative
integrative a favore degli studenti italiani e stranieri. A questi ultimi si
applica la disposizione di cui allart. 20, punto 2, della legge n. 390 del
1991.
3. La Regione stipulerà convenzioni con le
Università per assicurare prestazioni sanitarie agli studenti allinterno delle
sedi universitarie. ]
Art. 29Prestiti donore(40) [1. Possono essere concessi prestiti donore a
tasso agevolato, secondo le modalità stabilite dallart. 16 della legge n. 390
del 1991, attraverso convenzioni con aziende e istituti di credito.
2. Le convenzioni dovranno prevedere le forme
di garanzia a carico dellEnte nei casi di mancato recupero dei crediti che
verranno loro affidati, avendo riguardo al merito e alle condizioni economiche
degli aspiranti.
3. Condizioni e modalità per il prestito
donore sono stabilite con il piano regionale di cui allart. 35 della presente
legge.
4. Il prestito donore è attribuito mediante
concorso, nei limiti dei finanziamenti disponibili in bilancio.
5. Per far fronte a tale prestazione lEnte
istituirà un capitolo nel proprio bilancio denominato «Fondo per la concessione
del prestito donore» e su tale capitolo destinerà una quota annuale del proprio
bilancio.]
Art. 30Studenti portatori di handicaps(41) [1. Sono previsti interventi, sia individuali
che collettivi, rivolti agli studenti portatori di handicaps al fine di favorire
il superamento delle difficoltà conseguenti.
2. Gli interventi riguardano leliminazione di
barriere architettoniche per facilitare laccesso ai servizi previsti per il
diritto agli studi universitari, lassegnazione di sussidi didattici speciali,
lorganizzazione di appositi servizi di trasporto e di assistenza individuale.
Tali interventi possono essere attuati attraverso lerogazione diretta dei
servizi o sotto forma di concorso finanziario.
3. Sarà, comunque, prevista una riserva di
alloggi in favore degli studenti portatori di handicaps.
4. Per gli interventi di cui al presente
articolo, lE.D.I.S.U. promuove opportuni rapporti di collaborazione con i
Comuni di provenienza degli studenti stessi e con enti e associazioni che
abbiano tra i loro fini statutari il supporto ai soggetti portatori di
handicaps.
5. Gli interventi di cui al presente articolo
saranno finanziati con apposito fondo da inserire nel bilancio degli E.D.I.S.U.,
il cui ammontare sarà stabilito annualmente dalla Regione, in relazione alle
risorse finanziarie disponibili, in sede di approvazione del piano annuale di
cui al successivo art. 35.]
Art. 31Servizio librario e Centro di documentazione(42) [1. È istituita presso lE.D.I.S.U. una
biblioteca per il prestito di libri di testo universitari, riservata agli
studenti bisognosi e meritevoli, secondo modalità e condizioni stabilite dal
Consiglio di amministrazione dellE.D.I.S.U.
2. LE.D.I.S.U. concede facilitazioni per la
stampa e la diffusione, senza scopo di lucro, di dispense e altro materiale
didattico, scientifico e informativo prodotto a uso degli studenti universitari.
3. Possono essere anche istituite emeroteche e
videoteche a uso didattico, strutturate in modo tale da consentire, anche a
lungo termine, la consultazione di pubblicazioni adottate presso le cattedre
universitarie di appartenenza.
4. I servizi di cui ai commi precedenti
possono essere realizzati mediante convenzioni con cooperative studentesche
operanti nellambito universitario. I servizi dovranno garantire la pluralità
degli orientamenti culturali.
5. In collaborazione e coordinamento con
lUniversità, il servizio editoriale garantisce periodicamente informazioni con
la guida dello studente o altre forme di pubblicazioni di informazioni
integrative, allo scopo di informare gli studenti sui servizi erogati dagli
E.D.I.S.U. e sullorganizzazione della vita e degli studi universitari.
6. Nellambito del servizio editoriale, sia
attraverso scambi di informazioni e pubblicazioni tra enti sia acquisendo
materiale (normativo e documentario) su Università - Politecnico - E.D.I.S.U.,
ecc., si costituisce un Centro di documentazione a disposizione degli studenti.
Il Centro potrà essere meccanizzato e collegato ad altri, creati con analoghi
scopi di documentazione e di informazione.]
Art. 32Interventi di supporto economico per attività a tempo parziale(43) [1. In attuazione dellart. 13 della legge n.
390 del 1991, lE.D.I.S.U. può, in collaborazione con lUniversità, disciplinare
forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse a servizi resi dagli
E.D.I.S.U.
2. Lassegnazione delle predette
collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio
dellE.D.I.S.U. e di eventuali stanziamenti diretti della Regione a ciò
finalizzati.
3. La scelta degli studenti da adibire alla
collaborazione di part-time dovrà avvenire sulla base di graduatorie annuali,
dei richiedenti, formulate secondo i criteri di merito e di reddito fissati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dallart. 4, comma 1,
della legge n. 390 del 1991.
4. La prestazione richiesta allo studente per
la collaborazione di cui al comma 3 non configura, in alcun modo, un rapporto di
lavoro subordinato e non può essere valutata ai fini di pubblici concorsi, ai
sensi dellart. 13, comma 2, della legge n. 390 del 1991.
5. LE.D.I.S.U. provvede alla copertura
assicurativa contro gli infortuni.
6. Le collaborazioni sono disciplinate da
regolamenti emanati nel rispetto dei criteri di cui allart. 13 della legge n.
390 del 1991 e, in particolare, dei seguenti principi:
a) le prestazioni dello studente non possono
superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno accademico;
b) non possono essere concesse collaborazioni
part-time agli studenti che beneficiano di borse di studio;
c) a parità di condizioni del curriculum
formativo, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate;
d) al termine di ciascun anno il responsabile
del servizio cui viene assegnato lo studente redige una relazione sullutilità
del lavoro e sullimpegno dimostrato in esso. ]
Art. 33Accertamenti per lammissione allutilizzo dei servizi(44) [1. Ai fini dellammissione ai benefici
previsti per lattuazione del diritto agli studi universitari, gli studenti
interessati, ove necessario, sono tenuti a produrre allE.D.I.S.U.
unautocertificazione, ai sensi dellart. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114,
attestante le condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare
di appartenenza, sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa indicati.
2. Per i relativi controlli fiscali si
applicano le vigenti disposizioni statali. Gli E.D.I.S.U., inoltre, possono
richiedere a organi e uffici statali preposti leffettuazione dei controlli e le
relative verifiche fiscali.]
Art. 34Sanzioni ed esclusione dalla funzione dei servizi(45) [1. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni
stabilite dalle disposizioni statali e/o regionali, presenti dichiarazioni non
veritiere, proprie e dei propri congiunti, al fine di una indebita fruizione di
interventi, è soggetto da parte degli E.D.I.S.U. a sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma doppia di quella percepita e perde il
diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva,
in ogni caso, lapplicazione delle norme penali previste per i fatti costituenti
reato. ]
TITOLO 4Funzioni della Regione e delluniversità
Art. 35Programmazione regionale - Interventi della Regione(46) [1. PIANO TRIENNALE
Il Consiglio regionale approva il piano
triennale sul diritto agli studi universitari proposto dalla Giunta regionale,
sentita la Conferenza «Regione-Università» di cui allart. 10 della legge n. 390
del 1991, che dispone:
a) lindicazione degli obiettivi e delle
priorità degli interventi da realizzarsi nel quadro delle scelte programmatorie
attinenti lo sviluppo, la qualificazione e la diffusione del sistema
universitario regionale;
b) la determinazione dei finanziamenti per gli
investimenti da assegnare agli E.D.I.S.U. in relazione alle loro specifiche
richieste di intervento dirette alle costruzione, allampliamento, alla
ristrutturazione e allammodernamento delle strutture necessarie per il
raggiungimento dei fini di cui allart. 1 della presente legge, ivi compresi gli
investimenti previsti nei piani di sviluppo delledilizia residenziale
universitaria;
c) le modalità tecniche, procedurali,
finanziarie e operative, i requisiti richiesti per laccesso agli interventi di
cui allart. 20 (Borse di studio) e allart. 29 (Prestiti donore), lammontare
di essi e i criteri per determinarne il numero, nonché indicazioni
sullattuazione degli altri interventi disciplinati dalla presente legge;
d) la determinazione delle fasce di reddito e
delle tariffe di fruizione dei servizi;
e) i casi e le modalità di decadenza
dallutilizzazione dei servizi o di parte di essi;
f) eventuali studi, ricerche e ogni altra
iniziativa anche diretta della Regione relativa al diritto agli studi
universitari.
2. PIANO ANNUALE
Il Consiglio regionale approva, entro venti
giorni dalla data di approvazione del bilancio regionale su proposta della
Giunta regionale, previo parere dellE.D.I.S.U., il programma degli interventi
per il diritto allo studio universitario. Il piano si conforma agli obiettivi e
agli indirizzi della programmazione nazionale e regionale e fissa:
a) gli obiettivi e le priorità degli
interventi da realizzare;
b) la determinazione dei finanziamenti globali
per ciascun E.D.I.S.U.;
c) eventuali aggiornamenti della pianta
organica;
d) i bandi-tipo contenenti le prescrizioni e
le modalità di partecipazione ai concorsi per la fruizione dei servizi previsti
dalla presente legge.
3. La Giunta regionale invia annualmente al
Presidente del Consiglio regionale, perchè ne sia portata a conoscenza la
competente Commissione consiliare permanente, la relazione del Collegio dei
revisori degli E.D.I.S.U. di cui allart. 10, comma 4, della presente legge,
corredata delle proprie osservazioni sulle attività degli Enti. ]
Art. 36Conferenza Regione - Università(47) [1. La Conferenza Regione-Università ha lo
scopo di attuare il coordinamento tra gli interventi della Regione e
dellUniversità.
2. I componenti della Conferenza in
rappresentanza della Regione sono:
a) lAssessore regionale alla pubblica
istruzione;
b) i Presidenti degli E.D.I.S.U.;
c) il Coordinatore del Settore regionale della
pubblica istruzione;
d) il dirigente dellUfficio diritto agli
studi universitari, con funzioni di segretario.
3. I componenti in rappresentanza
dellUniversità sono designati dal Comitato regionale di cui allart. 3 della
legge 14 agosto 1982, n. 590, garantendo, in ogni caso, la partecipazione di
tutte le Università aventi sede nella Regione.
4. La Conferenza è presieduta dallAssessore
regionale alla pubblica istruzione, che ne convoca le sedute, anche su richiesta
della componente universitaria.
5. La Conferenza esprime parere sul piano di
indirizzo triennale per il diritto allo studio universitario, formula proposte
sullo sviluppo universitario in Puglia, sui contenuti di singole convenzioni tra
Regione e Università, nellambito di comuni iniziative tese allo sviluppo e uso
di strutture e servizi sia per lattività accademica e scientifica sia per
quella di attuazione del diritto agli studi universitari.]
Art. 37Iniziative di sviluppo(48) [1. Per quanto di propria competenza, la Regione favorisce le
iniziative assunte dagli enti locali tendenti allo sviluppo di strutture
formative a livello universitario e di strutture di ricerca, per adeguare le
esigenze delle Università pugliesi ai fabbisogni del territorio in termini
culturali e tecnico-professionali nel quadro di sviluppo socio-economico della
Regione e nel contesto nazionale ed europeo.]
Art. 38Vigilanza(49) (50) [1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sullamministrazione degli EDISU nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto della Regione Puglia. 2. Nellesercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale, a seguito di delibera della Giunta regionale, può: a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli EDISU; b) provvedere, previa diffida agli organismi dellEnte e sentita la competente Commissione consiliare, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni dì legge e regolamenti quando gli Amministratori ne rifiutino o ritardino ladempimento; c) sciogliere il Consiglio di amministrazione nel caso di violazioni di leggi e regolamenti, di persistenti inadempienze su atti dovuti, di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, di persistente inattività o di attività tali da compromettere il buon funzionamento dellEnte, di mancato rinnovo degli Organi entro la scadenza ordinaria prevista dalla presente legge e, su designazione dellAssessore competente in materia, nominare un Commissario straordinario, che resta in carica sino alla ricostituzione degli organi previsti dalla presente legge. 3. Il Commissario dura in carica sino allapprovazione della legge di riforma degli EDISU e comunque non oltre il 31 gennaio 2006. (51) ](52)
(49) Articolo così sostituito dalla l.r. 12/2005, art. 20(50) La presente legge è stata abrogata, unitamente alle sue successive modificazioni, dalla l..r. 27 giugno 2007, n. 18. art. 39(51) Il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2006 dall'art. 1, l.r. 12 maggio
2006, n. 9(sino all'approvazione della legge di riforma degli EDISU e
comunque non oltre il 31 dicembre 2006) (52) Articolo così sostituito dall'art. 20, comma 1, l.r. 12
agosto 2005, n. 12. Il testo originario era così formulato: «Art. 38.
Vigilanza. 1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione
degli E.D.I.S.U. nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto della Regione
Puglia. 2. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore competente, può: a) disporre ispezioni per
accertare il regolare funzionamento degli E.D.I.S.U.; b) provvedere, previa
diffida agli organismi dell'Ente e sentita la competente Commissione consiliare,
al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di leggi e regolamenti
quando gli Amministratori ne rifiutino o ritardino l'adempimento; c) sciogliere
il Consiglio di amministrazione, sulla base di conforme deliberazione della
Giunta regionale, per gravi violazioni di leggi e regolamenti, per persistenti
inadempienze su atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi
componenti, per persistente inattività o per attività tali da compromettere il
buon funzionamento dell'Ente. 3. Il Presidente della Giunta regionale nomina, in
caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, un Commissario
straordinario per un periodo non superiore a sei mesi e per una sola volta.».
TITOLO 5Norme finanziarie e transitorie
Art. 39Tasse e contributi(53) [1. I proventi di natura tributaria previsti
da disposizioni di leggi a favore delle ex Opere universitarie e degli
E.D.I.S.U. sono trattenuti dagli stessi e costituiscono entrata sia del bilancio
dellE.D.I.S.U. che del bilancio della Regione, alla quale devono essere
comunicati gli ammontari delle somme riscosse entro e non oltre il termine di
ogni esercizio finanziario.
2. La tassa di cui allart. 190 del testo
unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, a carico di coloro
che conseguono labilitazione allesercizio professionale, è fissata in lire 150
mila e viene versata direttamente dai singoli contribuenti al Tesoriere di ogni
E.D.I.S.U. ]
Art. 40Norma finanziaria(54) [1. Agli oneri derivanti dallattuazione della presente legge
si fa fronte annualmente mediante la disponibilità prevista nel bilancio di
previsione della Regione sugli appositi capitoli n. 0004910 concernente «Spese
per gli interventi per lattuazione del diritto agli studi universitari» e n.
0916010 concernente «Interventi per il funzionamento della struttura I.S.E.F. di
Foggia». ]
Art. 41Personale(55) [1. Il personale regionale in forza agli
E.D.I.S.U., in sede di prima attuazione della presente legge, mantiene il
rapporto di servizio con i suddetti Enti e costituisce, nella struttura di
fatto, pianta organica provvisoria. Le nuove piante organiche saranno approvate
dal Consiglio regionale su proposta dei Consigli di amministrazione degli
E.D.I.S.U. o dei Commissari straordinari, che dovranno deliberare la pianta
organica del personale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge e comunque dopo lentrata in vigore della legge di
riorganizzazione degli uffici regionali.
2. Nella formulazione delle nuove piante
organiche e delle modalità e criteri di accesso alle qualifiche e ai posti, si
dovrà tener conto di quanto sarà stabilito, per gli enti strumentali, nella
legge regionale di riorganizzazione, nonché delle norme contenute nella legge 24
dicembre 1993, n. 537 e nella legge 23 dicembre 1994, n. 724 e delle altre
vigenti norme statali concernenti il pubblico impiego. ]
Art. 42Interventi per il funzionamento della struttura I.S.E.F. di Foggia(56) [1. In attesa della riforma degli istituti
superiori di educazione fisica, la Regione continua a contribuire al
mantenimento della struttura I.S.E.F. di Foggia mediante apposito finanziamento,
annualmente quantificato con la legge regionale di bilancio sul cap. 0916010
«Interventi per il funzionamento della struttura I.S.E.F. di Foggia».
2. Sempre in attesa della riforma degli
Istituti superiori di educazione fisica, alla elezione dei rappresentanti dei
docenti e degli studenti nel Consiglio di amministrazione dellE.D.I.S.U. di
Foggia concorreranno anche i docenti incaricati e gli studenti dellI.S.E.F. di
Foggia. ]
Art. 43E.D.I.S.U. di Bari e di Foggia(57) [1. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale nomina un Commissario straordinario, da
individuarsi fra i dirigenti regionali con specifiche competenze tecnico-
amministrative, con il compito di provvedere alla divisione dei beni, del
personale, delle risorse finanziarie e a quantaltro occorre per la costituzione
dei due E.D.I.S.U., per lUniversità e il Politecnico. nonché per la provvisoria
gestione dellE.D.I.S.U. in corso di sdoppiamento e dei due E.D.I.S.U. una volta
costituiti. Le predette operazioni devono essere concluse non oltre quattro
mesi, termine entro il quale dovranno essere effettuate anche le designazioni
dei componenti i Consigli di amministrazione da parte degli organismi
competenti. ]
Art. 44Abrogazioni.(58) [1. Sono abrogati lart. 20 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 42, nonchè le leggi regionali 27 aprile 1984, n. 22, 11 marzo 1988, n. 12 e 11 agosto 1988, n. 20. ]
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