Anno 1973
Numero 26
Data 20/12/1973
Abrogato No
Materia Enti locali - Forme associative - Deleghe;
Note Pubblicata nel B.U. R.Puglia n. 33 del 21 dicembre 1973
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 20 dicembre 1973, n. 26

Norme in materia di circoscrizioni comunali.



Art. 1

Modificazione del territorio, della denominazione e del capoluogo del comune.


La costituzione di nuovi comuni, la fusione di più Comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del comune si effettuano, ai sensi dellart. 63 dello Statuto, con legge regionale. (1) 



(•) Vedi anche il regolamento reg. 18/2006, riportato nel volume II
(1) Vedi ora il  Titolo III del nuovo Statuto della Regione Puglia approvato con la l.r. 7/2004


Art. 2

Costituzione di nuovi comuni.


Possono essere costituite in Comune autonomo una o più frazioni che abbiano una popolazione complessiva residente non inferiore a 5.000 abitanti, dispongano di mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi e siano separate dal capoluogo del Comune cui appartengono. È necessario altresì che la parte residua del Comune da cui la frazione si distacca abbia anchessa una popolazione residente non inferiore a 5.000 abitanti e dispongano di mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi   (3) 

2. Il provvedimento della Regione Puglia deve essere preceduto dalla consultazione della popolazione interessata nonché dal parere espresso, entro e non oltre i sessanta giorni, dal Consiglio comunale. (2) 



(2)
Comma così sostituito dalla l.r. 20/2005, art. 20. Il testo originario era così formulato: «Il provvedimento della Regione deve essere preceduto dalla consultazione della popolazione interessata nonché dal parere favorevole espresso dal Consiglio comunale con maggioranza dei 3/4 dei consiglieri a questo assegnati.».

 

(3)

Comma sostituito dalla l.r. 22/80 articolo unico 


Art. 3

Distacco di frazioni.


Una frazione può essere distaccata dal Comune cui appartiene ed essere aggregata ad un altro Comune contermine, quando sia presentata domanda da parte di almeno un terzo dei cittadini elettori residenti nella stessa frazione, sia eseguita la consultazione degli stessi e concorra il voto favorevole del Consiglio del Comune al quale la frazione intende aggregarsi e di quello dal quale intende distaccarsi, espresso con la maggioranza dei 3/4 dei consiglieri a questi assegnati, sempre che la parte residua del Comune da cui la frazione si distacca, conservi la autosufficienza necessaria per lespletamento dei servizi.




Art. 4

Riunioni di comuni contermini.


Comuni contermini possono essere riuniti tra loro e uno o più Comuni possono essere aggregati ad un altro Comune, quando i rispettivi Consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino daccordo le condizioni.

La Regione, prima di adottare il relativo provvedimento costitutivo ha lobbligo di sentire le popolazioni interessate mediante consultazione elettorale.




Art. 5

Modifica della circoscrizione territoriale.



I Comuni il cui territorio risulti insufficiente in rapporto allimpianto, allincremento o al miglioramento dei pubblici servizi, allespansione degli abitanti e degli insediamenti industriali o alle esigenze dello sviluppo economico in generale, possono richiedere lampliamento della loro circoscrizione sul territorio dei Comuni contermini.

La Regione provvede con legge, previa consultazione delle popolazioni interessate. [In caso di accordo tra i comuni interessati si prescinde dalla consultazione popolare.] (5) 

Allaccertamento delle condizioni di cui al 1° comma provvederà la competente commissione consiliare. (4) 

[ Quando la modifica della circoscrizione territoriale ha luogo per effetto di permuta e/o di cessione di terreni fra comuni contermini che, daccordo, ne regolino anche i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari di cui al successivo articolo 7, alle istanze dei comuni interessati provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta medesima.] ((6) )



(4) Comma  aggiunto dalla l.r. 28/86, art.1
(5) Comma così integrato dallal.r. 6/2010, art. 4. La Corte Costituzionale con sentenza n. 214/2010 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della integrazione del presente comma recata dalla l.r. 6/2010 art. 4. Successivamente la l.r. 6/2010 è stata abrogata dalla l.r. 30/2011, art. 4.
(6) Comma  aggiunto dalla l.r. 28/86, art.1.  La Corte Costituzionale con sentenza n. 214/2010 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma così come aggiunto dalla lr. 28/86, art. 1.


Art. 5 bis

Mutamento della denominazione comunale.


Il mutamento della denominazione comunale può aver luogo, su richiesta dei Consigli dei Comuni interessati, in seguito al mutamento delle circoscrizioni comunali o quando ricorrano esigenze toponomastiche, storiche culturali o turistiche.

La Regione provvede con legge, previa consultazione delle popolazioni interessate.

Le aggiunte di termini o locuzioni alla denominazione principale del Comune sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale, emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale, previa richiesta del sindaco corredata della deliberazione del Consiglio comunale adottata con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati (7) 



(7)

Articolo aggiunto dalla  l.r. 30 settembre 1986, n. 28,  art. 2,



Art. 6

Determinazione dei confini.


(giurisprudenza)

T.A.R. Bari

Sez. II, sent. n. 564 del 25-09-1996, Comune di Lesina c. Regione Puglia

Qualora il confine fra due o più Comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo ad incertezze, i Consigli comunali possono deliberarne la determinazione e, se del caso, la rettifica fissandone daccordo le condizioni.

La determinazione e la rettifica dei confini sono disposte con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

In caso di mancato accordo, la determinazione e la rettifica dei confini, compreso il regolamento dei rapporti patrimoniali, sono disposti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente.




Art. 7

Regolamento dei rapporti patrimoniali ed economico finanziari


(8) 

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche di circoscrizioni comunali sono regolati dai Comuni interessati.

In caso di mancato accordo provvede dufficio la Giunta regionale sentita la Commissione Consiliare competente.

In ogni caso, nel provvedimento legislativo regionale che attiene a modifiche di circoscrizioni comunali, sono sempre stabiliti i rapporti patrimoniali tra gli enti interessati alle modifiche stesse.





Art. 8


 (9) 

Le modalità ed i termini della consultazione popolare di cui agli articoli precedenti sono determinati con legge regionale.





Art. 9


La presente legge sara pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.