Anno 1974
Numero 22
Data 04/07/1974
Abrogato
Materia Enti locali - Forme associative - Deleghe;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 6 luglio 1974, n. 21. La presente legge è stata abrogata dall'art. 46, comma 2, lettera a), l.r. 30 settembre 2004, n. 15 (art. 46 sostituito dall'art. 18, l.r. 15 maggio 2006, n. 13), fatto salvo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 45 della stessa legge
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Legge Regionale 4 luglio 1974, n. 22

Delega alle province di funzioni amministrative in materia di pubblica assistenza.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 15/2004art. 46.


Art. 1

      Finalità della legge (2) (3) 


[Nellattesa della legge cornice sulla pubblica assistenza e fino a quando non saranno emanate norme legislative regionali per attuare ai sensi dellart. 6 dello Statuto un efficiente servizio di assistenza sociale, lesercizio delle funzioni amministrative concernenti la beneficenza pubblica, trasferite alla Regione con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 e con il D.P.R. 5 giugno 1972, n. 315, è disciplinato dalla presente legge]  



(2) In ordine al trasferimento ai Comuni delle competenze in materia di assistenza, vedi la l.r. 4 maggio 1979, n. 28. Con riferimento agli interventi promozionali per la realizzazione ed il potenziamento dei servizi di assistenza sociale a favore delle persone anziane, vedi la l.r. 31 agosto 1981, n. 49.
(3) Legge abrogata dalla l.r. 15/2004art. 46.


Art. 2

Funzioni del Consiglio regionale in materia di assistenza pubblica.(••) 


[Il Consiglio regionale, nellambito delle materie di cui alla presente legge, determina gli indirizzi della politica assistenziale della Regione entro i limiti fissati dalle leggi statali ed in relazione allart. 1 della presente legge].

(••) Legge abrogata dalla l.r. 15/2004art. 46.


Art. 3

Attribuzioni della Giunta regionale.(••) 


[La Giunta regionale, in esecuzione degli indirizzi e delle direttive del Consiglio regionale:

1) sovrintende al funzionamento degli Enti comunali di assistenza e delle altre istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza disponendo a riguardo le ispezioni e le verifiche necessarie;

2) predispone i piani di riparto dei fondi da destinare allassistenza e ne cura lattuazione;

3) sovrintende agli Uffici regionali preposti allo svolgimento dei Servizi sociali;

4) autorizza il Presidente della Giunta regionale ad adottare i provvedimenti di scioglimento o sospensione delle amministrazioni degli EE.CC.AA. e delle altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed a nominare i Commissari straordinari

5) esprime parere sulle proposte di erezione in ente morale di istituzione di assistenza e beneficenza e sugli Statuti relativi nonché sulle proposte di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, stilla chiusura degli istituti assistenziali nel casi di abuso della pubblica fiducia e di cattivo funzionamento in rapporto ai buoni costumi ed allesercizio dellassistenza

6) adotta gli altri provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 1 e 2 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge;

7) adotta i provvedimenti conseguenti allesercizio delle funzioni delegate con il D.P.R. 5 giugno 1972, n. 315.

I provvedimenti urgenti possono essere adottati dal Presidente della Regione su proposta dellAssessore competente, salvo ratifica della Giunta regionale].  



(••) Legge abrogata dalla l.r. 15/2004art. 46.


Art. 4

Compiti del Presidente della Giunta regionale.(••) 


[Il presidente della Giunta regionale:

1) cura lesecuzione dei provvedimenti adottati dalla Giunta regionale ai sensi dellarticolo precedente;

2) vigila, avvalendosi dellopera dellAssessorato regionale competente, sul buon andamento degli Uffici della Regione e ne assicura il regolare ed efficace funzionamento;

3) emana con proprio decreto i provvedimenti di cui ai punti 4) e 5) dellarticolo precedente;

4) su proposta dellAssessore competente sentita la Giunta regionale, provvede alle nomine già spettanti alla amministrazione statale in ordine agli organi di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza ai sensi degli Statuti e delle tavole di fondazione nonché alla decadenza dei singoli amministratori] .  



(••) Legge abrogata dalla l.r. 15/2004art. 46.


Art. 5

Compiti dellAssessore regionale ai servizi sociali.(••) 


[LAssessore competente presiede al Funzionamento degli Uffici e dei Servizi dellAssessorato ed assume idonee iniziative per le proposte da sottoporre alla approvazione dei competenti organi regionali.

Per mezzo dei propri uffici predispone gli atti istruttori relativi ai provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta.

LAssessore, delegato dal Presidente, firma gli atti della Regione]. 



(••) Legge abrogata dalla l.r. 15/2004art. 46.


Art. 6

Delega alle amministrazioni provinciali . .(••) (••) 


[Ai sensi dell ultimo comma dell art. 118 della Costituzione e del secondo comma dell art. 19 dello Statuto della Regione vengono delegate alle Province le funzioni amministrative di cui al successivo art. 7].    



(••) Legge abrogata dalla l.r. 15/2004art. 46.
(••) Articolo abrogato dalla  l.r. 4 maggio 1979, n. 28art. 1


Art. 7

Funzioni delegate alle province.(••) 


[Le Province, per il rispettivo territorio, esercitano le funzioni concernenti:

a) il mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all art.154 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con RD 18 giugno 1931, n. 733 e siano segnalati dalla autorita locale di Pubblica Sicurezza; la erogazione delle rette alle istituzioni pubbliche e private di beneficenza o ad altre istituzioni pubbliche e private di beneficenza o ad altri Istituti che provvedono all ospitalita di minori ed anziani;

b) l assistenza e cura di infermi poveri affetti da malattie e minorazioni che non ricadano nella competenza di Istituti o Enti pubblici e privati, o di Enti mutualistici;

l assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario in favore di singoli bisognosi appartenenti alle categorie post - belliche, nonche di Enti che provvedono alla loro ospitalita specie in caso di pubbliche calamita;

c) l assistenza sanitaria e farmaceutica, l assistenza in natura ed il trasporto di persone e cose in favore di assistibili di cui al DPR 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646;

d) gli interventi in favore dei profughi italiani e dei rimpatriati successivamente alla prima assistenza, di cui alla legge 19 ottobre 1974, n. 744 integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568.(4) 

La Provincia di Bari provvede al mantenimento della Casa di riposo dei profughi rimpatriati che ha sede nel capoluogo] . 



(••) Legge abrogata dalla l.r. 15/2004art. 46.
(4) Comma abrogato dalla  l.r.. 4 maggio 1979, n. 28 art. 1


Art. 8

Assistenza minori ed anziani.(••) 


[Dal 1° gennaio 1977 la retta di ospitalità di cui al punto a) dellart. 7 è stabilita nella misura di L. 4.000 giornaliere (5)  .

Nellipotesi di minori ospiti per il periodo scolastico la retta giornaliera, durante il periodo estivo di assenza, viene corrisposta nella misura del 40%  (6) 

Il ricovero sia di minori che di anziani può essere previsto anche in forma semiconvittuale. In tal caso la retta giornaliera viene stabilita in L. 2.200 (7) 

In luogo dellospitalità di minori in Istituti educativi e di anziani in Case di riposo, le Province possono assegnare alla Famiglia dellassistibile o a quella che assume lobbligo di ospitarlo e di assisterlo, un importo proporzionale allo stato di bisogno e comunque non superiore a L. 4.000  . (8) 

Il sussidio di cui al precedente comma è assegnato, in luogo dellospitalità ad istanza dellinteressato o di chi ne abbia rappresentanza legale  . (9) 

Lospitalità istituzionale di minori o di anziani sarà disposta solo quando sia assolutamente impossibile attuare una delle forme di assistenza di cui ai commi precedenti.

Qualora al minore o allanziano affidato alla famiglia non viene assicurato un trattamento consono alle sue esigenze psicofisiche, il provvedimento di attribuzione verrà immediatamente revocato.

Sempre che sussistano i requisiti possono essere ricoverati minori che non abbiano compiuto il 18° anno di età e gli anziani che abbiano raggiunto il 60° anno di età, se uomini, ed il 55° anno di età, se donne. I limiti di età relativi alla anzianità sono derogabili per casi eccezionali valutati dallAssessorato regionale competente, dintesa con lAmministrazione provinciale interessata, e fatti salvi i casi di cui allart. 154 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (10) 

Il ricovero del minore può essere prorogato oltre il 15° anno di età se il compimento degli studi in corso può esaurirsi entro e non oltre due anni.

Non hanno titolo alle provvidenze di cui alla presente legge gli aventi diritto a forme equipollenti di assistenza.

Le istanze per i ricoveri possono essere avanzate, oltre che direttamente alle Province, anche tramite il Sindaco del Comune di domicilio dellassistibile.

Il Sindaco provvede entro 5 giorni allinoltro delle domande alla Amministrazione provinciale competente unitamente alla documentazione necessaria e può disporre il ricovero contestualmente, nei casi di urgenza]  



(••) Legge abrogata dalla l.r. 15/2004art. 46.
(10) Comma modificato dalla l.r. 27 dicembre 1977, n. 40art. 1
(5) Gli attuali primo e secondo comma sostituiscono l'originario primo comma per effetto della l.r. 27 dicembre 1977, n. 40art. 1,
(6) Gli attuali primo e secondo comma sostituiscono l'originario primo comma per effetto della l.r. 27 dicembre 1977, n. 40art. 1
(7) Comma sostituito dalla l.r. 27 dicembre 1977, n. 40art. 1
(8) Comma modificato dalla l.r. 27 dicembre 1977, n. 40, art. 1 Vedi, anche, quanto disposto dal quinto comma dell'art. 1 della stessa. 
(9) Ai sensi della l.r. 27 dicembre 1977, n. 40art. 1, le rette di cui ai commi precedenti potranno essere modificate con deliberazioni della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in base alle variazioni dei prezzi e del costo della vita. 


Art. 9

Convenzione con gli Istituti assistenziali.(••) 


[Le Province stipuleranno con gli Istituti educativi per minori e con le Case di riposo per anziani apposite convenzioni che dovranno indicare gli standards relativi alleducazione, alla nutrizione, ai servizi igienico-sanitari, agli ambienti e quantaltro è indispensabile per assicurare un trattamento dignitoso agli ospiti.

Le convenzioni saranno uguali per tutte le Province della Regione e verranno predisposte dallAssessorato competente. In collaborazione di un Comitato consultivo composto da un rappresentante designato dallUnione regionale delle Province, da due rappresentanti di Istituti per anziani e per minori nominati dallAssessore competente, un rappresentante degli Istituti per anziani e da un rappresentante della Magistratura minorile] 



(•) Comma modificato dalla l.r. 27 dicembre 1977, n. 40, art. 2
(••) Legge abrogata dalla l.r. 15/2004art. 46.


Art. 10

Ispezione agli Istituti assistenziali.(••) 


[Fatte salve le funzioni della Regione in tema di vigilanza e tutela sulle Istituzioni assistenziali, le Province dispongono verifiche ed ispezioni alle Istituzioni medesime, fornendo alla Regione le risultanze dei sopralluoghi e proponendo gli eventuali provvedimenti.

Le Province, inoltre esprimono pareri in merito alla idoneità degli Istituti educativo-assistenziali per minori ed attestano la idoneità delle case di ospitalità per anziani]. 



(••) Legge abrogata dalla l.r. 15/2004art. 46.


Art. 11

Responsabilità delle Province nellemanazione degli atti.(••) 


[Gli atti emanati nellesercizio delle funzioni delegate sono imputati alle Province nei limiti e nel rispetto dellart. 62 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Le Province devono fare espressa menzione della ricevuta delega nella emanazione degli atti e nellespletamento dei servizi.] 



(••) Legge abrogata dalla l.r. 15/2004art. 46.


Art. 12

Approvazione dei programmi.(••) 


[I programmi preventivi di esercizio delle attività delegate devono essere sottoposti allapprovazione degli organi deliberativi delle Province.

In ogni caso i provvedimenti assistenziali urgenti adottati senza preventiva approvazione devono essere successivamente sottoposti alla ratifica dei predetti organi]



(••) Legge abrogata dalla l.r. 15/2004art. 46.


Art. 13

Bilancio consuntivo.(••) 


[Entro il 30 aprile di ogni anno le Province sono tenute a presentare alla Regione un consuntivo delle spese sostenute nellesercizio delle funzioni ad esse demandate.

In caso di inadempienza delle Amministrazioni provinciali il Comitato di controllo sugli atti delle province, su segnalazione dellAssessorato regionale, provvederà alla nomina di un Commissario ad acta per ladempimento surrichiamato]  .(11) 



(••) Legge abrogata dalla l.r. 15/2004art. 46.
(11) Comma aggiunto dalla l.r. 27 dicembre 1977, n. 40, art. 3


Art. 14

Finanziamento.(••) 


[Agli oneri derivanti dallapplicazione del precedente art. 8, valutati fino al 30 giugno 1974 in L. 2.010.000.000, si farà fronte con gli stanziamenti previsti ai capp. 152 e 153 del bilancio della Regione per il 1974 ammontanti rispettivamente a L. 600.000.000 e L. 710.000.000.

Sono introdotte inoltre nel bilancio della Regione 1974 le seguenti variazioni:

cap. 324, art. 1 in diminuzione

L.

700.000.000

 

Totale delle variazioni in diminuzione

L.

700.000.000

 

cap. 152 in aumento

L.

320.000.000

 

cap. 153 in aumento

L.

380.000.000

 

Totale delle variazioni in aumento

L.

700.000.000

 .]

 

 

 

 



(••) Legge abrogata dalla l.r. 15/2004art. 46.


Art. 15

Attribuzione fondi alle province.(••) 


[Per fare fronte agli oneri derivanti dalla delega delle funzioni amministrative stabilita dal precedente art. 6 tenuto conto di quanto previsto dal successivo art. 20, sono introdotte nel bilancio della Regione per l 1974 le seguenti variazioni:

cap. 324 art. 2 in diminuzione

L.

1.406.860.000

 

cap. 160 in diminuzione

L.

79.000.000

 

Totale delle variazioni in diminuzione

L.

1.485.860.000

 

cap. 153-bis (di nuova istituzione) in aumento fondo

 

 

 

comune da destinare alle province di Bari, Brindisi, Foggia,

 

 

 

Lecce, Taranto per lesercizio delle funzioni delegate in

 

 

 

materia di pubblica assistenza

L.

1.365.500.000

 

cap. 160-bis (di nuova istituzione) in aumento fondo da

 

 

 

destinare alla provincia di Bari per lesercizio delle funzioni

 

 

 

amministrative delegate, previste dallart. 7 ultimo comma,

 

 

 

della legge regionale di delega delle funzioni

 

 

 

amministrative in materia di pubblica assistenza

L.

79.000.000

 

cap. 160-ter (di nuova istituzione) in aumento spese

 

 

 

aggiuntive di natura operativa: personale, funzionamento e

 

 

 

accessorie, connesse alla delega alle province delle

 

 

 

funzioni in materia di pubblica assistenza

L.

41.360.000

 

Totale delle variazioni in aumento

L.

1.485.860.000

 

 

 

 

 

Per gli esercizi successivi al 1974 gli stanziamenti di cui al capp. 153-bis, 160-bis, 160-ter, saranno determinati con legge di bilancio nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio 1974.

In ogni caso gli stanziamenti per le finalità di cui al capitolo 160-ter non potranno superare l 3% dello stanziamento da destinare alle province per lesercizio delle funzioni delegate e lo 0,50% di quello destinato alla provincia di Bari per lesercizio delle funzioni delegate previste dallart. 7 ultimo comma della presente legge.

Il fondo comune stanziato al cap. 153-bis sarà ripartito fra le province pugliesi tenendo a base del calcolo la spesa sostenuta dalla Regione nel 1973 per ciascun tipo dintervento assistenziale e la popolazione residente in ciascuna provincia.

Le somme stanziate a norma del presente articolo dovranno essere attribuite alle province entro 30 gironi dalla data di entrata in vigore della presente legge] .  



(••) Legge abrogata dalla l.r. 15/2004art. 46.


Art. 16

Personale della Casa di riposo per profughi.(••) 


[Il personale in servizio presso la Casa di riposo per profughi rimpatriati è comandato e passa alla dipendenza funzionale della Provincia di Bari restando a carico della Regione per ogni onere relativo] . 



(••) Legge abrogata dalla l.r. 15/2004art. 46.


Art. 17

Iscrizione delle somme nei bilanci delle Province.(••) 


[Le Province sono tenute a iscrivere nei propri bilanci appositi capitoli e denominazioni per ciascun tipo di intervento assistenziale nellammontare fissato nel provvedimento regionale di ripartizione dei fondi di cui al penultimo comma dellart. 15] . 



(••) Legge abrogata dalla l.r. 15/2004art. 46.


Art. 18

Emanazione norme Amministrative.(••) 


[La Giunta regionale è autorizzata ad impartire ulteriori direttive per uniformare lazione amministrativa delle Province nellesercizio delle attività delegate ]. 



(••) Legge abrogata dalla l.r. 15/2004art. 46.


Art. 19

Scambio informazioni.(••) 


[La Regione e le Province sono tenute a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive competenze]. 



(••) Legge abrogata dalla l.r. 15/2004art. 46.


Art. 20

Decorrenza funzioni delegate.(••) 


[La presente legge, per quanto riguarda alle funzioni delegate sarà operante a tutti gli effetti dal 1° luglio 1974 ].

(••) Legge abrogata dalla l.r. 15/2004art. 46.


Art. 21

Dichiarazione di urgenza.(••) 


[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione, secondo comma e 60 dello Statuto della Regione Puglia] . 



(••) Legge abrogata dalla l.r. 15/2004art. 46.