Anno 1982
Numero 31
Data 05/11/1982
Abrogato No
Materia Istruzione - Formazione professionale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 24 novembre 1982, n. 115, suppl. ord. (*) In riferimento alla presente legge vedi quanto disposto dall'art. 72 della l.r. 1/2005
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Legge Regionale 5 novembre 1982, n. 31

Scioglimento dell' Associazione CIAPI in Puglia e trasferimento alla gestione diretta della formazione professionale dei CIAPI di Bari e Foggia.



Art. 1

(1) 


La Regione Puglia, allo scopo di meglio realizzare le iniziative e le finalita della legge regionale n. 54 del 17 ottobre 1978, assume in gestione diretta le funzioni già esercitate dall’Associazione CIAPI (Centro  Interaziendale per l Addestramento Professionale nell Industria) di Bari e Foggia, di cui alla deliberazione CIPE del 12- 12- 1972.



(1) Articolo così sostituito dalla l.r. 33/82, art. 1


Art. 2

(2) 


Entro e non oltre trenta giorni dallentrata in vigore della presente legge (3) , la Giunta regionale promuove, in virtù dei poteri che derivano alla Regione Puglia dallo Statuto del CIAPI, lo scioglimento dellAssociazione e la nomina del Commissario liquidatore ed opera per il trasferimento alla Regione dei beni mobili ed immobili e del personale.

Il Commissario liquidatore, al termine di 90 giorni dalla nomina, definisce i rapporti giuridici pendenti e individua linventario dei beni mobili ed immobili già messi a disposizione del CIAPI dalla Cassa del Mezzogiorno e trasferiti alla Regione Puglia ai sensi della delibera CIPE del 12.12.1972.

Dal giorno successivo a quello dello scioglimento dellAssociazione CIAPI le funzioni di cui allart. 1 saranno esercitate da una unità operativa regionale per la formazione professionale, che assumerà la denominazione di Centro regionale per la formazione professionale Giulio Pastore.



(2) Articolo così sostituito dalla l.r. 33/82, art. 2
(3) È da intendersi l.r. 33/82


Art. 3

(4) 


Il personale attualmente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso i CIAPI di Bari e Foggia, che sia stato assunto in data non posteriore all 1- 7- 79, è inquadrato, a domanda, previo superamento di una prova concorsuale consistente in un esame colloquio nel ruolo unico regionale.

 

La domanda di inquadramento va indirizzata al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

 

L’esame colloquio si svolgera dinanzi ad una Commissione presieduta dall’Assessore al Personale e composta da:

 

esperto designato dall’Assessore al Personale;

esperto designato dall’Assessore alla Formazione Professionale;

esperto designato dall’Assessore all’Industria;

un esperto designato dalle tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale.

 

Le funzioni di segretario saranno svolte da unità del Settore Personale appartenente all’ottava qualifica funzionale.

 

L’esame colloquio si svolgera in relazione alle qualifiche funzionali di inquadramento, con programmi differenziati. con programmi differenziati.

 

Con deliberazione della Giunta regionale  sara costituita la  Commissione e saranno fissati i programmi.

 

L inquadramento, superato l’esame colloquio, va effettuato nelle qualifiche funzionali regionali di cui alla l.r. n. 26 del 9.5.84, secondo l allegata tabella A) di comparazione.

 

Le posizioni di provenienza presso i  CIAPI,  previste nella stessa tabella di equiparazione, devono  risultare da atti formali applicativi di contratto di lavoro del CIAPI alla data del 21- 4- 80.

 

Sono fatti salvi eventuali diritti del personale acquisiti dopo tale data per sentenze esecutive della Magistratura o per transizioni giudiziali o attribuiti con atti formali della Giunta o del Consiglio regionale.

 

I provvedimenti di inquadramento dovranno essere adottati dopo lo scioglimento dell’Associazione CIAPI entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

L’inquadramento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell’approvazione della graduatoria da parte della Giunta regionale; ai fini giuridici, la decorrenza è fissata al 1° gennaio 1984.

 



(4) Articolo già sostituito dalla l.r. 33/82, art. 3, è stato successivamente modificato dalla l.r. 38/87, nei comma 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10


Art. 4


In applicazione della presente legge il personale gia in servizio presso i CIAPI, inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell art. 3 della presente legge, e assegnato in servizio presso la unita operativa di cui al 3 comma dell art. 2.

 Il personale inquadrato nel ruolo regionale e proveniente dai CIAPI non potra essere trasferito sino all approvazione della legge regionale sull ordinamento degli uffici che disciplinera l intera materia.




Art. 5

(5) 


 La tabella D) della legge regionale 13.3.80, n. 16 è così modificata:

1)      Personale della Giunta regionale

-        8° livello retributivo e funzionale  /  posti n. 283+ 5 = 288

-        7° livello retributivo e funzionale  /  posti n.    290 +    9   =   299

-        6° livello retributivo e funzionale  /  posti n.    445 +  37   =   482

-        5° livello retributivo e funzionale  /  posti n.    598 +  40   =   638

-        4° livello retributivo e funzionale  /  posti n.    300 +  11   =   311

-        3° livello retributivo e funzionale  /  posti n.    126 +  10   =   136

-        2° livello retributivo e funzionale  /  posti n.    121 +     7  =   128

-        1° livello retributivo e funzionale  /  posti n.      10 +     0  =     10

         totale posti               n. 2.173 + 119  = 2.292

2)      Personale del Consiglio regionale

-        8°  livello retributivo e funzionale - posti        n.     8

-        7°  livello retributivo e funzionale - posti        n.   10

-        6°  livello retributivo e funzionale - posti        n.   20

-        5°  livello retributivo e funzionale - posti        n.   35

-        4°  livello retributivo e funzionale - posti        n.   28

-        3°  livello retributivo e funzionale - posti        n.     7

-        2°  livello retributivo e funzionale - posti        n.   10

-        1°  livello retributivo e funzionale - posti        n.     2

                                                                           totale posti  n. 120

NOTA: I totali di cui sopra sono comprensivi dei contingenti di cui alla L.R. n. 18 del 25.3.74 (2.058 + 120), di cui alla L.R. n. 55 del 7.11.78 (67), di cui alla L.R. n. 10 del 12.4.77 (48), di cui al presente provvedimento legislativo (119).



(5) Vedi l.r. 38/87, art. 2


Art. 6

Articolo già modificato dalla l.r. 33/82, art. 4, è stato così sostituito dalla l.r. 38/87, art. 3


Il personale proveniente dai CIAPI di Bari e Foggia ed inquadrato nel ruolo regionale avrà diritto al trattamento economico iniziale di qualifica previsto dalla L.R. 9 maggio 1984, n. 26. (6) 

Avrà anche diritto al salario di anzianità di cui allart. 31 della stessa L.R. 9 maggio 1984, n. 26 a partire dalle date ivi previste ed al riequilibrio delle anzianità di cui allart. 37 della stessa legge. Allo stesso personale sarà conservata, come assegno personale riassorbibile secondo le modalità previste per i dipendenti statali, la eventuale differenza tra il trattamento economico maturato alla data di inquadramento e quello spettante in applicazione del comma precedente.



(6) Vedi la l.r. 1/2005, art. 72 per l’equiparazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti regionali


Art. 7


In applicazione dellart. 18 della legge regionale numero 54 del 17.10.78, le attività di cui al precedente art. 2, ultimo comma, saranno delegate alle Amministrazioni provinciali di Bari e di Foggia, le quali, dintesa con la Regione, possono costituire forme di coordinamento interprovinciale.

Le Amministrazioni provinciali realizzano le attività di cui al comma precedente sulla base di programmi annuali e pluriennali elaborati dalla Giunta regionale ed approvati dal Consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno.



(•) Articolo così modificato dalla l.r. 33/82, art. 5


Art. 8


L onere riveniente dall applicazione della presente legge, dell importo presumibile di L. 1.681.988.000, relativo al finanziamento dell attivita di formazione professionale e ricompreso nella spesa complessiva del piano di formazione professionale anno 1982, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 15.1.1982, gravera sul Cap. 11102 del bilancio di previsione del corrente esercizio.

Per gli anni successivi alla copertura dell onere finanziario si provvedera con le leggi di bilancio.  




Art. 9

NORME TRANSITORIE(•) 


 Per il personale di cui al primo comma dellart. 3, dalla data di scioglimento dellAssociazione CIAPI fino alla data di decorrenza dellinquadramento nel ruolo regionale o, per le unità che non avranno superato la prova concorsuale, fino alla approvazione della relativa graduatoria, sinstaurerà con la Regione un rapporto di lavoro a titolo precario. Nel periodo di validità del suddetto rapporto è assicurata la corresponsione di un trattamento economico nella misura legittimamente in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, da aggiornarsi esclusivamente per quanto attiene lindennità di contingenza.

TABELLA “A” DI COMPARAZIONE (7) 

Accanto alle posizioni di provenienza CIAPI vengono indicate le qualifiche funzionali L.R. 26 del 9.5.1984

Posizioni di provenienza CIAPI

n.

Qualifiche funzionali l.r. 26/1984

totale

Direttore Coordinatore,

Capo Servizio (Responsabile di Unità organica complessa)

1

4

I qualifica funzionale dirigenziale,

5

Capo Ufficio (Responsabile di Unità semplice)

Capo Settore (Responsabile di Unità organica semplice)

7

2

VIII qualifica funzionale

9

Insegnante

59

VII qualifica funzionale

59

Impiegato di concetto

Assistente Sociale

Insegnante

17

1

0

VI qualifica funzionale

18

Impiegato esecutivo

Dattilografo

Infermiere

Magazziniere

Manutentore tecnico

4

4

1

1

1

IV qualifica funzionale

11

Autista I classe

Addetto taglio materiali

Custode centralinista di apparati complessi,

Addetto fotoriproduzione

Autista fattorino

4

1

3

1

1

III qualifica funzionale

10.

Custode

Bidello

1

6

II qualifica funzionale

7

TOTALE COMPLESSIVO

119

TOTALE COMPLESSIVO

119




(•) Articolo così modificato dalla l.r. 33/82, art. 6
(7) Tabella così sostituita dalla l.r. 38/87


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.