Legge Regionale 19 marzo 1984, n. 14 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 25 febbraio 1972, n. 4 e 14 novembre 1972, n. 13 in materia di trattamento economico, previdenziale e di fine mandato dei Consiglieri regionali.(1)
Art. 1(Indennita di
carica)(2) (3) [L art. 1, 2 comma, lett. e),
della legge regionale 25 febbraio 1972, n. 4 e così modificato:
e) 65% per i
Consiglieri regionali .]
Art. 2(Soppressione fondo di
solidarieta)(4) [Il fondo di solidarieta, istituito con l art. 23 della legge regionale
14 novembre 1972, n. 13, e soppresso.
Tutte le attivita e le passivita di detto fondo sono trasferite al
fondo di previdenza di cui all art. 1 della predetta legge
regionale.
L Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato da un rappresentante di
ciascun Gruppo consiliare, provvede con propri atti in ordine alla cessazione
dell attivita e alla definizione dello stato patrimoniale del soppresso fondo
di solidarieta e a quant altro occorra ai fini dell applicazione del presente
articolo.]
Art. 3(Contributi al fondo di
previdenza)(5) (6) [Il 2 comma dell art. 4 della
legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, modificato dall art. 1 della legge
regionale 3 maggio 1977, n. 13, e sostituito dal seguente:
i contributi sono
trattenuti ogni mese sulle indennita dall Amministrazione del Consiglio
regionale nella misura del 23% dell indennita mensile lorda di cui all art.
1, lett. e), della presente legge .]
Art. 4(Assegno vitalizio)(7) [L art. 12 della legge
regionale 14 novembre 1972, n. 13, modificato dall art. 1 della legge regionale
25 novembre 1974, n. 39 e dall art. 3 della legge regionale 3 maggio 1977, n.
13, e sostituito dal seguente:
L ammontare mensile
dell assegno vitalizio, determinato in base alla seguente tabella, in
percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, rapportata all indennita
mensile lorda corrisposta ai Consiglieri in carica:
Anni di contribuzione
5
Percentuale sull indennita
mensile lorda 30%
Anni di contribuzione
6
Percentuale sull indennita
mensile lorda 35%
Anni di contribuzione
7
Percentuale sull indennita
mensile lorda 40%
Anni di contribuzione
8
Percentuale sull indennita
mensile lorda 45%
Anni di contribuzione
9
Percentuale sull indennita
mensile lorda 50%
Anni di contribuzione
10
Percentuale sull indennita
mensile lorda 55%
Anni di contribuzione
11
Percentuale sull indennita
mensile lorda 56%
Anni di contribuzione
12
Percentuale sull indennita
mensile lorda 57%
Anni di contribuzione
13
Percentuale sull indennita
mensile lorda 58%
Anni di contribuzione
14
Percentuale sull indennita
mensile lorda 59%
Anni di contribuzione 15 ed
oltre
Percentuale sull indennita
mensile lorda 60%]
Art. 5(Indennita di fine
mandato)(8) (9) [Ai Consiglieri regionali che, dopo l entrata in vigore della presente legge,
non vengono rieletti nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui
hanno esercitato il mandato, anche nel caso in cui non abbiano ripresentato la
loro candidatura, nonche ai Consiglieri regionali che cessano dalla carica nel
corso della legislatura per incompatibilita o per dimissioni, viene liquidata
una indennita di fine mandato nella misura stabilita dai commi
successivi.
La
misura dell indennita e stabilita, per ogni anno di effettivo esercizio del
mandato, in una mensilita dell indennita lorda stabilita per le funzioni di
Consigliere regionale, in godimento nel corso del mese in cui si verifica la
cessazione dalla carica.* Ai
fini del computo del periodo di mandato la frazione di anno inferiore ai sei
mesi non viene computata, mentre quella superiore ai sei mesi viene considerata
anno intero.(10)
Il Consigliere che beneficera della liquidazione dell indennita di
fine mandato avra diritto, nel caso di rielezione a legislature non
immediatamente successive a quella per la quale ha avuto luogo la liquidazione,
alla corresponsione di una indennita per i mandati
successivi.
In caso di decesso del Consigliere durante l esercizio del proprio
mandato, l indennita di fine mandato e erogata ai soggetti di cui allart. 14
della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13 e successive
modificazioni.
L attribuzione dell indennita e disposta dallUfficio di Presidenza
entro tre mesi dall inizio della nuova legislatura o dalla cessazione del
mandato.]
Art. 6(11) [L onere concernente la
corresponsione dell indennita e a carico del bilancio del Consiglio regionale
e, in misura pari al 5% dell indennita
mensile lorda spettante ai sensi dell art. 1, lett. e), della presente legge, a carico di ciascun
Consigliere regionale. Le ritenute operate a carico di ciascun Consigliere sono
versate in apposito capitolo della parte Entrata del bilancio regionale e
denominato Introiti per ritenute indennita di fine mandato .
In caso di cessazione del
mandato per decadenza il Consigliere regionale ha diritto alla restituzione
delle trattenute di cui al comma precedente senza interessi.
L indennita di fine mandato
sara corrisposta mediante prelievo dal bilancio del Consiglio regionale, nel
quale, all interno del capitolo 5, figurera ogni anno un apposito articolo
intitolato Spese per indennita di fine mandato .]
Art. 7(Decorrenza)(12) [Gli effetti giuridici ed economici delle norme contenute nella presente
legge decorrono dal 1 gennaio 1984.]
Art. 8(Norma
transitoria)(13) [Dall entrata in vigore della presente legge
gli assegni vitalizi diretti o di reversibilita gia corrisposti sono
ricalcolati in base alle nuove misure fissate dal precedente art.
4.
Per i Consiglieri regionali che alla data di entrata in vigore della
presente legge abbiano esercitato il mandato per piu di dieci anni e che
cessino dal loro incarico alla scadenza della terza legislatura, l ammontare
dell assegno mensile vitalizio viene determinato in base alla percentuale
fissata con la tabella di cui all art. 3 della LR 3- 5- 1977, n. 13 e quindi
ricalcolata in base alle misure di cui all art. 4 che
precede.
Qualora i ricalcoli di cui ai commi precedenti prevedano importi
inferiori a quelli che sarebbero spettati in base alle norme previgenti, le
differenze saranno mantenute dagli aventi diritto a titolo di assegni speciali
riassorbibili con i futuri aumenti degli assegni stessi.
Identico trattamento e riservato a coloro
che, alla stessa data, abbiano chiesto di proseguire volontariamente i
versamenti dei contributi per completare il periodo minimo di cinque
anni.]
Art. 9(Copertura
finanziaria)(14) [All onere derivante
dall applicazione della presente legge, valutato per l anno in corso in lire
60.000.000, si fa fronte con gli stanziamenti previsti al capitolo 1 Spese per l indennita di carica e di missione spettanti ai componenti del
Consiglio regionale .]
|