Legge Regionale 23 giugno 1980, n. 79 Organizzazione dei trasporti e disciplina degli autoservizi di interesse regionale per il trasporto di persone.(1)
(1) La presente legge è stata abrogata dal primo comma dell'art.
37, L.R.
25 marzo 1999, n. 13, salvo le disposizioni applicabili ai rapporti
sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza, come
disposto dal secondo comma dello stesso art. 37. In precedenza il primo comma
dell'art. 6, L.R.
17 aprile 1990, n. 11 aveva sospeso per il quinquennio 1990-1994 le
disposizioni di cui alla presente legge con essa incompatibili. Vedi, anche,
quanto disposto dalla L.R.
26 giugno 1981, n. 35. TITOLO 1Finalità
Art. 1(2) [La presente legge stabilisce le norme per la
organizzazione dei servizi di trasporto di interesse regionale e la disciplina
degli autoservizi per il trasporto di persone, di cui allart. 1 lett. b) del
D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e allart. 84 del D.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616] .
TITOLO 2Organizzazione dei servizi di trasporto
Art. 2Piano regionale dei trasporti.(3) [Il piano regionale dei trasporti è lo strumento
col quale si realizza sul territorio regionale un sistema equilibrato del
trasporto, strettamente connesso alle linee di sviluppo socio-economico e di
assetto territoriale. Detto sistema deve soddisfare le esigenze di mobilità
delle persone e di trasporto delle merci con servizi che, garantendo regolarità,
sicurezza e comfort, rispondano a criteri di essenzialità, produttività ed
economia di gestione.
Il piano, i cui obiettivi vanno armonizzati con
quelli del piano nazionale dei trasporti, viene formulato dalla Giunta
regionale, sentiti gli enti locali e le forze sociali della Regione Puglia, e
sottoposto entro sei mesi dallentrata in vigore della presente legge
allapprovazione del Consiglio regionale.
Il piano, ai fini dellorganizzazione dei
servizi di cui allart. 1:
a) individua i bacini di traffico;
b) traccia la rete delle linee interbacino;
c) fissa i criteri per la determinazione della
efficienza e della produttività dei servizi, ne stabilisce gli standards
ottimali e i campi di variabilità ammissibile dei parametri indicatori;
d) definisce la politica tariffaria;
e) enuncia le direttive ed i criteri cui devono
conformarsi i piani di trasporto di bacino;
f) determina la misura ed i criteri di
intervento finanziario della Regione nel campo dei trasporti.
I criteri, gli obiettivi e le finalità del piano
regionale dei trasporti sono fissati con apposito quadro di riferimento.
Il quadro di riferimento si richiama nelle forme
e nel contenuto a quello per la formazione del piano nazionale dei trasporti e
ne sviluppa gli indirizzi e le linee, tenuta presente la specifica realtà
regionale. È predisposto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge ed è approvato con delibera del Consiglio regionale.
Per la redazione del piano la Giunta regionale
può avvalersi di prestazioni esterne rivolgendosi di preferenza ad Istituti
universitari] .
Art. 3Bacini di traffico.(4) (5) [Nell ambito di ciascun bacino
e istituito il Consorzio di bacino che esercita le funzioni amministrative in
materia di trasporto delegate dalla Regione.
Tale Consorzio e formato ai
sensi della legge comunale e provinciale RD 3 marzo 1934, n. 383 tra l Ente
Regionale Pugliese dei Trasporti ( ERPT), la Provincia o le Province interessate
ed i Comuni del bacino.
I Consorzi di bacino potranno
ritenersi validamente costituiti alla condizione che vi partecipino l ERPT, la
Provincia o le Province interessate ed un numero di Comuni che, insieme con il
capoluogo, o i capoluoghi, rappresentino almeno l 80% della popolazione
residente nel bacino.
Tutti gli oneri finanziari per
la costituzione di detti organismi faranno carico all ERPT.]
Art. 4Il Consorzio di bacino.(6) (7) [Nell ambito di ciascun bacino
e istituito il Consorzio di bacino che esercita le funzioni amministrative in
materia di trasporto delegate dalla Regione.
Tale Consorzio e formato ai
sensi della legge comunale e provinciale RD 3 marzo 1934, n. 383 tra l Ente
Regionale Pugliese dei Trasporti ( ERPT), la Provincia o le Province interessate
ed i Comuni del bacino.
I Consorzi di bacino potranno
ritenersi validamente costituiti alla condizione che vi partecipino l ERPT, la
Provincia o le Province interessate ed un numero di Comuni che, insieme con il
capoluogo, o i capoluoghi, rappresentino almeno l 80% della popolazione
residente nel bacino.
Tutti gli oneri finanziari per
la costituzione di detti organismi faranno carico all ERPT.]
Art. 5Piano dei trasporti di bacino.(8) (9) [I Consorzi di cui al precedente
art. 4 elaborano i piani di trasporto di bacino in conformita delle indicazioni
del piano regionale di cui sviluppano gli aspetti connessi con le rispettive
aree di influenza.
Il piano dei trasporti di
bacino deve essenzialmente contenere:
a) la rete delle linee di
bacino;
b) le forme di coordinamento
dei vari servizi pubblici di trasporto;
c) l indicazione dei modi di
produzione del servizio e la formulazione di eventuali programmi di
pubblicizzazione;
d) il piano economico e
finanziario, articolato in programmi annuali o pluriennali per la produzione del
servizio nonche per lo sviluppo ed il miglioramento dei trasporti di
bacino.
Il piano dei trasporti di
bacino e le sue varianti sono approvati dal Consiglio regionale su proposta
della Giunta regionale.
Esso si attua mediante
programmi annuali o pluriennali che indichino il complesso delle attivita degli
enti di gestione interessati in un quadro di compatibilita tecnica e
finanziaria.]
Art. 6Delega di Consorzi di bacino.(10) (11) [Ai Consorzi di bacino di cui
all art. 4 sono delegate, con la presente legge, le seguenti funzioni
amministrative:
a) la predisposizione e la
proposta del piano dei trasporti di bacino di cui all art. 5, ivi compresa la
formulazione dei piani annuali o pluriennali di investimento per lo sviluppo e
il miglioramento dei trasporti di bacino;
b) l istruttoria relativa all
approvazione dei programmi di esercizio delle autolinee di bacino e relative
variazioni;
c) l approvazione degli orari
da osservare sulle singole autolinee, sulla base dei programmi dei servizi
approvati;
d) l approvazione delle
tabelle polimetriche e dei prezzi dei biglietti e degli abbonamenti, sulla base
delle tariffe vigenti.
La delega delle funzioni
sopraelencate viene disposta con provvedimento del Consiglio regionale entro
sessanta giorni dalla costituzione degli organismi direttivi del Consorzio. Con
il medesimo provvedimento saranno altresì definite le modalita di attuazione
delle deleghe nonche i rapporti finanziari conseguenti.]
TITOLO 3Disciplina degli autoservizi
Art. 7Classificazione.(12) [Gli autoservizi sono classificati in regionali
e di bacino.
Sono linee regionali quelle che soddisfano
relazioni principali di traffico che interessano più di due bacini.
Sono linee di bacino quelle che si svolgono
allinterno di un solo bacino o che vi appartengano funzionalmente anche se si
svolgono in parte sul territorio di un bacino limitrofo. Le linee di bacino che
collegano insediamenti urbani minori ad un centro urbano dominante, con il quale
esista sostanziale continuità di abitato, sono considerate suburbane.
I servizi pubblici di trasporto si distinguono
in:
1) ordinari, quando il servizio sia offerto alla
generalità degli utenti a normali condizioni di trasporto;
2) speciali, quando il servizio sia riservato a
determinati gruppi di utenti ed a condizioni particolari di trasporto;
3) di gran turismo, quando abbia finalità
esclusivamente turistiche.
I servizi di trasporto di competenza dei comuni
sono distinti dai servizi di bacino, ma sono con questi coordinati] .
Art. 8(Produzione del
servizio)(13) (14) [La produzione dei servizi di
bacino e effettuata, nel quadro della massima economicita di gestione, dal
Consorzio di bacino da costituirsi ai sensi del TU approvato con RD 15 ottobre
1925, n. 2572.
I Consorzi, all atto della
loro costituzione, provvederanno ad assumere subito la gestione dei servizi gia
pubblicizzati con provvedimenti di precarieta ed emergenza, subordinando l
assunzione dei restanti servizi all attuazione dei programmi di
pubblicizzazione di cui agli artt. 5 e 14.
Contestualmente con l
assunzione dei servizi pubblicizzati da parte dei Consorzi, la Regione dispone
la revoca degli affidamenti precari che all epoca risulteranno ancora operanti
a favore di aziende pubbliche o private.]
Art. 9(Linee
interbacino)(15) (16) [La concessione relativa a
linee interbacino viene rilasciata dalla Giunta regionale, nell ambito della
disciplina di cui alla legge 28- 9- 1939, n. 1822, preferibilmente in favore del
Consorzio di bacino entro il quale si svolge la maggiore percorrenza delle linee
stesse.]
Art. 10(Concessioni ed
autorizzazioni)(17) (18) [Gli autoservizi che non sono
assunti in gestione diretta dai Consorzi sono dati in concessione ai richiedenti
che siano in possesso dei requisiti di idoneita morale, tecnica e finanziaria.
Al rilascio delle concessioni provvede la Giunta regionale, sentito il Consorzio
o i Consorzi di bacino interessati nell ambito della disciplina di cui alla
legge 28- 9- 1939, n. 1822, fatte salve le modificazioni di cui ai successivi
artt. 11 e 12.
Sono soggetti ad
autorizzazione:
a) i prolungamenti di linee
urbane nel territorio di un altro Comune, purche non concorrenti con linee di
bacino esistenti, fermo restando il regime di linea urbana;
b) i servizi di trasporto
occasionali, per un periodo non superiore ad un mese;
c) i servizi sperimentali
finalizzati all accertamento delle caratteristiche del traffico e dell
adeguamento delle modalita di esercizio in funzione dell istituzione di nuove
linee in concessione.]
Art. 11Domande relative alle concessioni.(19) [Per il rilascio di nuove concessioni o per
modifiche di quelle in atto, le domande sono rivolte al Presidente della Giunta
regionale, corredate dal Piano tecnico-economico. In particolare il piano deve
comprendere:
a) il programma di esercizio;
b) il programma economico contenente la
previsione dei costi e dei ricavi di esercizio, nonché la indicazione del
personale e degli automezzi necessari alleffettuazione del servizi] .
Art. 12Procedure per il rilascio e le modificazioni delle concessioni.(20) [Per il rilascio e le modifiche delle
concessioni di cui al precedente articolo, lAssessore regionale ai Trasporti
promuove una conferenza dei servizi cui partecipano lAssessore stesso o suo
delegato, i rappresentanti degli Enti locali interessati, il Consorzio di bacino
interessato, un rappresentante dellAzienda richiedente la concessione, le altre
aziende concessionarie di servizi di pubblico trasporto ricadenti nel bacino
nonché un rappresentante di ciascuna delle Aziende ferroviarie interessate ai
trasporti nel bacino.
Tale conferenza dei servizi, tenuto conto
dellequilibrio tecnico-economico del complesso del servizio nellarea
interessata, ha lo scopo di verificare:
a) le ragioni di interesse pubblico per la
istituzione o la modifica della linea;
b) la possibilità di coordinare la linea oggetto
dellistruttoria con altre linee interferenti o altri servizi di trasporto,
lopportunità di eliminare divieti di carico e di servizio tra linee afferenti a
diverse concessioni, nonché di attuare il riconoscimento reciproco dei titoli di
viaggio;
c) larmonizzazione degli orari di tutti i
servizi.
La conferenza dei servizi di cui al presente
articolo sostituisce la riunione compartimentale prevista dalla circolare
ministeriale 18 luglio 1955, n. 326] .
Art. 13Modifiche delle concessioni in atto.(21) [La Giunta regionale ha facoltà di introdurre
nel corso dellanno variazioni nel percorso di esercizio delle singole linee
concesse in dipendenza di esigenze di coordinamento tra più linee anche di
aziende diverse e in dipendenza di motivate esigenze dellutenza.
In questo quadro la Giunta regionale può anche
adottare provvedimenti per la istituzione di nuovi servizi esistenti e formulare
programmi unitari per più linee di una stessa area.
Tutti i provvedimenti previsti dai commi
precedenti sono vincolanti per le aziende concessionarie e possono essere
adottati anche su richiesta motivata degli Enti locali interessati] .
Art. 14Programma regionale di pubblicizzazione del servizio di pubblico
trasporto.(22) (23) [La Regione, sulla base dei
programmi di bacino, formula annualmente un programma regionale di
pubblicizzazione del servizio di pubblico trasporto.
Il programma annuale contiene
essenzialmente:
a) l individuazione delle
aziende, delle linee o dei gruppi di linee da pubblicizzare entro l anno;
b) l indicazione dell
organismo pubblico prescelto per la gestione dei servizi, unitamente ad una
valutazione in merito alle sue capacita organizzative;
c) l indicazione delle
possibilita di integrazione dei servizi da pubblicizzare con quelli gestiti
dall organismo pubblico prescelto;
d) l indicazione dei mezzi di
esercizio, distinti tra personale, autobus ed impianti, necessari per assicurare
la continuita dei servizi da pubblicizzare, nella nuova realta gestionale;
e) il fabbisogno finanziario
per effettuare l operazione e le prospettive di carattere socioeconomico -
gestionale derivanti dalla pubblicizzazione del servizio. Il programma annuale
di pubblicizzazione e approvato con deliberazione del Consiglio regionale.]
Art. 15Cessazione delle concessioni.(24) [In conseguenza dellapprovazione del programma
annuale di cui al precedente articolo, il Consorzio di bacino può adottare i
provvedimenti per la cessazione delle concessioni relative alle linee comprese
nel programma stesso.
Per il rilievo delle attrezzature fisse e del
materiale rotabile di proprietà delle imprese cessanti si applicano le
disposizioni di cui allart. 17] .
Art. 16(25) [La proposta del Consorzio di cui allarticolo precedente è formalizzata con
provvedimento della Giunta regionale].
Art. 17Disciplina dei rapporti economici in caso di cessazione delle
concessioni.(26) [Nei casi di cessazioni di concessioni, i
concessionari interessati possono richiedere allEnte regionale pugliese
trasporti (E.R.P.T.) il rilievo totale o parziale delle attrezzature fisse e del
materiale mobile utilizzato per lesercizio delle linee per le quali è stata
disposta la cessazione, per un corrispettivo pari al valore di scambio
capitalizzato dei miglioramenti e secondo lo stato duso.
Per lespletamento delle trattative relative ai
beni patrimoniali il Presidente della Giunta regionale fissa un termine massimo
di giorni novanta.
Trascorso tale termine senza che le parti
abbiano raggiunto laccordo, lindividuazione dei beni e la determinazione
dellindennizzo saranno demandati ad una commissione, nominata entro i
successivi 20 giorni, dal Presidente della Giunta regionale e composta:
a) da un Presidente designato daccordo tra le
parti, o, in caso di mancato accordo, dal Tribunale di Bari;
b) da due membri nominati dallE.R.P.T.;
c) da due membri nominati dal concessionario] .
Art. 18Trasferimento di personale in caso di cessazione di concessione.(27) [Allorganismo pubblico che subentra ai
concessionari cessanti, è fatto obbligo di assumere gli agenti addetti ai
servizi di trasporto ricevuti, facendone salve le posizioni giuridiche ed
economiche legittimamente acquisite.
Il concessionario cessante definirà direttamente
con lorganismo pubblico subentrante I rapporti di credito o debito del
personale da trasferire e derivanti da contratto di lavoro.
Entrambi i concessionari restano comunque
solidalmente responsabili nei confronti dei lavoratori interessati.
Il contingente di personale trasferito coincide,
per numero e qualifiche, con quello risultante dallorganico approvato alla data
del provvedimento di cessazione.
Nellinterno dellorganismo pubblico il
personale trasferito conserva i diritti acquisiti nellazienda o gestione di
provenienza e viene utilizzato tenuto conto delle mansioni svolte in precedenza]
.
TITOLO 4Interventi finanziari
Art. 19Le aziende interessate.(28) [Il consorzio di bacino interviene
finanziariamente nella gestione dei pubblici autoservizi di linea mediante
sovvenzioni di esercizio finalizzate a garantire lequilibrio economico delle
gestioni medesime.
Gli interventi finanziari predetti trovano
applicazione nei confronti di tutte le imprese pubbliche e private che
esercitano pubblici autoservizi di linea su concessione regionale oppure sulla
base di affidamento provvisorio e precario purché deliberati della Giunta
regionale] .
Art. 20Previsione annuale del programma di esercizio.(29) [Entro il 30 novembre di ciascun anno, la Giunta
regionale, valutata sulla base dei programmi di bacino di cui al precedente art.
4 limportanza socio-economica di ciascuna autolinea e la situazione di
eventuale concorrenzialità rispetto ai trasporti ad impianto fisso, determina,
sentita la competente commissione consiliare, le risorse da destinare per il
finanziamento dei servizi automobilistici, nonché le autolinee da ammettere a
godere, nellanno successivo, dei benefici finanziari di cui al precedente art.
19.
Dalle autolinee predette sono escluse quelle di
gran turismo] .
Art. 21Sovvenzione di esercizio.(30) [Il consorzio di bacino accorda alle imprese che
ne hanno titolo a norma dellart. 19 una sovvenzione annua di esercizio.
La sovvenzione viene determinata in via
preventiva ed è riferita al complesso delle autolinee autorizzate e tiene conto
della percorrenza chilometrica di programma, dei prodotti dellesercizio,
dellammortamento degli investimenti o di eventuali noli autorizzati di
materiale rotabile, delle spese di esercizio, dei costi di organizzazione e
degli oneri finanziari.
Dal computo delle percorrenze saranno esclusi i
servizi effettuati con onere a carico del committente.
In sede di prima applicazione della legge, la
sovvenzione non potrà superare quattro volte il valore delle entrate lorde
previste per i prodotti del traffico.
Entro un quinquennio, a decorrere dallanno
1980, lammontare della sovvenzione dovrà essere ridotto ad un valore non
superiore allo stesso ammontare dei prodotti;
Per conseguire tale risultato il consorzio di
bacino dispone, previa autorizzazione della Giunta regionale, adeguamenti
tariffari e prescrive provvedimenti finalizzati allaumento della produttività e
a migliorare il coordinamento tra le diverse autolinee con i servizi ad impianto
fisso].
Art. 22Modalità di accesso alla sovvenzione.(31) [In sede di prima applicazione della presente legge e fino a quando non sia
costituito il consorzio di bacino competente, le aziende pubbliche e private
interessate ad ottenere la sovvenzione di esercizio di cui allart. 21 dovranno
far pervenire allassessorato regionale ai trasporti, nei termini che saranno
fissati dallo stesso assessorato e relativamente alle concessioni in atto
autorizzate, domanda corredata dal bilancio di previsione per lesercizio 1981
al fine di motivare lentità della richiesta di sovvenzione] .
Art. 23Erogazione delle sovvenzioni.(32) [Le sovvenzioni di esercizio accordate ai sensi
della presente legge sono annuali e possono essere corrisposte a rate
trimestrali anticipate.
Lerogazione delle singole rate è subordinata ad
esplicita dichiarazione di regolare esercizio rilasciata dallazienda
interessata] .
Art. 24La convenzione.(33) [La sovvenzione di cui al precedente art. 21
deriva da una convenzione annuale approvata dalla Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare.
La convenzione è sostitutiva di ogni altra
convenzione a qualsiasi titolo in precedenza stipulata per i servizi integrativi
o sostitutivi di linee ferroviarie e tramviarie.
Nella convenzione sono indicati:
a) lelenco degli autoservizi da svolgere;
b) i programmi di esercizio;
c) la consistenza del parco del materiale
rotabile e le sue caratteristiche;
d) la consistenza degli impianti fissi impegnati
nellesercizio;
e) lorganico del personale;
f) il trattamento economico e normativo
riconosciuto al personale;
g) le tariffe;
h) eventuali condizioni limitative degli
esercizi;
i) lammontare della sovvenzione.
A garanzia del servizio, le imprese private sono
tenute a versare una cauzione pari ad un quarto della sovvenzione annuale] .
Art. 25Revisione della sovvenzione.(34) [A domanda della ditta interessata, da
presentarsi entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della
presente legge, si fa luogo alla revisione della sovvenzione corrisposta per
lanno precedente sulla base dei consuntivi relativi a detto anno, tenendo conto
dei mutati oneri derivanti da soppressioni e da istituzioni di nuovi servizi e
dalle variazioni dei programmi di esercizio, allorché tali provvedimenti siano
stati debitamente autorizzati dalla Giunta regionale. Sarà inoltre tenuto conto
della mutata entità degli oneri relativi al materiale ed al personale . (35)
Gli accordi integrativi aziendali che comportino
maggiori costi diretti ed indiretti del personale e comunque maggiori oneri per
lazienda assumono efficacia ai fini della revisione della sovvenzione a seguito
di approvazione della Giunta regionale.
In sede di revisione sarà prevista ladozione di
provvedimenti per la realizzazione di economie compatibili con limportanza dei
servizi svolti. La sovvenzione rideterminata a
consuntivo per l anno precedente potra essere assunta come preventiva per l
esercizio in cui ha avuto luogo la revisione.(36)
In relazione a particolari
esigenze di traffico, o per procedere ad una diversa ristrutturazione dei
servizi, il Consorzio di bacino puo disporre in qualunque momento la revisione
della convenzione. ]
(34) Legge abrogata dalla l.r. 13/99, art. 37(35) Il presente comma, la cui applicazione, ai sensi del primo comma dell'art. 3,
l.r.
19 marzo 1982, n. 13, è limitata al 31 dicembre 1981, è stato così
modificato dal primo comma dell'art.1, l.r.
21 gennaio 1984, n. 5. (36) Comma soppresso dal secondo comma dell'art. 1, l.r.
21 gennaio 1984, n. 5.
Art. 26Risoluzione anticipata della convenzione.(37) [Nei casi di deficienze dei servizi o di
inadempienze alle condizioni previste alla convenzione, lassessore regionale ai
trasporti, anche su segnalazione del consorzio di bacino, contesta gli
inconvenienti al concessionario, assegnando un congruo termine per la loro
eliminazione.
Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta
regionale provvede per la risoluzione anticipata della convenzione e per la
contestuale decadenza della concessione.
La risoluzione anticipata della convenzione può
essere chiesta dal concessionario, contestualmente a formale rinuncia alle
concessioni.
Nei casi di risoluzione anticipata della
convenzione la Giunta regionale assegnerà i servizi al consorzio di bacino, se
costituito, o al concessionario che, per il livello organizzativo e la
finitimità dei servizi stessi, offra maggiori garanzie per il loro regolare
svolgimento.
Con il medesimo provvedimento la Giunta deciderà
anche in merito allutilizzazione del personale addetto ai servizi ed al rilievo
del materiale e degli impianti messi a disposizione del precedente, nella misura
ritenuta, dalla Giunta stessa, necessaria per la prosecuzione dei servizi.
Qualora le deficienze e le inadempienze vengano
riscontrate a carico del consorzio di bacino, la Giunta regionale procederà nei
confronti dei relativi consigli di amministrazione ai sensi del regio decreto
15 ottobre 1925, n. 2578 e del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383].
Art. 27Piano autobus.(38) (39) [Il piano relativo al fabbisogno
di autobus e redatto dallo ERPT ogni tre anni e tiene conto delle indicazioni
rivenienti dai piani di bacino nonche delle esigenze delle imprese produttrici
dei servizi.
Detto piano riguarda l intero
settore del trasporto pubblico su gomma, sia pubblico che privato, sia urbano
che extraurbano o suburbano, ed e sottoposto all approvazione del Consiglio
regionale.
[Per l effettuazione del piano,
la Giunta regionale trasferisce annualmente all ERPT i fondi rivenienti da
appositi finanziamenti statali o regionali.
L ERPT provvede alla gestione
del piano, formulando appositi programmi annuali.
Tali programmi sono sottoposti
alla preventiva approvazione della Giunta regionale, sentita la Commissione
consiliare competente.
Contestualmente, la Giunta
regionale stabilisce i criteri e le condizioni anche di natura finanziaria per
l affidamento agli Enti ed alle imprese assegnatarie degli autobus acquistati.
Gli autobus acquistati ai sensi
del presente articolo debbono risultare conformi ai tipi unificati dal Ministero
del Trasporti.
Gli autobus acquistati con
finanziamenti pubblici non possono essere adibiti a servizi diversi da quelli
pubblici di linea.]
TITOLO 5Disposizioni varie
Art. 28I controlli delle gestioni.(40) [n concomitanza con lintroduzione del regime
sovvenzionale, ciascun Consorzio di bacino, dintesa con lAssessorato regionale
ai Trasporti, avvierà unapprofondita serie di controlli delle gestioni al fine
di individuare, unitamente alla economicità delle gestioni stesse, i settori di
ciascuna azienda abbisognevoli di interventi razionalizzanti, nonché le linee
che per scarsa produttività abbiano perduto loriginaria funzione di traffico.
Per consentire e favorire tali controlli, le
aziende concessionarie sono tenute a presentare, annualmente in sede di
revisione della sovvenzione, ed anche trimestralmente in occasione del ratei, al
Consorzio di bacino competente i documenti da questo richiesti per il
rilevamento sistematico dei dati di esercizio, degli elementi di costo e degli
elementi statistici del movimento.
Dagli elementi suddetti e dalla loro successiva
elaborazione il predetto Consorzio trarrà i parametri di efficienza di ciascun
complesso aziendale con riferimento al personale, al materiale rotabile ed al
servizio offerto.
La documentazione di cui al precedente comma,
corredata da una relazione del Consorzio di bacino, è trasmessa allAssessorato
regionale ai Trasporti che dallesame dei parametri suddetti trarrà gli elementi
per formulare gli standards di efficienza intesi come soglie di quantità e di
valori massimi e/o minimi ammissibili per ciascun parametro.
Entro tre anni a decorrere dallanno 1980
lE.R.P.T. adotterà le iniziative necessarie per la memorizzazione e
lelaborazione elettronica dei dati di esercizio relativi alle singole linee ed
ai singoli complessi aziendali.
Entro il medesimo periodo di tempo lE.R.P.T.
assumerà le iniziative necessarie per attuare un sistema di emissione e
obliterazione meccanizzato dei titoli di viaggio su tutte le autolinee di
competenza regionale]
Art. 29Vigilanza.(41) [La vigilanza sullo svolgimento dei servizi è
esercitata dallAssessorato regionale ai Trasporti.
I funzionari dellAssessorato al Trasporti hanno
facoltà di chiedere in visione e di esaminare direttamente i libri, le
contabilità ed i documenti delle aziende relativi alla gestione dei servizi ed
hanno inoltre libero percorso sulle vetture e libero accesso nelle rimesse e
nelle officine, previa esibizione di apposita tessera di riconoscimento.
Il concessionario ha lobbligo di ottemperare
alle prescrizioni dellAssessorato, di fornire a questo tutti i dati o elementi
concernenti il servizio e di fare quantaltro occorra per agevolare ai
funzionari predetti il proprio mandato] .
Art. 30Sanzioni pecuniarie.(42) [Salvo il provvedimento di risoluzione del
rapporto concessionale, il concessionario incorre in sanzioni pecuniarie
comminate dal Presidente della Regione o dallAssessore regionale ai Trasporti,
se delegato, in ogni caso di infrazione degli obblighi derivanti dalla
convenzione di cui allart. 24.
La misura delle sanzioni, da un minimo di L.
20.000 ad un massimo di L. 1.000.000, viene determinata dal Presidente della
Giunta o dallAssessore regionale ai Trasporti se delegato, tenuto conto della
gravità dellinadempienza.
Il provvedimento relativo deve essere preceduto
da formale contestazione.
Nei casi in cui sia stata formalizzata la nomina
del responsabile dei servizi, le contestazioni e le relative sanzioni pecuniarie
saranno rivolte nei confronti di detto responsabile] .
Art. 31Tassa di concessione e contributo di sorveglianza.(43) [I servizi esercitati su concessione regionale sono soggetti a tassa di
concessione e a contributo di sorveglianza nella misura prevista dalle apposite
leggi regionali. (44) Il contributo di
sorveglianza di cui alla legge 9 marzo 1949 n. 106 e successive modificazioni e
fissato nella misura di una lira per autobus - kilometro di percorrenza annua e
viene corrisposto per meta allo Stato e per meta alla
Regione.](45)
Art. 32Trattamento giuridico ed economico del personale.(46) [Al personale dipendente dalle aziende pubbliche
e private che esercitano pubblici autoservizi di linee regionali per
viaggiatori, è riconosciuto il trattamento giuridico e normativo previsto dal
R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 e dalla legge 1° gennaio 1978, n. 30, in
quanto applicabile.
A tutti i dipendenti delle medesime aziende si
applica il trattamento normativo ed economico previsto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri nella parte che si riferisce alle
aziende associate alla FENIT, e dagli accordi integrativi aziendali da detto
contratto consentiti. Restano comunque valide le posizioni normative ed
economiche già acquisite presso le rispettive aziende.
Al personale delle aziende fino a 25 dipendenti,
su richiesta delle organizzazioni sindacali provinciali e di categoria
maggiormente rappresentative sul piano nazionale si applicano, in quanto
compatibili, gli accordi integrativi stipulati dallazienda operante nel bacino
che abbia il minor numero di dipendenti] .
TITOLO 6Disciplina tariffaria
Art. 33Unificazione tariffaria.(47) (48) [Le tariffe degli
autoservizi pubblici di linea di competenza regionale, ivi compresi quelli delle
autolinee integrative o sostitutive di Ferrovie, vengono calcolate in misure
proporzionale alla distanza e su base costante.]
Art. 34Biglietti ordinari.(49) (50) [Il prezzo di biglietto di corsa
semplice deve essere calcolato moltiplicando la base tariffaria a viagg/ km per
il numero dei kilometri di percorso
arrotondati al km superiore.
I prezzi dei biglietti di
andata e ritorno sono calcolati moltiplicando per due il prezzo del biglietto di
cs ridotto del 20%.
I prezzi dei biglietti di cs e
ar ottenuti come sopra sono arrotondati alle 100 lire superiori.
La base tariffaria da adottare
non potra risultare inferiore a quella praticata dall Azienda Autonoma FFSS
per i biglietti di II classe.
Con l entrata in vigore della
presente legge, i prezzi dei biglietti saranno formati applicando la base
tariffaria di lire 23,29/ km.
I prezzi minimi dei biglietti
di cs e ar sono fissati pari a quelli calcolati per una percorrenza di dieci
kilometri.
La variazione di base
tariffaria e deliberata dalla Giunta regionale, su conforme parere della
Commissione consiliare competente, ogni qualvolta risulti necessario al fine di
commisurare le tariffe ai costi di esercizio.
L approvazione di nuove
tariffe resta comunque subordinata al raggiungimento delle condizioni di
pareggio del conto economico di esercizio, talche dovra ritenersi
ingiustificato qualsiasi aumento che, superando le accennate condizioni, possa
tradursi in maggiori utili per l esercente.
Nell esercizio di autolinee
parallele a linee esercitate con impianti fissi e con queste concorrenti possono
trovare applicazione prezzi superiori a quelli di cui al presente articolo.
Spetta alla Giunta regionale il
compito di individuare le linee o le tratte di linee concorrenti e di fissare il
piu elevato livello di tariffa.
Nell esercizio di tale
funzione la Giunta regionale dovra tenere conto, oltre che dell aspetto
concorrenziale dei servizi, anche dell opportunita di conseguire, attraverso
la diversificazione tariffaria, la piu idonea ripartizione del traffico tra i
due modi di trasporto, specialmente nei casi in cui il trasporto con impianti
fissi risulti rispondente alle esigenze dei viaggiatori, sia sotto l aspetto
quantitativo che qualitativo.
Nei casi considerati nel
presente articolo la maggiorazione dei prezzi automobilistici rispetto ai
corrispondenti prezzi del servizio a impianti fissi, non dovra risultare
inferiore al 20% con un minimo di sovraprezzo per ciascun biglietto, di lire
200.
Sui servizi classificati
ordinari che abbiano la funzione preminente di collegamento di un Comune con il
proprio scalo ferroviario, ai viaggiatori muniti di abbonamento ferroviario per
relazioni che hanno origine o destinazione prezzo lo scalo ferroviario stesso, i
prezzi degli abbonamenti saranno equiparati agli abbonamenti applicati dalle
FFSS per distanze corrispondenti.
Sulle autolinee di gran turismo
la base tariffaria viene determinata annualmente in sede di rilascio o di
rinnovo delle concessioni e non puo risultare inferiore a quella praticata
dall Azienda FFSS per i biglietti di I classe.]
Art. 35Bagagli.(51) (52) [Ciascun viaggiatore ha diritto
di portare con se gratuitamente un bagaglio di peso non superiore ai 10 kg. e
di dimensioni non superiori a cm. 50 x 30 x 25.
I bagagli che superimo le
anzidette misure dovranno essere regolarizzati con tassa di importo pari al
costo del biglietto di corso semplice sulla relazione di viaggio; per i bagagli
di peso superiore ai 10 kg. la tassazione deve essere fatta di 10 kg. in 10 kg.
con biglietti di importo pari a quelli di cs sulla relazione di viaggio, al
netto dei primi 10 kg. che sono trasportati in franchigia.]
Art. 36Abbonamenti.(53) [E fatto obbligo alle aziende
esercenti pubbliche autolinee di concessione regionale di rilasciare, a
richiesta, i seguenti tipi di abbonamento:
a) settimanali - validi per
effettuare quattro corse di andata e quattro di ritorno da usufruire nel periodo
di una settimana dal lunedi alla domenica;
b) settimanali - validi per
effettuare cinque corse di andata e cinque di ritorno da usufruire nel periodo
di una settimana dal lunedi alla domenica;
c) settimanali - validi per
effettuare sei corse di andata e sei di ritorno da usufruire nel periodo di una
settimana dal lunedi alla domenica;
d) mensili - validi per
effettuare ventuno corse di andata e ventuno di ritorno da usufruirsi nel mese
per il quale e stato rilasciato;
e) mensili - validi per
effettuare venticinque corse di andata e venticinque corse di ritorno da
usufruirsi nel mese per il quale e stato rilasciato .
Il prezzo degli abbonamenti
settimanali sara calcolato moltiplicando la base tariffaria per il numero delle
corse previste e per il numero dei chilometri della relazione di viaggio,
arrotondati al chilometro superiore, e applicando i seguenti
sconti:
- per i primi 10 km.
20%
- da 11 km. a 20 km.
30%
- da
21 km. a 30 km. 40%
- da
31 km. a 40 km. 50%
- da
41 km. a 50 km. 60%
- da
51 km. a 60 km. 70%
- da 61 km.
80%
Il prezzo degli abbonamenti
mensili sara calcolato moltiplicando la base tariffaria per il numero delle
corse previste e per il numero dei chilometri della relazione di viaggio
arrotondati al chilometro superiore e applicando i seguenti
sconti:
- fino a 10 km.
30%
- da 11 a 20 km.
40%
- da 21 a 30 km.
50%
- da 31 a 40 km.
60%
- da 41 a 50 km.
70%
- da 51 a 60 km.
80%
- da 61 km.
90%
Puo essere inoltre
autorizzato il rilascio, a richiesta delle aziende e su conforme autorizzazione
della Giunta regionale, di abbonamenti settimanali e mensili a corse illimitate.
Il prezzo degli abbonamenti
a corse illimitate sara calcolato:
- per gli abbonamenti
settimanali maggiorando del 50% il prezzo dell abbonamento settimanale a dodici
corse:
- per gli abbonamenti
mensili maggiorando del 50% il prezzo dell abbonamento mensile a 50
corse.
Sui prezzi degli
abbonamenti viene operato l arrotondamento alle 100 lire superiori.
I prezzi minimi degli
abbonamenti di cui al presente articolo sono calcolati sulla base di una
percorrenza di dieci km.
Ogni abbonamento dovra
essere munito di documento di identificazione legalmente riconosciuto o di
apposita tessera rilasciata a cura delle aziende esercenti dietro consenso a
titolo di rimborso spese di 500 lire.
A richiesta dell utenza le
Aziende di cui al primo comma possono rilasciare abbonamenti unidirezionali
secondo le tipologie gia fissate nel medesimo comma, a prezzi ridotti del 50%
rispetto ai corrispondenti abbonamenti bidirezionali.
I prezzi degli abbonamenti
che alla data di entrata in vigore della presente legge risulteranno inferiori a
quelli rivenienti dall applicazione delle norme fissate nel presente articolo
saranno gradualmente allineati a questi ultimi mediante aumenti successivi in
misura non superiore al 30% per ciascuno aumento.
Il primo aumento avra
decorrenza dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di pubblicazione
della presente legge.
Gli aumenti successivi
saranno attuati a distanza di sei mesi dal primo.
I prezzi degli abbonamenti
che risulteranno superiori saranno riportati ai nuovi livelli in occasione del
primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge.]
Art. 37Ragazzi.(54) [I ragazzi di altezza fino
ad un metro accompagnati singolarmente da persona adulta e che non occupino
posto a sedere sono trasportati gratuitamente sulle autolinee extraurbane.]
Art. 38Biglietti.(55) (56) [I biglietti di viaggio
rilasciati dalle aziende esercenti autoservizi di linea debbono contenere le
seguenti indicazioni:
1) il nominativo dell azienda
che effettua il trasporto;
2) la linea ed il percorso per
cui i biglietti vengono rilasciati;
3) il prezzo del
biglietto;
4) la data del rilascio ed
eventualmente la validita del biglietto medesimo.]
Art. 39Sistemi meccanizzati.(57) (58) [Su richiesta delle aziende
esercenti, potra essere autorizzato l impiego di macchine emettitrici di
biglietti o di macchine obliteratrici.
Le aziende esercenti dovranno
depositare presso l Assessorato regionale ai Trasporti un fac - simile dei
biglietti emessi dalle macchine.]
Art. 40Libera circolazione.(59) [Alle Aziende che gestiscono servizi
pubblici di trasporto locale e fatto divieto di rilasciare tessere di libera
circolazione e biglietti gratuiti o
semigratuiti validi sulle linee da essa gestite.
Le tessere e i biglietti
gia rilasciati, al di fuori dei casi previsti nel successivo comma, cessano di
avere validita dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Possono accedere
gratuitamente agli autobus:
- il personale dell
Assessorato ai Trasporti per esigenze di servizio, munito di apposita tessera di
riconoscimento rilasciata dalla Regione;
- il personale della
Direzione Generale della Motorizzazione Civile e Uffici Provinciali dipendenti,
muniti dell apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Ministero dei
Trasporti;
- gli agenti dei circoli
delle costruzioni telegrafiche addetti alla manutenzione, autorizzati secondo le
disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei Trasporti del 16- 4- 53,
ser. VI, N. 3465 (63) 98 bis;
- i funzionari dell ANAS e
gli agenti in divisa muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal
compartimento ANAS e vistata dall Assessorato ai Trasporti limitatamente ai
percorsi svolgentisi su strade statali;
- i grandi invalidi civili,
di guerra, civili di guerra e per servizio e del lavoro, regolarmente iscritti
alle proprie associazioni e relativi accompagnatori, muniti della tessera
rilasciata dalle rispettive associazioni di categoria, ovvero dalle
Amministrazioni pubbliche competenti;
- i ciechi di guerra e i
ciechi civili e relativi accompagnatori;
- gli appartenenti alle
forze dell Ordine: Carabinieri, Pubblica Sicurezza, Guardie di Finanza, Agenti
di Custodia, Vigili del Fuoco, Guardie Forestali muniti di tessera non
nominativa rilasciata dalle aziende concessionarie, a richiesta dei Comandi
interessati in numero non superiore a due per Comando, con validita limitata ad
un anno, suscettibile di rinnovo o proroga;
- il personale dipendente
dalle aziende di trasporto, su disposizione dei rispettivi gestori, per esigenze
di servizio ]
(59) Articolo prima sostituito dal primo comma dell'art. 19, l.r.
19 marzo 1982, n. 13 e, successivamente, abrogato dal primo comma
dell'art. 27, l.r.
23 gennaio 1992, n. 5. Il primo comma dell'art. 1, l.r.
4 ottobre 1989, n. 14 ha peraltro, abrogato, con effetto dal 1°
gennaio 1990, le disposizioni contenute nel presente articolo. Successivamente,
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dal primo comma
dell'art. 37, l.r.
25 marzo 1999, n. 13.
Art. 41Irregolarità di viaggio.(60) [E fatto obbligo ai
viaggiatori di munirsi di titolo di viaggio, valido per il percorso da
effettuare o a bordo dell autobus o presso le biglietterie a terra quando
queste siano appositamente istituite.
I viaggiatori che allatto
dei controlli risultino sprovvisti di documento di viaggio o presentino
documento di viaggio comunque non valido sono tenuti, oltre al pagamento del
normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di una sovratassa pari
a due volte lo importo del biglietto evaso con un minimo di lire
15.000.
All accertamento delle
irregolarita di cui al comma precedente provvedono le aziende mediante gli
agenti addetti allesercizio.
A tal fine le aziende
dovranno disporre che tali agenti assumano la qualifica di giurati nelle forme
volute dalla legge.
L importo della sanzione
amministrativa prevista dal secondo comma del presente articolo e devoluto all
azienda. ]
TITOLO 7Norme finali e transitorie
Art. 42Norma transitoria.(61) [Le funzioni attribuite dalla presente legge ai Consorzi di bacino sono svolte
fino alla loro costituzione dalla Giunta regionale] .
Art. 43Abrogazioni.(62) [È abrogata ogni legge e disposizione in
contrasto con le norme della presente legge] .
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