Legge Regionale 11 gennaio 1994, n. 3 Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari.(1)
Art. 01 (Natura giuridica dei Gruppi consiliari) 1. I Gruppi consiliari sono organi interni del Consiglio regionale ai sensi
della lett. c) del comma 1 dell’articolo 25
dello Statuto
della Regione Puglia. Tale connotazione si estrinseca unicamente
nell’espletamento delle attività istituzionali in seno al medesimo Consiglio
regionale.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività diverse da quelle
di cui al comma 1, i Gruppi consiliari sono formazioni associative di
consiglieri regionali e, pertanto, tali attività sono ovviamente svolte in
regime privatistico.
Art. 1(Oggetto) 1. La Regione Puglia assicura ai Gruppi consiliari, costituiti ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, il personale ed i mezzi necessari per il loro funzionamento.
Art. 2(Sede e Servizi) 1. Ciascun Gruppo consiliare ha diritto allassegnazione, a cura dellUfficio di Presidenza del Consiglio, di una sede adeguata in relazione alla consistenza numerica. 2. LUfficio di Presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi di bilancio del Consiglio regionale, allallestimento, arredamento e attrezzatura di dette sedi e ne verifica annualmente la congruità, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari; provvede, altresì, alle spese per linstallazione degli impianti telefonici ed ai relativi canoni nonchè a quelle per le conversazioni telefoniche nei limiti fissati dal successivo art. 5. 3. Le macchine dufficio, i mobili e altri oggetti assegnati ai Gruppi consiliari sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei Gruppi che ne diventano consegnatari responsabili. 4. In caso di nomina di altro Presidente del Gruppo, il Presidente uscente riconsegna allUfficio di Presidenza gli oggetti inventariati che ha ricevuto in carico.
Art. 3(Dotazione organica)(2) 1. Ciascun Gruppo si avvale di un Ufficio, cui viene assegnato personale inquadrato nel ruolo regionale secondo i seguenti criteri: a) due dipendenti per i Gruppi di un solo consigliere; b) tre dipendenti per ciascun Gruppo costituito, a norma degli articoli 7 e 8 del Regolamento interno del Consiglio regionale, sino a cinque consiglieri, più una unità aggiuntiva per ogni consigliere; c) quattro dipendenti per ciascun Gruppo costituito, a norma degli articoli 7 e 8 del Regolamento interno del Consiglio regionale, da sei a dieci consiglieri, più una unità aggiuntiva per ogni consigliere; d) cinque dipendenti per ciascun Gruppo costituito, a norma degli articoli 7 e 8 del Regolamento interno del Consiglio regionale, da oltre dieci consiglieri, più una unità aggiuntiva per ogni consigliere. (3) 2. Per la determinazione del numero delle unità aggiuntive da assegnare a ciascun Gruppo non si considerano i consiglieri che ricoprono incarichi di governo. (4) 3. A ogni Gruppo è altresì assegnata una ulteriore unità, appartenente all’organico della Regione Puglia, che assolve alle funzioni di segretario particolare del Presidente del Gruppo. (5) 4. Il Presidente del Gruppo conferisce l’incarico di responsabile dell’Ufficio a una unità di cui al comma 1 già in possesso della qualifica di dirigente o, in mancanza, a un dipendente inquadrato nella categoria ‘D’ o in possesso dei requisiti per l’inquadramento nella medesima posizione previsti per l’accesso dall’esterno. ((6) ) 5. Il personale distaccato dalla struttura di appartenenza è assegnato temporaneamente al Gruppo richiedente. 6. Il personale assegnato a ciascun Gruppo presta servizio alle dipendenze funzionali dei rispettivi Presidenti, che disciplinano la presenza e l’orario di servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di personale regionale. 7. La Giunta regionale assicura l’espletamento delle procedure previste dalla presente normativa.(7)
(2) Articolo già modificato dalla l.r. 12/1994 è stato successivamente così sostituito dalla l.r. 1/2001, art. 1(3) Il comma 3 ter dell’art. 5 della l.r. 34/2012, aggiunto dalla l.r. 45/2012, art. 45 dispone l’abrogazione del presente comma a decorrere dalla X legislatura.(4) Il comma 3 ter dell’art. 5 della l.r. 34/2012, aggiunto dalla l.r. 45/2012, art. 45 dispone l’abrogazione del presente comma a decorrere dalla X legislatura.(5) Il comma 3 ter dell’art. 5 della l.r. 34/2012, aggiunto dalla l.r. 45/2012, art. 45 dispone l’abrogazione del presente comma a decorrere dalla X legislatura.(6) Comma già modificato dalla 1/2001, è stato così sostituito dalla l.r. 4/2003, art. 52(7) Per la retribuzione del personale assegnato ai Gruppi vedi ora la l.r. 1/2011, art. 11
Art. 3 bis(8) 1. Su richiesta del Presidente del gruppo consiliare e nella misura in cui non
utilizza personale di cui al comma 1 dellarticolo 3, lUfficio di Presidenza
per esigenze di servizio, collegate alle attività funzionali dei gruppi
consiliari, stipula un contratto di lavoro subordinato di diritto privato a
tempo determinato tra soggetti in possesso dei requisiti per laccesso
allimpiego della pubblica amministrazione .
Art. 4(Procedure per lassegnazione del personale) 1. Il personale di cui al precedente articolo è richiesto nominativamente dal Presidente di ciascun Gruppo allUfficio di Presidenza del Consiglio regionale che provvede con propria deliberazione, ove trattasi di personale in servizio presso gli Uffici del Consiglio regionale. 2. Se la richiesta riguarda personale in servizio presso gli Uffici della Giunta regionale, il provvedimento di assegnazione è disposto dallAssessore al Personale dintesa con lUfficio di Presidenza del Consiglio regionale. 3. Per lassegnazione ai Gruppi consiliari deve essere formalmente acquisito, dal Gruppo proponente, lassenso del dipendente. 4. Il personale assegnato ai Gruppi consiliari è distaccato dalla struttura di appartenenza e rientra obbligatoriamente presso la stessa alla cessazione, per qualsiasi motivo, conservando leventuale incarico ricoperto. 5. Al personale ed al responsabile sono riconosciuti il trattamento e le indennità, ove ne abbiano titolo, di cui alle leggi regionali che disciplinano il trattamento del personale. 5 bis. Qualora i responsabili dei Gruppi consiliari siano dirigenti già in servizio presso la Regione, a essi compete un’indennità pari a quella spettante per la direzione delle Commissioni consiliari ovvero, se migliore, quella posseduta per la direzione dell’Ufficio da cui è distaccato. (9) 5 ter. La Presidenza del Consiglio regionale stabilisce la graduazione di dette indennità, in relazione alla consistenza numerica dei Consiglieri per ogni Gruppo. (10)
Art. 5(Contributi)(11) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, l’importo dei contributi in favore di Gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, è fissato nella misura di euro 5 mila per anno per ciascun Consigliere iscritto al Gruppo. 2. I contributi sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all’attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, così come specificate dall’articolo 6. 3. E’ esclusa in ogni caso la contribuzione in favore di partiti o movimenti politici, nonché di Gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all’esito delle elezioni. 4. L’Ufficio di Presidenza, accertata la costituzione e la composizione dei Gruppi, assegna i contributi, in quote mensili, a decorrere dal giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale. 5. I Gruppi possono utilizzare nell’esercizio finanziario successivo le somme non spese nell’anno di riferimento. 6. A decorrere dall’esercizio finanziario 2013, entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità evidenziando, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.”. 7. A decorrere dall’esercizio finanziario 2013, il rendiconto di ciascun Gruppo è trasmesso dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Regione, il quale, a sua volta, entro sessanta giorni dalla data di chiusura dell’esercizio, lo trasmette alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 8. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e sul sito istituzionale della Regione.
(11) Articolo già modificato dalla l.r. 1/2001, art. 2 e dalla l.r. 20/2005, art. 22 è stato così sostituito dalla l.r. 34/2012, art. 5, c. 1. Vedi anche i commi 2 e 3 del citato art. 5 che dettano disposizioni per la istituzione e la disciplina di un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell’attività dei Gruppi consiliari
Art. 6(Utilizzazione dei contributi) 1. I contributi di cui al precedente articolo sono utilizzati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per le iniziative dei Gruppi ed in particolare per le spese postali, di cancelleria, tipografiche e di trasporto; laggiornamento culturale e scientifico; visite di istruzione, iniziative di studio, informazione e consultazione, scambi culturali, acquisto libri, riviste e giornali; collaborazioni operative e professionali di esperti necessari per lattività funzionale collegata ai lavori del Consiglio. 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei Gruppi consiliari presentano allUfficio di Presidenza del Consiglio un rendiconto delle spese sostenute per categorie ed una dichiarazione attestante la utilizzazione dei contributi erogati nellanno precedente per la realizzazione dei fini istituzionali del Gruppo stesso.
Art. 7(Abrogazioni)(12) 1. Sono abrogate: - la L.R.
5 settembre 1972, n. 11; - la L.R.
17 agosto 1974, n. 26; - la L.R.
28 maggio 1975, n. 45 - art. 1,
art. 2,
2° e 3° comma; - la L.R.
30 agosto 1979, n. 60 - art. 5; - la L.R.
14 aprile 1985, n. 18; - la L.R.
30 dicembre 1987, n. 35; - la L.R.
15 marzo 1990, n. 7; - la L.R.
17 gennaio 1988, n. 5 .
(12) Articolo così integrato dalla l.r. 12/94, art. 1
Art. 8(Norma finanziaria) 1. Al maggior onere finanziario derivante dallattuazione della
presente legge, valutato per il periodo ottobre-dicembre 1993 in L. 35.000.000,
si fa fronte apportando al bilancio di previsione del corrente esercizio la
seguente variazione in termini di competenza e cassa: Maggiore Spesa Cap. 0001100 «Spese per il funzionamento dei Gruppi consiliari
- L.R.
5 settembre 1972, n. 11; L.R.17agosto
1974, n. 26; L.R.
28 maggio 1975, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni» L. 35.000.000 Minore Spesa Cap. 0001060 «Spese varie dUfficio. Legge 6 dicembre 1973, n.
853» L. 35.000.000
2. Per gli esercizi futuri si provvederà con le apposite leggi
di bilancio.
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