Legge Regionale 11 gennaio 1994, n. 3 Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari.(•)
Art. 01 (Natura giuridica dei Gruppi consiliari) 1. I Gruppi consiliari sono organi interni del Consiglio regionale ai sensi
della lett. c) del comma 1 dell’articolo 25
dello Statuto
della Regione Puglia. Tale connotazione si estrinseca unicamente
nell’espletamento delle attività istituzionali in seno al medesimo Consiglio
regionale. 2. Ai fini dello svolgimento delle attività diverse da quelle di cui al comma 1, i Gruppi consiliari sono formazioni associative di consiglieri regionali e, pertanto, tali attività sono ovviamente svolte in regime privatistico ivi incluse quelle di acquisizione e gestione del personale e delle collaborazioni di cui all’articolo 3. (1)
Art. 1(Oggetto) 1. La Regione Puglia assicura ai Gruppi consiliari, costituiti ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, il personale ed i mezzi necessari per il loro funzionamento.
Art. 2(Sede e Servizi) 1. Ciascun Gruppo consiliare ha diritto allassegnazione, a cura dellUfficio di Presidenza del Consiglio, di una sede adeguata in relazione alla consistenza numerica. 2. LUfficio di Presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi di bilancio del Consiglio regionale, allallestimento, arredamento e attrezzatura di dette sedi e ne verifica annualmente la congruità, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari; provvede, altresì, alle spese per linstallazione degli impianti telefonici ed ai relativi canoni nonchè a quelle per le conversazioni telefoniche nei limiti fissati dal successivo art. 5. 3. Le macchine dufficio, i mobili e altri oggetti assegnati ai Gruppi consiliari sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei Gruppi che ne diventano consegnatari responsabili. 4. In caso di nomina di altro Presidente del Gruppo, il Presidente uscente riconsegna allUfficio di Presidenza gli oggetti inventariati che ha ricevuto in carico.
Art. 3(Dotazione organica)(•) 1. Ciascun Gruppo si avvale di un Ufficio, cui viene assegnato personale inquadrato nel ruolo regionale secondo i seguenti criteri: a) due dipendenti per i Gruppi di un solo consigliere; b) tre dipendenti per ciascun Gruppo costituito, a norma degli articoli 7 e 8 del Regolamento interno del Consiglio regionale, sino a cinque consiglieri, più una unità aggiuntiva per ogni consigliere; c) quattro dipendenti per ciascun Gruppo costituito, a norma degli articoli 7 e 8 del Regolamento interno del Consiglio regionale, da sei a dieci consiglieri, più una unità aggiuntiva per ogni consigliere; d) cinque dipendenti per ciascun Gruppo costituito, a norma degli articoli 7 e 8 del Regolamento interno del Consiglio regionale, da oltre dieci consiglieri, più una unità aggiuntiva per ogni consigliere. (2) 2. Per la determinazione del numero delle unità aggiuntive da assegnare a ciascun Gruppo non si considerano i consiglieri che ricoprono incarichi di governo. (3) 3. A ogni Gruppo è altresì assegnata una ulteriore unità, appartenente all’organico della Regione Puglia, che assolve alle funzioni di segretario particolare del Presidente del Gruppo. (4) 4. Il Presidente del Gruppo conferisce l’incarico di responsabile dell’Ufficio a una unità di cui al comma 1 già in possesso della qualifica di dirigente o, in mancanza, a un dipendente inquadrato nella categoria ‘D’ o in possesso dei requisiti per l’inquadramento nella medesima posizione previsti per l’accesso dall’esterno. ((5) ) 5. Il personale distaccato dalla struttura di appartenenza è assegnato temporaneamente al Gruppo richiedente. 6. Il personale assegnato a ciascun Gruppo presta servizio alle dipendenze funzionali dei rispettivi Presidenti, che disciplinano la presenza e l’orario di servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di personale regionale. 7. La Giunta regionale assicura l’espletamento delle procedure previste dalla presente normativa.(6)
(•) Articolo già modificato dalla l.r. 12/1994 è stato successivamente così sostituito dalla l.r. 1/2001, art. 1(2) Il comma 3 ter dell’art. 5 della l.r. 34/2012, aggiunto dalla l.r. 45/2012, art. 45 dispone l’abrogazione del presente comma a decorrere dalla X legislatura.(3) Il comma 3 ter dell’art. 5 della l.r. 34/2012, aggiunto dalla l.r. 45/2012, art. 45 dispone l’abrogazione del presente comma a decorrere dalla X legislatura.(4) Il comma 3 ter dell’art. 5 della l.r. 34/2012, aggiunto dalla l.r. 45/2012, art. 45 dispone l’abrogazione del presente comma a decorrere dalla X legislatura.(5) Comma già modificato dalla 1/2001, è stato così sostituito dalla l.r. 4/2003, art. 52(6) Per la retribuzione del personale assegnato ai Gruppi vedi ora la l.r. 1/2011, art. 11
Art. 3 bis(•) [1. Su richiesta del Presidente del gruppo consiliare e nella misura in cui non
utilizza personale di cui al comma 1 dellarticolo 3, lUfficio di Presidenza
per esigenze di servizio, collegate alle attività funzionali dei gruppi
consiliari, stipula un contratto di lavoro subordinato di diritto privato a
tempo determinato tra soggetti in possesso dei requisiti per laccesso
allimpiego della pubblica amministrazione .]
Art. 4Procedure per lacquisizione del personale (•) 1. Il personale
regionale, su richiesta nominativa del Presidente del Consiglio regionale,
formulata sulla base della indicazione del Presidente del Gruppo consiliare
interessato, è distaccato presso il Gruppo consiliare con provvedimento dei
competenti servizi del Consiglio o della Giunta regionale. Il personale
distaccato rientra obbligatoriamente presso la struttura amministrativa di
appartenenza alla cessazione, per qualsiasi motivo, del distacco riprendendo,
ove possibile, l’eventuale incarico ricoperto. 2. I competenti uffici
della Giunta regionale provvedono, altresì, a seguito di richiesta nominativa
del Presidente del Consiglio regionale, formulata sulla base della indicazione
del Presidente del Gruppo consiliare interessato, all’espletamento delle
procedure previste dalla vigente normativa per il comando del personale
proveniente da altra pubblica amministrazione da incardinare presso il
Consiglio regionale per la successiva assegnazione funzionale al Gruppo
consiliare interessato. Il comando ha una durata corrispondente alla durata
dell’assegnazione al Gruppo e comunque per un periodo massimo corrispondente
alla legislatura. 3. Per l’assegnazione
ai Gruppi consiliari di personale distaccato o comandato deve essere
formalmente acquisito, a cura del Gruppo proponente, l’assenso del dipendente. 4. L’Ufficio di
Presidenza con la deliberazione di cui all’articolo 3, comma 4, stabilisce
modalità e tempi con i quali i Gruppi consiliari provvedono a rimborsare alla
Regione le somme erogate al personale distaccato o comandato ai sensi dei commi
1 e 2. 5. Per lo svolgimento
delle attività di cui all’articolo 01, comma 2 della presente legge, il Gruppo
consiliare, in aggiunta alle modalità di cui ai commi 1 e 2, può avvalersi di
personale e collaboratori sulla base di contratti di diritto privato intuitu
personae. A tal fine Il Presidente, in rappresentanza e nell’interesse del
proprio Gruppo consiliare, può procedere, su base fiduciaria ed entro i limiti
del budget complessivo fissato e concretamente disponibile per effetto dei
distacchi e dei comandi del personale di cui ai commi precedenti, alla
sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche
part-time, o di lavoro autonomo, ivi inclusi incarichi di consulenza a soggetti
o istituzioni pubbliche o private, secondo le tipologie contrattuali, le forme
e i modi previsti dalla legislazione vigente. Data la finalità delle
prestazioni lavorative a supporto delle attività dei Gruppi consiliari, la cui
costituzione è temporanea e non eccede quella del mandato dei Consiglieri che
li costituiscono ai sensi dell’articolo 29 dello Statuto della Regione Puglia,
ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato si applica la disciplina
di cui all’articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e la loro durata non può
eccedere quella della legislatura nel corso della quale sono sottoscritti. I
contratti di lavoro e gli incarichi cessano automaticamente alla cessazione, anche
anticipata, della legislatura e possono essere risolti in qualsiasi momento per
effetto della cessazione del Gruppo consiliare o della modificazione della sua
composizione con conseguente venir meno delle risorse per la copertura
finanziaria. 6. Per le acquisizioni
del personale di cui al precedente comma 5 e nel rispetto dei vincoli di budget
e dei limiti temporali ivi stabiliti, il Presidente del Gruppo consiliare può
utilizzare il contratto di somministrazione di lavoro. 7. Ferma rimanendo la
natura di diritto privato, i contratti di cui ai commi precedenti devono essere
stipulati con soggetti che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla
legge e nel rispetto delle incompatibilità legali per l’accesso ai
corrispondenti contratti con l’amministrazione regionale. 8. La regolamentazione
normativa e il trattamento economico dei contratti di lavoro, anche per il
personale in somministrazione, sono stabiliti utilizzando, in via meramente
parametrale, la disciplina normativa e contrattuale collettiva vigente per il
personale regionale, in quanto applicabile data la natura privatistica del
datore di lavoro. Resta ferma, nella fissazione del trattamento economico del
singolo contratto di lavoro come anche del trattamento economico attribuito ai
dipendenti distaccati o comandati di cui ai commi 1 e 2, la possibilità di
introdurre elementi retributivi e/o indennità sostitutivi del trattamento
economico accessorio previsto dai contratti collettivi ovvero legati alla
specificità dei contenuti e/o delle modalità di svolgimento della prestazione
di lavoro oppure connessi all’elevata professionalità richiesta. 9. I contratti
sottoscritti e gli incarichi affidati sono pubblicati su apposita sezione del
portale del Consiglio regionale.
10. Le risorse finanziarie trasferite ai sensi del presente articolo sono
assoggettate all’obbligo di rendicontazione da parte dei Gruppi consiliari e non
possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità. Le risorse
eventualmente non utilizzate nell’anno di riferimento per il reclutamento del
personale possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi fino al
termine della legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi vengono restituiti
al bilancio regionale per essere destinati al finanziamento aggiuntivo del
trasporto e dell’assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli
alunni disabili nelle scuole medie superiori. (7)
(•) Articolo dapprima modificato dalla l.r.
n. 4/2003, art. 52, successivamente sostituito dalla l.r.
n. 29/2015, art. 2. Il testo originario era così formulato:" Art. 4 - Procedure per l’acquisizione del personale
- 1. Il personale di cui al precedente articolo è richiesto nominativamente
dal Presidente di ciascun Gruppo all'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale che provvede con propria deliberazione, ove trattasi di personale in
servizio presso gli Uffici del Consiglio regionale. 2. Se la
richiesta riguarda personale in servizio presso gli Uffici della Giunta
regionale, il provvedimento di assegnazione è disposto dall'Assessore al
Personale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. Per l'assegnazione ai Gruppi consiliari deve essere
formalmente acquisito, dal Gruppo proponente, l'assenso del dipendente.
4. Il personale assegnato ai Gruppi consiliari è distaccato
dalla struttura di appartenenza e rientra obbligatoriamente presso la stessa
alla cessazione, per qualsiasi motivo, conservando l'eventuale incarico
ricoperto. 5. Al personale ed al responsabile sono
riconosciuti il trattamento e le indennità, ove ne abbiano titolo, di cui alle
leggi regionali che disciplinano il trattamento del personale. 5-bis. Qualora i responsabili dei Gruppi consiliari siano dirigenti già
in servizio presso la Regione, a essi compete un'indennità pari a quella
spettante per la direzione delle Commissioni consiliari ovvero, se migliore,
quella posseduta per la direzione dell'Ufficio da cui è distaccato. 5-ter. La Presidenza del Consiglio regionale stabilisce la graduazione di
dette indennità, in relazione alla consistenza numerica dei Consiglieri per ogni
Gruppo." (7) Comma sostituito dalla l.r.
67/2018, art. 114,
comma 1.
Art. 5(Contributi)(•) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, l’importo dei contributi in favore di Gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, è fissato nella misura di euro 5 mila per anno per ciascun Consigliere iscritto al Gruppo. 2. I contributi sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all’attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, così come specificate dall’articolo 6. 3. E’ esclusa in ogni caso la contribuzione in favore di partiti o movimenti politici, nonché di Gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all’esito delle elezioni. 4. L’Ufficio di Presidenza, accertata la costituzione e la composizione dei Gruppi, assegna i contributi, in quote mensili, a decorrere dal giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale. 5. I Gruppi possono utilizzare nell’esercizio finanziario successivo le somme non spese nell’anno di riferimento. 6. A decorrere dall’esercizio finanziario 2013, entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità evidenziando, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.”. 7. A decorrere dall’esercizio finanziario 2013, il rendiconto di ciascun Gruppo è trasmesso dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Regione, il quale, a sua volta, entro sessanta giorni dalla data di chiusura dell’esercizio, lo trasmette alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 8. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e sul sito istituzionale della Regione.
(•) Articolo già modificato dalla l.r. 1/2001, art. 2 e dalla l.r. 20/2005, art. 22 è stato così sostituito dalla l.r. 34/2012, art. 5, c. 1. Vedi anche i commi 2 e 3 del citato art. 5 che dettano disposizioni per la istituzione e la disciplina di un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell’attività dei Gruppi consiliari
Art. 6(Utilizzazione dei contributi) 1. I contributi di cui al precedente articolo sono utilizzati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per le iniziative dei Gruppi ed in particolare per le spese postali, di cancelleria, tipografiche e di trasporto; laggiornamento culturale e scientifico; visite di istruzione, iniziative di studio, informazione e consultazione, scambi culturali, acquisto libri, riviste e giornali; collaborazioni operative e professionali di esperti necessari per lattività funzionale collegata ai lavori del Consiglio. 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei Gruppi consiliari presentano allUfficio di Presidenza del Consiglio un rendiconto delle spese sostenute per categorie ed una dichiarazione attestante la utilizzazione dei contributi erogati nellanno precedente per la realizzazione dei fini istituzionali del Gruppo stesso.
Art. 7(Abrogazioni)(•) 1. Sono abrogate: - la L.R.
5 settembre 1972, n. 11; - la L.R.
17 agosto 1974, n. 26; - la L.R.
28 maggio 1975, n. 45 - art. 1,
art. 2,
2° e 3° comma; - la L.R.
30 agosto 1979, n. 60 - art. 5; - la L.R.
14 aprile 1985, n. 18; - la L.R.
30 dicembre 1987, n. 35; - la L.R.
15 marzo 1990, n. 7; - la L.R.
17 gennaio 1988, n. 5 .
(•) Articolo così integrato dalla l.r. 12/94, art. 1
Art. 8(Norma finanziaria) 1. Al maggior onere finanziario derivante dallattuazione della
presente legge, valutato per il periodo ottobre-dicembre 1993 in L. 35.000.000,
si fa fronte apportando al bilancio di previsione del corrente esercizio la
seguente variazione in termini di competenza e cassa: Maggiore Spesa Cap. 0001100 «Spese per il funzionamento dei Gruppi consiliari
- L.R.
5 settembre 1972, n. 11; L.R.17agosto
1974, n. 26; L.R.
28 maggio 1975, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni» L. 35.000.000 Minore Spesa Cap. 0001060 «Spese varie dUfficio. Legge 6 dicembre 1973, n.
853» L. 35.000.000
2. Per gli esercizi futuri si provvederà con le apposite leggi
di bilancio.
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