Anno 1995
Numero 8
Data 24/03/1995
Abrogato No
Materia Urbanistica - edilizia pubblica;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 3 aprile 1995, n.33.
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Legge Regionale 24 marzo 1995, n. 8

Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico.



Art. 1

(Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a tutela paesaggistica)(1) 


1. Lautorizzazione delegata alla Regione per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica di cui allart. 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 è sub - delega ai Comuni. Lautorizzazione paesaggistica di cui allarticolo 5.01 delle Norme di tecniche di attuazione del Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio approvato con delibera della Giunta regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000 è delegata ai Comuni. 



(1) Articolo già modificato dalle ll. rr. 3/98, 25/2000 è stato così sostituito dalla l.r. 20/2001, art. 23. L’art. 23 della l.r. 20/2001 è stato abrogato dalla l.r. 20/2009, art.11. Successivamente la l.r. 23/2009, art. 2 ha disposto che l’abrogazione  entra in vigore nel momento in cui cessa il regime transitorio previsto dall’articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).


Art. 2


1. L autorizzazione di cui al precedente articolo 1 e di competenza del Sindaco del Comune interessato.

2. Il provvedimento del Sindaco, adottato previo parere favorevole obbligatorio della Commissione edilizia comunale, e soggetto alle procedure del decreto - legge 27 giugno 1988, n. 312, convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 431.




Art. 3


1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione edilizia dei Comuni nel cui territorio siano incluse aree soggette a vincolo paesaggistico, qualora ne sia sprovvista, è integrata da un ingegnere civile sezione edile o un ingegnere edile o da un architetto con documentata formazione e/o esperienza in materia paesaggistica, designato dai competenti ordini professionali. ((2) )

2. Le commissioni edilizie di cui sopra, qualora prive, vanno integrate con un geologo libero professionista avente formazione e/o esperienza in geomorfologia e in geologia applicata, nominato dal Comune sulla base di una terna proposta del competente ordine professionale. ((3) )



(2) Comma così modificato dalla l.r. 31/96, art. 1.
(3) Comma così aggiunto dalla l.r. 31/96, art. 1.


Art. 4


1. Le restanti funzioni amministrative in materia di beni ambientali di cui alla delega prevista dallart. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dagli organi regionali previa istruttoria dei competenti uffici operanti nellambito dellAssessorato allurbanistica e assetto del territorio.

2. Lindennità di cui allart. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 è determinata dalla Giunta regionale sulla base della maggiore somma tra il danno arrecato, valutato dai competenti uffici operanti nellambito dellAssessorato allurbanistica e assetto del territorio, e il profitto conseguito stimato dagli uffici regionali del Genio civile o dallIspettorato regionale delle foreste. ((4) )



(4) Vedi la l.r. 4/2003, art. 14 che ha previsto la riduzione dell’indennità risarcitoria


Art. 5


1. Per il rilascio della autorizzazione prevista dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, per la trasformazione degli immobili soggetti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, il soggetto interessato deve presentare al Comune nel cui territorio ricade l opera da realizzare la seguente documentazione:

a) istanza;

b) il progetto in triplice copia costituito dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguire, con specifico riferimento alla compatibilita dell opera prevista con la peculiarita paesaggistica ambientale del sito, nonche ai completamenti esterni (materiali, tecnologie, sistemazioni al suolo, piantumazioni, esiti formali);

- corografia dell area interessata dai lavori, in scala 1/ 25.000, con identificazione delle tavole IGM pari scala;

- stralcio dello strumento urbanistico (pari scala) con specificazione dell area oggetto dei lavori e dello stralcio delle norme tecniche relative alla zona interessata;

- stralcio del foglio catastale con perimetrazione delle particelle catastali interessate dai lavori;

- planimetria dettagliata in scala 1/ 200 delle aree interessate dai lavori con quotature altimetriche e posizionamento delle alberature esistenti e di progetto;

- piante, prospetti, sezioni in scala 1/ 100 quotate;

- particolari costruttivi, in scala adeguata, descrittivi dei rapporti pieni/ vuoti nei prospetti e dei relativi completamenti e coloriture;

c) documentazione fotografica in triplice copia dello stato dei luoghi e degli edifici, costituita da almeno quattro fotografie formato cartolina, prese dai quattro punti cardinali, e da almeno due fotografie pari formato con visione panoramica dei siti con punti di presa indicati nella planimetria. La documentazione fotografica dovra essere firmata dal progettista.