Legge Regionale 14 dicembre 2011, n. 37 “Ordinamento della polizia locale”
TITOLO 1DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1Principi 1. La presente legge, nell’ambito della potestà legislativa esclusiva in materia
di polizia amministrativa locale e in armonia con il principio di sussidiarietà
e i principi fondamentali dell’ordinamento, detta norme generali
sull’organizzazione funzionale dei relativi servizi e attività e sul
coordinamento degli stessi, al fine di renderli omogenei su tutto il territorio
regionale e di migliorarne l’efficacia e l’efficienza, nonché di integrare le
politiche per la sicurezza delle persone e delle comunità e per il controllo del
territorio con le politiche sociali, educative, ambientali e territoriali della
Regione e degli enti locali.
2. Tali finalità sono perseguite
essenzialmente promuovendo l’innovazione nei servizi, l’utilizzazione di
tecnologie avanzate, la formazione di risorse umane adeguatamente
professionalizzate, la gestione dei servizi in forma associata, la
collaborazione tra istituzioni e con le organizzazioni di volontariato.
Art. 2Funzioni della Regione 1. La Regione, nel rispetto della competenza dello Stato in materia di ordine
pubblico e sicurezza, ai sensi della lettera h), secondo comma, dell’articolo
117 della Costituzione, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo
1 provvede a:
a) fissare i criteri generali per l’istituzione e il
funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale;
b) stabilire le caratteristiche delle uniformi, dei mezzi e
degli strumenti operativi in dotazione;
c) coordinarne l’organizzazione e le attività, adottando
appositi atti di indirizzo e stabilendo gli standard organizzativi e la
dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni, anche in
forma associata attraverso unioni o convenzioni di cui al capo V (Forme
associative) del titolo II del decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modifiche e
integrazioni, come stabilito dal comma 30 dell’articolo 14 (Patto di stabilità
interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali) del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, per le funzioni fondamentali di cui lettera b) del comma 3
dell’articolo 21 (Norme transitorie per gli enti locali) della legge 5 maggio
2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell’articolo 119 della Costituzione);
d) promuovere e disciplinare forme di collaborazione e di
coordinamento tra le polizie locali della Regione;
e) realizzare e gestire il numero telefonico unico regionale di
polizia locale, con il compito di dare immediato riscontro alle richieste di
intervento urgente;
f) realizzare e gestire la banca dati regionale di polizia
locale, al fine di favorire lo scambio di informazioni operative degli enti
locali tra loro e con la Regione;
g) predisporre dotazioni tecnologiche comuni alle diverse
polizie locali o comunque da tutte accessibili e servizi informativi unificati,
anche mediante utilizzazione delle strutture e attrezzature regionali della
protezione civile, secondo le compatibilità e nei modi da stabilirsi con
apposito regolamento;
h) stabilire criteri e prevedere incentivi per l’introduzione
di sistemi e strumenti innovativi nella gestione e nell’attività dei corpi e dei
servizi;
i) stabilire criteri e prevedere incentivi per la gestione in
forma associata del servizio di polizia locale o di alcune funzioni di esso;
j) promuovere la realizzazione di un sistema permanente di
formazione, aggiornamento e qualificazione per tutto il personale addetto alla
polizia locale;
k) promuovere accordi e intese con gli organi dello Stato e con
gli enti locali al fine di favorire la collaborazione istituzionale e operativa
a livello locale, nel rispetto della potestà dicoordinamento di cui comma 3
dell’articolo 118 della Costituzione;
l) monitorare in modo sistematico l’espletamento delle funzioni
di polizia locale su base regionale;
m) promuovere attività di ricerca e di documentazione, al fine
di individuare e programmare gli interventi più utili a migliorare, potenziare e
innovare i servizi;
n) sostenere gli enti locali, preferibilmente in forma
associata, nell’innovazione e nella progettazione tecnica in materia di polizia
locale, anche in riferimento alle politiche dell’Unione Europea.
Art. 3Funzioni della Provincia 1. La Provincia, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà, concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche di sicurezza attraverso: a) la promozione, la concertazione e la gestione di progetti finalizzati al migliore impiego del corpo di polizia provinciale nelle attività di controllo del territorio, specialmente nelle zone extraurbane e sulle strade provinciali; b) l’istituzione di nuclei specialistici del corpo di polizia provinciale, professionalmente e tecnologicamente attrezzati, per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 5, lettere e), f), g)(1) , k), n), o), r); c) la promozione e, d’intesa con la Regione, la realizzazione di attività di ricerca su problemi specifici o su territori particolarmente colpiti da fenomeni di degrado o rischio per la salvaguardia del patrimonio ambientale.
(1) Lettera così modificata dall’ art. 1,
comma 1, lettera a), l.r.
5 marzo 2012, n. 2, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: " b) l'istituzione di
nuclei specialistici del corpo di polizia provinciale, professionalmente e
tecnologicamente attrezzati, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, lettere e), f), k), n), o), r)".
Art. 4Funzioni del Comune 1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, in applicazione del
principio di sussidiarietà e nel perseguimento degli obiettivi di tutela della
sicurezza urbana, così come definita dagli articoli 1 e 2 del decreto del
Ministro dell’interno 5 agosto 2008 (Incolumità pubblica e sicurezza urbana:
definizione e ambiti di applicazione), attuativo dell’articolo 54 (Attribuzione
del sindaco nei servizi di competenza statale) del d.lgs. 267/2000, come
riformulato dall’articolo 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 125, concorre alla definizione di un sistema integrato
di politiche di sicurezza, sociali e ambientali attraverso: a) lattivazione di percorsi formativi e di scambio per
lintegrazione operativa tra personale della polizia municipale e operatori
qualificati degli altri settori, con il concorso del volontariato, per
lattuazione delle politiche sociali, educative, ambientali e territoriali
finalizzati a nuove modalità di intervento nelle città ; (2) b) la promozione, concertazione e gestione di progetti di
maggior presidio sul territorio da parte del servizio di polizia locale, da
estendere, ove possibile e nel rispetto delle vigenti norme contrattuali, nelle
fasce serali e notturne anche mediante risorse a tal fine destinate dalla
Regione, garantendo una organizzazione che tuteli la sicurezza del personale
coinvolto; c) le politiche sociali orientate in favore di soggetti a
rischio di devianza, anche all’interno di un programma più vasto di politiche di
prevenzione e di sicurezza urbana; d) l’assunzione del tema della sicurezza urbana - così come
definita dal decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008 - nel programma
annuale dell’amministrazione, dettagliato per obiettivi sostenibili in
riferimento alle risultanze della relazione consuntiva e programmatica del
comandante, nonché alle risorse umane, strumentali e finanziarie rese
disponibili nel bilancio per esercizio finanziario di riferimento; e) l’assunzione della tutela dell’ambiente tra gli obiettivi da
perseguire nell’ambito delle competenze relative all’assetto e utilizzazione del
territorio e allo sviluppo economico; f) lo svolgimento di azioni positive finalizzate a diffondere
la cultura della convivenza civile, quali campagne informative, interventi di
mediazione sociale, di arredo urbano, istituzione dei contratti di quartiere,
del servizio di prossimità al cittadino, di possibili altri strumenti e figure
professionali con compiti essenzialmente preventivi; g) la promozione di iniziative di animazione socio-culturale in
zone a rischio; h) lo sviluppo di attività volte alla integrazione nella
comunità locale dei cittadini immigrati; i) ogni altra azione mirata a ridurre atti d’inciviltà e ad
assicurare il diritto al godimento delle città, la serenità e la tranquillità
dei cittadini.
2. Le attività di cui alle lettere f),g) e h) sono svolte
con l’impiego di idoneo personale.
(2) Lettera così modificata e integrata dalla l.r. 2/2012, art. 1, c. 1, lett. b)
TITOLO 2ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE
Art. 5Funzioni e compiti dei corpi e dei servizi di polizia locale 1. Le funzioni e i compiti di polizia locale comprendono l’insieme delle attività dirette a tutelare l’ordinata e civile convivenza, a favorire la coesione sociale, a garantire le condizioni di sicurezza e vivibilità nei centri urbani e in tutto il territorio, attraverso il controllo, la mediazione dei conflitti, la prevenzione e la repressione dei comportamenti che violano le leggi o i regolamenti e le ordinanze o che disturbano la quiete dei cittadini. (3) 2. Il personale di polizia locale esercita le seguenti funzioni, nell’ambito del territorio e in relazione alle materie di competenza dell’ente di appartenenza o degli enti associati o delegate dalla Regione: a) polizia amministrativa locale; b) polizia annonaria; c) polizia commerciale e tutela del consumatore; d) polizia edilizia; e) polizia ambientale e mineraria; f) polizia rurale, faunistica e ittico-venatoria; g) polizia stradale, ai sensi dell’articolo 11 (Servizi di polizia stradale) e lett. d bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12 (Espletamento dei servizi di polizia stradale) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) intendendo per territorio di competenza l’intera rete stradale ricadente nel territorio ‘provinciale’ per la polizia provinciale e ‘comunale’ per la polizia municipale, indipendentemente dalla sua classificazione; (4) h) polizia giudiziaria, nei casi e modi stabiliti dalla vigente legislazione statale; i) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei casi e modi stabiliti dalla vigente legislazione statale; j) vigilanza sull’osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze e provvedimenti amministrativi; k) vigilanza sulla integrità e conservazione dei beni demaniali e del patrimonio pubblico; l) polizia tributaria, con particolare riferimento alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali; m) gestione dei servizi d’ordine, di vigilanza, d’onore e di scorta, necessari all’espletamento delle attività istituzionali nel territorio di competenza; n) cooperazione nel soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni; o) supporto alle attività di controllo degli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro; p) segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici; q) assunzione di informazioni, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni di istituto; r) collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni e delle province; s) trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori, limitatamente all’assistenza al personale sanitario competente soltanto in caso di resistenza o violenza ed al servizio di scorta del personale sanitario incaricato della esecuzione di Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) e Accertamento sanitario obbligatorio (ASO), ove strettamente necessario. 3. Competono alla polizia locale tutte le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell’irrogazione delle relative sanzioni. 4. I Comuni, anche in forma associata, e le province dello stesso territorio regolano attraverso intese il coordinamento delle rispettive attività di polizia locale. 5. I corpi e servizi di polizia municipale e di polizia provinciale operanti sullo stesso territorio sono comunque tenuti alla reciproca collaborazione, nel rispetto del principio di non sovrapposizione delle funzioni. 6. L’attività di controllo del territorio, da svolgersi secondo la conformazione e le specifiche connotazioni dei diversi contesti urbani ed extraurbani, è accompagnata da attività di monitoraggio e analisi volta a individuare gli ambiti di criticità e i relativi livelli, per consentire di selezionare le priorità e le azioni con particolare riguardo alla prevenzione. Le risultanze delle analisi predette costituiscono il fondamento della relazione consuntiva e programmatica di cui lettera d) del comma 1 dell’articolo 4. 7. Gli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale non possono essere impiegati per lo svolgimento di funzioni e compiti diversi d a quelli loro propri, come previsti dalla presente legge.[ Gli incarichi aggiuntivi a quelli attinenti ai servizi d’istituto possono essere conferiti solo se compatibili con le risorse disponibili e comunque previa accettazione del comandante.] (5)
(3) Comma così modificato dall’ art. 1,
comma 1, lettera c), l.r.
5 marzo 2012, n. 2, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: "1. Le
funzioni e i compiti di polizia locale comprendono l’insieme delle attività
dirette a tutelare l’ordinata e civile convivenza, a favorire la coesione
sociale, a garantire le condizioni di sicurezza e vivibilità nei centri urbani e
in tutto il territorio, attraverso il controllo, la mediazione dei conflitti, la
prevenzione e la repressione dei comportamenti che violano le leggi o i
regolamenti o che disturbano la quiete dei cittadini.". (4) Lettera così modificata dall’ art. 1,
comma 1, lettera d), l.r.
5 marzo 2012, n. 2, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato : "g)
polizia stradale, ai sensi dell’articolo 11 (Servizi di polizia stradale) e
lett. d bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12 (Espletamento dei servizi di
polizia stradale) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada); ". (5) Periodo soppresso dalla l.r. 2/2012, art. 1, c. 1, lett. e) a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.Il testo originario era
così formulato: "7. Gli appartenenti ai corpi e ai
servizi di polizia locale non possono essere impiegati per lo svolgimento di
funzioni e compiti diversi da quelli loro propri, come previsti dalla presente
legge. Gli incarichi aggiuntivi a quelli attinenti ai servizi d’istituto possono
essere conferiti solo se compatibili con le risorse disponibili e comunque
previa accettazione del comandante.".
Art. 6Organizzazione dei corpi e servizi di polizia locale 1. Le funzioni di polizia locale e di polizia amministrativa locale sono
esercitate dagli enti locali, in forma singola o associata, attraverso i
rispettivi corpi o servizi, in maniera tale da garantire l’efficienza,
l’efficacia, la continuità operativa e l’economicità della gestione. Il corpo di
polizia locale è costituito con la dotazione organica minima di [quindici] sette (•)
addetti.
2. L’esercizio in forma associata, attraverso unione o
convenzione, è obbligatorio da parte dei comuni con popolazione fino a
cinquemila abitanti, ai sensi del comma 28 dell’articolo 14 del d.l. 78/2010,
convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010.
3. L’organizzazione,
il funzionamento e la dotazione organica dei corpi e dei servizi di polizia
locale sono disciplinati nel rispetto dei seguenti criteri:
a) previsione, per i corpi di polizia municipale, di almeno una
unità operativa per ogni settecento abitanti o frazione superiore a quattrocento
abitanti, ovvero di almeno una unità per ogni cinquecento abitanti per i comuni
capoluogo di provincia o a vocazione turistica e almeno una unità ogni
quattrocento per le città metropolitane; b) determinazione della dotazione
organica e dell’organizzazione dei corpi e dei servizi di polizia locale in
relazione agli indici di densità della popolazione residente, all’articolazione
delle circoscrizioni o altre forme di decentramento, all’estensione e alle
peculiarità del territorio, alla viabilità e all’intensità dei flussi di
circolazione, al patrimonio ambientale, alle caratteristiche del tessuto
sociale, all’affluenza turistica e a ogni altro rilevante parametro
socio-economico pertinente anche all’estensione delle aree rurali e al tipo e
quantità degli insediamenti industriali e commerciali; c) articolazione dei
corpi o servizi secondo la distinzione tra funzioni dirigenziali, attività di
coordinamento, attività di controllo e attività di servizio; d)
conferimento, anche se temporaneo e a interim, del comando dei corpi o dei
servizi a personale già appartenente a corpi o servizi di polizia locale e in
possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2
dell’articolo 5; e) svolgimento delle attività esterne, di norma, in
uniforme, salvo i casi di espressa autorizzazione del comandante all’uso
dell’abito civile; f) svolgimento dei compiti istituzionali nel territorio
dell’ente di appartenenza, fatte salve le seguenti attività esterne, sempre
consentite: 1) missioni esterne a fini di collegamento o di rappresentanza e
nell’ambito di indagini delegate dall’autorità giudiziaria; 2) operazioni
esterne di polizia d’iniziativa dei singoli durante il servizio in caso di
necessità dovuto alla flagranza dell’illecito commesso nel territorio di
appartenenza; 3) impiego del personale per rinforzare altri corpi o servizi
per la realizzazione d’interventi integrati di polizia locale, previa intesa tra
le amministrazioni interessate; g) svolgimento delle attività di polizia
locale in tutti i giorni dell’anno per ventiquattro ore, quanto ai corpi di
polizia locale dei comuni capoluogo di provincia, e per almeno dodici ore quanto
agli altri corpi o servizi; h) adeguamento delle dotazioni e procedure di
sicurezza a tutela degli operatori di polizia locale impiegati nel servizio
notturno in relazione al maggior rischio connesso a tale orario di servizio;
i) svolgimento delle attività e dei compiti di istituto in idonee strutture
adeguatamente predisposte in relazione alle esigenze di sicurezza, tutela della
salute, decoro ambientale e praticità di utilizzazione.
4. Con
deliberazione della Giunta regionale possono essere adottati atti di indirizzo o
standard organizzativi diretti alla specificazione dei criteri di cui al comma
3, nonché alla determinazione di ulteriori criteri organizzativi, al fine di
assicurare - ferma restando l’autonomia dei singoli enti costituzionalmente
garantita - una gestione omogenea e coordinata delle attività di polizia locale.
5. Nel caso di unione di comuni o gestione associata del corpo o del
servizio di polizia locale, gli enti locali adottano un regolamento che ne
specifica le modalità organizzative e operative nel territorio di competenza e
individua l’organo titolare delle funzioni di direzione e controllo di cui
all’articolo 9.
6. Gli addetti alla polizia locale dei singoli enti che
aderiscono al servizio associato svolgono lo stesso nell’intero ambito
territoriale derivante dall’unione o associazione, con le modalità tutte
previste dal regolamento di cui al comma 5 e comunque dall’accordo tra gli enti
aderenti.
7. La dotazione organica della polizia locale, come risultante
della lettere a) e b) del comma 3, è incrementata della percentuale del 5 per
cento di posti da riservare al personale amministrativo per lo svolgimento dei
compiti istituzionali.
(•) Parole sostituite dalla l.r.
n. 5/2020 art. 1,
comma 1.
Art. 7Servizi esterni di soccorso, supporto e formazione 1. La polizia locale, nell’ambito del territorio di competenza, presta ausilio e
soccorso in ogni situazione o evento che pregiudichi o metta a rischio
l’incolumità dei cittadini e l’ordinato vivere civile.
2. Per
fronteggiare esigenze di natura temporanea, gli addetti alla polizia locale,
previo accordo tra le amministrazioni interessate, possono svolgere le proprie
funzioni presso enti locali diversi da quello di appartenenza. In tal caso
operano alle dipendenze funzionali dell’autorità locale che ha fatto richiesta
di ausilio, mantenendo la dipendenza organica dall’ente di appartenenza agli
effetti assicurativi e previdenziali.
3. Laddove le esigenze operative
lo consentano, la polizia locale svolge su richiesta, anche in collaborazione
con le autorità di pubblica sicurezza, attività di formazione e di informazione
avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana, rurale e ambientale.
Art. 8Configurazione del corpo o servizio di polizia locale(•) 1. Il corpo o servizio di polizia locale non può costituire
struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né può essere posto
alle dipendenze del dirigente o del responsabile di diverso settore
amministrativo. 2. I corpi e i servizi di polizia locale sono i destinatari e
i titolari della funzione di polizia locale che esercitano in forma esclusiva ai
sensi della normativa vigente. 3. Il comandante del corpo o il responsabile del servizio di
polizia locale ha piena autonomia organizzativa e operativa nello svolgimento
delle funzioni di direzione e di coordinamento dei servizi e del personale del
rispettivo corpo o servizio.
(•) Articolo sostituito dalla l.r.
5/2020, art. 2 comma 2.
Art. 9Direzione e controllo 1. Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico
e funzioni attinenti alla gestione operativa, al sindaco, al presidente della
provincia, ovvero all’organo individuato ai sensi del comma 5 dell’articolo 6,
nel caso di gestione associata del corpo o del servizio di polizia locale,
compete il potere di impartire gli indirizzi al comandante del corpo o al
responsabile del servizio e il controllo sullo svolgimento delle funzioni e dei
compiti di polizia locale per l’efficace raggiungimento degli obiettivi
assegnati.
2. Il comandante del corpo e il responsabile del servizio,
ferma restando la loro autonomia organizzativa e operativa, sono responsabili
esclusivamente verso il presidente della Provincia, il sindaco o l’organo
individuato ai sensi del comma 5 dell’articolo 6, della gestione delle risorse
assegnate, dell’organizzazione e dell’impiego tecnico-operativo e della
disciplina degli addetti alla polizia locale; assicurano la presenza in servizio
e organizzano il proprio tempo di lavoro, nel rispetto dell’orario settimanale
contrattualmente previsto, in modo flessibile rispetto alle esigenze connesse
all’espletamento dell’incarico affidato alla loro responsabilità.
Art. 10Comunicazione esterna dell’attività della polizia locale 1. Spetta ai comandanti dei corpi e ai
responsabili dei servizi di polizia locale, con lunico e inderogabile limite
del rispetto del segreto investigativo e della normativa sulla privacy, ogni
forma di comunicazione relativamente alle operazioni di servizio svolte dalla
polizia locale (6)
(6) Comma così modificato dall’ art. 1,
comma 1, lettera f), l.r.
5 marzo 2012, n. 2, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.Il testo originario era così formulato: "1. Spetta ai comandanti
dei corpi e ai responsabili dei servizi di polizia locale, con l’unico e
inderogabile limite del rispetto del segreto istruttorio, ogni forma di
comunicazione relativamente alle operazioni di servizio svolte dalla polizia
locale.".
Art. 111. La classificazione degli addetti alla polizia locale e le mansioni degli stessi con riferimento alle singole figure professionali sono stabilite dagli enti locali in relazione alla dimensione del servizio e alle reali esigenze operative, nel rispetto del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro. 2. Il comandante del corpo o responsabile del servizio di polizia locale riveste la qualifica e la posizione apicale previste per il personale dell’ente di appartenenza. 3. L’accesso alla funzione di comandante del corpo o servizio di polizia locale avviene tramite concorso pubblico per titoli ed esami, oppure per mobilità, da effettuarsi quest’ultima nell’ambito dell’area di vigilanza-polizia locale e delle forze dell’ordine di pari grado.(7) 4. Il conferimento temporaneo o a interim del comando dei corpi o della responsabilità dei servizi, nelle more delle procedure di cui al comma 3, può avvenire esclusivamente in conformità delle modalità di cui alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 6. (8) 5. I concorsi e le selezioni per l’accesso alle figure professionali del personale di polizia locale sono disciplinati da ciascun ente locale con apposito regolamento, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali. (9) 6. La partecipazione ai concorsi di cui al comma 3 è subordinata al possesso di requisiti soggettivi, anche di idoneità psicofisica, secondo parametri stabiliti con regolamento attuativo della presente legge. 7. Con apposito regolamento, da emanarsi sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 19, la Regione adotta uno specifico codice deontologico per il personale dei corpi e servizi di polizia locale.
(7) Comma così modificato dall’ art. 1,
comma 1, lettera g), l.r.
5 marzo 2012, n. 2, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: "3. L’accesso alla
funzione di comandante del corpo o servizio di polizia locale avviene tramite
concorso pubblico per titoli ed esami, oppure per mobilità, da effettuarsi
quest’ultima esclusivamente nell’ambito dell’area di vigilanza-polizia locale. (8) Comma così modificato dall’ art. 1,
comma 1, lettera h), l.r.
5 marzo 2012, n. 2, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: "4. Il conferimento
temporaneo o a interim del comando dei corpi o della responsabilità dei servizi,
nelle more delle procedure di cui al comma 3, può avvenire esclusivamente nei
confronti di personale proveniente dall’area di vigilanza-polizia locale. (9) Comma così modificato dall’ art. 1,
comma 1, lettera i), l.r.
5 marzo 2012, n. 2, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: " 5. I concorsi e le
selezioni per l’accesso alle figure professionali del personale di polizia
locale sono disciplinati da ciascun ente locale con apposito regolamento, nel
rispetto delle norme contenute nella presente legge e nei regolamenti attuativi.
Art. 12Mezzi di servizio, uniformi, strumenti operativi e di autotutela 1. Al fine di soddisfare esigenze di funzionalità, economicità e omogeneità sul
territorio regionale e ferma restando l’autonomia regolamentare dei singoli enti
locali, con il regolamento regionale sono determinati: (10)
a) le tipologie dei mezzi e degli strumenti operativi in
dotazione alla polizia locale, nonché i colori da utilizzare per i relativi
allestimenti; b) le caratteristiche e i modelli delle divise degli addetti
alla polizia locale con i relativi elementi identificativi dell’addetto e
dell’ente di appartenenza, comprensivi dello stemma della Regione Puglia, tali
da escludere stretta somiglianza o comunque confusione con le uniformi delle
forze di polizia e delle forze armate dello Stato; c) i simboli distintivi
di grado e le tessere di riconoscimento personale da attribuire a ciascun
addetto in relazione alla figura professionale e alle funzioni conferite; d)
i tipi e le caratteristiche degli strumenti di autodifesa, tra i quali lo spray
al capsicum e il bastone estensibile, nonché i criteri per l’assegnazione, la
custodia e il trasporto degli strumenti stessi, nel rispetto della normativa
statale vigente in materia; e) l’organizzazione e lo svolgimento di corsi di
addestramento, con frequenza periodica obbligatoria per il personale di polizia
locale dotato di armi da sparo, e di corsi di difesa personale; f) i criteri
per l’adozione di una modulistica uniforme a livello regionale; g)
l’organizzazione di controlli periodici della idoneità psico-fisica per il
personale dotato di armi da sparo.
2. I veicoli in dotazione al
personale della polizia locale sono scelti fra i modelli più recenti e muniti
delle caratteristiche tecniche più idonee per assolvere adeguatamente i compiti
cui sono destinati. Le dimensioni e i dispositivi di sicurezza devono garantire
la massima sicurezza del personale che li utilizza.
3. I corpi di
polizia locale possono essere dotati di natanti a motore per i servizi marittimi
e nelle acque interne.
(10) Vedi il r.r.
n. 11/2017. ( così come modificato dal r.r. 18/2019 )
Art. 13Personale ausiliario e volontario 1. Il personale di cui ai commi 132 e 133 dell’articolo 17 (Ulteriori
disposizioni in materia di semplificazione dell’attività amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo) della legge 15 maggio
1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo), nonché gli incaricati di funzioni
ausiliarie ai servizi di polizia locale di cui ai commi 2 e 4, sono soggetti al
coordinamento tecnico-operativo del comandante del corpo o del responsabile del
servizio.
2. Al personale delle aziende concessionarie di servizi di
igiene pubblica può essere attribuita dal sindaco la funzione di accertamento e
contestazione delle violazioni amministrative alle ordinanze e/o regolamenti
comunali in materia di igiene e conferimento rifiuti, previo superamento di
apposito corso di formazione.
3. La Regione e gli enti locali possono
utilizzare la collaborazione di personale messo a disposizione da organizzazioni
di volontariato iscritte negli appositi registri nelle attività volte alla
prevenzione degli illeciti e all’integrazione tra politiche di sicurezza e
politiche sociali, educative, ambientali e territoriali.
4. Le forme e
modalità di collaborazione di cui al comma 3 sono stabilite in appositi
protocolli sottoscritti o convenzioni stipulate con le organizzazioni
interessate, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 11 agosto 1991 n.
266 (Legge-quadro sul volontariato).
TITOLO 3INIZIATIVE E STRUTTURE DELLA REGIONE
Art. 14Promozione della collaborazione istituzionale 1. La Regione, nel rispetto del potere statale di coordinamento previsto dal
terzo comma dell’articolo 118 della Costituzione, promuove intese con gli organi
dello Stato e con gli enti locali, al fine di favorire forme di collaborazione
istituzionale dirette, in particolare:
a) allo scambio informativo e alla realizzazione di sistemi
informativi integrati sugli andamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni di
illegalità e degli illeciti rilevati sul territorio; b) al coordinamento
delle attività di polizia locale su base regionale, in particolare mediante
l’introduzione e l’utilizzo integrato di tecnologie innovative; c) al
coordinamento delle attività di difesa dei beni artistici, culturali e
paesaggistici, per salvaguardarne la conservazione e la fruizione; d) alla
formazione e all’aggiornamento professionale degli addetti alla polizia locale.
2. Nell’ambito delle forme di collaborazione istituzionale di
cui al comma 1, la Regione promuove, mediante la stipula di apposite intese, la
collaborazione tra le polizie locali delle province e/o dei comuni, singoli o
associati, al fine di realizzare un esercizio integrato delle funzioni di
polizia locale per un più diffuso ed efficace controllo del territorio.
Art. 15Finanziamento di interventi 1. Al fine di un continuo miglioramento del controllo del
territorio mediante una più efficiente organizzazione e un più efficace
svolgimento delle funzioni di polizia locale, la Regione, nel limite dello
stanziamento annuale di bilancio, promuove, anche mediante cofinanziamento,
interventi diretti all’introduzione di innovazioni tecnologiche nella gestione
del servizio, nonché al potenziamento delle strutture e in particolare
all’impianto e al miglioramento delle sale operative e al collegamento tra le
stesse.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la
Regione adotta un programma triennale, individuando in particolare:
a) la tipologia degli interventi; b) gli indirizzi e le
direttive per la predisposizione dei progetti, nonché il termine per la
presentazione degli stessi da parte degli enti locali; c) i criteri e le
modalità per la concessione e l’erogazione dei finanziamenti, con preferenza,
nell’ordine, per le unioni di comuni, per le gestioni in forma associata e per i
comuni che destinino quote superiori al minimo di legge per le finalità di cui
ai commi 4, 5 e 5bis dell’articolo 208 (Proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie) del d.lgs. 285/1992; d) i criteri e le modalità per la verifica
dell’attuazione dei progetti finanziati e per la revoca dei finanziamenti
erogati in caso di mancata attuazione del progetto o di mancato rispetto della
normativa di settore da parte degli enti locali.
3. Ai fini dell’attuazione del programma regionale, gli enti
locali, entro il termine stabilito, presentano appositi progetti d’intervento
agli uffici regionali di cui all’articolo 18, i quali provvedono, entro trenta
giorni dalla data di ricezione, alla verifica della compatibilità con il
programma regionale, formulando eventualmente osservazioni o proposte di
modifica.
4. Il programma, con la graduatoria degli interventi
ammissibili a cofinanziamento, è adottato dalla Regione, sentita la commissione
tecnico-consultiva di cui all’articolo 19, entro il 31 dicembre antecedente il
triennio cui si riferisce ed è aggiornato annualmente in relazione alle
disponibilità di bilancio.
5. Gli interventi ammissibili a
cofinanziamento, ai sensi del presente articolo, comprendono misure di sostegno
finanziario alle famiglie del personale di polizia locale vittima di reato.
Art. 16Promozione della gestione associata 1. La Regione promuove la gestione associata dei servizi di polizia locale per
garantire uno svolgimento efficiente, efficace, omogeneo e coordinato delle
relative funzioni su tutto il territorio regionale. A tal fine, la Regione
stabilisce:
a) criteri per la gestione in forma associata tra i comuni,
ferma restando l’obbligatorietà per quelli con popolazione inferiore a 5 mila
abitanti; b) incentivi, anche finanziari, nell’ambito dei programmi di cui
all’articolo 15, a favore delle gestioni in forma associata, preferibilmente
attraverso unione, nonché criteri per la verifica dell’utilizzazione dei
finanziamenti e per l’eventuale revoca degli stessi.
2. La Regione
promuove, altresì, la stipula di accordi tra enti locali singoli o associati per
regolare forme di collaborazione operativa tra i rispettivi corpi e servizi di
polizia locale, comunale o provinciale, ivi compresa l’istituzione di nuclei
specialistici intercomunali, ai fini della gestione di specifiche funzioni di
polizia locale che non possano essere adeguatamente esercitate dai singoli enti.
Art. 17Riserva di quote di edilizia residenziale (11) [ 1. Nell’ambito dei programmi regionali di edilizia residenziale pubblica è riservata una quota di alloggi al personale dei corpi e servizi di polizia locale della Regione.]
(11) Articolo abrogato dall’ art. 1,
comma 1, lettera j), l.r.
5 marzo 2012, n. 2, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Art. 18Attività regionale di coordinamento delle funzioni e compiti di polizia locale 1. Per assicurare le funzioni di coordinamento, indirizzo e
sostegno all’attività dei corpi e dei servizi di polizia locale di cui
all’articolo 2, la competente struttura regionale, in costante raccordo con la
commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 19, svolge i seguenti
compiti:
a) realizzare e gestire il numero telefonico unico regionale di
polizia locale e la banca dati regionale di polizia locale; b) monitorare
l’esercizio delle funzioni di polizia locale in relazione alle esigenze del
territorio; c) predisporre il programma regionale e gli atti necessari agli
interventi di cui agli articoli 15 e 16, curandone e verificandone l’attuazione.
Art. 19Commissione tecnico-consultiva per la polizia locale (12) 1. La commissione tecnico-consultiva regionale per la polizia locale, già
istituita con legge
regionale 24 gennaio 1989, n. 2 (Norme in materia di polizia locale), quale
centro di propulsione organizzativa e culturale aperto alle innovazioni, allo
studio e alla ricerca, è così composta: (14) a) dirigente della struttura regionale di cui all’articolo 18 o
suo delegato; b) tre comandanti dei corpi di polizia locale dei comuni
capoluogo di provincia, scelti dall’assessore regionale di intesa con
l’Associazione nazionale comuni d’Italia (A.N.C.I); c) due rappresentanti dei corpi di polizia locale dei comuni
non capoluogo, scelti dall’Assessore regionale di intesa con l’A.N.C.I d) due rappresentanti dei corpi di polizia locale delle
province, scelti dallAssessore regionale dintesa con lUnione delle Province
dItalia (U.P.I.) ;(13) e) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni
sindacali firmatarie di Contratto nazionale di comparto;
f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni
professionali maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. Con
decreto del Presidente della Giunta regionale sono nominati i componenti di cui
alle lettere e) e f), che durano in carica fino alla data di insediamento della
nuova Giunta regionale e sono rinnovati entro quarantacinque giorni dalla
suddetta data.
3. La commissione fornisce supporto alla Regione,
formulando proposte, fornendo informazione tecnico-giuridica e prestando
consulenza riguardo all’organizzazione e alla gestione dell’attività formativa
di cui agli articoli 20 e 21.
4. Ai componenti la commissione spetta
esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori
della stessa.
5. La commissione può operare anche in attesa della nomina
di cui al comma 2.
(12) Con la l.r. 45/2012, art. 47, al fine di assicurare il corretto funzionamento della Commissione tecnico-consultiva per la polizia locale di cui al presente articolo, è stato istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 08.02.01, apposito capitolo di spesa con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio 2013 di euro 20 mila. Per gli esercizi finanziari successivi, al finanziamento del suddetto capitolo si provvede nei limiti dei relativi stanziamenti annuali di bilancio. (13) Lettera così modificata dall’ art. 1,
comma 1, lettera k), l.r.
5 marzo 2012, n. 2, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato : "d) tre comandanti, in
rappresentanza dei corpi di polizia locale delle province, scelti dall’Assessore
regionale d’intesa con l’Unione delle Province d’Italia (U.P.I);" (14) Vedi il r.r.
n. 11/2017.
TITOLO 4FORMAZIONE DEL PERSONALE
Art. 20Sistema permanente di formazione 1. La Regione promuove la realizzazione di un sistema
permanente di formazione per l’accesso ai ruoli della polizia locale, nonché per
la qualificazione e l’aggiornamento professionale di tutti gli addetti.
2. La Regione può istituire, compatibilmente con le disponibilità
finanziarie, una scuola regionale di polizia locale, anche su base
interregionale, previo accordo di programma tra le Regioni interessate.
3. Con apposito regolamento, su proposta della commissione
tecnico-consultiva, sono stabiliti:
a) i criteri per l’organizzazione e il funzionamento delle
attività formative, nonché per la costituzione del comitato
didattico-scientifico di cui all’articolo 21; b) la durata e le
caratteristiche dei corsi, nonché le modalità di svolgimento delle prove finali;
c) le modalità e i criteri per l’istituzione e la gestione dell’albo dei
docenti di cui all’articolo 22; d) i programmi formativi approvati dalla
commissione tecnico-consultiva.
Art. 21Corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento 1. Il sistema permanente di formazione di cui al comma 1 dell’articolo 20 si
articola in :
a) corsi di formazione per i neo assunti nei ruoli della
polizia locale; b) corsi di qualificazione e di aggiornamento per tutto il
personale della polizia locale.
2. I corsi di formazione di cui alla
lettera a) del comma 1 sono rivolti al personale neo assunto, che deve
obbligatoriamente frequentarli entro il primo anno dalla data di assunzione in
servizio.
3. La partecipazione ai corsi di qualificazione e di
aggiornamento di cui alla lettera b) del comma 1 è obbligatoria per tutti gli
addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale, compresi i comandanti e i
responsabili di servizi. Gli enti di appartenenza devono consentirla a ciascuno,
a rotazione, almeno una volta ogni tre anni. Qualora siano previste prove
finali, il superamento delle stesse costituisce titolo valutabile ai fini della
progressione in carriera.
4. Ai corsi di formazione e di aggiornamento
possono partecipare anche gli appartenenti alla polizia locale di altre Regioni,
previa sottoscrizione di una quota di partecipazione alle spese determinata
dall’apposito regolamento.
5. Ai corsi di formazione e di aggiornamento
di cui al presente articolo può partecipare anche il personale ausiliario di cui
all’articolo 13.
Art. 22Albo regionale dei docenti 1. Ai fini del conferimento degli incarichi di docenza nei corsi di cui
all’articolo 21, è istituito presso la struttura regionale di cui all’articolo
18 l’albo regionale dei docenti in materia di polizia locale.
2.
All’albo possono essere iscritti soggetti in possesso di diploma di laurea
specialistica o conseguita con il vecchio ordinamento, oppure dotati di
particolare qualificazione e specializzazione nelle materie oggetto di
insegnamento dei corsi, in relazione ai titoli di studio conseguiti e
all’esperienza professionale acquisita.
3. L’istituzione e la tenuta
dell’albo, nonché i requisiti per l’iscrizione, sono disciplinati con apposito
regolamento.
TITOLO 5DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23Disposizioni finanziarie 1. La declaratoria del capitolo di spesa n. 1010030 - U.P.B. 08.02.01. - del
bilancio autonomo regionale è sostituita dalla seguente: “Spese per interventi
finalizzati all’innovazione, miglioramento e potenziamento delle polizie locali
ai sensi dell ’articolo 15 della legge regionale n. 37 del 14/12/2011”.
2. La declaratoria del capitolo di spesa n. 1010020 - U.P.B. 08.02.01. -
del bilancio autonomo regionale è sostituita dalla seguente: “Spese per lo
svolgimento dei corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento del
personale delle polizie locali ai sensi dell’ articolo. 21 della legge regionale n. 37 del 14/12/2011”.
3. Per le finalità di cui all’articolo 18,
comma 1, lett. a), è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito
della U.P.B. 08.02.01, il capitolo di spesa 1010045, denominato “Spese per la
realizzazione e la gestione del numero telefonico unico regionale di polizia
locale e la banca dati regionale di polizia locale ai sensi dell’ art. 18, comma
1, lett a,) della legge regionale n. 37 del 14/12/2011”.
4. Al
finanziamento dei capitoli di cui ai commi 1, 2 e 3 si fa fronte nei limiti
degli stanziamenti annuali di bilancio.
5. Per le finalità di cui
all’ articolo 16, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della
U.P.B. 08.02.01, il capitolo di spesa 1010040, denominato “Incentivi finalizzati
alla gestione in forma associata del servizio di polizia locale o di alcune
funzioni di esso - legge regionale n. 37 del 14/12/2011”, con una dotazione
finanziaria per l’esercizio finanziario 2011, in termini di competenza e cassa,
di euro 300 mila, al cui finanziamento si provvede con corrispondente riduzione
della dotazione finanziaria del capitolo 1750 “Spese per il conferimento di
funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali ( l.r.
n. 36/2008, art. 14”) della medesima U.P.B. 08.02.01.
Art. 24Disposizioni transitorie 1. Sono riconosciuti i corpi e i servizi di polizia locale già istituiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legislazione previgente. 2. Gli enti locali adeguano i rispettivi regolamenti di polizia locale, ove esistenti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, di ciascun regolamento attuativo. 2 bis.Le disposizioni della presente legge e dei regolamenti attuativi si applicano, comunque, anche in mancanza di adeguamento. (15) 3. La Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 19 è insediata entro il 30 giugno 2012. (16) 4. Entro i successivi sei mesi la Regione adotta: a) il regolamento di cui al lettera e) dell’articolo 2; b) i regolamenti e il codice deontologico di cui all’articolo 11; c) il regolamento di cui all’articolo 12. 5. Entro i successivi dodici mesi sono adottate le deliberazioni di cui agli articoli 15 e 16. 6. Fino a nuova deliberazione della Giunta regionale restano in vigore i segni distintivi per la polizia locale di cui alla l.r. l.r.
2/1989. 7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione individua con legge, nel rispetto dell’articolo 8 della legge regionale 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale in forma obbligatoriamente associata, attraverso unione o convenzione, da parte dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, ai sensi dei commi 28 e 30 dell’articolo 14 del d.lgs. 78/2010.
(15) Comma inserito dalla l.r. 2/2012, art. 1, c. 1, lett. l) (16) Comma così sostituito dalla l.r. 2/2012, art. 1, c. 1, lett.m). nel BUR erroneamente riportata come lett. j) (ndr)
Art. 25Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fatto
salvo quanto previsto all’articolo 24, sono abrogate le seguenti leggi
regionali: a) 10
gennaio 1974, n.1 (Istituzione di corsi di perfezionamento, addestramento e
formazione professionale per gli agenti di polizia locale, urbana e rurale); b) 6
giugno 1980, n. 61 (Contributi sulla spesa per l’acquisto di attrezzature
per il potenziamento delle strutture di polizia urbana e rurale);
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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