Legge Regionale 4 luglio 1973, n. 16 Adeguamento della legge 12- 3- 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica.
Art. 1(1) LAmministrazione regionale, nei limiti della spesa di L. 600.000.000 per
lesercizio finanziario 1972, può concedere, per le iniziative di cui
allart. 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326, contributi in conto
capitale nella misura massima del 25% della spesa riconosciuta ammissibile (2)
(1) Legge abrogata dalla l.r. 39/79, art. 12(2) Vedi, anche, quanto disposto l.r.
30 agosto 1973, n. 23, art. 1, l.r.
30 dicembre 1974, n. 44, l.r.
28 maggio 1975, n. 46 e l.r.
25 novembre 1976, n. 26.
Art. 2I contributi di cui allarticolo precedente sono concessi, in
applicazione dei criteri fissati dalla competente commissione consiliare
permanente entro i limiti della legge 12 marzo 1968, n. 326, con
provvedimento del Presidente della Giunta regionale su conforme delibera di
Giunta, sentita la commissione stessa. Con il provvedimento di concessione di
contributo si stabiliscono il termine entro il quale le opere debbono essere
ultimate e le modalità di concessione, liquidazione e pagamento del contributo
stesso.
Art. 3Alla copertura di L. 600.000.000 derivante dalla attuazione
della presente legge, a carico dellesercizio finanziario 1972 si provvede con
le seguenti variazioni di bilancio nello stato di previsione della spesa per
lesercizio medesimo:
In diminuzione: |
Cap. 327 - Contributi nel pagamento dellimporto dei mutui venticinquennali
contratti per lattuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico
(art. 20, n. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 326) |
L. 260.000.000 |
Cap. 328 - Contributi nel pagamento dellimporto dei mutui decennali
contratti per lattuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico
(art. 20, n. 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326) |
» 130.000.000 |
In aumento: |
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Cap. 329 - Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature
ricettive (art. 20, n. 3 della legge 12 marzo 1968, n. 326) ... |
L. 390.000.000 |
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La spesa di L. 600.000.000 di cui allart. 1 della presente
legge graverà pertanto sul capitolo 329 dello stato di previsione dello
esercizio 1972.
Le somme stanziate, se non utilizzate nellesercizio
finanziario 1972, anche per effetto di revoca o di rinunzia dei contributi sono
trasferite nellesercizio successivo a quello previsto dalla presente legge.
Art. 4La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto dellart. 127 della Costituzione e dellart. 60
dello Statuto.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
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