Anno 1980
Numero 65
Data 09/06/1980
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 5 luglio 1980, n. 48, S.O.
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Legge Regionale 9 giugno 1980, n. 65

Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali.



Art. 1

(1) Oggetto delle tasse.


Gli atti e provvedimenti soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, istituite con la legge regionale 13 gennaio 1972, n. 1, sono quelli elencati nellannessa tariffa che fa parte integrante della presente legge.

Le tasse sono dovute nella misura e nei modi prescritti nella tariffa stessa. 



(1) Vedi anche la l.r. 31/2001


Art. 2

Riscossione delle tasse.


La tassa di rilascio è dovuta in occasione dellemanazione dellatto e va corrisposta non oltre la consegna di esso allinteressato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti venuti a scadenza vengono nuovamente posti in essere.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione devono essere corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa.

Nei casi espressamente previsti nella tariffa, gli atti la cui validità superi lanno sono assoggettati ad una tassa annuale da corrispondere nel termine stabilito nella tariffa per ogni anno successivo a quello nel quale latto è stato emesso.

Quando la misura della tassa è in funzione della popolazione dei comuni, questa è desunta dai dati dellultimo censimento pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. 




Art. 3

Modalità di pagamento.


Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa si corrispondono mediante versamento su apposito conto corrente intestato alla Tesoreria della Regione Puglia. 




Art. 4

Riscossione coattiva.


Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle corrispondenti soprattasse nonché per la riscossione delle penalità si applicano le disposizioni del testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639




Art. 5

 
Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse.


Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci fino a quando queste non siano state pagate. 




Art. 6

(2)  (Sanzioni)


 [1. Chi esercita unattività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto latto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima, in ogni caso non inferiore a lire 200 mila  .(4) 

2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso. (5) 

Salvo che non sia diversamente disposto nell annessa tariffa, nel caso di pagamento delle tasse annuali oltre i termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:

a) in una sopratassa del 10% della tassa dovuta, se questa e corrisposta entro 30 giorni dalla scadenza;

b) da una sopratassa del 20% della tassa dovuta se questa e corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a) ma prima dell accertamento dell infrazione  (3) 



(2) Articolo così sostituito dalla l.r. 14/98, art. 59, comma 1
(3) Comma  abrogato dalla l.r. 25/2003, art. 8
(4) Vedi, anche, l'art. 8, comma 1, legge regionale. 4 dicembre 2003, n. 25
(5) Vedi, anche, l'art. 8, comma 1, legge regionale. 4 dicembre 2003, n. 25


Art. 7

Accertamento e definizione delle violazioni.


Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli Organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai funzionari dellamministrazione regionale in servizio presso gli uffici tributari e gli uffici regionali del Contenzioso appositamente designati dallAssessore al ramo e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

I processi verbali di accertamento devono pervenire, secondo la competenza territoriale, agli uffici regionali del contenzioso, istituiti in ogni capoluogo di Provincia, per i provvedimenti di competenza. 




Art. 8

Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie.


Le pene pecuniarie irrogate per le infrazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono riscosse dalla Tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168 e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione allErario agli effetti di cui allart. 1 di detta legge.

Per i proventi di pertinenza dei funzionari regionali di cui al precedente art. 7 si applicano le disposizioni previste dallart. 78 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18




Art. 9

Decadenze e rimborsi.


Laccertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

Il contribuente può chiedere al competente Ufficio regionale del Contenzioso la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali indebitamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dellatto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

Nonostante linutile decorso del termine di cui al primo comma, latto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia fino a quando la stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento. 




Art. 10

Norme abrogate.


Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nelle leggi regionali concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, sono abrogate. 




Art. 11

Rinvio.


Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme dello Stato che disciplinano le tasse sulle concessioni governative, nonché quelle contenute nella legge regionale 13 gennaio 1972, n. 1 e nella legge regionale 31 marzo 1973, n. 8.




Art. 12

(Disposizioni transitorie e finali)


Il pagamento per lanno 1980 delle tasse indicate nellallegata tariffa e non previste nella precedente tariffa annessa alla legge regionale 17 agosto 1977, n. 28, qualora non sia ancora avvenuto, può essere effettuato entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I pagamenti eventualmente effettuati dai contribuenti allo Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e dovuti alla Regione dal 1° gennaio 1978, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si considerano validamente eseguiti fatta salva la richiesta di rimborso della Regione nei confronti dello Stato.

Non è dovuta alcuna integrazione per le tasse corrisposte alla data di entrata in vigore della presente legge nella misura indicata nellalegge regionale 17 agosto 1977, n. 28 sui provvedimenti amministrativi previsti nellannessa tariffa.

Tariffa allegato (6) 



(6) L’allegato è da intendersi implicitamente abrogato dalla l.r. 31/2001, art. 1. Vedi ora l’allegato alla l.r. 31/2001