Legge Regionale 21 giugno 1980, n. 74
Modifica art. 16 della legge regionale 21 gennaio 1972, n. 2 « Norme per il funzionamento degli organi di controllo della Regione sugli atti degli Enti locali » e degli artt. 1 e 2 della legge regionale 5 settembre 1972, n. 12 « Determinazione delle indennita' dovute ai Presidenti ed ai componenti degli organi di controllo sugli atti degli Enti locali della Regione ».(1)
Art. 1(2) (3)
[L art. 16 della legge
regionale 21- 1- 72, n. 2 e sostituito dal seguente:
Il Comitato regionale
e le Sezioni decentrate subiscono mensilmente il calendario delle sedute, che
devono avere luogo non piu di venti volte al mese.
Il calendario viene pubblicato
nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione.
Le adunanze si svolgono, nei
giorni fissati e negli orari stabiliti, nelle sedi assegnate alla
Regione.
L ordine del giorno degli
argomenti da trattare deve essere comunicato, in uno con l avviso di
convocazione, almeno due giorni prima della data dell adunanza.
Nello stesso termine la
documentazione riguardante gli argomenti allo ordine del giorno va posta a
disposizione dei componenti presso la segreteria dell organo di controllo.
Alle riunioni del Consiglio
regionale e della sezione decentrata devono essere invitati e possono
partecipare anche i componenti supplenti:
questi hanno diritto di voto solo se chiamati a sostituire un componente
effettivo.
I componenti dei Collegi che
per qualsiasi motivo siano impossibilitati a partecipare alle riunioni devono
immediatamente informare il Presidente ai fini della sostituzione con i
componenti supplenti.
Il Presidente del Comitato di
controllo o di ciascuna Sezione decentrata invita alle sedute, limitatamente
all esercizio dei controlli di cui all art. 16 della legge 12- 2- 68, n. 132,
il Medico provinciale del capoluogo della Regione ovvero della rispettiva
Provincia.
L assenza o impedimento del
Medico Provinciale non impedisce di deliberare .]