Legge Regionale 9 febbraio 1981, n. 16 Proroga della legge regionale 1 febbraio 1977 n. 3. Interventi regionali per agevolare l' acquisizione delle aree dei piani di edilizia economica e popolare e la realizzazione di alloggi da parte delle cooperative edilizie.
Art. 11. La legge regionale 1
febbraio 1977, n. 3, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali n.
35 del 4/ 8/ 1978 e n. 76 del 21 giugno 1980, e prorogata fino all entrata in
vigore della legge regionale organica in materia di edilizia
residenziale.
Art. 21. La concessione dei prestiti
di cui all art. 3 della legge regionale 1/ 2/ 1977 n. 3, in favore dei Comuni o
loro Consorzi per acquisizione ed urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani
di zona di cui alla legge statale 18/ 4/ 1962 n. 167, viene effettuata in base a
programmi coordinati con quelli formulati ai sensi dell art. 40 della legge
statale 5/ 8/ 1978 n. 457.
2. A tal fine le domande,
corredate dalla documentazione di cui all art. 5 lettere a, b, c, d, e, f, g,
della predetta legge regionale 1/ 2/ 1977 n. 3, sono inviate entro il 30 aprile
di ogni anno direttamente dai Comuni all Assessorato regionale competente che
ne curera la istruttoria per la formulazione del programma annuale.
Art. 31. I contributi sui mutui di
cui all art. 9 della citata legge regionale 1/ 2/ 1977 n. 3, sono concessi
sulla base di graduatorie uniche per Cooperative a proprieta divisa ed a
proprieta indivisa, formulate a seguito di bando emesso dalla Giunta
regionale.
2. I criteri per la scelta dei
soggetti attuatori, le modalita per la presentazione degli atti amministrativi
e tecnici richiesti, la localizzazione degli interventi nonche ogni altro
adempimento necessario per l attuazione dei programmi di edilizia agevolata e
convenzionata di cui alla presente legge, coincidono con quelli adottati nell
ultimo bando regionale di attuazione della legge statale 5/ 8/ 1978, n. 457.
3. Le graduatorie rimangono
valide fino a nuove graduatorie, definite attraverso successivo bando, che la
Giunta regionale emette non oltre due anni dalla data di scadenza del precedente
bando.
Art. 4 I contributi di cui allart. 3 della presente legge sono assegnati per lattuazione di programmi di edilizia agevolata-convenzionata nella misura del 60% delle disponibilità complessive annualmente determinate, in favore di Cooperative Edilizie e loro Consorzi; del 20% in favore di Imprese e loro Consorzi; del 20% in favore dei Comuni e degli I.A.C.P.. [ L’accertamento dei requisiti degli acquirenti degli alloggi costruiti dalle Imprese è fatto dai Comuni sulla base del D.P.R. 31/12/1972, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni] (1)
Art. 51. Le disposizioni di cui al
comma 3 dell art. 1 della legge regionale 21/ 6/ 1980 n. 76 sono estese anche
in favore delle Imprese attuatrici di
programmi di edilizia agevolata.
Art. 61. Sono abrogate tutte le
disposizioni della legge regionale 1/ 2/ 1977 n. 3 e successive modificazioni ed
integrazioni incompatibili con quelle della presente legge.
Art. 71. Agli oneri derivanti dall
applicazione della presente legge si fara fronte con gli appositi stanziamenti
previsti annualmente nei bilanci di previsione.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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