Anno 1984
Numero 17
Data 17/04/1984
Abrogato No
Materia Programmazione;
Note (*) In riferimento agli artt. 14 e 15 della presente legge, l'art. 30 della l.r. 14/98 ha disposto la revoca dei contributi alla Amministrazioni locali che alla data di entrata in vigore della legge (14/98) non abbiano presentato istanza di liquidazione a saldo.
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 17 aprile 1984, n. 17

Disposizioni finanziarie in attuazione del Piano Regionale di Sviluppo.(1) 


(1) In riferimento agli artt. 14 e 15 della presente legge, l'art. 30 della l.r. 14/98 ha disposto la revoca dei contributi alla Amministrazioni locali che alla data di entrata in vigore della legge (14/98) non abbiano presentato istanza di liquidazione a saldo.


Art. 1


La presente legge e finalizzata all attuazione delle priorita definite del Piano Regionale  di Sviluppo approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 255 del 28 aprile 1982.

A tale scopo vengono definite disposizioni per la realizzazione di interventi e per la redazione di studi e progetti ad iniziativa della Regione e degli Enti Locali della Puglia.




TITOLO 1

(Disposizioni per la realizzazione di interventi)





Art. 2

(Risanamento delle acque)


Per la realizzazione dei seguenti interventi relativi al Piano di risanamento delle acque:

a) costruzione di reti idriche interne agli abitati;

b) costruzione di reti fognarie;

c) costruzione di impianti di depurazione;

d) avvio delle iniziative per la tutela delle risorse delle acque depurate nei comparti produttivi;

e) realizzazione di discariche di soccorso ed impianti per lo smaltimento dei fanghi rivenienti dai processi di depurazione e rifiuti speciali;

e autorizzata la spesa di 227 miliardi iscritta nel Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1984 al Cap. 00408.

Per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 le previsioni rispettivamente di 240 miliardi e di 403,6 miliardi trovano copertura nel Bilancio pluriennale 1984- 86 allegato al Bilancio di previsione per l esercizio 1984.

Le procedure per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi sono disciplinate dalla Legge Regionale 19 dicembre 1983, n. 24  Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia . 




Art. 3

(Informatica)


In attuazione della normativa di cui all art. 8 della LR 25 luglio 1979, n. 44 Modifiche ed integrazioni alla LR 4 marzo 1975, n. 24 - Procedure ed organi della programmazione , per la realizzazione dei seguenti interventi relativi al Piano per l informatica:

a) sistemi informativi di supporto alla programmazione nel rispetto delle direttive indicate dal Piano Regionale di Sviluppo;

b) sottosistema informatico sanitario in applicazione dell art. 58 della Legge statale n. 833/ 78;

e autorizzata per l anno 1984 la spesa di  42 miliardi di lire inserita nello specifico fondo globale previsto dal Cap. 00401 del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1984.

Per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 le previsioni rispettivamente di 60 miliardi e di 30 miliardi trovano copertura nel Bilancio pluriennale 1984- 86 allegato al Bilancio di previsione per l anno 1984.

La Regione disciplinera con specifico provvedimento legislativo le procedure per la realizzazione degli interventi indicati ai precedenti commi.




Art. 4

(Servizi di Terziario Avanzato di supporto al sistema produttivo ed all Amministrazione Regionale)


Per la realizzazione degli interventi riguardanti i servizi di Terziario Avanzato di supporto al sistema produttivo (con riferimento alle materie di competenza regionale) ed all Amministrazione Regionale e locale, la Regione adotta uno specifico Piano secondo le direttive indicate dal Piano Regionale di Sviluppo.

La Regione, altresì, a norma dell art. 17 della Legge 21 maggio 1981, n. 240 Provvidenze a favore dei consorzi e delle societa consortili tra piccole e medie imprese nonche delle societa consortili miste , partecipa a societa consortili miste per l attuazione anche dei programmi sperimentali avviati da strutture tecnologiche in fase di realizzazione in Puglia.

A tal fine e autorizzata per l anno 1984 la spesa di 8 miliardi di lire inserita nello specifico Fondo globale previsto dal Cap. 00401 del Bilancio  di previsione per l esercizio finanziario 1984.

Per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 le previsioni rispettivamente di 5 miliardi e di 2 miliardi trovano copertura nel Bilancio pluriennale 1984- 1986 allegato al Bilancio di previsione per l anno 1984.

Le procedure per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi saranno disciplinate da appositi provvedimenti legislativi. 




Art. 5

(Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali)


Per la realizzazione di interventi relativi alla salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali della Puglia ed alla conservazione dei beni ambientali, è autorizzata la spesa di 4 miliardi di lire iscritta nel Bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1984 al Cap. 00409.

Per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 le previsioni rispettivamente di 5 miliardi e 5 miliardi trovano copertura nel Bilancio pluriennale 1984-86 allegato al Bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1984.

Le procedure per la realizzazione degli interventi indicati ai precedenti commi sono disciplinate dalla Legge regionale 20 novembre 1979, n. 72  “Tutela dellambiente naturale e culturale caratteristico della Regione Puglia”  (2) e dalla Legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 “Tutela ed uso del territorio”.



(2) La l.r. 72/79 è stata abrogata dalla l.r. 6/88.


Art. 6

(Viabilita regionale)


Per la realizzazione dei seguenti interventi riguardanti la viabilità regionale:

-        costruzione della strada regionale n. 1 a servizio del Sub-Appennino foggiano;

-        costruzione della strada regionale n. 6 della Murgia Centrale;

-        costruzione della strada regionale n. 8 di Circuitazione della penisola salentina-versante jonico;

è autorizzata la spesa di 25 miliardi di lire iscritta nel Bilancio di previsione per il 1984 al Cap. 00410.

Per gli esercizi finanziari 1985-1986 le previsioni rispettivamente di 40 miliardi e 40 miliardi trovano copertura nel Bilancio di pluriennale 1984-86 allegato al Bilancio di previsione 1984.

Le procedure per la realizzazione degli interventi indicati ai precedenti commi sono disciplinati dalla Legge regionale 12 agosto 1978, n. 37 “Norme in materia di Lavori Pubblici”. (3) 



(3) La l.r. 37/78 è stata abrogata dalla l.r. 25/85


Art. 7

(Osservatorio del mercato del Lavoro)


Per la realizzazione dell Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro, con riferimento alla funzione specifica ed esclusiva di supporto informativo per la programmazione regionale secondo le finalita e le direttive indicate dal Piano Regionale di Sviluppo, e autorizzata per l anno 1984 la spesa di 1 miliardo di lire inserita nello specifico Fondo globale previsto dal Cap. 00401 del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1984.

Per gli esercizi finanziari 1985- 86 le previsioni rispettivamente di 1,4 miliardo e 1,4 miliardo trovano copertura nel Bilancio pluriennale 1984- 86 allegato al Bilancio di previsione per l anno 1984.

La Regione disciplinera con specifico provvedimento legislativo le procedure per la realizzazione degli interventi indicati ai precedenti commi.




Art. 8

(Provvedimenti a favore dell occupazione giovanile)


Per la realizzazione di interventi in favore dell occupazione giovanile, attraverso incentivazioni nei settori di competenza regionale, e autorizzata per l anno 1984 la spesa di 7,5 miliardi di lire inserita nello specifico Fondo globale previsto dal Cap. 00401 del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1984.

Per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 le previsioni rispettivamente di 15 miliardi e di 30 miliardi trovano copertura nel Bilancio pluriennale 1984- 86 allegato al Bilancio di previsione per l anno 1984.

La Regione disciplinera con specifico provvedimento legislativo le procedure per la realizzazione degli interventi indicati ai precedenti commi.




Art. 9

(Infrastrutture agricole)


Per la realizzazione dei seguenti interventi relativi alle infrastrutture agricole:

- ricerca di acque nelle zone collinari suscettibili di valorizzazione irrigua, scavo di pozzi e realizzazione di reti principali di distribuzione;

- costruzione di reti di elettrificazione rurale;

- sistemazioni idraulico - agrarie e creazioni di laghetti collinari;

e autorizzata la spesa di 15 miliardi di lire iscritta nel Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1984 al Cap. 00411.

Per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 le previsioni rispettivamente di 75 miliardi e 80 miliardi trovano copertura nel Bilancio pluriennale 1984- 86 allegato al Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1984.

Le procedure per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi sono disciplinate dalla Legge regionale 31 maggio 1980, n. 54  Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei consorzi di bonifica integrale per quanto concerne la sistemazione idraulico - agraria e la creazione dei laghetti collinari; dalla Legge 27 ottobre 1966, n. 910  Provvedimenti per lo sviluppo dell agricoltura nel quinquennio 1966- 1970 per l elettrificazione rurale  e dalla Legge regionale 31 agosto 1981, n. 54 Programmi regionali di sviluppo agricolo e forestale ai sensi della Legge 27 dicembre 1977, n. 984. Organizzazione e snellimento delle procedure   per quanto riguarda la valorizzazione irrigua.




Art. 10

(Piano Regionale per la Casa - Interventi stralcio straordinari)


La Regione, per soddisfare acute esigenze di fabbisogno abitativo, attua un programma straordinario di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata mediante interventi significativi destinati al recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico degradato ed alla realizzazione di nuovi alloggi.

Gli interventi di recupero vengono attuati dai Comuni, cui vengono assegnati i contributi in conto capitale di importo inferiore a tre miliardi, secondo il seguente ordine di priorità:

a)       recupero di immobili di proprietà comunale da destinare ad alloggi E.R.P.. È finanziabile anche il recupero di locali destinati ad attività extraresidenziali fino ad una superficie complessiva del 40% di quella degli alloggi di pertinenza;

b)      il recupero di opere di urbanizzazione primaria, purchè connesse al recupero degli alloggi;

c)       lacquisizione di alloggi da recuperare siti nel contesto di cui al punto a).  Per tali interventi si applicano i limiti massimi di costo e le procedure di cui alla legge 5 agosto 1978, n 457, e successive integrazioni, con le eventuali modificazioni previste in sede di localizzazione;  il prezzo dacquisto degli alloggi è quello di cui alla L.R. 24 aprile 1980, n. 33 maggiorato del 20%;  i tempi di attuazione degli interventi e le modalità di accredito dei fondi sono fissati in sede di localizzazione.

Gli interventi di costruzione di nuovi alloggi vengono attuati da soggetti che presentano programmi con il massimo grado di fattibilità cui vengono assegnati contributi in conto mutuo di durata quindicennale, oltre il periodo di preammortamento. (7) 

Tali interventi, da realizzare in aree anche al di fuori dei Piani di Zona di cui alla legge 18.4.1962, n. 167, purchè convenzionate ai sensi dellart. 8 della legge 28.1.1977, n. 10, sono localizzati per blocchi non inferiori a ventiquattro alloggi e i cui progetti abbiano acquisito il parere favorevole della competente Commissione Edilizia comunale. (8) 

Per tali interventi e per quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina della legge 5.8.1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni. (9) 

I progetti attuatori di programmi di edilizia agevolata, fruenti dei contributi previsti dal presente articolo, decadono dal finanziamento, ferma restando la garanzia regionale, qualora non pervengano allinizio dei lavori entro 10 mesi dalla comunicazione regionale di concessione del contributo sul mutuo. (10) 

Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente norma la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina i criteri per le localizzazioni, per la valutazione delle priorità e per lindividuazione dei soggetti attuatori.

[ Il Presidente della Regione o l Assessore all ERP se delegato, ne dispone l attuazione individuando i soggetti sulla base della piu rapida fattibilita delle proposte che perverranno dagli stessi. ] (4) 

A tal fine i soggetti attuatori dovranno far pervenire alla Regione Puglia - Settore Edilizia Residenziale, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e per gli anni 1985 e 1986 dalla data di pubblicazione della legge di approvazione del Bilancio di previsione, proposte corredate da ogni documentazione concernente lidentificazione dellintervento e la sua fattibilità.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di L. 180 miliardi da ripartirsi in misura di L. 40 miliardi per lesercizio finanziario 1984 e di L. 70 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986.

La quota di fondi da destinare al recupero non può essere inferiore al 50% delle risorse finanziarie disponibili.

Gli oneri rivenienti dallapplicazione del presente articolo troveranno copertura negli appositi capitoli istituiti nei Bilanci regionali di previsione di ogni singolo esercizio finanziario.

Per gli alloggi costruiti ai sensi del presente articolo da soggetti diversi dalle cooperative edilizie e loro consorzi, se venduti a Comuni o dati in locazione, ai sensi della legge 22.7.1982, n. 392, ai Comuni, agli I.A.C.P. o a cittadini aventi i requisiti previsti dallart. 22 della legge 5.8.1978, n. 457 e successive integrazioni e modifiche, si applicano nel periodo di ammortamento del mutuo le agevolazioni creditizie nella misura fissata dallart. 20, lettera b), e con le modalità stabilite dallultimo comma dellart. 19 della stessa legge.  La vendita ai Comuni deve essere effettuata a prezzi non superiori a quelli stabiliti nella convenzione di cui allart. 35 della legge 22.10.1971, n. 865, nonchè in quella di cui agli artt. 7) e 8) della legge 28.1.1977, n. 10. (5) 

La Regione concede ai Comuni che ne fanno richiesta contributi in conto capitale destinati allacquisto degli alloggi ai sensi del precedente comma, in misura pari alla differenza tra il costo di acquisizione degli stessi e lammontare del mutuo agevolato. (6) 



(10) Comma così sostituito dalla l.r  6/87, art. 14, lett. B).
(4) Comma abrogato dalla l.r. 8/86, art. 6, punto 3).
(5) Comma così aggiunto dalla l.r. 8/86, art. 6, punto 4).
(6) Comma così aggiunto dalla l.r.  6/87, art. 14, lett. C).
(7) Comma così sostituito dalla l.r. 8/86, art. 6, punto 1).
(8) Comma così sostituito dalla l.r  6/87, art. 14, lett. A).
(9) Comma così sostituito dalla l.r  8/86, art. 6, punto 2).


Art. 11

(Piano Turistico Regionale: Interventi stralcio straordinari)


Per la realizzazione di interventi stralcio straordinari finalizzati alle direttive del Piano Turistico Regionale riguardanti:

- Il Centro Congressi da localizzarsi a Bari;

- Centri direzionali da localizzarsi rispettivamente nei poli di sviluppo turistico delle province di Foggia, Lecce e della Valle d Iria, comprendente territori delle province di Bari, Brindisi e Taranto;

- lo sviluppo delle Isole Tremiti;

e autorizzata la spesa di 9,9 miliardi di lire inserita nello specifico Fondo globale previsto dal Cap. 00401 del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1984.

Per gli esercizi finanziari 1985- 1986 le previsioni rispettivamente di 4 miliardi e 4 miliardi trovano copertura nel Bilancio di pluriennale 1984- 86 allegato al Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1984.

La Regione disciplina con specifico provvedimento legislativo le procedure per la realizzazione degli interventi indicati nei precedenti commi.




TITOLO 2

(Disposizioni per la redazione di studi, progetti di massima ed esecutivi ad iniziativa della Regione)





Art. 12


Per la redazione nell ambito delle materie di competenza regionale, di studi, progetti di massima ed esecutivi considerati prioritari dal Piano Regionale di Sviluppo, riguardanti:

a) salvaguardia ambientale e sviluppo dei territori in prossimita delle fasce costiere;

b) piano territoriale urbano per la provincia di Foggia;

c) valorizzazione delle aree marginali;

d) sviluppo integrato delle aree della Puglia maggiormente caratterizzate da problemi di disoccupazione;

e) valorizzazione aree interne;

f) aree per insediamenti produttivi;

g) valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

h) servizi di assistenza tecnica in agricoltura;

i) piano turistico regionale;

l) osservatorio del mercato del lavoro;

m) piano regionale per la casa;

n) piano regionale dei trasporti;

o) analisi conoscitive del sistema economico della Puglia attraverso la valutazione degli aggregati settoriali piu significativi;

p) piano integrato di cooperazione Puglia – Basilicata con specifico riferimento alle possibilita operative dell art. 8 del DPR 616/ 77;

e autorizzata la spesa di 23,9 miliardi di lire iscritta nel Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1984 al Cap. 00138, secondo l articolazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

Per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 le previsioni rispettivamente di 24,8 miliardi e 16,5 miliardi trovano copertura nel bilancio Pluriennale 1984- 86 allegato al Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1984. 




Art. 13

(Procedure per la redazione di studi, progetti di massima ed esecutivi ad iniziativa regionale)


Le procedure per la redazione di studi, progetti di massima ed esecutivi ad iniziativa regionale, definibili per stralci funzionali annuali di cui al Titolo II della presente legge, sono disciplinate dalla normativa di cui alla Legge regionale 12 agosto 1981, n. 45 Norme per il conferimento di consulenza .

I progetti di cui al comma precedente ed i relativi stralci funzionali devono essere corredati da una relazione economico - finanziaria elaborata secondo i criteri richiesti per l accesso ai finanziamenti nazionali e comunitari e contenenti un preciso riferimento circa gli effetti economici e occupazionali.

L elaborazione di studi e progetti di cui al comma precedente sono predisposti in coordinamento tra i competenti Assessorati mediante il pieno coinvolgimento delle relative strutture operative.




TITOLO 3

 (Disposizioni per la redazione di progetti di massima ed esecutivi ad iniziativa degli Enti Locali)





Art. 14

(Redazione di progetti di massima ed esecutivi ad iniziativa degli Enti Locali)


Al fine di incrementare le potenzialita progettuali degli Enti Locali nei settori dell agricoltura, dell artigianato, del turismo, delle opere pubbliche e dei servizi sociali di competenza regionale, e autorizzata la spesa di 10 miliardi di lire iscritta nel Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1984 al Cap. 00403.

Per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 le previsioni rispettivamente di 10 miliardi e  10 miliardi trovano copertura nel Bilancio pluriennale 1984- 86 allegato al Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1984.




Art. 15

(Procedure per la redazione di progetti di massima ed esecutivi ad iniziativa degli Enti Locali)


Per le finalita di cui all art 14 della presente Legge le Amministrazioni Provinciali, i Comuni singoli o associati e le Comunita Montane inoltrano al Presidente della Regione - Settore Programmazione, entro il termine perentorio di quattro mesi dalla entrata in vigore della presente Legge, istanze specifiche corredate dalla seguente documentazione:

a) deliberazione dell organo esecutivo formalmente approvato dal rispettivo organo di controllo;

b) indicazione della compatibilita con i vigenti strumenti urbanistici per la eventuale localizzazione delle iniziative proposte;

c) specifica quantificazione finanziaria delle spese necessarie per la elaborazione degli studi e dei progetti;

d) dettagliata relazione dell intervento proposto con particolare riferimento agli effetti economici ed occupazionali.

La Giunta regionale, su proposta congiunta degli assessori alla Programmazione, alla Urbanistica, nonche degli Assessori competenti per materia, sentito il parere del Comitato per il Piano, provvede ad ammettere al finanziamento l elaborazione degli studi e dei progetti proposti, secondo i criteri di seguito indicati:

1) compatibilita con gli obiettivi prioritari indicati nel Piano Regionale di Sviluppo;

2) valenza economica rapportata agli effetti degli investimenti previsti dal progetto;

3) valenza degli investimenti previsti dal progetto ai fini occupazionali;

4) particolare priorita, per il settore delle opere pubbliche di competenza regionale, e riservata alle opere stradali per collegamenti esterni agli abitati;

5) nel settore agricolo particolare priorita e riservata alle iniziative progettuali per la realizzazione di opere di viabilita rurale;

6) nel settore turistico e riservata priorita ad iniziative progettuali per interventi nei territori a particolare vocazione turistica individuati dal Piano Regionale di Sviluppo: a) arco Jonico; b) Gargano ed Isole Tremiti; c) Penisola Salentina; 

d) Zona dei Trulli e delle Grotte; e) Zona archeologica e monumentale dell Ofanto; f) Sub - Appennino Dauno;

7) nel settore dell artigianato particolare priorita e riservata ad iniziative progettuali per la costruzione e la gestione di aree attrezzate per le imprese artigiane.

L effettiva erogazione in favore degli Enti Locali dei finanziamenti di cui al comma precedente avverra nel rispetto delle direttive di cui all art. 9 della  Legge 2 marzo 1949, n. 143 e del terzo comma art. 13  del DL n. 55/ 1983 sulla finanza locale.

La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

TABELLA A Art. 12: Disposizioni per la redazione di studi, progetti di massima ed esecutivi ad iniziativa della Regione (cap. 00138 bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1984 e bilancio pluriennale 1984- 86) (importi espressi in miliardi di lire)

Lettera a) salvaguardia e sviluppo dei territori in prossimita delle fasce costiere 1984 l. 4 1985 l. 7

lettera b) sistema urbano per la Provincia di Foggia 1984 l. 0,5 1985 l. 0,5 1986 l. 1

lettera c) valorizzazione delle aree marginali 1984 l. 2 1985 l. 2 1986 l. 2

lettera d) sviluppo integrato delle aree della Puglia maggiormente caratterizzate da problemi di disoccupazione 1984 l. 3,6 1985 l. 4,5 1986 l. 4,5

lettera e)  valorizzazione aree interne 1984 l. 1 1985 l. 2 1986 l. 2

lettera  f) aree per insediamenti produttivi 1984 l. 1,5 1985 l. 1,5 1986 l. 2

lettera g) valorizzazione commercializzazione prodotti agricoli 1984 l. 1 1985 l. 3 1986 l. 3

lettera h) servizi di assistenza tecnica in agricoltura 1984 l. 2 1985 l. 2 1986 l. 1

 lettera i) piano turistico regionale 1984 l. 4

lettera l) osservatorio del mercato del lavoro 1984 l. 0,6

lettera m) piano regionale per la casa 1984 l. 0,4

lettera n) piano regionale dei trasporti 1984 l. 1

lettera o) analisi conoscitive del sistema economico della Puglia attraverso la valutazione degli aggregati settoriali piu significativi 1984 l. 0,3 1985 l. 0,3 lettera

 p) piano integrato di cooperazione Puglia - Basilicata con specifico riferimento alle possibilita operative dell art. 8 del DPR 616/ 77 1984 l. 2 1985 l. 2 1986 l. 1

Totale stanziamenti 1984 l. 23,9 1985 l. 24,8 1986 l. 16,5