Legge Regionale 17 aprile 1984, n. 17 Disposizioni finanziarie in attuazione del Piano Regionale di Sviluppo.(1)
(1) In riferimento agli artt. 14 e 15 della presente legge, l'art. 30 della l.r. 14/98 ha disposto la revoca dei contributi alla Amministrazioni locali che alla data di entrata in vigore della legge (14/98) non abbiano presentato istanza di liquidazione a saldo. Art. 1La presente legge e
finalizzata all attuazione delle priorita definite del Piano Regionale di Sviluppo approvato dal Consiglio regionale
con deliberazione n. 255 del 28 aprile 1982.
A tale scopo vengono definite
disposizioni per la realizzazione di interventi e per la redazione di studi e
progetti ad iniziativa della Regione e degli Enti Locali della
Puglia.
TITOLO 1(Disposizioni per la realizzazione di interventi)
Art. 2(Risanamento delle
acque) Per la realizzazione dei
seguenti interventi relativi al Piano di risanamento delle acque:
a) costruzione di reti idriche
interne agli abitati;
b) costruzione di reti
fognarie;
c) costruzione di impianti di
depurazione;
d) avvio delle iniziative per
la tutela delle risorse delle acque depurate nei comparti
produttivi;
e) realizzazione di discariche
di soccorso ed impianti per lo smaltimento dei fanghi rivenienti dai processi di
depurazione e rifiuti speciali;
e autorizzata la spesa di 227
miliardi iscritta nel Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1984
al Cap. 00408.
Per gli esercizi finanziari
1985 e 1986 le previsioni rispettivamente di 240 miliardi e di 403,6 miliardi
trovano copertura nel Bilancio pluriennale 1984- 86 allegato al Bilancio di
previsione per l esercizio 1984.
Le procedure per la
realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi sono disciplinate
dalla Legge Regionale 19 dicembre 1983, n. 24
Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in
Puglia .
Art. 3(Informatica) In attuazione della normativa
di cui all art. 8 della LR 25 luglio 1979, n. 44 Modifiche ed
integrazioni alla LR 4 marzo 1975, n. 24 - Procedure ed organi della
programmazione , per la realizzazione dei seguenti interventi relativi
al Piano per l informatica:
a) sistemi informativi di
supporto alla programmazione nel rispetto delle direttive indicate dal Piano
Regionale di Sviluppo;
b) sottosistema informatico
sanitario in applicazione dell art. 58 della Legge statale n. 833/ 78;
e autorizzata per l anno 1984
la spesa di 42 miliardi di lire inserita
nello specifico fondo globale previsto dal Cap. 00401 del Bilancio di previsione
per l esercizio finanziario 1984.
Per gli esercizi finanziari
1985 e 1986 le previsioni rispettivamente di 60 miliardi e di 30 miliardi
trovano copertura nel Bilancio pluriennale 1984- 86 allegato al Bilancio di
previsione per l anno 1984.
La Regione disciplinera con
specifico provvedimento legislativo le procedure per la realizzazione degli
interventi indicati ai precedenti commi.
Art. 4(Servizi di Terziario Avanzato
di supporto al sistema produttivo ed all Amministrazione
Regionale) Per la realizzazione degli
interventi riguardanti i servizi di Terziario Avanzato di supporto al sistema
produttivo (con riferimento alle materie di competenza regionale) ed all
Amministrazione Regionale e locale, la Regione adotta uno specifico Piano
secondo le direttive indicate dal Piano Regionale di Sviluppo.
La Regione, altresì, a norma
dell art. 17 della Legge 21 maggio 1981, n. 240 Provvidenze a favore
dei consorzi e delle societa consortili tra piccole e medie imprese nonche
delle societa consortili miste , partecipa a societa consortili miste
per l attuazione anche dei programmi sperimentali avviati da strutture
tecnologiche in fase di realizzazione in Puglia.
A tal fine e autorizzata per
l anno 1984 la spesa di 8 miliardi di lire inserita nello specifico Fondo
globale previsto dal Cap. 00401 del Bilancio
di previsione per l esercizio finanziario 1984.
Per gli esercizi finanziari
1985 e 1986 le previsioni rispettivamente di 5 miliardi e di 2 miliardi trovano
copertura nel Bilancio pluriennale 1984- 1986 allegato al Bilancio di previsione
per l anno 1984.
Le procedure per la
realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi saranno disciplinate
da appositi provvedimenti legislativi.
Art. 5(Salvaguardia e valorizzazione
dei beni culturali ed ambientali) Per la realizzazione di interventi relativi alla salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali della Puglia ed alla conservazione dei beni ambientali, è autorizzata la spesa di 4 miliardi di lire iscritta nel Bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1984 al Cap. 00409. Per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 le previsioni rispettivamente di 5 miliardi e 5 miliardi trovano copertura nel Bilancio pluriennale 1984-86 allegato al Bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1984. Le procedure per la realizzazione degli interventi indicati ai precedenti commi sono disciplinate dalla Legge regionale 20 novembre 1979, n. 72 “Tutela dellambiente naturale e culturale caratteristico della Regione Puglia” (2) e dalla Legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 “Tutela ed uso del territorio”.
(2) La l.r. 72/79 è stata abrogata dalla l.r. 6/88.
Art. 6(Viabilita
regionale) Per la realizzazione dei seguenti interventi riguardanti la viabilità regionale: - costruzione della strada regionale n. 1 a servizio del Sub-Appennino foggiano; - costruzione della strada regionale n. 6 della Murgia Centrale; - costruzione della strada regionale n. 8 di Circuitazione della penisola salentina-versante jonico; è autorizzata la spesa di 25 miliardi di lire iscritta nel Bilancio di previsione per il 1984 al Cap. 00410. Per gli esercizi finanziari 1985-1986 le previsioni rispettivamente di 40 miliardi e 40 miliardi trovano copertura nel Bilancio di pluriennale 1984-86 allegato al Bilancio di previsione 1984. Le procedure per la realizzazione degli interventi indicati ai precedenti commi sono disciplinati dalla Legge regionale 12 agosto 1978, n. 37 “Norme in materia di Lavori Pubblici”. (3)
Art. 7(Osservatorio del mercato del
Lavoro) Per la realizzazione dell
Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro, con riferimento alla funzione
specifica ed esclusiva di supporto informativo per la programmazione regionale
secondo le finalita e le direttive indicate dal Piano Regionale di Sviluppo, e
autorizzata per l anno 1984 la spesa di 1 miliardo di lire inserita nello
specifico Fondo globale previsto dal Cap. 00401 del Bilancio di previsione per
l esercizio finanziario 1984.
Per gli esercizi finanziari
1985- 86 le previsioni rispettivamente di 1,4 miliardo e 1,4 miliardo trovano
copertura nel Bilancio pluriennale 1984- 86 allegato al Bilancio di previsione
per l anno 1984.
La Regione disciplinera con
specifico provvedimento legislativo le procedure per la realizzazione degli
interventi indicati ai precedenti commi.
Art. 8(Provvedimenti a favore dell
occupazione giovanile) Per la realizzazione di
interventi in favore dell occupazione giovanile, attraverso incentivazioni nei
settori di competenza regionale, e autorizzata per l anno 1984 la spesa di 7,5
miliardi di lire inserita nello specifico Fondo globale previsto dal Cap. 00401
del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1984.
Per gli esercizi finanziari
1985 e 1986 le previsioni rispettivamente di 15 miliardi e di 30 miliardi
trovano copertura nel Bilancio pluriennale 1984- 86 allegato al Bilancio di
previsione per l anno 1984.
La Regione disciplinera con
specifico provvedimento legislativo le procedure per la realizzazione degli
interventi indicati ai precedenti commi.
Art. 9(Infrastrutture
agricole) Per la realizzazione dei
seguenti interventi relativi alle infrastrutture agricole:
- ricerca di acque nelle zone
collinari suscettibili di valorizzazione irrigua, scavo di pozzi e realizzazione
di reti principali di distribuzione; - costruzione di reti di
elettrificazione rurale; - sistemazioni idraulico -
agrarie e creazioni di laghetti collinari; e autorizzata la spesa di 15
miliardi di lire iscritta nel Bilancio di previsione per l esercizio
finanziario 1984 al Cap. 00411. Per gli esercizi finanziari
1985 e 1986 le previsioni rispettivamente di 75 miliardi e 80 miliardi trovano
copertura nel Bilancio pluriennale 1984- 86 allegato al Bilancio di previsione
per l esercizio finanziario 1984.
Le procedure per la
realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi sono disciplinate
dalla Legge regionale 31 maggio 1980, n. 54
Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione
dei consorzi di bonifica integrale per quanto concerne la sistemazione
idraulico - agraria e la creazione dei laghetti collinari; dalla Legge 27
ottobre 1966, n. 910
Provvedimenti per lo sviluppo dell agricoltura nel quinquennio 1966- 1970
per l elettrificazione rurale
e dalla Legge regionale 31 agosto 1981, n. 54 Programmi
regionali di sviluppo agricolo e forestale ai sensi della Legge 27 dicembre
1977, n. 984. Organizzazione e snellimento delle procedure per quanto riguarda la valorizzazione
irrigua.
Art. 10(Piano Regionale per la Casa -
Interventi stralcio straordinari) La Regione, per soddisfare acute esigenze di fabbisogno abitativo, attua un programma straordinario di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata mediante interventi significativi destinati al recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico degradato ed alla realizzazione di nuovi alloggi. Gli interventi di recupero vengono attuati dai Comuni, cui vengono assegnati i contributi in conto capitale di importo inferiore a tre miliardi, secondo il seguente ordine di priorità: a) recupero di immobili di proprietà comunale da destinare ad alloggi E.R.P.. È finanziabile anche il recupero di locali destinati ad attività extraresidenziali fino ad una superficie complessiva del 40% di quella degli alloggi di pertinenza; b) il recupero di opere di urbanizzazione primaria, purchè connesse al recupero degli alloggi; c) lacquisizione di alloggi da recuperare siti nel contesto di cui al punto a). Per tali interventi si applicano i limiti massimi di costo e le procedure di cui alla legge 5 agosto 1978, n 457, e successive integrazioni, con le eventuali modificazioni previste in sede di localizzazione; il prezzo dacquisto degli alloggi è quello di cui alla L.R. 24 aprile 1980, n. 33 maggiorato del 20%; i tempi di attuazione degli interventi e le modalità di accredito dei fondi sono fissati in sede di localizzazione. Gli interventi di costruzione di nuovi alloggi vengono attuati da soggetti che presentano programmi con il massimo grado di fattibilità cui vengono assegnati contributi in conto mutuo di durata quindicennale, oltre il periodo di preammortamento. (7) Tali interventi, da realizzare in aree anche al di fuori dei Piani di Zona di cui alla legge 18.4.1962, n. 167, purchè convenzionate ai sensi dellart. 8 della legge 28.1.1977, n. 10, sono localizzati per blocchi non inferiori a ventiquattro alloggi e i cui progetti abbiano acquisito il parere favorevole della competente Commissione Edilizia comunale. (8) Per tali interventi e per quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina della legge 5.8.1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni. (9) I progetti attuatori di programmi di edilizia agevolata, fruenti dei contributi previsti dal presente articolo, decadono dal finanziamento, ferma restando la garanzia regionale, qualora non pervengano allinizio dei lavori entro 10 mesi dalla comunicazione regionale di concessione del contributo sul mutuo. (10) Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente norma la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina i criteri per le localizzazioni, per la valutazione delle priorità e per lindividuazione dei soggetti attuatori. [ Il Presidente della Regione o l Assessore all ERP se delegato, ne dispone l attuazione individuando i soggetti sulla base della piu rapida fattibilita delle proposte che perverranno dagli stessi. ] (4) A tal fine i soggetti attuatori dovranno far pervenire alla Regione Puglia - Settore Edilizia Residenziale, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e per gli anni 1985 e 1986 dalla data di pubblicazione della legge di approvazione del Bilancio di previsione, proposte corredate da ogni documentazione concernente lidentificazione dellintervento e la sua fattibilità. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di L. 180 miliardi da ripartirsi in misura di L. 40 miliardi per lesercizio finanziario 1984 e di L. 70 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986. La quota di fondi da destinare al recupero non può essere inferiore al 50% delle risorse finanziarie disponibili. Gli oneri rivenienti dallapplicazione del presente articolo troveranno copertura negli appositi capitoli istituiti nei Bilanci regionali di previsione di ogni singolo esercizio finanziario. Per gli alloggi costruiti ai sensi del presente articolo da soggetti diversi dalle cooperative edilizie e loro consorzi, se venduti a Comuni o dati in locazione, ai sensi della legge 22.7.1982, n. 392, ai Comuni, agli I.A.C.P. o a cittadini aventi i requisiti previsti dallart. 22 della legge 5.8.1978, n. 457 e successive integrazioni e modifiche, si applicano nel periodo di ammortamento del mutuo le agevolazioni creditizie nella misura fissata dallart. 20, lettera b), e con le modalità stabilite dallultimo comma dellart. 19 della stessa legge. La vendita ai Comuni deve essere effettuata a prezzi non superiori a quelli stabiliti nella convenzione di cui allart. 35 della legge 22.10.1971, n. 865, nonchè in quella di cui agli artt. 7) e 8) della legge 28.1.1977, n. 10. (5) La Regione concede ai Comuni che ne fanno richiesta contributi in conto capitale destinati allacquisto degli alloggi ai sensi del precedente comma, in misura pari alla differenza tra il costo di acquisizione degli stessi e lammontare del mutuo agevolato. (6)
(10) Comma così sostituito dalla l.r 6/87, art. 14, lett. B).(4) Comma abrogato dalla l.r. 8/86, art. 6, punto 3).(5) Comma così aggiunto dalla l.r. 8/86, art. 6, punto 4).(6) Comma così aggiunto dalla l.r. 6/87, art. 14, lett. C).(7) Comma così sostituito dalla l.r. 8/86, art. 6, punto 1).(8) Comma così sostituito dalla l.r 6/87, art. 14, lett. A).(9) Comma così sostituito dalla l.r 8/86, art. 6, punto 2).
Art. 11(Piano Turistico Regionale:
Interventi stralcio straordinari) Per la realizzazione di
interventi stralcio straordinari finalizzati alle direttive del Piano Turistico
Regionale riguardanti:
- Il Centro Congressi da
localizzarsi a Bari;
- Centri direzionali da
localizzarsi rispettivamente nei poli di sviluppo turistico delle province di
Foggia, Lecce e della Valle d Iria, comprendente territori delle province di
Bari, Brindisi e Taranto;
- lo sviluppo delle Isole
Tremiti;
e autorizzata la spesa di 9,9
miliardi di lire inserita nello specifico Fondo globale previsto dal Cap. 00401
del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario
1984.
Per gli esercizi finanziari
1985- 1986 le previsioni rispettivamente di 4 miliardi e 4 miliardi trovano
copertura nel Bilancio di pluriennale 1984- 86 allegato al Bilancio di
previsione per l esercizio finanziario 1984.
La Regione disciplina con
specifico provvedimento legislativo le procedure per la realizzazione degli
interventi indicati nei precedenti commi.
TITOLO 2(Disposizioni per la redazione di studi, progetti di massima ed esecutivi ad
iniziativa della Regione)
Art. 12Per la redazione nell ambito
delle materie di competenza regionale, di studi, progetti di massima ed
esecutivi considerati prioritari dal Piano Regionale di Sviluppo, riguardanti:
a) salvaguardia ambientale e
sviluppo dei territori in prossimita delle fasce
costiere;
b) piano territoriale urbano
per la provincia di Foggia;
c) valorizzazione delle aree
marginali;
d) sviluppo integrato delle
aree della Puglia maggiormente caratterizzate da problemi di
disoccupazione;
e) valorizzazione aree interne;
f) aree per insediamenti
produttivi;
g) valorizzazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli;
h) servizi di assistenza
tecnica in agricoltura;
i) piano turistico
regionale;
l) osservatorio del mercato del
lavoro;
m) piano regionale per la
casa;
n) piano regionale dei
trasporti;
o) analisi conoscitive del
sistema economico della Puglia attraverso la valutazione degli aggregati
settoriali piu significativi;
p) piano integrato di
cooperazione Puglia – Basilicata con specifico riferimento alle possibilita
operative dell art. 8 del DPR 616/ 77;
e autorizzata la spesa di 23,9
miliardi di lire iscritta nel Bilancio di previsione per l esercizio
finanziario 1984 al Cap. 00138, secondo l articolazione di cui alla tabella
A allegata alla presente legge.
Per gli esercizi finanziari
1985 e 1986 le previsioni rispettivamente di 24,8 miliardi e 16,5 miliardi
trovano copertura nel bilancio Pluriennale 1984- 86 allegato al Bilancio di
previsione per l esercizio finanziario 1984.
Art. 13(Procedure per la redazione di
studi, progetti di massima ed esecutivi ad iniziativa
regionale) Le procedure per la redazione
di studi, progetti di massima ed esecutivi ad iniziativa regionale, definibili
per stralci funzionali annuali di cui al Titolo II della presente legge, sono
disciplinate dalla normativa di cui alla Legge regionale 12 agosto 1981, n. 45
Norme per il conferimento di consulenza .
I progetti di cui al comma
precedente ed i relativi stralci funzionali devono essere corredati da una
relazione economico - finanziaria elaborata secondo i criteri richiesti per l
accesso ai finanziamenti nazionali e comunitari e contenenti un preciso
riferimento circa gli effetti economici e occupazionali.
L elaborazione di studi e
progetti di cui al comma precedente sono predisposti in coordinamento tra i
competenti Assessorati mediante il pieno coinvolgimento delle relative strutture
operative.
TITOLO 3 (Disposizioni per la redazione di progetti di massima ed esecutivi ad
iniziativa degli Enti Locali)
Art. 14(Redazione di progetti di
massima ed esecutivi ad iniziativa degli Enti Locali) Al fine di incrementare le
potenzialita progettuali degli Enti Locali nei settori dell agricoltura, dell
artigianato, del turismo, delle opere pubbliche e dei servizi sociali di
competenza regionale, e autorizzata la spesa di 10 miliardi di lire iscritta
nel Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1984 al Cap. 00403.
Per gli esercizi finanziari
1985 e 1986 le previsioni rispettivamente di 10 miliardi e 10 miliardi trovano copertura nel Bilancio
pluriennale 1984- 86 allegato al Bilancio di previsione per l esercizio
finanziario 1984.
Art. 15(Procedure per la redazione di
progetti di massima ed esecutivi ad iniziativa degli Enti
Locali) Per le finalita di cui all
art 14 della presente Legge le Amministrazioni Provinciali, i Comuni singoli o
associati e le Comunita Montane inoltrano al Presidente della Regione - Settore
Programmazione, entro il termine perentorio di quattro mesi dalla entrata in
vigore della presente Legge, istanze specifiche corredate dalla seguente
documentazione: a) deliberazione dell organo
esecutivo formalmente approvato dal rispettivo organo di
controllo; b) indicazione della
compatibilita con i vigenti strumenti urbanistici per la eventuale
localizzazione delle iniziative proposte; c) specifica quantificazione
finanziaria delle spese necessarie per la elaborazione degli studi e dei
progetti; d) dettagliata relazione dell
intervento proposto con particolare riferimento agli effetti economici ed
occupazionali. La Giunta regionale, su
proposta congiunta degli assessori alla Programmazione, alla Urbanistica,
nonche degli Assessori competenti per materia, sentito il parere del Comitato
per il Piano, provvede ad ammettere al finanziamento l elaborazione degli studi
e dei progetti proposti, secondo i criteri di seguito indicati:
1) compatibilita con gli
obiettivi prioritari indicati nel Piano Regionale di Sviluppo;
2) valenza economica rapportata
agli effetti degli investimenti previsti dal progetto; 3) valenza degli investimenti
previsti dal progetto ai fini occupazionali; 4) particolare priorita, per
il settore delle opere pubbliche di competenza regionale, e riservata alle
opere stradali per collegamenti esterni agli abitati; 5) nel settore agricolo
particolare priorita e riservata alle iniziative progettuali per la
realizzazione di opere di viabilita rurale; 6) nel settore turistico e
riservata priorita ad iniziative progettuali per interventi nei territori a
particolare vocazione turistica individuati dal Piano Regionale di Sviluppo: a)
arco Jonico; b) Gargano ed Isole Tremiti; c) Penisola Salentina; d) Zona dei Trulli e delle
Grotte; e) Zona archeologica e monumentale dell Ofanto; f) Sub - Appennino
Dauno; 7) nel settore dell
artigianato particolare priorita e riservata ad iniziative progettuali per la
costruzione e la gestione di aree attrezzate per le imprese
artigiane. L effettiva erogazione in
favore degli Enti Locali dei finanziamenti di cui al comma precedente avverra
nel rispetto delle direttive di cui all art. 9 della Legge 2 marzo 1949, n. 143 e del terzo comma
art. 13 del DL n. 55/ 1983 sulla finanza
locale. La presente legge e dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
TABELLA A Art. 12: Disposizioni
per la redazione di studi, progetti di massima ed esecutivi ad iniziativa della
Regione (cap. 00138 bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1984 e
bilancio pluriennale 1984- 86) (importi espressi in miliardi di
lire) Lettera a) salvaguardia e
sviluppo dei territori in prossimita delle fasce costiere 1984 l. 4 1985 l.
7 lettera b) sistema urbano per
la Provincia di Foggia 1984 l. 0,5 1985 l. 0,5 1986 l. 1 lettera c) valorizzazione delle
aree marginali 1984 l. 2 1985 l. 2 1986 l. 2 lettera d) sviluppo integrato
delle aree della Puglia maggiormente caratterizzate da problemi di
disoccupazione 1984 l. 3,6 1985 l. 4,5 1986 l. 4,5 lettera e) valorizzazione aree interne 1984 l. 1 1985 l.
2 1986 l. 2 lettera f) aree per insediamenti produttivi 1984 l.
1,5 1985 l. 1,5 1986 l. 2 lettera g) valorizzazione
commercializzazione prodotti agricoli 1984 l. 1 1985 l. 3 1986 l. 3
lettera h) servizi di
assistenza tecnica in agricoltura 1984 l. 2 1985 l. 2 1986 l.
1 lettera i) piano turistico regionale 1984 l. 4
lettera l) osservatorio del
mercato del lavoro 1984 l. 0,6 lettera m) piano regionale per
la casa 1984 l. 0,4 lettera n) piano regionale dei
trasporti 1984 l. 1 lettera o) analisi conoscitive
del sistema economico della Puglia attraverso la valutazione degli aggregati
settoriali piu significativi 1984 l. 0,3 1985 l. 0,3
lettera p) piano integrato di cooperazione Puglia -
Basilicata con specifico riferimento alle possibilita operative dell art. 8
del DPR 616/ 77 1984 l. 2 1985 l. 2 1986 l. 1 Totale stanziamenti 1984 l.
23,9 1985 l. 24,8 1986 l. 16,5
|