Legge Regionale 6 settembre 1984, n. 43 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 19 marzo 1982, n. 13 e 23 giugno 1980, n. 79.(1)
Art. 1(2) [Al 2 comma dell art. 18 della
L. R. 19 marzo 1982, n. 13, dopo il punto e), e aggiunto il seguente
punto:
f) mensili speciali,
validi per effettuare diciannove corse di andata e diciannove corse di ritorno
nel mese per il quale e stato rilasciato, per lavoratori turnisti delle aziende
a ciclo produttivo continuo, muniti di apposita tessera di riconoscimento
rilasciata dalle aziende che effettuano il trasporto .]
Art. 2(3) (4) [L art. 19 della LR 19/ 3/
1982, n. 13 e integrato, nell elencazione delle categorie che possono accedere
gratuitamente agli autobus, dal seguente punto:
- i titolari di
pensioni di guerra, del lavoro, di servizio e per totale invalidita civile .]
Art. 3(5) [Al secondo comma dell art. 41
della LR 23/ 6/ 1980, n. 79 la cifra 5.000 e sostituita dalla cifra 15.000 .
Inoltre, il predetto art. 41
viene integrato dal seguente sesto comma:
Per l applicazione
delle sanzioni amministrative del pagamento delle somme, previste per le
irregolarita di cui al secondo comma, valgono le disposizioni contenute nel
titolo VII, Capo III, del DPR 11 luglio 1980, n. 753 .]
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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