Legge Regionale 9 giugno 1987, n. 16 Norme organiche per l' integrazione scolastica degli handicappati.(1)
Art. 1OBIETTIVI 1. La Regione, in attuazione degli artt. 2 e 7 dello Statuto ed in applicazione degli artt. 42 e 45 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, promuove, sostiene ed attua un idoneo sistema di servizi finalizzato a garantire il diritto allo studio dei portatori di handicaps fisici, psichici e sensoriali per il loro inserimento nelle strutture scolastiche ordinarie, ivi comprese la scuola per linfanzia e lUniversità. 2. Tali interventi sono complementari a quelli previsti e realizzati dallo Stato con la legge 4.8.1977, n. 517 e tengono conto della specificità e delle competenze statali in materia.
Art. 2TIPOLOGIA
DEGLI INTERVENTI(2) 1. Gli obiettivi della presente legge sono perseguiti per mezzo: a) di servizi per lintegrazione scolastica idonei a rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica ed ambientale che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio; b) dellabbattimento delle barriere architettoniche che ostacolano la partecipazione alla vita scolastica dei portatori di handicaps; c) di servizi per la realizzazione del tempo pieno e per laccompagnamento ed il trasporto; d) della dotazione di attrezzature tecniche e dei sussidi didattici per lintegrazione scolastica e per le attività collegate, nonchè dellattribuzione di assegni di studio per limitare laggravio economico derivante dalla frequenza della scuola media superiore e dellUniversità; e) di iniziative per la promozione culturale, leducazione permanente e lattività sportiva dei soggetti indicati nel precedente articolo 1; f) di iniziative di informazione nellambito della scuola e delle famiglie, dintesa con gli organismi scolastici competenti, sulle cause che provocano handicaps e disadattamento e sulle possibilità di prevenzione nel più vasto contesto della educazione sanitaria; g) di iniziative per la formazione la qualificazione e laggiornamento degli operatori.
Art. 3ORGANIZZAZIONE 1. Ai sensi degli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni di cui alle lettere a), b), c), d), f) dellarticolo 2 sono esercitate dai Comuni singoli o associati per il tramite delle ASL territorialmente competenti, integrate per gli alunni non vedenti, dalla Unione italiana ciechi (UIC) e dallIstituto Antonacci di Lecce, operanti sul territorio regionale, con riferimento agli interventi di cui alle lettere c) e d). ((3) ) (4) 2. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge la Regione assicura i relativi finanziamenti.
(3) Comma così modificato dalla l.r. 20/2002, art. 30(4) Vedi anche la l.r. 14/2011, art. 10 per il concorso dell’Unione italiana ciechi - Puglia e dell’Istituto “Antonacci” di Lecce insieme ai Comuni associati in Ambiti territoriali, alle ASL e alle Province, alla realizzazione di interventi volti a garantire l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità della vista
Art. 4PROGRAMMAZIONE
E FINANZIAMENTO
DEGLI
INTERVENTI(•) 1. Il Consiglio comunale se lambito territoriale coincide in tutto o in parte con quello del Comune, lAssemblea generale della Comunità Montana se il suo ambito territoriale coincide con quello della U.S.L., lAssemblea dellAssociazione intercomunale di cui alla L.R. 28.8.1986, n. 17, propongono al Comitato di gestione della U.S.L., il programma annuale di interventi entro il 31 luglio di ogni anno. Il programma dovrà comunque essere inviato alla Regione - Assessorato alla Pubblica Istruzione - entro il 10 settembre di ogni anno. Per le UU.SS.LL. inadempienti, la Regione provvederà a definire e finanziare i servizi indispensabili, attraverso il piano di riparto di cui al successivo comma, sulla base del programma precedente. 2. Entro i successivi 45 giorni lAssessore alla Pubblica Istruzione, previo parere della competente Commissione consiliare, propone alla Giunta, per lapprovazione, il riparto del finanziamento regionale, sulla base della quota pro-capite riferita alla popolazione residente e determinata in ragione dei programmi e nei limiti dellapposito stanziamento di bilancio. 3. Eventuali iniziative ed attività, inserite in un progetto e non coperte dal finanziamento regionale, possono essere realizzate dalle UU.SS.LL. solo se concordate con i Comuni interessati e da questi finanziate con fondi del proprio bilancio. 4. Le UU.SS.LL. tengono contabilità separata per i mezzi finanziari assegnati ai sensi della presente legge. 5. Entro il mese di giugno dellanno successivo, le UU.SS.LL. forniscono alla Regione il rendiconto delle spese sostenute. Analogo rendiconto è fornito ai Comuni per la parte degli stessi finanziata.
(•) Vedi anche l'art. 14 della l. r. 17/99.
Art. 5PERSONALE(5) 1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge il Consiglio Comunale o lAssemblea generale della Comunità Montana o lAssemblea dellassociazione, in relazione allambito territoriale di ciascuna U.S.L., approva, su proposta del Comitato di gestione e nel rispetto delle direttive dettate dalla Giunta regionale, la pianta organica del personale addetto ai servizi di integrazione scolastica secondo i vari profili professionali e posizioni funzionali, applicando a detto personale il trattamento giuridico ed economico previsto dal D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347. I posti della pianta organica vengono coperti dal Comitato di gestione della U.S.L. mediante pubblico concorso secondo le norme del D.P.R. 25.6.1983, n. 347, o avvalendosi di personale comandato dagli Enti Locali. 2. Per lespletamento delle funzioni di cui alla presente legge, lUnità Sanitaria Locale potrà avvalersi anche del personale iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario Nazionale, secondo le direttive della Giunta regionale. 3. La Giunta regionale individua altresì, entro 90 giorni dalla data dellentrata in vigore della presente legge, le attività socio-assistenziali di rilievo sanitario, secondo le direttive del D.P.C.M. 8.8.1985, e con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale. 4. Gli organi di cui al primo comma possono stabilire di stipulare convenzioni con singoli operatori e/o con Enti ed Istituzioni specializzate e di assumere personale straordinario, con rapporto di lavoro a tempo determinato, per il periodo necessario alla realizzazione dei progetti, in mancanza di idonee strutture, costituite ai sensi del primo e secondo comma e nel rispetto delle vigenti norme legislative in materia. (6) 5. Dovrà essere assicurata, nel territorio, almeno la disponibilità di una equipè integrata costituita dai seguenti operatori: 1) medico specializzato; 2) psicologo; 3) pedagogista; 4) assistente sociale o sociologo; nonchè di un numero di educatori di sostegno diplomati o laureati in possesso di professionalità specifica, terapisti, ausiliari socio-sanitari, agenti tecnici in rapporto alla necessità del servizio, tenendo conto di quanto già garantito da personale statale. Nellambito dellequipè, le prestazioni di natura essenzialmente sanitaria restano a carico della U.S.L.. 6. È fatto assoluto divieto di instaurare un qualsiasi rapporto con unità di personale, con cooperative o con Enti senza la relativa copertura finanziaria. (7)
(5) La l.r. 4/2010, art. 16, c. 3 così dispone: “3. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 38, della l.r. 40/2007, come modificato dagli articoli 20 e 21 della l.r. 1/2008, si applicano altresì nei confronti del personale che abbia prestato servizio, anche non continuativo, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, entro il 31 dicembre 2010, con rapporto convenzionale e/o con incarico a tempo determinato, purché adibito al servizio di ADI, riabilitazione e integrazione scolastica di cui alla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l’integrazione scolastica degli handicappati). ”(6) L'art. 46, comma 2, della l.r. 9/2000, così dispone:
“2. In attesa degli accordi di programma, gli
interventi in favore delle ASL che attuano le convenzioni di cui all'articolo
5, comma 4, della l.r. 16/1987 saranno confermati, nei limiti delle somme
stanziate in bilancio, ove sia intervenuta la proroga delle convenzioni già in
atto, con durata delle stesse per l'intero anno solare.”(7) Vedi anche la l.r. 14/2004, art. 13
Art. 6COMPITI
DELLA REGIONE 1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge la Regione provvede: a) allindirizzo e coordinamento delle iniziative di carattere formativo sociale e sanitario; b) alla verifica dellefficacia ed efficienza dei servizi previsti dalla presente legge; c) agli interventi di cui alla lettera g) del precedente art. 2.
Art. 7NORME
DI PRIMA ATTUAZIONE 1. Ai fini della prima attuazione della presente legge, gli organi di cui al primo comma dellart. 5, per gli ambiti territoriali nei quali si svolge dallanno scolastico 1980-81 ininterrottamente il servizio di integrazione scolastica a favore degli handicappati e svantaggiati, dovranno stabilire, in via provvisoria, lorganico del personale nel rispetto della normativa statale ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il numero complessivo dei posti degli organici provvisori non potrà superare il totale delle unità di personale in servizio ed in possesso dei requisiti di cui al successivo comma. 2. Il personale addetto al servizio di integrazione scolastica degli handicappati e svantaggiati presso i Comuni ed i Consorzi pubblici in via di soppressione, a domanda, sarà inquadrato nel ruolo di cui al 1° comma, previo superamento del concorso riservato che sarà bandito dalla Regione per la copertura dei predetti organici provvisori, purchè: a) possegga i requisiti generali e professionali per laccesso al concorso, ad eccezione del limite di età; b) sia stato normalmente utilizzato per lattuazione dei progetti di integrazione scolastica negli anni scolastici dal 1980-81 al 1985-86. 3. Linquadramento giuridico economico nei ruoli di cui al 1° comma avverrà nella posizione funzionale iniziale del profilo professionale per il quale si è superato il concorso riservato.
Art. 8PERSONALE
A TEMPO DETERMINATO E/ O CONVENZIONATO(8) 1. In caso di acquisizione di personale ai sensi del 4° comma del precedente art. 5, ha diritto ad essere utilizzato prioritariamente il personale addetto al servizio di integrazione scolastica degli handicappati, presso i Comuni o i Consorzi pubblici, nellanno 1985-86, in forma singola o attraverso organismi già convenzionati, che non possegga il requisito di anzianità indicato alla lettera b) del precedente art. 7. Il predetto personale ha diritto di essere utilizzato anche in sedi diverse da quelle nelle quali ha prestato servizio, purchè ricomprese nella stessa provincia. ((9) ) 2. Nel caso di concorso pubblico ai sensi del primo comma del precedente art. 5, al personale di cui al comma precedente viene riconosciuto idoneo punteggi per il servizio prestato.
(8) Vedi anche la l.r. 40/2007, art.3, comma 38 così come modificato dalla l.r. 1/2008, art.21(9) Periodo aggiunto dalla l.r. 23/90, art. 1.
Art. 9CONCORSO 1. La Regione deve bandire il concorso per titoli ed esami, riservato al personale di cui allart. 7, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le prove concorsuali consistono in un esame colloquio, differenziato secondo i livelli di inquadramento, sulle materie previste dalla normativa concernente il personale degli Enti Locali in relazione agli specifici profili professionali. 3. Lidoneità sarà accertata da una commissione così composta: - Assessore alla Pubblica Istruzione-Presidente; - n. 2 esperti in relazione ai profili professionali relativi ai posti messi a concorso-componenti; - n. 1 rappresentante sindacale designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale-componente: in caso di disaccordo sulla designazione tra le organizzazioni sindacali provvederà la Giunta regionale; - un dirigente dellAssessorato alla Pubblica Istruzione-componente; - funzionario dellAssessorato regionale al Personale-segretario. 4. I componenti ed il segretario sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale. 5. Dopo lespletamento della prova concorsuale, a cura della stessa Commissione, viene formulata apposita graduatoria. 6. La Giunta regionale provvede allapprovazione della graduatoria ed allassegnazione del relativo personale agli Enti Locali, nel rispettivo ruolo provvisorio stabilito ai sensi dellarticolo 7, 1° comma, tenendo conto, ove possibile, delle opzioni degli interessati. 7. In sede di adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente, la Giunta regionale, allo scopo di realizzare un equo carico di personale fra gli ambiti territoriali di una stessa provincia, sulla base di criteri predeterminati dalla stesa Giunta, sentita la competente Commissione consiliare, potrà assegnare il personale vincitore del concorso riservato anche in aggiunta o in diminuzione rispetto alla pianta organica provvisoria deliberata da ciascun ente, intendendosi con ciò modificate le stesse piante organiche, fermo restando il numero complessivo dei posti non superiore a quello messo a concorso in ciascuna provincia. ((10) )
Art. 10NORMA
TRANSITORIA 1. Allo scopo di non creare soluzioni di continuità nellerogazione dei servizi, sono prorogate, fino alla completa attuazione dellart. 9 della presente legge, le convenzioni in atto fra i Comuni ed i Consorzi pubblici, che utilizzino personale che abbia prestato servizio nellanno scolastico 1985-86. 2. Le convenzioni devono comunque prevedere lo svolgimento del servizio di integrazione scolastica handicappati nel periodo corrispondente allanno scolastico. 3. I Comuni interessati sono tenuti a notificare allAssessorato regionale alla Pubblica Istruzione copia della convenzione in atto con il Consorzio pubblico entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. La Regione continuerà ad erogare ai Comuni interessati i necessari finanziamenti. 5. Finanziamenti saranno altresì erogati ad altri Comuni, per gli interventi di cui allart. 8, c. 10, della L.R. 12.5.80, n. 42, per lesercizio 1987, in attesa della piena attuazione della presente legge con la predisposizione del primo piano di riparto dei finanziamenti regionali, di cui al precedente articolo 4, che riguarderà lesercizio 198
Art. 11NORMA
FINANZIARIA 1. Al finanziamento della spesa
di L.16.000.000.000 di cui alla presente
legge si provvede con la istituzione nel bilancio per l esercizio 1987 del
seguente capitolo: Finanziamento delle spese per il servizio di
integrazione scolastica handicappati .
2. L onere di cui al comma
precedente trova copertura nel bilancio pluriennale 1987- 1989 - obiettivo 10,
sub 2, Diritto allo Studio , ai sensi dell art. 3 della legge
regionale 19- 2- 86, n. 4.
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