Legge Regionale 28 gennaio 1998, n. 7 Usi civici e terre collettive in attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.(1)
Art. 1Usi civici e beni collettivi. Finalità e
competenze. 1. La Regione tutela i diritti delle
popolazioni residenti sulle terre civiche, provvede al riordino dei patrimoni
collettivi e salvaguardia lintegrità di quelli meritevoli di conservazione.
2. Sono terre civiche le aree site nel
territorio di un Comune o di una frazione, ora intestate catastalmente a
questultima o al Comune competente per territorio, già appartenenti alle
comunità dei residenti o alle università. Gli edificati di pertinenza fanno
parte della proprietà collettiva.
3. La Regione persegue, per tali beni, il
migliore sviluppo per il conseguimento di forme durevoli di occupazione, nel
rispetto della destinazione primaria e della conservazione delle attività
silvo-pastorali, al fine di migliorare le condizioni socio-economiche delle
popolazioni residenti, compatibilmente con le esigenze ambientali.
4. Sono esercitate dalla Regione, secondo
quanto disposto dalla presente legge, le funzioni amministrative in materia di
usi civici, trasferite con lart. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e con lart. 66 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, già di competenza del
Commissario per gli usi civici, del soppresso Ministero dellagricoltura e delle
foreste e degli uffici periferici dello Stato.
5. Le terre civiche sono da individuarsi,
altresì, così come allarticolo 1 della legge 16 giugno 1927, n.
1766 . (2)
(2) Comma aggiunto dalla l.r. 17/99, art. 11, comma 1.
Art. 2Procedimenti amministrativi.(3) 1. La gestione amministrativa dei procedimenti e degli atti riguardanti gli usi civici avviene nel rispetto delle norme vigenti della legge fondamentale 16 giugno 1927, n. 1766. Per quanto non previsto dalla presente legge, pertanto, si farà riferimento a detta legge e al suo regolamento di applicazione. 2. La Giunta regionale è autorizzata alla definizione dei procedimenti di assegnazione a categoria e quotizzazione, oltre che a quelli di legittimazione ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. (4) 2-bis. Per i procedimenti di legittimazione hanno priorità i comuni nei quali il progetto di legittimazione, predisposto dal perito demaniale già nominato dal commissario per la liquidazione degli usi civici, è stato pubblicato allalbo pretorio del rispettivo Comune . 2-ter. Il procedimento di legittimazione delle terre civiche si conclude con lapprovazione del progetto, predisposto dal perito istruttore demaniale, da parte della Giunta regionale su proposta dellAssessore allagricoltura e con la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a seguito di decreto dello stesso Assessore . 2-quater. Le conseguenti operazioni di aggiornamento dei dati e dei canoni, enfiteutici o di natura enfiteutica, dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale e quelle di affrancazione dei canoni stessi, nonché dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale, sono delegate ai comuni di competenza . 3. Le occupazioni abusive per le quali non se ne prevede la reintegra, in presenza dei requisiti previsti dallart. 9 della legge fondamentale, sono sanate previa declassificazione dal patrimonio civico e alienate al prezzo di mercato proposto dal perito demaniale di cui allart. 7 e fatto proprio dalla Regione con le procedure di cui allart. 8. Con criteri univoci per singoli Comuni o frazioni potranno prevedersi riduzioni del prezzo di stima per i residenti e per coloro che sono dediti, anche part-time, ad attività agricole. Le due riduzioni sono cumulabili. Ulteriori riduzioni sono accordate per coloro che sono dediti allagricoltura a titolo principale. 4. Le concessioni a terzi di aree silvo-pastorali sono subordinate alla dimostrata non necessità dei residenti; hanno durata compatibile con la programmazione dellente titolare della gestione dei beni e, quindi, potranno essere interrotte in qualsiasi tempo con preavviso di un anno. Quelle di aree e di beni di altra natura seguono le normative specifiche che li riguardano. Lentità dei canoni non potrà essere inferiore al tre per cento del valore del bene, ridotto al due per cento per i residenti e per coloro che sono dediti, anche part-time, allagricoltura. 5. Le aree edificate, su parere tecnico favorevole del Comune interessato, possono essere alienate, aumentandone la superficie, se occorre, fino a tre volte, per il necessario resede. Solo per necessità di riordino del demanio civico, tale superficie può ulteriormente essere aumentata. Il prezzo di alienazione è quello di mercato, opportunamente ridotto in presenza di edifici funzionali allagricoltura. 6. I provvedimenti riguardanti le operazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono adottati dalla Giunta regionale su proposta deliberata dellente titolare della gestione.
(3) Vedi la l.r. 14/2004, art. 54(4) La l. r. 32/2001, art. 17 ha soppresso il comma 2 e lo ha così sostituito
Art. 3Ufficio usi civici, competenze,
programmazione. 1. I compiti relativi allapplicazione della
presente legge sono affidati allUfficio usi civici del Settore agricoltura, da
individuarsi con il regolamento di attuazione di cui allart.8
della legge
regionale 4 febbraio 1997, n. 7, con organico competente in materie
giuridiche, agronomiche, forestali, tecnico-catastali, informatiche e
archivistiche.
2. LUfficio istruisce gli atti, tiene
linventario dei beni civici, predispone e attua i conseguenziali provvedimenti
da adottare, organizza corsi di qualificazione e di aggiornamento degli
istruttori e dei periti-delegati tecnici, tenendone lelenco, e segue
quantaltro necessario per lesecuzione dei provvedimenti di legge.
Art. 4Contributi agli enti titolari di beni civici e
oneri relativi ai procedimenti. 1. Le anticipazioni relative agli oneri di
accertamento e di verifica sono a carico dei Comuni con recupero della spesa
dagli eventuali proventi derivanti dalle operazioni di sistemazione dei beni
civici. In caso di assenza totale o parziale di recupero economico dalle
operazioni di accertamento e di sistemazione delle terre civiche, la Regione
contribuisce alla spesa nella misura del cinquanta per cento.
2. Gli oneri relativi alle operazioni di
sistemazione dei beni civici che vedono coinvolti terzi, privati o pubblici,
sono a carico di questi.
3. Per la predisposizione e per la ratifica
di atti di disposizione dei beni civici, come alienazioni, concessioni a terzi,
autorizzazioni a mutamento di destinazione, conciliazioni, affrancazioni e per
il rilascio delle certificazioni di cui allart. 5, è dovuto il versamento alla
Regione, da parte degli interessati, della quota fissa di lire centomila,
aggiornabile in base al tasso programmato dinflazione.
Art. 5Inventario e certificazioni. 1. La Regione tiene linventario dei beni
civici distinto per Comune e per frazione. I dati dellinventario sono trasmessi
agli enti interessati per le eventuali osservazioni da rendersi entro il termine
di sessanta giorni dal ricevimento degli atti, decorso il quale sono pubblicati
sul Bollettino Ufficiale e inviati agli Ordini notarili.
2. LUfficio usi civici rilascia, su
richiesta corredata della individuazione catastale dei beni, attestazioni sulla
natura civica o meno di questi.
Art. 6Amministrazione separata di beni di uso civico ed
elezione dei comitati di gestione. 1. I beni civici appartenenti a comunità già
autonome, ora comuni, o aggregate a questi, hanno gestione separata con comitati
eletti ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278.
2. I comuni interessati da significativa
entità di beni civici, potranno deliberare la richiesta di costituzione di
Amministrazioni separate di beni di uso civico (A.S.B.U.C.) da affidare a
comitati di cui al comma 1.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio il
regolamento di attuazione della legge n. 278 del 1957.
4. I comitati inviano le proprie
deliberazioni ai Comuni interessati e alla Regione. Gli atti non osservati dalla
Regione entro venti giorni dalla data del ricevimento si intendono approvati.
5. Il Comune attua il controllo di
legittimità entro quindici giorni dal ricevimento e trasmette la determinazione
alla Regione. Gli atti non osservati dalla Regione entro i successivi venti
giorni si intendono approvati.
6. La vigilanza sullamministrazione separata
dei beni civici è attribuita ai Comuni. La sorveglianza sulle A.S.B.U.C. è
affidata al Sindaco del comune.
7. La presente materia potrà essere delegata
o trasferita alle Province in attuazione delle leggi sulla delega e di
trasferimento delle funzioni. Non è materia delegabile o trasferibile
laccertamento e la tutela degli usi civici.
Art. 7Istruttori, periti-delegati tecnici e loro
competenze. 1. Per le operazioni di accertamento, di
verifica e di sistemazione di beni civici è istituito apposito elenco,
costituito da sezioni distinte per gli istruttori e per i periti-delegati
tecnici.
2. Entro il termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Consiglio regionale definisce, con regolamento, i requisiti professionali degli
istruttori e dei periti-delegati tecnici, le modalità di accesso nellelenco e
del conferimento degli incarichi, con il principio della rotazione, nonché il
trattamento economico delle prestazioni (5)
(5) Vedi il Regolamento regionale n. 5/2001, con il quale è stato istituito l'elenco regionale degli istruttori e dei periti delegati tecnici, riportato nel volume II
Art. 8Giudizio di congruità del valore dei beni di uso
civico.(6) 1. Le funzioni amministrative riguardanti il giudizio di
congruità del valore dei beni di uso civico per le alienazioni, per le
concessioni a terzi e per le permute e laccertamento delle migliorie per
laffrancazione dei canoni enfiteutici sono svolte dai periti tecnici demaniali
e approvati da un collegio di tre funzionari nominati dallUfficio demanio e
patrimonio.
(6) Vedi anche l'art. 11 della l. r. 17/99.
Art. 9(7) 1. Le terre civiche che lo strumento
urbanistico ha già destinato o destina a diverso utilizzo sono trasferite, su
richiesta del Comune interessato, al patrimonio disponibile comunale, a
condizione che i proventi conseguenti a eventuali atti di disposizione e/o
alienazione sono destinati allincremento, in estensione o in valore, del
residuo demanio civico.
2. Le terre civiche destinate dallo strumento
urbanistico a opere di generale interesse della popolazione, e/o pubblico, sono
pure, su specifica richiesta del Comune, mutate di destinazione dalla Regione e
trasferite al demanio comunale senza oneri.
3. La Regione, su richiesta dei comuni
interessati, provvede con atto meramente dichiarativo alla sdemanializzazione
delle aree civiche che da tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione
fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari.
4. Le alienazioni o i mutamenti di
destinazione dei terreni di uso civico realizzati in assenza dellautorizzazione
di cui allarticolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e di atti
comunali di vendita, su parere tecnico favorevole del Comune, possono ottenere
lautorizzazione in sanatoria, prevista dal predetto articolo 12, con
conseguente legittimazione delloccupazione, fatto salvo il conseguimento della
sanatoria edilizia di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e sue
successive modificazioni e integrazioni, a condizione che lavente diritto ai
sensi dellarticolo 9 della stessa L. n. 1766/1927 versi al Comune il
valore dellarea stimata secondo i criteri previsti da apposito regolamento
comunale, approvato dalla Giunta regionale. Con criteri univoci per singoli
ambiti territoriali, il Comune può proporre alla Regione riduzioni del prezzo
quando il procedimento è dichiarato di interesse pubblico e quando riguarda
prime case, edifici per attività produttive artigianali o commerciali a
conduzione familiare ovvero edifici ricadenti in aree che da tempo hanno perduto
irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di
terreni agrari. A detta sanatoria sono ammissibili anche le aree annesse ai
fabbricati nella misura massima di tre volte la superficie edificata. Solo per
motivi di riordino del demanio civico tale superficie può essere aumentata.
5. Per lautorizzazione regionale
allalienazione di terre civiche dichiarate edificabili dallo strumento
urbanistico lassegnazione a categoria di cui allarticolo 11 della L. n.
1766/1927 viene effettuata contestualmente allatto di autorizzazione.
6. La Giunta regionale può delegare le
funzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5 al Comune interessato.
7. Gli strumenti urbanistici già approvati
dalla Giunta regionale sotto la condizione sospensiva della definizione della
procedura di sdemanializzazione sono definitivamente approvati e le procedure di
sdemanializzazione procedono secondo le previsioni della presente legge
(7) Articolo già integrato e modificato dalle ll. rr. 7/98, 17/99, 35/99 è stato così sostituito dalla l.r. 14/2001, art. 32. Con la la DGR 7 agosto 2012, n. 1651 sono stati emanati gli ”Indirizzi per l’applicazione dell’art. 9 della l.r. n. 7/1998 in materia di usi civici.”
Art. 10Affrancazione dei livelli costituiti su beni
civici. 1. I livelli già costituiti su beni civici
sono affrancati su domanda dei livellari. 2. La domanda di affrancazione sarà rivolta
dal livellario, contestualmente, alla Regione e al Comune concedente cui sono
ancora catastalmente intestati i beni. 3. La Regione, acquisito il parere favorevole
deliberato dal Comune, dispone laffrancazione del canone (livello o censo)
enfiteutico, o di natura enfiteutica, e il versamento dellimporto relativo al
Comune interessato pari a venti volte lammontare dello stesso, rivalutato con
gli interessi legali degli ultimi cinque anni. 4. La Regione dispone, altresì, la
registrazione e la trascrizione dellatto di affrancazione presso gli uffici
finanziari dello Stato, in esenzione da tasse di bollo, di registro e da altre
imposte a norma dellart. 2 della legge 1° dicembre 1981, n. 692.
5. Le operazioni tecniche relative al calcolo
del capitale di affrancazione, alla registrazione, alla trascrizione degli atti
e alla volturazione catastale sono effettuate dai tecnici a ciò abilitati con
onere a carico del livellario affrancante. 6. Lefficacia dellatto regionale è
subordinata allavvenuta registrazione e trascrizione dellatto di affrancazione
presso gli uffici finanziari dello Stato.
6-bis. Il valore del canone di affrancazione
deve altresì tenere conto dellincremento di valore derivante
dallutilizzabilità edilizia del terreno interessato (8)
(8) Comma aggiunto dalla l.r. 19/2007, art. 2
Art. 11Diritti promiscui sui parchi. 1. Le promiscuità costituite sui parchi
della provincia di Foggia, tra comunità e privati, salvo casi particolari
riconosciuti dalla Regione, sono sciolte con la divisione delle aree. Qualora
resti un rapporto duso tra comunità e parchista, questultimo è tenuto al
pagamento del canone annuo corrispondente al due per cento del valore dellarea,
desunto dalle tabelle regionali dei prezzi medi di esproprio delle aree
agricole, ricondotto al cinquanta per cento.
2. Lo scioglimento della promiscuità, quando
avviene, è effettuato dal perito demaniale incaricato dalla Regione. Questi,
dopo aver assegnato al parchista gli immobili da esso edificati, divide larea
al cinquanta per cento tra il Comune e il parchista.
3. Il privato parchista, previa domanda da
presentarsi entro trenta giorni dallo scioglimento della promiscuità, ha diritto
di acquistare la parte spettante al Comune. Anche in tal caso il prezzo è
desunto dalle tabelle regionali dei prezzi medi di esproprio delle aree
agricole.
4. Su istanza, potrà essere accordata la
rateizzazione del prezzo al tasso legale del cinque per cento.
5. Gli oneri peritali sono ripartiti in
eguale misura tra il Comune e il parchista.
Art. 12Espropriazione dei beni civici. 1. I decreti di espropriazione per opere
pubbliche o di pubblica utilità di terreni di demanio civico, o privati o ancora
gravati da usi civici, devono ottenere lassenso della Regione.
2. Le terre private ancora gravate da usi
civici sono immediatamente affrancate su richiesta degli interessati o
dufficio. Quando la liquidazione degli usi civici è richiesta dai privati
titolari dei beni gravati è concesso un abbattimento del venti per cento
sullammontare del valore del bene dovuto al Comune o allA.S.B.U.C.
3. In caso di riconosciuta urgenza della
liquidazione degli usi civici su terre private, per la stima del valore dei beni
gravati si farà riferimento alle tabelle regionali dei valori medi di esproprio
dei beni agricoli; il valore dei diritti non potrà essere inferiore allottavo
di legge.
Art. 13Tutela dei beni civici. 1. Il Presidente della Giunta regionale
provvede alla tutela amministrativa dei beni civici. LUfficio usi civici
collabora con lorgano giudiziario competente in materia di usi civici, anche
quando non viene contestata la natura civica dei beni.
2. In presenza di occupazioni abusive di aree
civiche per le quali non si sia decisa la privatizzazione, la Regione ne ordina
la reintegra, notificandone la decisione agli interessati e assegnando trenta
giorni per leventuale riduzione in pristino e per il rilascio dellarea.
3. Lazione di tutela può essere esercitata
dal Sindaco del comune interessato. Di ciò è data tempestiva comunicazione al
Presidente della Giunta regionale.
4. Della reintegra ne viene data
comunicazione alla Procura circondTimes New Romane competente per territorio.
Art. 14Vigilanza e sorveglianza. 1. Coerentemente ai disposti dellart. 64 del regio
decreto n. 332 del 1928 e dellart. 78 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 616 del 1977, la vigilanza sullamministrazione dei beni
civici è attribuita al Comune, mentre la sorveglianza direttamente al Sindaco.
Art. 15Usi civici e aree
protette. 1. Restano salvi gli usi civici nelle aree
protette e vi sono esercitati secondo le consuetudini locali, o secondo
regolamenti predisposti dagli enti di gestione dei beni civici. Questultimo
regolamento deve essere sottoposto allapprovazione regionale per assicurare la
compatibilità ambientale degli usi.
2. Leventuale incompatibilità degli usi
con la conservazione dellambiente, compresi i diritti di caccia e di pesca,
deve essere dimostrata dallente parco.
3. La Regione potrà accogliere listanza
dellente gestore delle aree protette e ridurre o sospendere gli usi per tutto
il tempo ritenuto necessario. In questo caso lente gestore dellarea protetta
concorda con le popolazioni titolari dei diritti ridotti o sospesi una congrua
alternativa di benefici, a titolo di indennizzo dei diritti mortificati.
4. I prelievi selettivi di fauna selvatica,
da effettuarsi a norma della legge 6 dicembre 1991, n. 394, vengono
effettuati dai residenti titolari del diritto civico a ciò
autorizzati.
Art. 16Prodotti spontanei del suolo.(9) 1. Per la raccolta dei tartufi si fa
riferimento allart. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, che ne
riserva la raccolta ai titolari dei beni civici. Lesercizio è regolato da
appositi regolamenti predisposti dagli enti di gestione dei beni civici e,
quando vengono coinvolti terzi non residenti, sono approvati dalla Regione.
2. La raccolta, la coltivazione e il
commercio dei funghi epigei e ipogei (tartufi) e degli altri prodotti del
sottobosco è regolata dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, dalla
legge 23 agosto 1993, n. 352 e dalle eventuali leggi regionali in
materia.
3. Nei demani collettivi la raccolta dei
frutti spontanei del sottobosco, dei funghi e dei tartufi è riservata ai
titolari dei diritti civici. Della riserva è data notizia con debita
tabellazione.
Art. 17Uso civico di pesca e uso esclusivo di
pesca. 1. Il diritto di uso civico di pesca non dà
luogo a divisione ed è esercitato in conformità di regolamento deliberato dal
Comune, o comunque dallente titolare della gestione dei beni civici, e
approvato dalla Regione.
2. In presenza di diritto civico di pesca, la
concessione del diritto esclusivo di pesca è subordinata al soddisfacimento
delle preminenti necessità degli utenti.
3. Le norme regionali di salvaguardia della
fauna ittica valgono anche per le aree destinate alluso civico.
Art. 18Norma di coordinamento. 1. Quando nei procedimenti di sistemazione degli usi civici
sono coinvolte altre strutture regionali, lAssessore regionale competente o suo
delegato indice una conferenza tra i soggetti interessati.
Art. 19Agevolazioni fiscali. 1. I provvedimenti regionali riguardanti gli
usi civici, per il loro interesse pubblico, sono esenti da tasse di bollo, di
registro e da altre imposte a norma dellart. 2 della legge 1° dicembre 1981,
n. 692.
2. Sono altresì esenti da tributi speciali ex
legge 15 maggio 1954, n. 228 le pratiche catastali connesse alle
operazioni di sistemazione degli usi civici, come frazionamenti e volture
catastali.
Art. 20Norme transitorie. 1. Fino allistituzione dellUfficio usi civici di cui
allart. 3, i provvedimenti regionali sono istruiti da una apposita struttura
designata dallAssessore regionale allagricoltura, cui è preposto un dipendente
regionale con qualifica retributiva e funzionale non inferiore
allottava.
Art. 21Norma finanziaria. 1. È autorizzata per lanno 1997 la spesa di
L. 100.000.000 per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge.
La somma è iscritta al capitolo di nuova istituzione 0121131 della Parte Spesa
del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1997, approvato con la
legge
regionale 5 giugno 1997, n. 16, avente la seguente descrizione:
Attuazione legge regionale n. .. del .. in materia di usi civici. 2. Al finanziamento della spesa di cui al
comma 1 si provvede apportando le seguenti variazioni al bilancio di previsione
1997, ai sensi dellart. 44 della
legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modifiche e
integrazioni:
Cap. 114120: da L.
6.000.000.000 a L. 5.900.000.000 |
-
L. |
100.000.000 |
|
Cap. 121131: da L.
0 a L. 100.000.000 |
+
L. |
100.000.000 |
|
|
|
|
|
|