Anno 1972
Numero 13
Data 14/11/1972
Abrogato
Materia Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 16 novembre 1972, n. 23
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Legge Regionale 14 novembre 1972, n. 13

Norme sulla previdenza dei consiglieri della Regione Puglia.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003art. 17


Parte 1

Fondo di previdenza (2) 




(2)  Il fondo di previdenza dei consiglieri regionali è stato soppresso dall'art. 1, comma 1, L.R. 7 febbraio 2003, n. 3. Vedi, anche i commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo.


Art. 1

Istituzione del fondo di previdenza. (3) 


[È istituito presso il Consiglio regionale il «Fondo di previdenza dei Consiglieri della Regione Puglia» per il pagamento di assegni vitalizi mensili ai Consiglieri cessati dal mandato, o altri aventi diritto, secondo le norme della presente legge]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003art. 17


Art. 2

Gestione del fondo.(4) 


[Il fondo è amministrato dallUfficio di Presidenza del Consiglio, integrato da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare ed è alimentato dai contributi obbligatori dei consiglieri in carica, dai contributi volontari dei consiglieri cessati dal mandato o loro aventi causa, dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo stesso o da eventuali elargizioni]

(4) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003art. 17


Art. 3

Contabilità del fondo(5) 


[Il bilancio del fondo è allegato come gestione speciale al bilancio annuale del Consiglio regionale.(6) 

Entro il 30 settembre di ciascun anno, il bilancio tecnico-attuTimes New Romane del fondo è presentato allufficio di presidenza, che accerta in modo analitico landamento della gestione . (7) 

A decorrere dallinizio di ogni legislatura, ovvero a far data dallentrata in vigore della presente legge per quanto concerne la legislatura in corso, leventuale disavanzo finanziario del fondo può essere ripianato con una contribuzione una tantum a valere sulle spese di funzionamento del consiglio regionale, in modo da assicurare, entro il quinquennio, il pareggio della gestione tecnico-finanziaria del fondo . (8) 

Per la legislatura in corso, il pareggio della gestione tecnico-finanziaria del fondo è assicurato con contribuzione una tantum da ripartire fra gli esercizi 1987, 1988, 1989 e 1990 (9) 

Il relativo stanziamento è iscritto nellapposito capitolo di spesa del bilancio del consiglio regionale relativo allindennità di carica e di missione dei consiglieri regionali ](10)  



(10) Comma aggiunto  dalla l.r. 30 dicembre 1987, n. 34. art. 1,
(5) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003art. 17
(6) Il fondo di previdenza dei consiglieri regionali è stato soppresso dalla l.r.7 febbraio 2003, n. 3.  art.1 Vedi, anche i commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo. Vedi, anche, quanto disposto dalla l.r. 30 dicembre 1987, n. 34. art. 1
(7) Comma aggiunto dalla l.r. 30 dicembre 1987, n. 34. art. 1,
(8) Comma aggiunto dalla l.r. 30 dicembre 1987, n. 34art. 1
(9) Comma aggiuntodalla l.r. 30 dicembre 1987, n. 34 art. 1


Art. 4

Contributi previdenziali obbligatori.(11) 


[Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati dufficio al pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione dellindennità consiliare. (12) 

I contributi sono trattenuti mensilmente sulle indennità dallUfficio Ragioneria del Consiglio nella misura del 22% dellindennità mensile di cui allart. 1, lett. e), della L.R. 25 febbraio 1972, n. 4 e successive modificazioni, al netto delle ritenute per fine mandato e fiscali       

Le trattenute verranno contemporaneamente versate al fondo di previdenza di cui allart. 1]. 



(11) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003art. 17
(12) Comma, prima sostituito dalla  l.r.. 3 maggio 1977, n. 13  art. 1 e  dalla l.r. 19 marzo 1984, n. 14 art. 3  e, successivamente,  sostituito dalla l.r. 15 giugno 1994, n. 19 .art. 1


Art. 5

Diritto allassegno vitalizio - Requisiti di età e periodo di contribuzione.(13) 


[Lassegno vitalizio mensile spetta ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno 5 anni di mandato esercitato nel Consiglio regionale pugliese.

Per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto letà richiesta per il conseguimento del diritto allassegno vitalizio è diminuita di un anno, con il limite alletà di 55 anni.

La corresponsione dellassegno vitalizio è anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, al compimento del 55° anno di età (14 

In tal caso, per ogni anno di anticipazione, le misure dellassegno vitalizio di cui allart. 12 della presente legge sono ridotte, anche ai fini della determinazione dellassegno indiretto, in relazione al numero di anni di contribuzione maturati, nonché al numero di anni di anticipazione, secondo la seguente tabella (15) 

Età di pensionamento

Coefficiente di riduzione

55

0,7604

 

56

0,8016

 

57

0,8460

 

58

0,8936

 

59

0,9448

 

 

 

 

Ai fini del computo degli anni di contribuzione e di anticipazione, si applica la disposizione di cui allultimo comma del successivo art. 6 (16) 

Ai Consiglieri regionali con almeno 10 anni di contribuzione che si avvalgono della facoltà di cui al precedente comma 1, è applicato il coefficiente di riduzione 0,9448 a partire dal cinquantacinquesimo anno di età (17) 

I Consiglieri regionali con almeno sei anni di contribuzione, ai fini dellapplicazione del comma precedente, possono effettuare versamenti volontari in unica soluzione sino alla concorrenza del decimo anno ](18) 

 



(13) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003art. 17
(14) Gli attuali commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo così sostituivano l'originario terzo comma per effetto del primo comma della l.r. 30 dicembre 1987, n. 34art. 3come integrato dalla l.r. 28 gennaio 1998, n. 5 art. 10
(15) Gli attuali commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo così sostituivano l'originario terzo comma per effetto del primo comma dell'art. 3, l.r. 30 dicembre 1987, n. 34, come integrato dall'art. 10, l.r. 28 gennaio 1998, n. 5.
(16) Gli attuali commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo così sostituivano l'originario terzo comma per effetto del primo comma dell'art. 3, L.R. 30 dicembre 1987, n. 34, come integrato dall'art. 10L.R. 28 gennaio 1998, n. 5.
(17) Gli attuali commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo così sostituivano l'originario terzo comma per effetto del primo comma dell'art. 3, L.R. 30 dicembre 1987, n. 34, come integrato dall'art. 10, L.R. 28 gennaio 1998, n. 5.
(18) l.r. 30 dicembre 1987, n. 34, come integrato dalla l.r. 28 gennaio 1998, n. 5 art. 10. Successivamente articolo abrogato dalla l.r. 7 marzo 2003, n. 4 art. 61


Art. 6

Consiglieri inabili al lavoro.(19) 


[Hanno diritto allassegno vitalizio, indipendentemente dalletà, i Consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti inabili al lavoro in modo permanente, purché abbiano esercitato il mandato consiliare per almeno 5 anni, o abbiano comunque effettuato i versamenti per un corrispondente periodo.

Lassegno spetta comunque, indipendentemente dalla durata delleffettivo mandato consiliare, qualora linabilità al lavoro in modo permanente sia dovuta a cause dipendenti dallesercizio del mandato stesso.

Sullapplicabilità dei precedenti commi del presente articolo nel caso di inabilità parziale, decide lUfficio di presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dellart. 2]. 



(19) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003art. 17


Art. 7

Accertamento dellinabilità permanente.(20) 


[Laccertamento di inabilità, di cui al precedente art. 6, è compiuto da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dal Presidente del Consiglio e uno indicato dallinteressato.

Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente lUfficio di presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dellart. 2 della presente legge, il quale può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

Qualora la delibera di cui al comma precedente sia positiva, lassegno vitalizio spetta a decorrere dal momento in cui si è verificato levento che ha provocato linabilità al lavoro]. 



(20) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003art. 17


Art. 8

Ammontare dellassegno vitalizio in caso di inabilità.(21) 


[Nellipotesi prevista dal primo comma dellart. 6, lammontare dellassegno vitalizio è commisurato al numero effettivo di anni di contribuzione.

Nellipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 6, qualora il consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dallesercizio del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione, lammontare dellassegno vitalizio sarà quello minimo previsto nel successivo art. 12.

Qualora gli anni di contribuzione siano più di cinque, si procederà a norma del comma precedente]  (22) 



(21) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003art. 17
(22) Vedi, anche, quanto disposto dalla l.r. 30 dicembre 1987, n. 34art. 7


Art. 9

Contributi volontari .  (23)   (24) 


[Il Consigliere regionale che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni, ma non inferiore a trenta mesi, ha facoltà di continuare, qualora non sia stato rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto allassegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà compiuto il quinquennio contributivo ed il 60° anno di età, fatta salva lanticipazione di cui al 4° comma del precedente art. 5.

Il Consigliere regionale che, al momento della cessazione del mandato, abbia compiuto il 60° anno di età o lo compia prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo ha facoltà di versare in unica soluzione le somme corrispondenti alle mensilità mancanti per il completamento del quinquennio, purché abbia unanzianità contributiva obbligatoria non inferiore a trenta mesi ]   



(23) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003art. 17
(24) Articolo, già modificato dalla l.r. 3 maggio 1977, n. 13 art. 2 e dalla l.r. 26 marzo 1985, n. 11 art. 2, e, successivamente, sostituito dalla l.r. 30 dicembre 1987, n. 34 art. 4,


Art. 10

Rinunzia ai contributi volontari.(25) 


[Il consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dellassegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100% senza attribuzione di interessi.

Analoga facoltà compete agli aventi diritto del consigliere nel caso di decesso]. 



(25) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003art. 17


Art. 11

Sospensione dei pagamento degli assegni vitalizi.(26) 


[Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale pugliese, il pagamento dellassegno vitalizio di cui eventualmente gode, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato. Alla cessazione di questultimo, lassegno sarà ripristinato tenendo conto dellulteriore periodo di contribuzione.

Il pagamento viene anche sospeso qualora il titolare dellassegno vitalizio venga eletto al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale, ovvero al Parlamento Europeo]  (27) 



(26) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003art. 17
(27) Comma modificato dalla l.r. 30 dicembre 1987, n. 34 art. 5, 


Art. 12

Misura degli assegni vitalizi.(28) (29) 


[Lammontare mensile dellassegno vitalizio, è determinato in base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, rapportata allindennità mensile lorda corrisposta ai Consiglieri in carica:

Anni di contribuzione

Percentuale sullindennità mensile lorda (30) 

5

30%

 

6

35%

 

7

40%

 

8

45%

 

9

50%

 

10

55%

 

11

56%

 

12

57%

 

13

58%

 

14

59%

 

15

60%

 

16

61%

 

17

61,5%

 

18

62%

 

19

62,5%

 

20 e oltre

63%

 

 

 

 

La frazione di anno si computa per intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno (31)   ]



(28) Il presente articolo, già modificato dalla l.r. 25 novembre 1974, n. 39 art. 1, è stato poi sostituitodalla l.r. 19 marzo 1984, n. 14 art. 4e successivamente modificato come indicato nelle note che precedono. 
(29) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003art. 17
(30) La presente tabella, già modificata dalla l.r. 3 maggio 1977, n. 13 art. 3 è stata modificata, relativamente alle percentuali sull'indennità mensile lorda dalla  l.r. 30 dicembre 1987, n. 34 art. 6,
(31) Comma aggiunto dalla l.r. 30 dicembre 1987, n. 34 art. 6,  poi abrogato dalla l.r. 7 marzo 2003, n. 4  art. 61


Art. 13

Decorrenza dellassegno vitalizio.(32) 


[Lassegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto letà richiesta per conseguire il diritto.

Nel caso in cui il consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui allart. 5, lassegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo.

Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto allassegno percepiscono lassegno stesso con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della legislatura stessa].

 



(32) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003art. 17


Art. 14

Assegni di reversibilità.(33) 


[In caso di morte del titolare di assegno vitalizio diretto, lassegno stesso viene riservato a favore:

a) del coniuge finche nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata sentenza definitiva di divorzio o di separazione personale per sua colpa, salvo diversa disposizione dellautorità giudiziaria;

b) dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finché minorenni;

c) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera precedente, finché minorenni;

d) dei figli di cui alla lettera b) o, in mancanza, degli affiliati di cui alla lettera c) anche se maggiorenni purché studenti, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente che convivano a carico dellex consigliere deceduto e che versino in particolari condizioni di bisogno, accertate dallUfficio di presidenza integrato al sensi dellart. 2.

Qualora non sopravvivano né il coniuge, né i figli o affiliati aventi diritto, lassegno di reversibilità spetta al padre o in mancanza alla madre, che siano di età superiore a sessanta anni o inabili a proficuo lavoro].  



(33) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003art. 17


Art. 15

Assegno di reversibilità in caso di morte per cause di servizio.(34) 


[Lassegno compete agli aventi diritto anche se il consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni, se il decesso avviene per cause di servizio.

LUfficio di Presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dellart. 2, verifica se sussistono i requisiti di cui al comma precedente]. 



(34) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003art. 17


Art. 15 bis

 (35) (36) 


[La frazione di anno si computa come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno.

Per il periodo computato come mandato deve essere corrisposto il contributo previdenziale obbligatorio]    



(35) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003art. 17
(36) Articolo aggiunto dalla l.r. 25 novembre 1974, n. 39 art. 2,


Art. 16

Condizioni per lassegno di reversibilità.(37) 


[Le condizioni per la concessione dellassegno vitalizio di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del Consigliere.

Qualora vengano a cessare lassegno vitalizio è revocato.

LUfficio di Presidenza del Consiglio può richiedere ai beneficiari di un assegno di reversibilità di presentare periodicamente documentazione idonea a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.

Nel caso di figli maggiorenni inabili al lavoro in modo permanente può inoltre essere loro richiesto di sottoporsi a visita del collegio medico di cui al precedente art. 7]. 



(37) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003art. 17


Art. 17

Documentazione per ottenere lassegno di reversibilità.(38) 


[Per la liquidazione dellassegno di reversibilità il coniuge del consigliere invierà domanda in carta libera diretta allUfficio di Presidenza del Consiglio corredata dei seguenti documenti:

1) certificato di morte del coniuge;

2) certificato di matrimonio;

3) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunziata e passata in giudicato sentenza di divorzio o di separazione personale per colpa del coniuge superstite;

4) stato di famiglia.

Per la liquidazione dellassegno di reversibilità a favore dei figli quando il coniuge manchi o non ne abbia diritto, la domanda di cui al primo comma deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o da chi ne abbia la tutela se minorenni. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di morte del consigliere ovvero di entrambi i coniugi;

2) certificato di nascita dei figli;

3) stato di famiglia;

4) certificato dellufficio distrettuale delle imposte dirette;

5) atto notorio da cui risulti, per i figli maggiorenni, la convivenza a carico del consigliere defunto.

Per i figli maggiorenni la concessione dellassegno è condizionata allaccertamento dellinabilità al lavoro in modo permanente ai sensi del precedente art. 7.

Le domande per la liquidazione dellassegno di reversibilità dovranno essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del dante causa]. 



(38) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003art. 17


Art. 18

Ammontare dellassegno di reversibilità.(39) 


[Lammontare dellassegno di reversibilità al coniuge, ai figli o agli aventi diritto è stabilito in percentuale sullassegno vitalizio liquidato che sarebbe spettato al consigliere, nella misura seguente:

a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto allassegno: 60%;

b) al coniuge superstite con figli aventi diritto allassegno 60%, quando i figli siano più di uno: 60% con aumento progressivo nella misura del 15% per ogni figlio, fino alla concorrenza massima del 100%;

c) al figlio superstite avente diritto allassegno: lassegno è aumentato del 15% per ogni unità successiva fino ad un massimo del 100% ed è ripartito tra di essi in parti uguali;

d) negli altri casi: 50%.

Lassegno di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare]. 



(39) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003art. 17


Art. 19

Prescrizione dei ratei di assegno.(40) 


[I ratei di assegni diretti o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti.

Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente lUfficio di Presidenza del Consiglio]. 



(40) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003art. 17


Art. 20

Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dellassegno vitalizio, si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.(41) 


[Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dellassegno vitalizio, si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato]. 



(41) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003art. 17


Art. 21

Contributo una tantum in caso di decesso.   .(42) (43) 


[In caso di morte del consigliere in carica, il fondo corrisponde agli aventi diritto una annualità della indennità consiliare di cui allart. 1, lettera e) della LR. 25 febbraio 1972, n. 4]  

(42) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003art. 17
(43) Articolo sostituito dalla l.r. 3 maggio 1977, n. 13 art. 4,


Art. 22

Disposizioni transitorie.(44) 


[Tutti i consiglieri in carica verseranno al fondo di previdenza i contributi di cui allart. 4 arretrati, relativi al periodo compreso tra il giorno della loro elezione e quello dellentrata in vigore della presente legge].  



(44) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003art. 17


Parte 2

Fondo di solidarietà 





Art. 23

(45) 


[È istituito presso il Consiglio regionale un «Fondo di solidarietà tra i consiglieri della Regione Puglia» con lo scopo di liquidare un premio di reinserimento nella vita professionale a quei consiglieri che non verranno rieletti nella successiva legislatura o che non si ripresenteranno candidati, escluso se per cause di ineleggibilità.

I consiglieri che per qualsiasi motivo cessano dal mandato hanno diritto al recupero delle somme versate durante le legislature senza il conteggio di interesse alcuno (46) 

Il fondo di solidarietà è alimentato da trattenute mensili, pari al tre per cento dellindennità consiliare, a carico dei consiglieri, degli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo e da eventuali elargizioni.

Lufficio di presidenza del Consiglio integrato ai sensi dellart. 2 della presente legge ha mandato di dettare norme per la gestione e la ripartizione del fondo] (47) 



(45) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003art. 17
(46) Comma sostituito dalla lr 6 maggio 1977, n. 14art. 5
(47) Il fondo di solidarietà istituito dal presente articolo è soppresso, come disposto dalla l.r. 19 marzo 1984, n. 14. art. 2


Art. 24

Norma finale(48) 


La presente legge regionale è pubblicata sul «Bollettino Ufficiale» della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia. ]


(48) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003art. 17