Anno 1974
Numero 16
Data 26/02/1974
Abrogato
Materia Trasporti;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 8 del 28 febbraio 1974.
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Legge Regionale 26 febbraio 1974, n. 16

Istituzione dell' Ente Regionale Pugliese Trasporti.(1) 


(1) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, art. 2 allegato A


Art. 1

(2) 


     

[È istituito con sede in Bari, lEnte regionale pugliese trasporti (E.R.P.T.) provvisto di personalità giuridica.

LEnte esercita le sue attività in attuazione delle direttive fissate dal Consiglio regionale ed è soggetto ai controlli previsti dallart. 41 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni ](3)     



(2) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, art. 2 allegato A
(3) comma abrogato dalla l.r. 4 maggio 1985, n. 25art. 47


Art. 2

(4) 


[LE.R.P.T. ha i seguenti compiti:

a) promuove lorganizzazione e lo sviluppo dei sistemi di trasporto in Puglia, tenendo conto della loro funzione sociale e perseguendo lobiettivo della pubblicizzazione nellambito delle direttive di cui allart. 1;

b) sottopone alla Regione piani di coordinamento tra le aziende di trasporto pubblico operanti nella Regione e di modifica nella distribuzione dei servizi;

c) promuove la costituzione, partecipandovi, di consorzi, di società a prevalente o totale partecipazione pubblica con la presenza degli Enti locali interessati, per la gestione dei servizi e degli impianti, nonché per la costituzione di infrastrutture e servizi comuni;

d) assiste le società nellattività aziendale;

e) promuove ogni idonea iniziativa in favore dei propri dipendenti e di quelli delle aziende di trasporti, con particolare riferimento ai servizi sociali;

f) promuove la costituzione, partecipandovi, di società o consorzi cui partecipino altre Regioni interessate per la gestione di servizi relativi a bacini di traffico interregionali;

g) partecipa a consorzi o società con altri enti pubblici per la gestione e lo sviluppo dei servizi portuali ed aeroportuali] . (5) 



(4) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, art. 2 allegato A
(5) Vedi, anche, quanto disposto dallla l.r. 9 marzo 1992, n. 8 art. 1


Art. 3

(6) 


[LAmministrazione regionale, tramite lE.R.P.T., indirà conferenze periodiche regionali ed anche a carattere zonale, al fine di promuovere la partecipazione della comunità e delle loro rappresentanze alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed allaggiornamento dei piani relativi al servizio pubblico dei trasporti nella Regione] . (7) 



(6) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, art. 2 allegato A
(7) Vedi, anche, quanto disposto dalla l.r. 9 marzo 1992, n. 8 art. 1


Art. 4

(8) 


[Gli organi dellE.R.P.T. sono il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci.

Il Presidente è coadiuvato nelle sue funzioni da due Vice Presidenti, di cui uno vicario]. (9) 



(8) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, art. 2 allegato A
(9) Articolo modificato dalla l.r. 28 agosto 1976, n. 21 art. 1


Art. 5

(10) (11) 


[Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed è nominato con decreto del presidente della Giunta regionale.

È composto da:

a) cinque componenti eletti dal Consiglio regionale;

b) tre componenti eletti dal Consiglio regionale designati da parte delle Confederazioni sindacali regionali più rappresentative;

c) tre rappresentanti dei Comuni pugliesi, eletti dal Consiglio regionale, su designazione della Sezione Pugliese dellAssociazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.)

d) due rappresentanti delle Province pugliesi, eletti dal Consiglio regionale, su designazione dellUnione province italiane (U.P.I.);

e) due esperti in materia di trasporti eletti dal Consiglio regionale.

Nellelezione dei rappresentanti di cui alla lett. a), ciascun consigliere vota per un solo nominativo.

In casi di particolare necessità che rendano carente o impossibile il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, la Giunta regionale propone lo scioglimento al Consiglio regionale.

Il Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del Consiglio regionale, dispone con proprio decreto lo scioglimento.

Con lo stesso decreto vengono nominati un Commissario e due Vice Commissari.

Il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito entro sei mesi dalla data di scioglimento] .   



(10) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, art. 2 allegato A
(11) Articolo modificato dalla l.r. 28 agosto 1976, n. 21  art. 2


Art. 6

(12) 


[Il Presidente dellE.R.P.T. è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

Il Presidente dellE.R.P.T. ha la legale rappresentanza dellEnte, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa lordine del giorno e cura lordinaria amministrazione dellEnte, vigilando sulla esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione]. 



(12) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, art. 2 allegato A


Art. 7

(13) 


[Il Presidente e il Consiglio di amministrazione non possono essere riconfermati per più di una volta]. 



(13) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, art. 2 allegato A


Art. 8

(14) 


[Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi due supplenti scelti fra docenti di discipline giuridiche, economiche, aziendali o esperti nelle stesse discipline iscritti nellalbo dei revisori dei conti.

I sindaci durano in carica cinque anni e sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato ad un solo nominativo.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci revisori è eletto fra membri effettivi del Collegio stesso]. 



(14) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, art. 2 allegato A


Art. 9

(15) 


[Entro quaranta giorni dallapprovazione della presente legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il regolamento di attuazione . (16) 

Il ruolo organico dellEnte è quello fissato nella tabella allegata alla presente legge]. 



(15) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, art. 2 allegato A
(16) Vedi il Reg. 8 gennaio 1975, n. 1. 


Art. 10

(17) 


[LAmministrazione regionale è autorizzata a costituire il fondo di dotazione dellE.R.P.T. mediante la concessione di L. 1.000.000.000 allEnte stesso](18) 



(17) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, art. 2 allegato A
(18)  Il fondo di cui al presente comma è stato elevato a sette miliardi dalla l.r. 23 luglio 1976, n. 18.


Art. 11

(19) 


[Lonere derivante dalla presente legge farà carico allo stato di previsione della spesa di bilancio regionale 1972, al cap. 259-ter di nuova istituzione «Fondo di dotazione dellEnte regionale pugliese trasporti».] 



(19) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, art. 2 allegato A


Art. 12

(20) 


[Per la copertura dellonere finanziario derivante dallattuazione della presente legge sono introdotte nel bilancio di previsione dellanno finanziario 1972 le seguenti variazioni:

Cap. 308. - Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire, con legge regionale (in diminuzione)

L.

700.000.000

 

Cap. 259. - Sussidi integrativi di esercizio di carattere temporaneo a favore di ferrovie, di tramvie e di servizi di navigazione interna (in diminuzione)

L.

300.000.000

 

Totale delle variazioni in diminuzione

 

1.000.000.000

 

Cap. 259-ter. - Fondo di dotazione dellEnte regionale pugliese dei trasporti (di nuova istituzione)]

L.

1.000.000.000

.

 

 

 

 



(20) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, art. 2 allegato A


Art. 13

(21) 


[Sino alla data di insediamento del Consiglio di amministrazione, allo scopo di soddisfare le urgenti e particolari necessità del settore, la Giunta regionale nomina un commissario straordinario.

Entro quaranta giorni dallentrata in vigore della presente legge il presidente della Giunta regionale insedierà il Consiglio di amministrazione dellE.R.P.T..] 



(21) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, art. 2 allegato A


Art. 14

(22) 


[La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DELLENTE REGIONALE PUGLIESE TRASPORTI

[Direttore

n.

1

 

Dirigente tecnico

n.

1

 

Dirigente amministrativo

n.

1

 

Funzionario tecnico

n.

1

 

Funzionario amministrativo

n.

2

 

Collaboratore tecnico

n.

2

 

Collaboratore amministrativo

n.

3

 

Applicati

n.

2

 

Stenodattilografi

n.

2

 

Uscieri commessi

n.

2

 

Autista

n.

1

 

 

 

 

 

N.B. Al personale di cui alla presente tabella verrà applicato il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale della Regione Puglia]. 



(22) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, art. 2 allegato A