Legge Regionale 19 marzo 1982, n. 13 Ordinamento, ristrutturazione e potenziamento dei trasporti pubblici locali. Fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore.(1)
Art. 1(Finalita)(2) [La presente legge
stabilisce le norme e le procedure che debbono essere osservate per l
applicazione sul territorio regionale degli interventi contributivi e finanziari
previsti in fa vore di Enti, Aziende ed Imprese esercenti trasporti pubblici
locali e contenute nella legge 10 aprile 1981, n. 151: Legge quadro per
l ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici
locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di
esercizio e per gli investimenti nel settore .]
Art. 2(3) [Per servizi pubblici di
trasporto locale s intendono quei servizi adibiti normalmente al trasporto
collettivo di persone e di cose effettuati in modo continuativo o periodico con
itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata, con esclusione di quelli di
competenza dello Stato.]
TITOLO 1INTERVENTI PER IL RIPIANO DEI DISAVANZI
DI ESERCIZIO
Art. 3(4) [A decorrere dal 1 gennaio 1982,
in concomitanza con l attivazione del Fondo nazionale dei trasporti di cui all
art. 9 della legge 10- 4- 1981, n. 151, la Regione interviene finanziariamente
nella gestione dei pubblici servizi di trasporto locale mediante contributi di esercizio
finalizzati al conseguimento dell equilibrio economico dei bilanci dei servizi
di trasporto, nella misura e con le modalita di cui ai successivi
articoli.
Gli articoli dal 19 al 26 del
Titolo IV Interventi finanziari della legge regionale 26- 6-
1980, n. 79, trovano applicazione limitatamente all esercizio 1981.
L applicazione delle leggi
regionali 19- 3- 79, n. 14 e 24- 4- 80, n. 31, che regolano la concessione di
sovvenzioni di esercizio alle societa ferrotramviarie, nonche l applicazione
dell art. 8, primo comma, della legge regionale 26- 6- 1981, n. 35, sono
limitate alla data del 31 dicembre 1981.
A decorrere dal 1 gennaio 1982,
per la definizione e la liquidazione delle sovvenzioni di esercizio relative
all anno 1981, si prescinde dalla convenzione e dal versamento cauzionale
previsti dall art. 24 della legge 23- 6- 1980, n. 79.]
Art. 4(5) [Gli interventi finanziari di
cui al precedente articolo trovano applicazione nei confronti di tutte le
Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici servizi di trasporto locale
su provvedimenti della Giunta regionale o degli Enti locali interessati secondo
le rispettive competenze.
Sono esclusi dagli interventi
finanziari di cui trattasi gli autoservizi di Gran Turismo, i servizi effettuati
con spese a totale carico del committente, i servizi di trasporto occasionali ed
i servizi di qualunque tipo gestiti in economia dagli Enti locali interessati.]
Art. 5(6) [La Giunta regionale determina
annualmente per ciascuna Azienda o Impresa i contributi di cui al precedente
art. 3 sulla base delle percorrenze autorizzate o programmate nell anno cui i
contributi si riferiscono, calcolando:
a) il costo economico
standardizzato dei servizi con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed
efficiente gestione, distinto, per categorie e modi di trasporto e tenendo
conto:
1) dei tipi e delle
caratteristiche dei servizi autorizzati o programmati;
2) delle percorrenze relative;
3) della qualita del servizio
offerto;
4) delle condizioni ambientali
in cui esso viene offerto;
5) della dimensione e dell
organizzazione aziendale;
b) i ricavi presunti del
traffico ed altri proventi, tenendo conto:
1) delle tariffe stabilite
dalla Regione;
2) del prevedibile numero di
viaggiatori da trasportare;
3) del prevedibile coefficiente
di utilizzazione dei veicoli.
I ricavi del traffico debbono
coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verra stabilita
annualmente per le varie zone ambientali omogenee del territorio nazionale con
Decreto del Ministro dei Trasporti, ai sensi del primo comma, lettera b) dello
art. 6 della legge 10- 4- 1981, n. 151;
c) il contributo da erogare per
coprire la differenza tra i costi ed i ricavi di cui ai precedenti punti a) e
b).
I modi e le categorie di
trasporto di cui al primo comma, lettera a), del presente articolo
comprendono:
- modi di trasporto automobilistici;
a impianti
fissi;
- categorie di trasporti
servizi di linea per viaggiatori servizi tramviari;
servizi
filoviari;
servizi ferroviari
metropolitani;
servizi
funiviari;
servizi
funicolari.
Per la determinazione del costo
del personale si fa riferimento ai contratti collettivi ed accordi nazionali di
lavoro, nonche ai contratti ed accordi di lavoro in atto recepiti da atti
deliberativi dall Ente concedente o affidante.
A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge eventuali modificazioni delle situazioni
contrattuali esistenti presso le singole Aziende ed Imprese, che comportino
incrementi del costo del lavoro in forma diretta o indiretta, potranno trovare
attuazione soltanto previo consenso della Giunta regionale.
A decorrere dall anno 1982, in
sede di determinazione del costo standardizzato, si terra conto, sia delle mensilita di accantonamento di buonuscita
dell esercizio assunto a riferimento,
sia delle quote integrative per rivalutazione degli accantonamenti pregressi
sempre a decorrere dall anno
1982.
Per gli anni 1981 e precedenti,
i maggiori oneri connessi con i trattamenti di buonuscita e con le rivalutazioni
degli oneri relativi graveranno:
a) sui Comuni competenti, per
quanto riguarda il personale dipendente da aziende municipalizzate;
b) sulla Regione, per quanto
riguarda: il personale dipendente da Aziende pubbliche affidatarie di soli
autoservizi extraurbani, quello dipendente da imprese private concessionarie di
soli autoservizi urbani o extraurbani e quello dipendente da societa
ferrotranviarie limitatamente agli agenti adibiti all esercizio di autolinee di
concessione della Regione o degli Enti locali interessati.
La determinazione dei maggiori
oneri di cui al precedente comma, lettera b), sara effettuata facendo
riferimento:
- per il personale dipendente
da aziende pubbliche affidatarie di autolinee extraurbane, alle
disposizioni di cui all art. 5 della LR
26 giugno 1981, n. 35;
- per il personale dipendente
da imprese private concessionarie di sole autolinee, alle corrispondenti
disposizioni della LR 17 gennaio 1980, n. 6, limitatamente alla parte di
anzianita maturata fino al 31 dicembre 1980;
- per il personale addetto ai
pubblici autoservizi di linea per viaggiatori dipendente da societa
ferrotramviarie, all onere corrispondente all eccedenza sull accantonamento
contrattuale dell 1,50%.
Le tariffe minime da applicare
ai pubblici servizi di trasporto locale sono stabilite dalla Giunta Regionale d
intesa con gli Enti locali interessati.
Fino a diversa intesa le
tariffe gia fissate alla data di entrata in vigore della presente legge sono
considerate tariffe minime.
Fermo restando il criterio che
le tariffe minime stabilite ai sensi del precedente comma hanno lo scopo di
perseguire l unificazione del sistema tariffario sul territorio regionale e
tuttavia facolta dell Ente concedente determinare, nell esercizio dei singoli
servizi, o di complessi disservizi, tariffe piu elevate di quelle minime, da
stabilire come sopra qualora cio sia richiesto da situazioni economiche -
gestionali particolarmente gravose, nonche quando cio sia richiesto dalla
necessita di salvaguardare, attraverso la tariffa, eventuali situazioni di
concorrenzialita nei confronti dei servizi ad impianti
fissi.
Ai fini degli interventi
finanziari di cui al precedente art. 3, i provvedimenti adottati dagli Enti
locali nella loro competenza che riguardino l istituzione di nuovi servizi o l
ampliamento dei servizi esistenti possono trovare attuazione soltanto dopo l
approvazione della Giunta regionale al cui esame, pertanto, i provvedimenti
stessi debbono essere assoggettati per il tramite dell Assessorato regionale ai
Trasporti.]
Art. 6(7) [Per la determinazione dei costi
standardizzati e dei prodotti del traffico, la Regione si avvale della
consulenza di apposito Comitato tecnico presieduto dall Assessore regionale ai
Trasporti o da un suo delegato e composto da:
- tre funzionari dell
Assessorato regionale ai Trasporti;
- i direttori di esercizio
delle Aziende produttrici;
- il direttore dell Ente
Regionale Pugliese Trasporti ( ERPT);
- un rappresentante della
sezione regionale dell UPI;
- un rappresentante della
sezione regionale dell ANCI;
- un rappresentante della
sezione regionale del CRIPEL;
- un rappresentante della
sezione regionale della FENIT;
- un rappresentante della
sezione regionale dell ANAC;
- un rappresentante designato
da ciascuna delle quattro Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative
su scala nazionale presenti nel CNEL
L importo dei contributi che
annualmente la Regione iscrive nei propri bilanci non puo risultare inferiore
alla quota riveniente alla Regione dalla ripartizione del Fondo nazionale di cui
all art. 9 della Legge Quadro n. 151/ 1981.
Fanno carico al bilancio
regionale gli eventuali maggiori oneri finanziari che la Regione ritenesse di
dover assumere in aumento della quota riveniente dal riparto nazionale. E
facolta della Giunta regionale procedere a revisione dei costi standardizzati e
dei contributi di esercizio qualora, nel corso dell esercizio considerato, si
verifichino variazioni nel costo dei carburanti, o anche nel costo del lavoro
derivante da contratti collettivi nazionali. Nel caso che la Giunta ritenesse di
esercitare la suddetta facolta, le eventuali maggiori spese occorrenti faranno
carico al bilancio regionale in aggiunta alla quota riveniente dal Fondo
nazionale.
Le variazioni di bilancio
ricadenti dovranno essere portate previamente all esame del Consiglio
regionale, accompagnate dalla duplice relazione, della Giunta e della
Commissione consiliare competente, specificatamente illustrative dell intera
situazione dei trasporti regionali e propositive di indicazioni utili al
superamento delle cause del deficit.]
Art. 7(8) [La Giunta regionale, con
riferimento all entita dei costi e dei ricavi, e tenuto conto dei contributi
per gli investimenti operati per l attuazione dei programmi aziendali,
determina altresì, annualmente, l
incremento del rapporto ricavi - costi che deve essere assicurato a livello
regionale, attraverso le tariffe, nonche attraverso i provvedimenti di
organizzazione e ristrutturazione aziendale, nonche attraverso l adozione di
idonee misure di organizzazione del traffico.
Per la determinazione del
suddetto incremento la Giunta regionale si avvale della consulenza del Comitato
tecnico di cui al primo comma del precedente art. 6.]
Art. 8(9) [Per accedere ai contributi di
cui all art. 3 le Aziende e le Imprese ed esercizi di trasporto interessati
debbono avanzare domanda al Presidente della Giunta regionale per il tramite del
competente Assessorato regionale ai Trasporti, entro e non oltre il termine del
31 ottobre dell anno precedente a quello cui i contributi si riferiscono. Le Aziende e le imprese nuove concessionarie di servizi di pubblico trasporto che intendono accedere ai contributi regionali, devono presentare la relativa istanza entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di notifica del primo provvedimento autorizzativo adottato dallautorità competente. (10)
In sede di prima applicazione
le Aziende devono, a pena di esclusione, presentare domanda per accedere ai
contributi entro 60 giorni dall entrata in vigore della presente legge.
(11)
Le richieste debbono essere
corredate da una copia dello stato di previsione relativo all esercizio di
riferimento, da un prospetto analitico delle percorrenze autorizzate, e da ogni
altra documentazione che sara espressamente richiesta dal competente
Assessorato ai Trasporti con direttive da emanarsi entro il 30 giugno di ogni
anno.
L erogazione dei contributi
viene effettuata a trimestralita anticipate da corrispondere nei mesi di
gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno.
Nelle more della determinazione
dei contributi di cui al precedente art. 5, la Giunta regionale puo erogare
acconti prendendo a riferimento la misura chilometrica dei contributi
determinati per l anno precedente.
Entro il 31 gennaio dell anno
successivo a quello di riferimento le Aziende, Imprese ed esercizi di trasporto
debbono inviare al competente Assessorato regionale ai Trasporti un prospetto
analitico delle percorrenze effettive che tenga conto delle variazioni
intervenute per effetto di provvedimenti dell autorita concedente adottati nel
corso dell anno e regolarmente eseguiti.
Sulla base degli elementi
suddetti la Giunta regionale delibera i recuperi o i contributi a
conguaglio.
Per i servizi di trasporto che si svolgono sotto la competenza dei Comuni la documentazione di cui al sesto comma deve essere convalidata dal Sindaco del Comune competente.
(12)
L Erogazione dei contributi di
cui al primo comma del presente articolo e subordinata alla presentazione da
parte dell Azienda, o Impresa interessate delle seguenti dichiarazioni:
a) dichiarazione di regolare
esercizio, salvo che modifiche o interruzioni del servizio avvengano in
conseguenza di provvedimenti adottati dalle competenti autorita, o siano
derivati da cause di forze maggiori;
b) dichiarazione di regolare
gestione e di adempimento di tutti gli obblighi derivanti dai contratti di
lavoro e dal rispetto delle leggi sulle assicurazioni sociali.
E comunque facolta della
Giunta regionale di procedere alla sospensione o alla riduzione del contributo
regionale nei casi di accertata e reiterate irregolarita e inadempienze sia
dell esercizio che gestionali.
Le eventuali perdite o
disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a
carico delle singole imprese ed esercizi di trasporto, salvo quanto disposto nei
successivi commi.
Gli Enti locali e i loro
Consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende che
eccedano i contributi regionali, all interno dei propri bilanci, sulla base di
un piano che preveda il raggiungimento dell equilibrio di bilancio entro il
termine massimo di cinque anni, a decorrere dall esercizio finanziario relativo
all anno 1982.
La verifica di attuazione del
piano, redatto sulla base di quanto previsto dall art. 9 bis del DL 17 gennaio
1977, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1977,
n. 62, deve essere effettuato mediante resoconti
semestrali.
Per il solo esercizio
finanziario relativo all anno 1982 e
limitatamente alle Aziende costituite in societa per azioni a totale
partecipazione pubblica il cui disavanzo e scritto nel bilancio di previsione
degli Enti proprietari dell anno
successivo a quello di competenza delle aziende stesse ai sensi dell
ultimo comma dell articolo 1 del DL 29- 12- 77, n. 946, convertito con
modificazioni nella legge 27- 2- 1978, n. 43, la Giunta regionale assicura anche
la copertura del disavanzo relativo all anno 1981 risultante del bilancio
redatto ed approvato ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile,
in aggiunta alle erogazioni contributive di cui al precedente art. 3.
Per i soli esercizi finanziari
relativi agli anni 1981 e 1982 e limitatamente alle aziende municipalizzate ATAF
Foggia e AMET Trani, nonche alla Gestione CommissTimes New Romane regionale
autoservizi extraurbani Taranto che operano in bacini nei quali non sono stati
ancora costituiti, o comunque non sono ancora funzionanti organismi pubblici di
gestione con la partecipazione degli enti locali interessati; la Giunta
regionale assicura la copertura dell intero disavanzo di esercizio determinato
come differenza tra costi e ricavi, limitatamente alla parte relativa alla
gestione degli autoservizi extraurbani che vengono effettuati sotto la propria
competenza in regime di emergenza e precarieta.] (13)
(10) Comma aggiunto dal quarto comma dell'art. 1, l.r. 21 gennaio 1984, n. 5. (11) Il termine di sessanta giorni prescritto dal seguente comma è computato a decorrere dalla data di entrata in vigore della l.r. 21 gennaio 1984, n. 5, come disposto dal terzo comma dell'art. 1, della stessa l.r. n. 5/1984. (12) Comma così modificato dal quinto comma dell'art. 1, l.r. 21 gennaio 1984, n. 5. (13) Vedi, anche, quanto disposto dal terzo comma dell'art. 4, l.r. 31 ottobre 1995, n. 37. (9) Legge abrogata dalla l.r. 13/99, art. 37
Art. 9(14) [La Regione, con la
collaborazione degli Enti locali interessati e dei loro Consorzi, compie
annualmente la rivelazione dei costi effettivi dei servizi di trasporto pubblico
locale.
A tal fine, le Aziende e le
Imprese di trasporto sono tenute ad inviare alla Regione, nonche agli Enti
locali interessati, entro il 30 giugno dell anno successivo a quello di
riferimento copia dei rispettivi bilanci, con allegata una tabella di raffronto
tra i propri costi e quelli economici standardizzati determinati dalla Regione
per il medesimo esercizio.
Tanto gli stati di previsione
che i bilanci consuntivi debbono essere redatti secondo lo schema di bilancio -
tipo definito dal Ministero del Tesoro ai sensi del quarto comma dell art. 25
della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Per le Aziende costituite in
Societa per Azioni a totale partecipazione pubblica il consuntivo e
rappresentato dal bilancio redatto e approvato ai sensi degli articoli 2423 e
seguenti del codice civile.
Gli Enti locali interessati e i
Consorzi di bacino debbono comunicare alla Regione, con propria deliberazione,
entro il 30 settembre successivo, le proprie osservazioni sui costi effettivi
dei servizi rilevati nel proprio bacino.]
TITOLO 2INTERVENTI PER GLI INVESTIMENTI
Art. 10(15) [A decorrere dall anno
1981, in concomitanza con l attivazione del fondo per gli investimenti nel
settore dei Trasporti pubblici locali di cui all art. 11 della legge 10- 4-
1981, n. 151, la Regione interviene nei confronti degli Enti locali e delle
Aziende di cui al primo comma del precedente articolo 4 per la concessione di
contributi per investimento nella misura e con le modalita di cui ai successivi
articoli.]
Art. 11(16) [L art. 27 Piano
autobus della legge regionale 23- 6- 1980, numero 79, e soppresso.
Sono altresì abrogate le leggi
regionali 4- 7- 73, n. 17, 13- 12- 74, n. 42 7- 6- 75, n. 53, relative alla
concessione di contributi venticinquennali per investimenti effettuati dagli
Enti locali per le Aziende speciali di trasporto. Restano salvi gli effetti gia
prodotti nei rispettivi periodi di validita.]
Art. 12(17) [I contributi di cui al
precedente art. 10 sono destinati:
a) all acquisto di autobus,
tram, filobus di tipo unificato ai sensi dell art. 17 del DL 13- 8- 75, n. 377,
convertito nella legge 16- 10- 75, n. 493, e di altri mezzi di trasporto di
persone, terrestri, lagunari e lacuali;
b) alla costruzione e
ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo,
di officine deposito con le relative attrezzature e di sedi.
L ammontare globale annuo del
contributo regionale per investimenti viene fissato con la legge regionale di
bilancio e sue eventuali modificazioni e non puo risultare inferiore alla quota
riveniente dalla ripartizione, effettuata dal Ministero dei Trasporti, dell
apposito fondo istituito con l art. 11 della legge 10- 4- 1981, n. 151.
L importo da destinare alla
costruzione e all ammodernamento di sedi e di officine deposito non potra
risultare superiore al 25% delle somme che
saranno rese disponibili per gli investimenti di cui trattasi.]
Art. 13(18) [I contributi e gli investimenti sono accordati dalla Giunta regionale agli enti e alle aziende e imprese interessate nella misura massima dell85% della spesa ritenuta ammissibile al netto di IVA. (19)
Per l acquisto di materiale
rotabile la Giunta regionale puo imporre particolari vincoli affinche
risultino rispettate le condizioni di ripartizione territoriali delle forniture
in conformita delle intese definite dalle Regioni in sede di Commissione
consultiva interregionale, ai sensi della penultima comma dell art. 12 della
legge quadro statale.
La Giunta regionale ha altresì
facolta di richiedere che le infrastrutture e gli impianti di trasporto
realizzati con il contributo regionale presentino accorgimenti costruttivi tali
da contribuire alla eliminazione delle barriere architettoniche e che una parte
del materiale rotabile acquistato con i contributi medesimi risulti accessibile
agli invalidi non deambulanti.
Per le aziende pubbliche che
gestiscono autoservizi di competenza regionale in regime di affidamento precario
e di emergenza e che operano in bacini nei quali non sono ancora stati
costituiti, o comunque non sono ancora funzionanti, organismi pubblici di
gestione con la partecipazione degli Enti locali interessati, la Giunta
regionale trasferisce annualmente all Ente Regionale Pugliese Trasporti( ERPT)
i contributi di investimento di cui al primo comma del presente articolo.
L ERPT provvedera alla
realizzazione degli investimenti riconosciuti ammissibili integrando con fondi
propri i relativi finanziamenti.
Non appena saranno costituiti e
funzionanti gli organismi di cui al quarto comma, i relativi fondi saranno
trasferiti direttamente agli stessi.]
Art. 14(20) [Per accedere ai contributi di
cui al precedente art. 10 gli Enti, le Aziende e le Imprese interessate dovranno
presentare annualmente, al Presidente della Giunta regionale, nei termini che
saranno prescritti dal competente Assessorato ai Trasporti, apposita domanda
corredata da una relazione tecnica illustrativa che tenga conto delle esigenze
degli esercizi.
Sulla base delle richieste
ricevute, la Giunta regionale elabora, sentita la Commissione consiliare
competente, un programma di interventi che risulti compatibile con le
indicazioni rivenienti dal Piano regionale dei Trasporti e dai Piani di
trasporti di bacino, nonche con le
disponibilita finanziarie.
Nelle more della definizione
dei piani suddetti la Giunta regionale elabora, sentita la competente
Commissione consiliare, ugualmente il programma di interventi, alla semplice
condizione che lo stesso non risulti in contrasto con le linee generali della
programmazione.
Le richieste degli Enti, delle
Aziende e delle Imprese interessate saranno pertanto accolte e finanziate in
quanto compatibili con i programmi di cui ai precedenti comma secondo e terzo.
I finanziamenti vengono
accordati sulla base dei prezzi proposti riconosciuti ammissibili al momento
dell accoglimento della domanda, e comprensivi dell IVA.(21)
Nei casi di investimenti, per i
quali sia stata accolta la relativa domanda, la Giunta regionale rilascia un
preventivo affidamento di contributo.
L affidamento di contributo di
cui al comma precedente avra la validita di sei mesi dalla data di rilascio e
potra essere prorogato per altri sei mesi a giudizio della Giunta regionale, la
quale ha facolta di attribuire ad altra azienda i contributi non utilizzati nei
termini assegnati.
Lerogazione dei contributi accordati avverrà in proporzione alla realizzazione dei programmi di investimento, previa dimostrazione delle spese effettuate al netto di IVA e, comunque, nei limiti dei contributi accordati(22)
In particolare, l erogazione
dei contributi per l acquisto di materiale rotabile destinato al trasporto di
persone e subordinata alla presentazione di apposita certificazione rilasciata
dal competente Ufficio della Motorizzazione Civile, dalla quale risulti che i
mezzi acquistati presentano caratteristiche unificate ai sensi dell art.
17 del DL 13- 8- 1975, n. 377,
convertito nella legge 16- 10- 1975, n. 493.
I beni acquistati con il
contributo della Regione non possono essere destinati ad uso diverso da quello
per il quale sono stati acquistati.
Gli autobus non possono essere
utilizzati per l effettuazione di corse fuori linea.
I vincoli di cui ai commi precedenti decadono: - dopo 10 anni dalla data di immatricolazione degli autobus o di acquisto delle attrezzature fisse e mobili; - dopo 50 anni dalla data di denuncia al catasto per i beni immobili . (23) Entro i predetti termini di validità dei vincoli, i beni acquistati con il contributo regionale possono essere alienati subordinatamente allautorizzazione della Giunta regionale, che può essere accordata a condizione che lente o lazienda o impresa interessata rimborsi alla Regione una parte del prezzo di vendita nel rapporto tra il contributo regionale e la spesa ritenuta ammissibile allatto dellacquisto o, in alternativa, acquisti in sostituzione e con fondi propri un bene equivalente a quello acquistato con il contributo regionale, trasferendo sullo stesso i vincoli già gravanti sul bene da sostituire; procedure analoghe si applicano nel caso di perdita accidentale di possesso di beni acquistati con il contributo regionale . (24) Per gli autobus il prezzo di vendita sarà stabilito con la seguente formula: Vx = Vo (1 - 0,18x + 0,009x²) Vx = valore dellautobus con anzianità di x anni nellanno considerato: Vo = valore dellautobus nuovo secondo i listini in vigore nellanno considerato; x = numero degli anni di anzianità dellautobus]
Art. 15(25) [A decorrere dal 1 gennaio 1980
l ERPT cede in locazione alle aziende pubbliche interessate gli impianti e il
materiale rotabile gia acquistati in precedenza o che saranno acquistati o
costruiti attraverso l utilizzazione di fondi propri o attraverso la
utilizzazione dei contributi di cui al precedente art. 10.
Il canone annuo di detta
locazione corrispondera alle quote di ammortamento dei capitali investiti,
commisurate, per i beni mobili, al 10% del capitale investito per la durata di
10 anni e, per i beni immobili, al 2% del Capitale investito per la durata di 50
anni.
I beni di cui al primo comma
del presente articolo, in quanto acquistati con fondi dello Stato o della
Regione, sono assoggettati agli stessi vincoli di cui al precedente art. 14.]
TITOLO 3DISPOSIZIONI VARIE
Art. 16 (26) (27) [Presso l Assessorato regionale
ai Trasporti e costituito il Comitato regionale di coordinamento dei
Trasporti.
Il comitato e presieduto dall
Assessore regionale ai Trasporti ed e composto da:
- gli assessori regionali alla
Programmazione, ai Lavori Pubblici, all Urbanistica, o da funzionari da essi
delegati, scelti fra quelli dell Assessorato di propria
competenza;
- un rappresentante del
Ministero dei Trasporti - Direzione Generale Programmazione, Organizzazione e
Coordinamento;
- un rappresentante del
Ministero della Marina Mercantile;
- un rappresentante del
Ministero dei Trasporti
- Direzione Generale dell
Aviazione Civile;
- un rappresentante della
sezione regionale dell Unione Provincie Italiane( UPI);
- un rappresentante della
sezione regionale dell Associazione Nazionale Comuni Italiani (
ANCI);
- un rappresentante dell
Unione regionale Camere di Commercio Industria e
Agricoltura;
- il Capo Compartimento delle
Ferrovie dello Stato, o funzionario delegato;
- il Capo Compartimento dell
ANNAS o funzionario delegato;
- il Direttore dell Ufficio
Provinciale MCTC del capoluogo della Regione;
- il Presidente dell Ente
Regionale Pugliese Trasporti( ERPT);
- i Presidenti dei Consorzi di
bacino;
- un rappresentante per
ciascuna delle Associazioni di categoria delle Aziende esercenti Trasporti
pubblici di persone;
- un rappresentante per
ciascuna delle Associazioni di categoria delle aziende di autotrasporto merci
per conto terzi;
- un rappresentante designato
da ciascuna delle quattro Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative
su scala nazionale presenti nel CNEL;
- un Console in rappresentanza
delle Compagnie Portuali da loro stesse designato;
- tre esperti in materia di
trasporti e comunicazioni, proposti dall Assessore ai Trasporti e nominati
dalla Giunta regionale;
- i Sindaci dei Comuni
capoluogo o loro delegati.
Il Presidente puo chiamare a
partecipare ai lavori, senza diritto di voto, in qualita di esperti, funzionari
dell Amministrazione regionale.
Il Comitato si costituisce all
inizio della legislatura regionale, con decreto del Presidente della Giunta, e
decade con la fine della stessa.
Resta comunque in carica fino
alla nomina del nuovo Comitato.
Le funzioni di Segretario sono
svolte da un funzionario dello Assessorato ai Trasporti di livello non inferiore
al VII.]
Art. 17(28) [Il Comitato e chiamato a
svolgere i seguenti compiti:
- funzioni consultive in
materia di:
a) individuazione dei bacini di
traffico;
b) elaborazione del piano
regionale dei Trasporti e dei relativi piani settoriali;
c) approvazione dei piani di
trasporto di bacino e delle relative modifiche e
revisioni;
- esprimere
pareri:
a) nei casi previsti dalle
leggi regionali e, quando lo ritengano opportuno, il Presidente della Giunta
regionale e l Assessore ai Trasporti, nelle materie attinenti il
trasporto;
b) sui programmi e sui progetti
elaborati dalla Regione, dagli Enti locali, Ferrovie dello Stato, ANAS,
Aviazione Civile, Marina Mercantile, nonche sulla armonizzazione degli stessi
nel quadro del piano regionale dei trasporti;
- formulare indicazioni e
proposte:
a) per il coordinamento dei
servizi regionali, statali e degli Enti locali in materia di
trasporti;
b) sulle infrastrutture
interessanti la viabilita regionale e il trasporto intermodale di viaggiatori e
merci;
c) sui criteri di assegnazione
di contributi regionali in favore delle aziende di
trasporto;
d) sui criteri di gestione e
sui parametri di efficienza delle aziende di trasporto.]
Art. 18(29) [Il tredicesimo comma dell art.
34 della legge regionale 23- 6- 80, n. 79, e così modificato:
Sui servizi
classificati ordinari che abbiano la funzione preminente di collegamento di un
Comune con il proprio scalo ferroviario, ai viaggiatori muniti di abbonamento
ferroviario per relazioni ferroviarie che hanno origine o destinazione presso lo
scalo stesso, i prezzi degli abbonamenti saranno equiparati ai prezzi degli
abbonamenti ordinari di seconda classe applicati dal vettore ferroviario sulle
distanze corrispondenti .
Il primo comma dell art. 36
della legge regionale 23- 6- 80, n. 79, e così
modificato:
E fatto obbligo alle
aziende esercenti pubbliche autolinee di concessione regionale di rilasciare, a
richiesta, i seguenti tipi di abbonamento:
a) settimanali - validi per
effettuare quattro corse di andata e quattro di ritorno da usufruire nel periodo
di una settimana dal lunedi alla domenica;
b) settimanali - validi per
effettuare cinque corse di andata e cinque di ritorno da usufruire nel periodo
di una settimana dal lunedi alla domenica;
c) settimanali - validi per
effettuare sei corse di andata e sei di ritorno da usufruire nel periodo di una
settimana dal lunedi alla domenica;
d) mensili - validi per
effettuare ventuno corse di andata e ventuno di ritorno da usufruirsi nel mese
per il quale e stato rilasciato;
e) mensili - validi per
effettuare venticinque corse di andata e venticinque corse di ritorno da
usufruirsi nel mese per il quale e stato rilasciato . f) mensili
speciali, validi per effettuare diciannove corse di andata e diciannove corse di
ritorno nel mese per il quale e stato rilasciato, per lavoratori turnisti delle
aziende a ciclo produttivo continuo, muniti di apposita tessera di
riconoscimento rilasciata dalle aziende che effettuano il trasporto . (30)
Dopo il quarto comma dell art.
36 della legge regionale 23- 6- 80, n. 79, e aggiunto il seguente
comma:
2 A richiesta dell
utenza le Aziende di cui al primo comma possono rilasciare abbonamenti
unidirezionali secondo le tipologie gia fissate nel medesimo comma, a prezzi
ridotti del 50% rispetto ai corrispondenti abbonamenti bidirezionali .]
Art. 19(31) [L art. 40 della legge
regionale del 23- 6- 80, n. 79, è soppresso e sostituito dal
seguente:
Alle Aziende che
gestiscono servizi pubblici di trasporto locale e fatto divieto di rilasciare
tessere di libera circolazione e biglietti gratuiti o semigratuiti validi sulle linee da essa
gestite.
Le tessere e i biglietti gia
rilasciati, al di fuori dei casi previsti nel successivo comma, cessano di avere
validita dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Possono accedere gratuitamente
agli autobus:
- il personale dell
Assessorato ai Trasporti per esigenze di servizio, munito di apposita tessera di
riconoscimento rilasciata dalla Regione;
- il personale della Direzione
Generale della Motorizzazione Civile e Uffici Provinciali dipendenti, muniti
dell apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Ministero dei
Trasporti;
- gli agenti dei circoli delle
costruzioni telegrafiche addetti alla manutenzione, autorizzati secondo le
disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei Trasporti del 16- 4- 53,
ser. VI, N. 3465 (63) 98 bis;
- i funzionari dell ANAS e gli
agenti in divisa muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal
compartimento ANAS e vistata dall Assessorato ai Trasporti limitatamente ai
percorsi svolgentisi su strade statali;
- i grandi invalidi civili, di
guerra, civili di guerra e per servizio e del lavoro, regolarmente iscritti alle
proprie associazioni e relativi accompagnatori, muniti della tessera rilasciata
dalle rispettive associazioni di categoria, ovvero dalle Amministrazioni
pubbliche competenti;
- i ciechi di guerra e i ciechi
civili e relativi accompagnatori;
- gli appartenenti alle forze
dell Ordine: Carabinieri, Pubblica Sicurezza, Guardie di Finanza, Agenti di
Custodia, Vigili del Fuoco, Guardie Forestali muniti di tessera non nominativa
rilasciata dalle aziende concessionarie, a richiesta dei Comandi interessati in
numero non superiore a due per Comando, con validita limitata ad un anno,
suscettibile di rinnovo o proroga;
- il personale dipendente dalle
aziende di trasporto, su disposizione dei rispettivi gestori, per esigenze di
servizio . -i titolari di pensioni di guerra, del lavoro, di servizio e per totale
invalidita civile](32)
TITOLO 4DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 20(33) [A decorrere dall esercizio
finanziario 1982 sono soppressi i seguenti capitoli di spesa del bilancio
regionale:
- Capitolo
05102
- Capitolo
05107
- Capitolo
05108
- Capitolo
05110
- Capitolo
05112
- Capitolo
05113
- Capitolo
05114
- Capitolo
05116
- Capitolo
05118
- Capitolo
05120
- Capitolo
05122
- Capitolo
05126
- Capitolo
05128
Con la legge del bilancio
regionale per l esercizio finanziario 1982 saranno istituiti i capitoli di
spesa per gli interventi finanziari di cui all art. 3 e 10 della presente
legge. Con la stessa legge si provvedera all istituzione di appositi capitoli
di spesa ed altre relative assegnazioni finanziarie al fine di assicurare:
a) i ripianamenti dei disavanzi
di gestione consolidati al 31 dicembre 1980 relativi agli esercizi di autolinee
extraurbane in affidamento e in gestione commissTimes New Romane regionale (
LR 29- 1- 76, n. 6);
b) i contributi straordinari
ancora dovuti alle imprese private concessionarie di autolinee extraurbane per
gli esercizi a tutto l anno 1980 ( LR 1- 2- 78, n. 13);
c) le sovvenzioni di esercizio
ancora dovute al 31- 12- 1980 alle Societa Ferrotranviarie ( LLRR 19- 3- 79, n.
14 e 24- 4- 80, n. 31) ed alle aziende concessionarie di sole autolinee
extraurbane( LR 23- 6- 80, n. 79 - artt. 22 e 25);
d) le integrazioni salTimes
New Romani ancora dovute al 31- 12- 1980 al personale delle autolinee private
in concessione (LR 17- 1- 80, n. 6) nonche quelle ancora dovute al 31- 12- 1981
al personale degli autoservizi urbani di concessione comunale ed al personale
degli autoservizi di concessione statale (art. 3 – penultimo comma - della
presente legge);
e) la copertura dei disavanzi
di cui all art. 8, penultimo e ultimo comma, della presente legge;
f) gli obblighi finanziari
connessi all attuazione dell art. 5, commi 6 e 7 della presente legge.]
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