Legge Regionale 15 febbraio 1985, n. 5 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 - 6- 1980, n. 67 - Alienazione terreni demanio armentizio regionale.(1)
Art. 1Adozione degli elenchi dei tratturi (2) (3) [L art. 4 della L. R. 9- 6- 1980, n. 67 e così
sostituito: La Giunta
regionale, sentiti i Comuni territorialmente interessati e acquisito il parere
delle Commissioni consiliari competenti per l agricoltura e foreste e per il
patrimonio, adotta, in via definitiva: a) gli elenchi
dei tratturi da conservare nella loro integrale o parziale consistenza, perche
ritenuti strettamente necessari alle esigenze dell industria armentizia. Detti
tratturi sono amministrati dalla Regione; b) gli elenchi
dei tratturi ritenuti totalmente o parzialmente inadatti o superflui agli scopi
di cui alla lettera a) ma idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere
pubblico. Detti tratturi
possono essere trasferiti al patrimonio degli enti locali elettivi che ne
facciano documentata richiesta in sede di predisposizione degli elenchi.
c) gli elenchi
dei tratturi ritenuti superflui agli scopi di cui alle lettere a) e b), di cui
autorizzate l alienazione onerosa, totale o
parziale. Gli elenchi
sono predisposti, distintamente, per braccio tratturale e per comune e riportano
indicazioni sullo stato di possesso e sulla destinazione produttiva o stato di
utilizzazione dei singoli appezzamenti costituenti i
tratturi.
Per l
esecuzione dei rilevamenti tecnici necessari alla predisposizione degli elenchi
di cui al presente articolo, il personale regionale addetto puo accedere alle
proprieta private e compiere le operazioni indispensabili, lasciando inalterata
la situazione dei luoghi. Dell accesso per il compimento delle suddette
operazioni e dato congruo preavviso al proprietario; ove quest ultimo si
opponga, il personale addetto puo farsi assistere dalla forza pubblica .]
(2) La presente è stata abrogata dall’art. 27, comma 1, lettera c), l.r. 5 febbraio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Detto art. 27 ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la l.r. 9 giugno 1980, n. 67 (modificata dalla presente legge). (3) Articolo abrogato dall'art. 7,
l.r.
23 dicembre 2003, n. 29. Sostituiva l'art. 4,
l.r.
9 giugno 1980, n. 67, al quale, si ritiene, si estenda l'abrogazione.
Art. 2Strade rotabili di uso pubblico (4) (5) [Il primo comma dell art. 5 della L. R. 9- 6- 1980, n. 67 e così sostituito: In caso di
esistenza o di costruzione di strade rotabili di uso pubblico il cui percorso
coincida, in tutto o in parte, con un terreno tratturale compreso negli elenchi
di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 4, la relativa classificazione
in strada comunale, provinciale o regionale avviene con le procedure di cui alla
vigente legislazione regionale. ] .
(4) La presente è stata abrogata dall’art. 27, comma 1, lettera c), l.r 5 febbraio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Detto art. 27 ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la l.r. 9 giugno 1980, n. 67 (modificata dalla presente legge). (5) Articolo abrogato dall'art. 7,
l.r.
23 dicembre 2003, n. 29. Sostituiva il primo comma dell'art. 5,
l.r.
9 giugno 1980, n. 67, al quale, si ritiene, si estenda l'abrogazione.
Art. 3Ordine di priorità nella alienazione onerosa dei terreni tratturali (6) (7) [L art. 6 della L. R. 9- 6- 1980, n. 67 e così sostituito:
I terreni tratturali compresi negli elenchi di cui alla
lettera c) del precedente art. 4, ubicati al di fuori delle aree dichiarate
urbane, sono alienate a favore di coloro che ne fanno domanda entro novanta
giorni dalla pubblicazione dei singoli elenchi sul Bollettino Ufficiale della
Regione, applicando il seguente ordine di priorita:
a) possessori attuali del terreno tratturale richiesto;
b) proprietari di fondi che fronteggiano il terreno tratturale
richiesto nel senso della sua lunghezza, purche si tratti di coltivatori
diretti, di manuali lavoratori della terra o imprenditori agricoli a titolo
principale, singoli o associati, di cui alle leggi statali 9- 5- 1975, n. 153 e
10- 5- 1976, n. 352 e alla normativa regionale di attuazione;
c) cooperative agricole o loro consorzi costituite da
coltivatori diretti, lavoratori agricoli, coloni, mezzadri, affittuari, con
preferenza per quelle che risultino costituite con una maggiore presenza di
giovani dai 18 ai 29 anni;
d) altri proprietari di fondi che fronteggiano il terreno
tratturale richiesto nel senso della sua lunghezza;
e) altri richiedenti. In tutti i casi e fatto salvo il
rispetto delle servitu esistenti o che si rendesse necessario istruire.
Limitatamente ai soggetti di cui ai punti b), c), d), e), l alienazione dei
terreni naturali ubicata al di fuori delle aree dichiarate urbane e in ogni
caso condizionata all impegno di utilizzare per scopi agricoli .].
(6) La presente è stata abrogata dall’art. 27, comma 1, lettera c), l.r. 5 febbraio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Detto art. 27 ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la l.r. 9 giugno 1980, n. 67 (modificata dalla presente legge). (7) Articolo abrogato dall'art. 7,l.r.
23 dicembre 2003, n. 29. Sostituiva il primo comma dell'art. 5,
l.r.
9 giugno 1980, n. 67, al quale, si ritiene, si estenda l'abrogazione.
Art. 4Possessori attuali aventi diritto allacquisto dei beni tratturali extraurbani (8) (9) [Ai fini dellapplicazione
dellart.6 della L.R. 9 giugno 1980, n. 67, così come modificato dalla
presente legge, sono considerati possessori attuali i soggetti per i quali il
possesso trovi fondamento in una formale concessione precedente allentrata in
vigore della L.R. 9 giugno 1980, n. 67, rilasciata per uso di
coltivazione erbacea o arborea, con esclusione, pertanto, di quelle per altri
usi, ivi compreso il pascolo, anche se sul terreno concesso siano intervenute
trasformazioni, salvo che le concessioni per pascolo non siano state rilasciate
a favore dei proprietari dei fondi che fronteggiano il tratturo, limitatamente
ad una superficie corrispondente a quella del confine in comune.
Sono inoltre considerati
possessori attuali:
1) nel caso di morte del
concessionario, il coniuge, anche se non coltivatore diretto, e gli altri eredi
legittimi con precedenza per quelli che al momento dellapertura della
successione risultino aver esercitato e continuino ad esercitare sulla quota
tratturale attività agricola, in qualità di coltivatore diretto, di manuale
lavoratore della terra o di imprenditore agricolo principale ai sensi della
legge 9 maggio 1975, n. 153;
2) i componenti la famiglia del
concessionario subentrati allo stesso nella coltivazione, sempreché posseggano i
requisiti di coltivatore diretto, di manuale lavoratore della terra o di
imprenditore agricolo a titolo principale.
I componenti la famiglia del
concessionario sono quelli previsti dallart. 12 della legge 11 febbraio
1971, n. 11;
3) altri possessori subentrati
al concessionario prima dellentrata in vigore della L.R. 9 giugno 1980, n. 67, purché trattasi di
coltivatori diretti, manuali lavoratori della terra e soggetti ad essi
assimilabili singoli o associati] .
(8) La presente è stata abrogata dall’art. 27, comma 1, lettera c), l.r. 5 febbraio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Detto art. 27 ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la l.r. 9 giugno 1980, n. 67 (modificata dalla presente legge). (9) Articolo abrogato dall'art. 7,
l.r.
23 dicembre 2003, n. 29.
Art. 5Concessioni scadute e miglioramenti fondiari (10) (11) [Sono
da considerare legittime le concessioni rilasciate prima della entrata in vigore
della L.R. 9 giugno 1980, n. 67, anche se scadute, purché
venga presentata domanda di rinnovo entro 180 giorni dalla pubblicazione della
presente legge e vengano pagati i canoni arretrati.
Uguale sanatoria è concessa per
gli altri possessori attuali dei terreni tratturali, elencati nel precedente
art. 4.
I miglioramenti fondiari di
natura agricola realizzati dai soggetti elencati nel precedente art. 4, sono
considerati legittimamente eseguiti e pertanto non passibili di sanzione
amministrativa e in tal senso saranno definiti i contesti eventualmente pendenti
presso gli uffici regionali del contenzioso] .
(10) La presente è stata abrogata dall’art. 27, comma 1, lettera c), l.r. 5 febbraio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Detto art. 27 ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la l.r. 9 giugno 1980, n. 67 (modificata dalla presente legge). (11) Articolo abrogato dall'art. 7,
l.r.
23 dicembre 2003, n. 29.
Art. 6Terreni tratturali compresi nei perimetri urbani (12) (13) [Con salvezza dei vincoli
ricadenti per la natura di beni culturali, i terreni tratturali ricadenti entro
i perimetri urbani della città e che nello strumento urbanistico comunale
vigente e relativi piani attuativi hanno una destinazione specifica per attività
edilizia, possono essere alienati a favore di coloro che ne fanno domanda entro
novanta giorni dalla pubblicazione dei singoli elenchi su Bollettino Ufficiale
della Regione, in base al seguente ordine di priorità:
a) possessori attuali, o
loro eredi, del terreno tratturale richiesto, purché il possesso trovi
fondamento in una formale concessione precedente allentrata in vigore della
L.R. 9 giugno 1980, n. 67, anche se scaduta;
b) proprietari di beni
che fronteggiano il terreno tratturale richiesto nel senso della sua lunghezza;
c) altri richiedenti.
I richiedenti di cui alle
lettere b) e c) devono presentare lattestato del Sindaco dal
quale risulti che il Comune non è interessato allutilizzo delle aree da
alienare] .
(12) La presente è stata abrogata dall’art. 27, comma 1, lettera c),l.r. 5 febbraio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Detto art. 27 ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la l.r. 9 giugno 1980, n. 67 (modificata dalla presente legge). (13) Articolo abrogato dall'art. 7,
l.r.
23 dicembre 2003, n. 29.
Art. 7Abrogazione norme precedenti (14) [Sono abrogati:
a) lultimo comma
dellart. 8 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67;
b) lart. 9 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67].
Art. 8Adozione degli elenchi dei beni dellOpera nazionale combattenti (15) [Per procedere alla definitiva
destinazione dei beni patrimoniali della soppressa Opera nazionale per i
combattenti, trasferiti alla Regione ai sensi della legge 21 ottobre 1978, n.
641, la Giunta regionale, sentiti i comuni territorialmente competenti e
acquisito il parere delle Commissioni consiliari competenti per lagricoltura e
foreste e per il patrimonio, adotta:
a) gli elenchi dei beni
da conservare perché destinati a uso di pubblico interesse. Detti beni sono
amministrati dalla Regione e possono essere trasferiti al patrimonio degli enti
locali elettivi che ne facciano documentata richiesta;
b) gli elenchi dei beni
di cui autorizzare lalienazione onerosa, perché ritenuti inadatti o superflui
agli scopi di cui alla precedente lettera a).
Gli elenchi sono predisposti
distintamente per Comune, per «azienda agraria» e per «borgata» e riportano
indicazioni sullo stato di possesso e sulla destinazione produttiva o stato di
utilizzazione delle singole unità immobiliari].
(15) La presente è stata abrogata dall’art. 27, comma 1, lettera c),l.r. 5 febbraio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Detto art. 27 ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la l.r. 9 giugno 1980, n. 67 (modificata dalla presente legge).
Art. 9(Ordine di priorita nella
alienazione dei beni dell Opera Nazionale Combattenti)(16) [L art. 13 della L. R. 9- 6-
1980, n. 67 e così sostituito:
I beni compresi negli
elenchi di cui alla lettera b) del precedente art. 12 sono alienati a favore di
coloro che ne fanno domanda di acquisto entro novanta giorni dalla pubblicazione
dei singoli elenchi sul Bollettino Ufficiale della Regione applicando il
seguente ordine di priorita:
1) terreni, fondi agrari e
fabbricati rurali non compresi nelle borgate:
a) possessori attuali del bene
richiesto purche in possesso trovi fondamento in una concessione con promessa
di vendita ovvero in un contratto di compartecipazione, colonia parziaria,
mezzadria, affitto, stipulati prima del 9- 6- 1980: sono considerati possessori
attuali anche i soggetti di cui ai numeri 1- 2- 3 del precedente art. 4;
b) cooperative agricole o loro
consorzi costituite da coltivatori diretti, lavoratori agricoli, coloni,
mezzadri, affittuari, con preferenza per quelle che risultino con una maggiore
presenza di giovani dai 18 ai 29 anni;
c) proprietari di fondi
confinanti, purche si tratti di titolari di imprese diretto - coltivatrici,
singole o associate, iscritti negli elenchi previsti dalle leggi statali 22- 11-
1954, n. 1136 e 9- 1- 1963, n. 9, ovvero di imprenditori agricoli a titolo
principale, singoli o associati, di cui alle leggi statali 9- 5- 1975, n. 153 e
10- 5- 1976, n. 352 e alla normativa regionale di attuazione, con preferenza per
i titolari di imprese diretto - coltivatrici;
d) altri richiedenti
individuati sulla base della normativa regionale di attuazione;
2) fabbricati delle borgate:
a) possessori attuali delle
unita immobiliari richieste che abbiano nelle borgate la loro residenza
principale, purche il possesso trovi fondamento in un regolare contratto
stipulato prima del 9- 6- 1980. Il numero e la consistenza delle unita
trasferibili a tali possessori nel caso di abitazione non deve superare le
normali esigenze abitative della famiglia del richiedente, e non debbono
eccedere, nel caso di locali destinati a rimesse o a magazzini, le necessita di
coltivazione dei terreni posseduti dal richiedente;
b) cooperative agricole o loro
consorzi costituite da coltivatori diretti, lavoratori agricoli e soggetti ad
essi assimilabili;
c) altri richiedenti con
precedenza per quelli residenti nelle borgate prima del 9- 6-
1980.
In tutti i casi e fatto salvo
il rispetto delle servitu esistenti o che si rendesse necessario istituire.]
Art. 10(Commissione regionale di
valutazione) (17) (18) [L art. 15 della L. R. 9- 6-
1980, n. 67 e così sostituito:
La vendita dei terreni
tratturali e dei beni dell Opera Nazionale per i Combattenti e fatta a prezzo
di stima stabilito da una apposita Commissione provinciale nominata con decreto
del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta
stessa, così composta:
a) dall Assessore al
Patrimonio o dal Coordinatore del Settore Demanio e Patrimonio, che la presiede;
b) da un dipendente tecnico
dell Ufficio di Foggia del suddetto Settore, con le funzioni di
segretario;
c) da un dipendente tecnico
dell Ispettorato Provinciale dell Agricoltura territorialmente
competente;
d) da un dipendente tecnico
dell Ufficio Tecnico ErTimes New Romane territorialmente competente;
e) da un dipendente tecnico del
Comune territorialmente interessato in tutto o in
prevalenza.
Nel caso che i beni da alienare
siano stati migliorati dai soggetti di cui all art. 4 della presente legge o
dai loro dante causa, il prezzo di stima e stabilito con riferimento al valore
attuale di mercato del fondo non migliorato.
Intervenuta l accettazione del
prezzo di stima, la Giunta regionale delibera la vendita delegando un dipendente
regionale di fascia direttiva a intervenire in rappresentanza della Regione
nella stipula del relativo atto pubblico.
Dell avvenuta vendita e data
comunicazione ai Comuni territorialmente interessati entro i successivi trenta
giorni.
Limitatamente ai beni
provenienti dalla soppressa Opera Nazionale per i Combattenti, in caso di
esistenza di concessione con promessa di vendita, il prezzo e quello ivi
stabilito.]
(17) La presente è stata abrogata dall’art. 27, comma 1, lettera c), l.r. 5 febbraio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Detto art. 27 ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la l.r. 9 giugno 1980, n. 67 (modificata dalla presente legge). (18) Il presente articolo, come modificato dall'articolo unico, l.r.
24 maggio 1994, n. 17, sostituiva l'art. 15,
l.r.
9 giugno 1980, n. 67.
Art. 11(Concessione di contributi
regionali)(19)
Art. 12Unificazione Uffici preesistenti (20) [È istituito, con sede in
Foggia, un Ufficio del settore demanio e patrimonio con lincarico di provvedere
allattività tecnica e amministrativa connessa allattuazione della presente
legge relativamente ai beni del demanio armentizio e della soppressa Opera
nazionale combattenti.
AllUfficio di cui al primo
comma è assegnato il personale del Commissariato reintegra tratturi di Foggia e
dellOpera nazionale combattenti trasferito alla Regione Puglia per effetto del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e del D.P.R. 31 marzo 1979 ed altro
personale regionale idoneo ad assicurare la rapida applicazione della presente
legge.
Il coordinamento dellUfficio è
affidato a un coordinatore nominato ai sensi della legislazione regionale
vigente].
Art. 13Reimpegno proventi dellalienazione (21) (22) [Le somme ricavate dalla
vendita dei beni tratturali, della disciolta O.N.C. e degli altri beni
regionali, comprese quelle ricavate per canoni di locazione e di concessione,
sono impiegate per la conservazione e lo sviluppo del patrimonio immobiliare
regionale e per lacquisto, la costruzione e la ristrutturazione dei beni
immobiliari regionali da destinare a sede degli uffici della Regione o di enti
strumentali della stessa.
I lavori di conservazione e di
sviluppo degli immobili di proprietà regionale sono eseguiti dal Settore demanio
e patrimonio, anche a mezzo dei propri uffici tecnici, nel rispetto delle norme
di procedura previste dalla L.R. 16 maggio 1985, n. 27] .
(21) La presente è stata abrogata dall’art. 27, comma 1, lettera c), l.r. 5 febbraio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Detto art. 27 ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la l.r. 9 giugno 1980, n. 67 (modificata dalla presente legge). (22) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 18,
l.r.
17 aprile 1990, n. 10, poi abrogato dall'art. 7, l.r.
23 dicembre 2003, n. 29.
Art. 14Abrogazione di norme in contrasto con la presente legge (23) [Sono abrogate tutte le norme regionali in contrasto con quelle
della presente legge].
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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