Anno 1985
Numero 5
Data 15/02/1985
Abrogato
Materia Demanio e Patrimonio;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 5 luglio 1985, n. 19, S.O. Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 27, comma 1, lettera c), l.r. 5 febbraio 2013, n. 4. Detto art. 27 ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la l.r. 9 giugno 1980, n. 67 (modificata dalla presente legge).
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Legge Regionale 15 febbraio 1985, n. 5

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 - 6- 1980, n. 67 - Alienazione terreni demanio armentizio regionale.(1) 


(1) La presente  è stata abrogata dall’art. 27, comma 1, lettera c), L.R. 5 febbraio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Detto art. 27 ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la L.R. 9 giugno 1980, n. 67 (modificata dalla presente legge). 


Art. 1

Adozione degli elenchi dei tratturi   (2) (3) 


[L art. 4 della L. R. 9- 6- 1980, n. 67 e così sostituito:

 La Giunta regionale, sentiti i Comuni territorialmente interessati e acquisito il parere delle Commissioni consiliari competenti per l agricoltura e foreste e per il patrimonio, adotta, in via definitiva:

a) gli elenchi dei tratturi da conservare nella loro integrale o parziale consistenza, perche ritenuti strettamente necessari alle esigenze dell industria armentizia. Detti tratturi sono amministrati dalla Regione;

b) gli elenchi dei tratturi ritenuti totalmente o parzialmente inadatti o superflui agli scopi di cui alla lettera a) ma idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico.

Detti tratturi possono essere trasferiti al patrimonio degli enti locali elettivi che ne facciano documentata richiesta in sede di predisposizione degli elenchi.

c) gli elenchi dei tratturi ritenuti superflui agli scopi di cui alle lettere a) e b), di cui autorizzate l alienazione onerosa, totale o parziale.

Gli elenchi sono predisposti, distintamente, per braccio tratturale e per comune e riportano indicazioni sullo stato di possesso e sulla destinazione produttiva o stato di utilizzazione dei singoli appezzamenti costituenti i tratturi.

Per l esecuzione dei rilevamenti tecnici necessari alla predisposizione degli elenchi di cui al presente articolo, il personale regionale addetto puo accedere alle proprieta private e compiere le operazioni indispensabili, lasciando inalterata la situazione dei luoghi. Dell accesso per il compimento delle suddette operazioni e dato congruo preavviso al proprietario; ove quest ultimo si opponga, il personale addetto puo farsi assistere dalla forza pubblica .]  



(2) La presente  è stata abrogata dall’art. 27, comma 1, lettera c), l.r. 5 febbraio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Detto art. 27 ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la l.r. 9 giugno 1980, n. 67 (modificata dalla presente legge). 
(3) Articolo abrogato dall'art. 7, l.r. 23 dicembre 2003, n. 29. Sostituiva l'art. 4, l.r. 9 giugno 1980, n. 67, al quale, si ritiene, si estenda l'abrogazione. 


Art. 2

Strade rotabili di uso pubblico   (4) (5) 


[Il primo comma dell art. 5 della L. R. 9- 6- 1980, n. 67 e così sostituito:  In caso di esistenza o di costruzione di strade rotabili di uso pubblico il cui percorso coincida, in tutto o in parte, con un terreno tratturale compreso negli elenchi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 4, la relativa classificazione in strada comunale, provinciale o regionale avviene con le procedure di cui alla vigente legislazione regionale. ] .


(4) La presente  è stata abrogata dall’art. 27, comma 1, lettera c), l.r 5 febbraio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Detto art. 27 ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la l.r. 9 giugno 1980, n. 67 (modificata dalla presente legge). 
(5) Articolo abrogato dall'art. 7, l.r. 23 dicembre 2003, n. 29. Sostituiva il primo comma dell'art. 5, l.r. 9 giugno 1980, n. 67, al quale, si ritiene, si estenda l'abrogazione.


Art. 3

Ordine di priorità nella alienazione onerosa dei terreni tratturali  (6) (7) 


[L art. 6 della L. R. 9- 6- 1980, n. 67 e così sostituito:

 I terreni tratturali compresi negli elenchi di cui alla lettera c) del precedente art. 4, ubicati al di fuori delle aree dichiarate urbane, sono alienate a favore di coloro che ne fanno domanda entro novanta giorni dalla pubblicazione dei singoli elenchi sul Bollettino Ufficiale della Regione, applicando il seguente ordine di priorita:

a) possessori attuali del terreno tratturale richiesto;

b) proprietari di fondi che fronteggiano il terreno tratturale richiesto nel senso della sua lunghezza, purche si tratti di coltivatori diretti, di manuali lavoratori della terra o imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati, di cui alle leggi statali 9- 5- 1975, n. 153 e 10- 5- 1976, n. 352 e alla normativa regionale di attuazione;

c) cooperative agricole o loro consorzi costituite da coltivatori diretti, lavoratori agricoli, coloni, mezzadri, affittuari, con preferenza per quelle che risultino costituite con una maggiore presenza di giovani dai 18 ai 29 anni;

d) altri proprietari di fondi che fronteggiano il terreno tratturale richiesto nel senso della sua lunghezza;

e) altri richiedenti. In tutti i casi e fatto salvo il rispetto delle servitu esistenti o che si rendesse necessario istruire. Limitatamente ai soggetti di cui ai punti b), c), d), e), l alienazione dei terreni naturali ubicata al di fuori delle aree dichiarate urbane e in ogni caso condizionata all impegno di utilizzare per scopi agricoli .]. 



(6) La presente  è stata abrogata dall’art. 27, comma 1, lettera c), l.r. 5 febbraio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Detto art. 27 ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la l.r. 9 giugno 1980, n. 67 (modificata dalla presente legge). 
(7) Articolo abrogato dall'art. 7,l.r. 23 dicembre 2003, n. 29. Sostituiva il primo comma dell'art. 5, l.r. 9 giugno 1980, n. 67, al quale, si ritiene, si estenda l'abrogazione. 


Art. 4

Possessori attuali aventi diritto allacquisto dei beni tratturali extraurbani   (8) (9) 


[Ai fini dellapplicazione dellart.6 della L.R. 9 giugno 1980, n. 67, così come modificato dalla presente legge, sono considerati possessori attuali i soggetti per i quali il possesso trovi fondamento in una formale concessione precedente allentrata in vigore della L.R. 9 giugno 1980, n. 67, rilasciata per uso di coltivazione erbacea o arborea, con esclusione, pertanto, di quelle per altri usi, ivi compreso il pascolo, anche se sul terreno concesso siano intervenute trasformazioni, salvo che le concessioni per pascolo non siano state rilasciate a favore dei proprietari dei fondi che fronteggiano il tratturo, limitatamente ad una superficie corrispondente a quella del confine in comune.

Sono inoltre considerati possessori attuali:

1) nel caso di morte del concessionario, il coniuge, anche se non coltivatore diretto, e gli altri eredi legittimi con precedenza per quelli che al momento dellapertura della successione risultino aver esercitato e continuino ad esercitare sulla quota tratturale attività agricola, in qualità di coltivatore diretto, di manuale lavoratore della terra o di imprenditore agricolo principale ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153;

2) i componenti la famiglia del concessionario subentrati allo stesso nella coltivazione, sempreché posseggano i requisiti di coltivatore diretto, di manuale lavoratore della terra o di imprenditore agricolo a titolo principale.

I componenti la famiglia del concessionario sono quelli previsti dallart. 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 11;

3) altri possessori subentrati al concessionario prima dellentrata in vigore della L.R. 9 giugno 1980, n. 67, purché trattasi di coltivatori diretti, manuali lavoratori della terra e soggetti ad essi assimilabili singoli o associati] . 



(8) La presente  è stata abrogata dall’art. 27, comma 1, lettera c), l.r. 5 febbraio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Detto art. 27 ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la l.r. 9 giugno 1980, n. 67 (modificata dalla presente legge). 
(9) Articolo abrogato dall'art. 7, l.r. 23 dicembre 2003, n. 29.


Art. 5

Concessioni scadute e miglioramenti fondiari   (10) (11) 


[Sono da considerare legittime le concessioni rilasciate prima della entrata in vigore della L.R. 9 giugno 1980, n. 67, anche se scadute, purché venga presentata domanda di rinnovo entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge e vengano pagati i canoni arretrati.

Uguale sanatoria è concessa per gli altri possessori attuali dei terreni tratturali, elencati nel precedente art. 4.

I miglioramenti fondiari di natura agricola realizzati dai soggetti elencati nel precedente art. 4, sono considerati legittimamente eseguiti e pertanto non passibili di sanzione amministrativa e in tal senso saranno definiti i contesti eventualmente pendenti presso gli uffici regionali del contenzioso] .



(10) La presente  è stata abrogata dall’art. 27, comma 1, lettera c), l.r. 5 febbraio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Detto art. 27 ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la l.r. 9 giugno 1980, n. 67 (modificata dalla presente legge). 
(11) Articolo abrogato dall'art. 7, l.r. 23 dicembre 2003, n. 29.


Art. 6

Terreni tratturali compresi nei perimetri urbani   (12) (13) 


[Con salvezza dei vincoli ricadenti per la natura di beni culturali, i terreni tratturali ricadenti entro i perimetri urbani della città e che nello strumento urbanistico comunale vigente e relativi piani attuativi hanno una destinazione specifica per attività edilizia, possono essere alienati a favore di coloro che ne fanno domanda entro novanta giorni dalla pubblicazione dei singoli elenchi su Bollettino Ufficiale della Regione, in base al seguente ordine di priorità:

a) possessori attuali, o loro eredi, del terreno tratturale richiesto, purché il possesso trovi fondamento in una formale concessione precedente allentrata in vigore della L.R. 9 giugno 1980, n. 67, anche se scaduta;

b) proprietari di beni che fronteggiano il terreno tratturale richiesto nel senso della sua lunghezza;

c) altri richiedenti.

I richiedenti di cui alle lettere b) e c) devono presentare lattestato del Sindaco dal quale risulti che il Comune non è interessato allutilizzo delle aree da alienare] . 



(12) La presente  è stata abrogata dall’art. 27, comma 1, lettera c),l.r. 5 febbraio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Detto art. 27 ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la l.r. 9 giugno 1980, n. 67 (modificata dalla presente legge). 
(13) Articolo abrogato dall'art. 7, l.r. 23 dicembre 2003, n. 29.


Art. 7

Abrogazione norme precedenti (14) 


[Sono abrogati:

a) lultimo comma dellart. 8 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67;

b) lart. 9 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67]. 



(14) La presente  è stata abrogata dall’art. 27, comma 1, lettera c), l.r. 5 febbraio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Detto art. 27 ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la l.r. 9 giugno 1980, n. 67 (modificata dalla presente legge). 


Art. 8

Adozione degli elenchi dei beni dellOpera nazionale combattenti (15) 


[Per procedere alla definitiva destinazione dei beni patrimoniali della soppressa Opera nazionale per i combattenti, trasferiti alla Regione ai sensi della legge 21 ottobre 1978, n. 641, la Giunta regionale, sentiti i comuni territorialmente competenti e acquisito il parere delle Commissioni consiliari competenti per lagricoltura e foreste e per il patrimonio, adotta:

a) gli elenchi dei beni da conservare perché destinati a uso di pubblico interesse. Detti beni sono amministrati dalla Regione e possono essere trasferiti al patrimonio degli enti locali elettivi che ne facciano documentata richiesta;

b) gli elenchi dei beni di cui autorizzare lalienazione onerosa, perché ritenuti inadatti o superflui agli scopi di cui alla precedente lettera a).

Gli elenchi sono predisposti distintamente per Comune, per «azienda agraria» e per «borgata» e riportano indicazioni sullo stato di possesso e sulla destinazione produttiva o stato di utilizzazione delle singole unità immobiliari]. 



(15) La presente  è stata abrogata dall’art. 27, comma 1, lettera c),l.r. 5 febbraio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Detto art. 27 ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la l.r. 9 giugno 1980, n. 67 (modificata dalla presente legge). 


Art. 9

(Ordine di priorita nella alienazione dei beni dell Opera Nazionale Combattenti)(16) 


[L art. 13 della L. R. 9- 6- 1980, n. 67 e così sostituito:

I beni compresi negli elenchi di cui alla lettera b) del precedente art. 12 sono alienati a favore di coloro che ne fanno domanda di acquisto entro novanta giorni dalla pubblicazione dei singoli elenchi sul Bollettino Ufficiale della Regione applicando il seguente ordine di priorita:

1) terreni, fondi agrari e fabbricati rurali non compresi nelle borgate:

a) possessori attuali del bene richiesto purche in possesso trovi fondamento in una concessione con promessa di vendita ovvero in un contratto di compartecipazione, colonia parziaria, mezzadria, affitto, stipulati prima del 9- 6- 1980: sono considerati possessori attuali anche i soggetti di cui ai numeri 1- 2- 3 del precedente art. 4;

b) cooperative agricole o loro consorzi costituite da coltivatori diretti, lavoratori agricoli, coloni, mezzadri, affittuari, con preferenza per quelle che risultino con una maggiore presenza di giovani dai 18 ai 29 anni;

c) proprietari di fondi confinanti, purche si tratti di titolari di imprese diretto - coltivatrici, singole o associate, iscritti negli elenchi previsti dalle leggi statali 22- 11- 1954, n. 1136 e 9- 1- 1963, n. 9, ovvero di imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati, di cui alle leggi statali 9- 5- 1975, n. 153 e 10- 5- 1976, n. 352 e alla normativa regionale di attuazione, con preferenza per i titolari di imprese diretto - coltivatrici;

d) altri richiedenti individuati sulla base della normativa regionale di attuazione;

2) fabbricati delle borgate:

a) possessori attuali delle unita immobiliari richieste che abbiano nelle borgate la loro residenza principale, purche il possesso trovi fondamento in un regolare contratto stipulato prima del 9- 6- 1980. Il numero e la consistenza delle unita trasferibili a tali possessori nel caso di abitazione non deve superare le normali esigenze abitative della famiglia del richiedente, e non debbono eccedere, nel caso di locali destinati a rimesse o a magazzini, le necessita di coltivazione dei terreni posseduti dal richiedente;

b) cooperative agricole o loro consorzi costituite da coltivatori diretti, lavoratori agricoli e soggetti ad essi assimilabili;

c) altri richiedenti con precedenza per quelli residenti nelle borgate prima del 9- 6- 1980.

In tutti i casi e fatto salvo il rispetto delle servitu esistenti o che si rendesse necessario istituire.]  



(16) La presente  è stata abrogata dall’art. 27, comma 1, lettera c), l.r. 5 febbraio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Detto art. 27 ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la l.r. 9 giugno 1980, n. 67 (modificata dalla presente legge). 


Art. 10

(Commissione regionale di valutazione)  (17) (18) 


[L art. 15 della L. R. 9- 6- 1980, n. 67 e così sostituito:

La vendita dei terreni tratturali e dei beni dell Opera Nazionale per i Combattenti e fatta a prezzo di stima stabilito da una apposita Commissione provinciale nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, così composta:

a) dall Assessore al Patrimonio o dal Coordinatore del Settore Demanio e Patrimonio, che la presiede;

b) da un dipendente tecnico dell Ufficio di Foggia del suddetto Settore, con le funzioni di segretario;

c) da un dipendente tecnico dell Ispettorato Provinciale dell Agricoltura territorialmente competente;

d) da un dipendente tecnico dell Ufficio Tecnico ErTimes New Romane territorialmente competente;

e) da un dipendente tecnico del Comune territorialmente interessato in tutto o in prevalenza.

Nel caso che i beni da alienare siano stati migliorati dai soggetti di cui all art. 4 della presente legge o dai loro dante causa, il prezzo di stima e stabilito con riferimento al valore attuale di mercato del fondo non migliorato.

Intervenuta l accettazione del prezzo di stima, la Giunta regionale delibera la vendita delegando un dipendente regionale di fascia direttiva a intervenire in rappresentanza della Regione nella stipula del relativo atto pubblico.

Dell avvenuta vendita e data comunicazione ai Comuni territorialmente interessati entro i successivi trenta giorni.

Limitatamente ai beni provenienti dalla soppressa Opera Nazionale per i Combattenti, in caso di esistenza di concessione con promessa di vendita, il prezzo e quello ivi stabilito.]



(17) La presente  è stata abrogata dall’art. 27, comma 1, lettera c), l.r. 5 febbraio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Detto art. 27 ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la l.r. 9 giugno 1980, n. 67 (modificata dalla presente legge). 
(18)  Il presente articolo, come modificato dall'articolo unico, l.r. 24 maggio 1994, n. 17, sostituiva l'art. 15, l.r. 9 giugno 1980, n. 67


Art. 11

(Concessione di contributi regionali)(19) 


[Sono abrogati gli articoli 16 e 17 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67]. 


(19) La presente  è stata abrogata dall’art. 27, comma 1, lettera c), l.r. 5 febbraio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Detto art. 27 ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la l.r. 9 giugno 1980, n. 67 (modificata dalla presente legge). 


Art. 12

Unificazione Uffici preesistenti (20) 


[È istituito, con sede in Foggia, un Ufficio del settore demanio e patrimonio con lincarico di provvedere allattività tecnica e amministrativa connessa allattuazione della presente legge relativamente ai beni del demanio armentizio e della soppressa Opera nazionale combattenti.

AllUfficio di cui al primo comma è assegnato il personale del Commissariato reintegra tratturi di Foggia e dellOpera nazionale combattenti trasferito alla Regione Puglia per effetto del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e del D.P.R. 31 marzo 1979 ed altro personale regionale idoneo ad assicurare la rapida applicazione della presente legge.

Il coordinamento dellUfficio è affidato a un coordinatore nominato ai sensi della legislazione regionale vigente]. 



(20) La presente  è stata abrogata dall’art. 27, comma 1, lettera c), l.r. 5 febbraio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Detto art. 27 ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la l.r. 9 giugno 1980, n. 67 (modificata dalla presente legge). 


Art. 13

Reimpegno proventi dellalienazione   (21) (22) 


[Le somme ricavate dalla vendita dei beni tratturali, della disciolta O.N.C. e degli altri beni regionali, comprese quelle ricavate per canoni di locazione e di concessione, sono impiegate per la conservazione e lo sviluppo del patrimonio immobiliare regionale e per lacquisto, la costruzione e la ristrutturazione dei beni immobiliari regionali da destinare a sede degli uffici della Regione o di enti strumentali della stessa.

I lavori di conservazione e di sviluppo degli immobili di proprietà regionale sono eseguiti dal Settore demanio e patrimonio, anche a mezzo dei propri uffici tecnici, nel rispetto delle norme di procedura previste dalla L.R. 16 maggio 1985, n. 27] .



(21) La presente  è stata abrogata dall’art. 27, comma 1, lettera c), l.r. 5 febbraio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Detto art. 27 ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la l.r. 9 giugno 1980, n. 67 (modificata dalla presente legge). 
(22) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 18, l.r. 17 aprile 1990, n. 10, poi abrogato dall'art. 7, l.r. 23 dicembre 2003, n. 29.


Art. 14

Abrogazione di norme in contrasto con la presente legge (23) 


[Sono abrogate tutte le norme regionali in contrasto con quelle della presente legge]. 


(23) La presente  è stata abrogata dall’art. 27, comma 1, lettera c), l.r. 5 febbraio 2013, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Detto art. 27 ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la l.r. 9 giugno 1980, n. 67 (modificata dalla presente legge). 


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.