Legge Regionale 25 febbraio 1972, n. 4 Determinazione delle indennita' di funzione o di carica e della indennita' di trasferta spettanti ai membri del Consiglio Regionale.(1)
Art. 1(2) (giurisprudenza) Consiglio di Stato Sez. IV, sent. n. 379 del 19-04-1977, Regione Puglia c. Commissione controllo (p.d. 770868). [Lindennità per i membri del Consiglio regionale, stabilita in base al disposto dellart. 31 dello Statuto, anche in relazione alle funzioni svolte o alla carica ricoperta, è rapportata allindennità spettante ai membri del Parlamento nazionale ai Sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, nella seguente misura: a) 100 % per i Presidenti del Consiglio e delle Giunte regionali; b) 90% per il vice Presidente della Giunta regionale;(3) c) 85% per i Vice Presidenti del Consiglio regionale e per gli altri membri della Giunta regionale ;(4) d) 80% per i componenti dellUfficio di Presidenza del Consiglio regionale, per i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e per i Presidenti del Comitato consiliare per il Piano e del Comitato regionale di protezione civile ;(5) e) 63 % per i Consiglieri regionali .(6) Sono fatte salve le norme di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.]
(•) Lettera modificata dalla l.r.. 29 maggio 1987, n. 11 ,art. 1(2) Legge abrogata dalla l.r. 5/98, art. 9(3) Lettera modificata dalla l.r.. 29 maggio 1987, n. 11 ,art. 1 (4) Lettera modificata dalla l.r. 29 maggio 1987, n. 11. art. 1 (5) Lettera modificata dalla l.r.. 29 maggio 1987, n. 11 ,art. 1 (6) Lettera modificata dalla l.r.. 29 maggio 1987, n. 11 ,art. 1
Art. 2(7) [La corresponsione dellindennità prevista per i Consiglieri regionali al punto e) del precedente articolo decorre dal giorno successivo a quello della elezione .(8) Per i Presidenti e i Vice Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali, per i membri della Giunta regionale, per i Segretari del Consiglio e per i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, la differenza tra la misura dellindennità di cui al punto e) dellart. 1 e la misura rispettivamente stabilita nello stesso articolo ai punti a), b), c), decorre dalla loro elezione da parte degli organi competenti e per tutta la durata della funzione o della carica. La corresponsione dellindennità e del rimborso delle spese cessa: alla data della prima riunione del Consiglio regionale, per i componenti lUfficio di Presidenza; fino alla permanenza nelle rispettive cariche, per i componenti la Giunta regionale; alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, per gli altri consiglieri regionali . (9) Ai consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura, lindennità ed il rimborso delle spese sono corrisposte fino a quando viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio. (10) Lindennità di carica ed il rimborso delle spese cessano, per i consiglieri e per i componenti la Giunta regionale, dalla data dello scioglimento del Consiglio regionale nei casi previsti dallart. 126 della Costituzione .(11) (12) ]
(10) Comma aggiunto alla l.r.. 16 maggio 1975, n. 41 , art. 1(11) Comma aggiunto alla l.r.. 16 maggio 1975, n. 41 , art. 1(12) Lettera modificata dalla l.r.. 29 maggio 1987, n. 11. art. 1(7) Legge abrogata dalla l.r. 5/98, art. 9(8) Comma modificato dalla l.r. 7 agosto 1979, n. 50 , art. 1 (9) Comma aggiunto alla l.r.. 16 maggio 1975, n. 41 , art. 1
Art. 3(13) [LUfficio di Presidenza è delegato ad operare una trattenuta pari a L. 200.000 sullindennità di cui al punto e) dellart. 1 per ogni giornata di assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni, salvo che lassenza sia riferibile ai casi previsti per il congedo a norma del regolamento del Consiglio.(14) (15) ]
Art. 4(16) [Ai membri dell Ufficio di
Presidenza del Consiglio e della Giunta regionali ed ai Consiglieri regionali
che, rispettivamente, per l espletamento del proprio mandato o per incarico del
Consiglio si rechino in missione fuori sede, sono rimborsate le spese di
viaggio; per i viaggi effettuati con mezzo proprio e corrisposto il rimborso di
L. 45 a km. Per ogni 24 ore di trasferta spetta inoltre una indennita di lire
15.000, per viaggi nel territorio nazionale e di L. 20.000, per viaggi all
estero, ridotta del 10 per cento per i Consiglieri, salvo che non siano in
missione in rappresentanza del Presidente del Consiglio. Per periodi inferiori
la indennita e proporzionalmente ridotta. La liquidazione e effettuata
rispettivamente dall Ufficio di Presidenza o dalla Giunta regionale, fatte
salve le disposizioni di cui alla legge statale 15 aprile 1961, n.
291.
Il presente articolo
sostituisce il provvedimento approvato in materia dal Consiglio regionale in
data 6 dicembre 1971.]
Art. 5(17) [Agli oneri finanziari derivati dallapplicazione dellart. 1, secondo le modalità di cui allart. 2 della presente legge, previsti in L. 180.000.000 per lanno 1970 ed in L. 450.000.000 per lanno 1971 e allonere derivante dallapplicazione dellart. 4, previsto in L. 10.000.000 per il 1970 e in L. 20.000.000 per il 1971, si fa fronte per gli anni 1970-1971 con il fondo per le spese di impianto e di funzionamento devoluto alla Regione ai sensi dellart. 16 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e, per gli anni successivi, con una quota delle entrate attribuite alla Regione in attuazione della stessa legge n. 281. Per lesercizio finanziario dellanno 1972, agli oneri derivanti dallapplicazione degli artt. 1 e 4, si farà fronte con i fondi stanziati ai capitoli 1 e 2 del bilancio di previsione 1972; per gli anni successivi si provvederà con relativi stanziamenti di bilancio.(18) ]
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