Anno 1980
Numero 66
Data 09/06/1980
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 5 luglio 1980, n. 48, S.O. (*) vedi anche l'art. 1 della l.r. 31 agosto 1981, n. 53 "Integrazione alla l.r. n. 66 del 9.6.1980, concernente provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice. L'ERSAP è stato soppresso dall'art. 35 della l.r. 19.6.1993, n. 9 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 e bilancio pluriennale 1993-1995".
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Legge Regionale 9 giugno 1980, n. 66

Provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice.(1) 


(1) Vedi la l.r. 53/81, art. 1 che integra la presente legge; Vedi anche la l.r. 3/90


Art. 1

(Finalita)


Con la presente legge la Regione Puglia si propone di favorire la formazione e/o lampliamento della proprietà coltivatrice allo scopo di assicurare la costituzione di aziende efficienti e valide sotto il profilo tecnico-economico.




Art. 2

 (Soggetti beneficiari e tipologia delle provvidenze)


Per conseguire le finalità di cui allart. 1, agli affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti, coltivatori diretti in genere, lavoratori agricoli, giovani di cui alla legge 1.6.1977 n. 285, sia singoli che associati in cooperative, nonchè ai laureati in scienze agrarie e ai diplomati degli istituti tecnici agrari statali e degli istituti professionali di Stato per lagricoltura, la Regione può concedere mutui fino a trenta anni a tasso agevolato con i mezzi finanziari propri.

La Regione può altresì disporre a favore dellEnte Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia finanziamenti per lacquisto e la trasformazione di aziende agrarie e/o di fondi rustici, da cedere in proprietà entro tre mesi dallacquisto ai soggetti di cui al primo comma del presente articolo e nel rispetto delle priorità stabilite nella presente legge, per gli scopi di cui allart. 1.




Art. 3

(Modalità per lerogazione delle provvidenze)


La misura del tasso di interesse a carico del beneficiario che contragga i mutui di cui allart. 2 è stabilita entro il mese di gennaio di ciascun anno dalla Giunta regionale, in maniera che il tasso a carico del beneficiario non sia inferiore al 7% quando si tratta di mutui con fondi di anticipazione regionale di cui alla presente legge ed al 7,25% qualora trattasi di mutui con fondi degli Istituti di Credito assistiti dal concorso regionale negli interessi di cui allart. 1 della L.R. n. 53 del 31.8.1981. (2) 

Eventuali variazioni del tasso di interesse a carico dei beneficiari sono determinati con deliberazione della Giunta regionale. (3) 

La concessione dei mutui è, in ogni caso, subordinata al rilascio di apposito nulla-osta da parte dei responsabili degli Ispettorati provinciali allagricoltura competenti per territorio, che si pronunciano anche sulla congruità del prezzo di acquisto, e non può essere assentita:

a)       a favore di richiedenti che abbiano superato letà di 45 anni;

b)      qualora si tratti di richieste concernenti fondi ubicati in zone definite non agricole dagli strumenti urbanistici adottati, anche se in corso di definitiva approvazione, ovvero in zone soggette a vincolo ai sensi degli artt. 1 e 14 del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267 e successive modificazioni;

c)       qualora si tratti di richieste concernenti lo acquisto di fondi con imponibile fondiario inferiore a L. 2.000.  La concessione dei mutui può tuttavia essere assentita per lacquisto di fondi idonei allarrotondamento di aziende possedute dal richiedente a condizione che limponibile fondiario del fondo posseduto, sommato a quello del fondo che si intende acquistare in proprietà, non risulti inferiore a L. 2.000 e in tal caso si prescinde dalletà di cui al punto a);

d)      qualora si tratti di richiedenti non residenti nella Regione;

e)       qualora si tratti di richieste concernenti fondi ubicati fuori della Regione.

Le annualità di ammortamento, comprensive di capitale e di interessi, relative ai mutui di cui allart. 2 sono versate dagli Istituti di Credito al Fondo regionale di rotazione, previa detrazione della quota ad essi spettante a copertura delle spese di cui al secondo comma dellart. 7 della legge statale 26.5.1965, n. 590, a titolo di rimborso delle anticipazioni e di incremento del Fondo.

La concessione delle provvidenze previste dalla presente legge si intende revocata se nel periodo di ammortamento dei mutui e comunque entro 15 anni dalla data di acquisto il fondo viene alienato volontariamente o senza giusta causa, ovvero se il beneficiario cessa di esercitare lattività agricola o di coltivare direttamente la terra.

La erogazione dei finanziamenti di cui allultimo comma dellart. 2 avviene annualmente in base ai programmi presentati alla Regione dallEnte Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia.

LERSAP pratica ai soggetti che risultano cessionari dei terreni condizioni identiche a quelle previste nella presente legge.  Le spese inerenti la trasformazione sono conteggiate al netto del contributo previsto dalle leggi vigenti in materia di miglioramenti fondiari.



(2) Per effetto dell'articolo unico della l.r. 16/85, il primo e secondo comma sostituiscono l'originario comma 1 del presente articolo
(3) Il Governo in sede di approvazione della legge di modifica 16/85 ha, tra l'altro, richiamato l'attenzione della Giunta regionale affinchè in sede di variazione del tasso d'interesse a carico dei beneficiari, tenga conto dei tassi minimi di cui al D.P.C.M. 2 aprile 1982 e di eventuali successive disposizioni governative


Art. 4

 (Ordine di priorità nella individuazione dei soggetti beneficiari)


Nella concessione dei mutui di cui allart. 2 sono prioritariamente considerate, nellordine, le richieste inoltrate da:

a)       cooperative agricole o loro consorzi costituite da affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti, coltivatori diretti in genere, lavoratori agricoli, giovani di cui alla legge 1.6.1977, n. 285, con preferenza per quelle che risultino con una maggiore presenza di soci in età compresa fra 18 e 35 anni;

b)      affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti, coltivatori diretti in genere, lavoratori agricoli, giovani di cui alla legge 1.6.1977, n. 285, nel caso in cui tutti questi soggetti abbiano una età non superiore a 35 anni;

c)       affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti, coltivatori diretti in genere, lavoratori agricoli, nel caso in cui tutti questi soggetti abbiano una età superiore a 35 anni;

d)      laureati in scienze agrarie e diplomati degli istituti tecnici agrari statali e degli istituti professionali di Stato per lagricoltura.




Art. 5

(Ordine di priorità nella individuazione delle operazioni da ammettere alle provvidenze)


Nella concessione dei mutui di cui allart. 2, fermo restando quanto disposto nel precedente art. 4, sono prioritariamente considerate, nellordine, le richieste tendenti a:

a)       consentire lesercizio di prelazione o di riscatto anche se tra le parti sia intervenuto accordo diretto senza la notificazione di cui al quarto comma dellart. 8 della legge statale 26.5.1965, n. 590 e sempre che tale esercizio derivi da un contratto stipulato almeno tre anni prima della richiesta del mutuo, nonchè evitare il frazionamento per successione ereditaria;

b)      realizzare laccorpamento di fondi rustici al fine precipuo di consentire la attuazione di un piano di sviluppo aziendale o interaziendale approvato ai sensi della normativa regionale vigente;

c)       consentire laccesso alla terra, da parte di giovani coltivatori in età fino a 35 anni o delle cooperative agricole di cui alla lettera a) dellart. 4.




Art. 6

(Commissioni provinciali per la valutazione dei valori fondiari medi)


Allo scopo di indicare annualmente, con riferimento a zone aventi caratteristiche agronomiche omogenee o similari, i valori fondiari medi riferiti ad unità di superficie ed a tipi di coltura, secondo uno schema predisposto dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore regionale allagricoltura, è istituita in ciascuna Provincia una Commissione composta da:

a)       un tecnico scelto tra i dipendenti regionali in servizio presso lAssessorato regionale allagricoltura che la presiede;

b)      un tecnico scelto tra i dipendenti regionali in servizio presso lIspettorato Provinciale allAgricoltura, con funzioni fra laltro di segretario;

c)       un tecnico scelto tra i dipendenti regionali in servizio presso lIspettorato Ripartimentale delle Foreste;

d)      un funzionario dellUfficio Tecnico Erariale designato dallIntendente di Finanza territorialmente competente;

e)       tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle stesse a livello provinciale.

Le commissioni sono nominate con Decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa e durano in carica cinque anni.

Il giudizio di congruità di cui al secondo comma dellart. 3 viene formulato tenendo conto dei suindicati valori ed in relazione alle caratteristiche dei singoli fondi.




Art. 7

(Procedure ed esercizio delle funzioni relative alla concessione delle provvidenze)


Le domande di mutuo sono presentate agli Ispettorati provinciali allagricoltura territorialmente competenti.

I responsabili degli Ispettorati provinciali sono delegati ad esercitare le funzioni relative alla istruttoria, concessione e liquidazione delle provvidenze, nonchè quelle relative al diniego delle stesse, previo parere dei Comitati consultivi territorialmente competenti di cui allart. 11(4)  della legge regionale 3.3.1978, n. 15.

La Giunta regionale procede periodicamente, su proposta dellAssessore regionale allagricoltura, a ripartire le disponibilità finanziarie di cui alla presente legge fra gli Ispettorati provinciali allagricoltura, ad accreditare le somme necessarie ai rispettivi responsabili, a rendere esecutivi i provvedimenti relativi alle liquidazioni di cui al precedente comma.

Le domande già acquisite dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto di leggi statali preesistenti si intendono utilmente presentate anche ai fini della presente legge purchè se ne rispettino le norme.

Non possono essere accolte le domande di mutuo concernenti operazioni di acquisto già effettuate con la corresponsione del prezzo.

Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le operazioni di acquisto che hanno dato luogo a mutuo a tasso ordinario o a esposizioni debitorie verso il proprietario cedente, sempre che lacquisto risulti effettuato successivamente alla presentazione della domanda. (5) 

Sono altresì ammissibili ai benefici le domande concernenti lacquisto di fondi affrancati o riscattati, di cui alle leggi 12.5.50, n. 230 e 21.10.1950, n. 841. I mutui relativi possono essere concessi anche contestualmente alla affrancazione o al riscatto e tengono conto del residuo debito riveniente da mutui a tasso ordinario già contratti. 

Le funzioni relative alla istruttoria, concessione e liquidazione dei finanziamenti di cui allultimo comma dellart. 2 sono esercitate dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore regionale allagricoltura.

Avverso le decisioni di cui al secondo comma è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data della notifica della decisione, alla Giunta regionale, che delibera in merito su proposta dellAssessore regionale allagricoltura.



(4) L'articolo 11 della l.r. 15/78, è stato abrogato dalla l.r. 12/99, art. 32
(5) Comma inserito dalla l.r. 53/81, art. 2.


Art. 8

(Fondo regionale di rotazione)


Per la concessione dei mutui previsti dalla presente legge è istituito presso la Regione un Fondo di rotazione dal quale sono tratte le occorrenti anticipazioni a favore degli Istituti abilitati ad esercitare il credito agrario di miglioramento.

La concessione e lutilizzazione delle anticipazioni sono regolate da apposite convenzioni che la Regione stipulerà con i suddetti Istituti.

Le somme che i suddetti Istituti riverseranno nel Fondo di rotazione per quote di ammortamento comprensive di capitale e di interessi, dedotti i compensi previsti dalle suddette convenzioni, sono destinate a consentire ulteriori anticipazioni per la concessione di mutui.




Art. 9

(Rinvio alla legislazione statale preesistente)


Per quanto non esplicitamente previsto nella presente legge, e purchè non in contrasto con essa, si applicano le disposizioni di cui alle leggi statali 26.5.1965, n. 590 e 14.8.1971, n. 817, e loro successive modificazioni e norme di attuazione.




Art. 10

(Divieto di cumulo)


Le provvidenze di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelle previste per le medesime finalità da altre norme statali e/o regionali.

Si deroga a quanto contenuto nel precedente comma, fino al limite massimo dellintero importo del prezzo dacquisto ritenuto congruo, nel caso in cui i beneficiari siano le cooperative di cui alla legge 1.6.1977, n. 285 e successive modificazioni.




Art. 11

(Norma finanziaria)


Per la concessione dei mutui di cui alla presente legge, a favore del Fondo regionale di rotazione e autorizzata una somma pari a 30 miliardi di lire nel poliennio 1980/ 1982. La quota che fa carico alla competenza del Bilancio di previsione della Regione per l esercizio  1980 e pari a 2 miliardi di lire. Per i restanti esercizi le relative quote sono determinate con le leggi di approvazione dei corrispondenti bilanci regionali di previsione.

Al Bilancio di previsione della Regione per l esercizio finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

PARTE II - SPESA

Variazione in aumento

Cap. 04305( cni) Fondo regionale di Rotazione per lo sviluppo della proprieta coltivatrice competenza L. 2.000.000.000 cassa L. 2.000.000.000

Variazione in diminuzione

Cap. 16206 Finanziamento per programmi di ulteriore sviluppo Spese di investimenti ai sensi dell art. 7 della L. 183/ 1976 competenza L. 2.000.000.000 cassa L. 2.000.000.000

Nel suddetto (cni) confluiranno, oltre le annualita di cui al 3 comma dell art. 3, anche le disponibilita finanziarie assegnate alla Regione relative al soppresso Fondo Nazionale di Rotazione istituito dalla legge statale 26/ 5/ 65 n. 590.