Legge Regionale 19 giugno 1993, n. 9 Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1993 e bilancio pluriennale 1993- 1995.(•)
TITOLO 1Norme di bilancio
Art. 1Stato di previsione dellentrata 1. Sono autorizzati laccertamento e la
riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse, nonché
delle somme per entrate di ogni specie dovute alla Regione per lanno
finanziario 1993, rispettivamente in lire 23.504.162.485.501 e in lire
27.572.542.747.173, al netto della presunta giacenza di cassa allinizio
dellesercizio pari a lire 35.400.000.000, giusta lo stato di previsione delle
entrate annesso alla presente legge.(1)
Art. 2Stato di previsione della spesa 1. Sono autorizzati per lesercizio
finanziario 1993 gli impegni e i pagamenti, secondo le leggi in vigore e le
norme contenute negli articoli seguenti, rispettivamente in lire
22.462.829.852.425 e in lire 27.607.942.747.173, giusta lo stato di previsione
delle spese ammesso alla presente legge.
2. Il disavanzo di amministrazione, derivante
dagli esercizi precedenti, applicato al presente bilancio e da finanziare, così
come meglio specificato al successivo art. 15, mediante la contrazione di mutuo
con la Cassa DD.PP. nellambito delle disposizioni di cui alla legge 19 marzo
1993, n. 68, è determinato in lire 1.041.332.633.076 e viene iscritto, in
termini di sola competenza, al capitolo 0001010 dello stato di previsione della
spesa.(2)
(2) Art. 3Quadro generale riassuntivo 1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione della
Regione per lesercizio finanziario 1993 allegato alla presente legge.
Art. 4Elenco delle spese obbligatorie 1. Sono considerate obbligatorie, ai sensi dellart. 36 della legge di
contabilità regionale, le spese elencate nellallegato alla presente legge.
Art. 5Fondo di riserva di cassa 1. Il fondo di riserva del bilancio di cassa è determinato per lanno 1993 in
lire 893.961.896.540 ed è iscritto al capitolo 11 10020.
Art. 6Bilancio pluriennale 1. È approvato, ai sensi e per gli effetti dellart. 6
della L.R.
30 maggio 1977, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, il bilancio
pluriennale per il triennio 1993/1995 nelle risultanze di cui al quadro di
previsione delle entrate ed al quadro di previsione delle spese allegati alla
presente legge.
Art. 7Spese continuative o ricorrenti 1. Le autorizzazioni di spesa per lanno finanziario 1993 che regolano attività
ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e che rinviano le loro
determinazioni alla legge di bilancio sono autorizzate per gli importi indicati
in corrispondenza di ciascun capitolo di spesa iscritto nellallegato stato di
previsione della spesa stessa.
Art. 8Variazioni di bilancio
1. La Giunta Regionale è autorizzata, ai sensi
dellart. 43
della L.R.
30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni, ad
apportare nel corso dellesercizio, con proprie deliberazioni, le variazioni al
bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni
dello Stato vincolate a spese specifiche, nonché per liscrizione delle relative
spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.
2. Ogni deliberazione assunta ai sensi del
precedente comma è trasmessa dalla Giunta al Consiglio perché ne prendano
conoscenza le competenti Commissioni consiliari.
Art. 9Regolarizzazioni contabili 1. Tutte le operazioni contabili compiute in
esecuzione dellautorizzazione dellesercizio provvisorio del bilancio di cui
alla L.R.
20 gennaio 1993, n. 1 e alla L.R.
8 marzo 1993, n. 4 sono trasferite, a cura della ragioneria regionale, sui
competenti capitoli del bilancio di previsione per lanno finanziario 1993
approvato dalla presente legge.
Art. 10Spese per interventi di sviluppo finanziate con fondi dello Stato e
della Comunità Europea
1. Le spese concernenti interventi di sviluppo
finanziate con fondi e risorse finanziarie assegnate alle Regioni dallo Stato e
dalla Comunità Europea sono autorizzate per le destinazioni ed i rispettivi
importi previsti sui corrispondenti capitoli del bilancio 1993.
Art. 11Edilizia residenziale
1. Tutti i contributi pubblici in conto
interessi e in conto capitale, derivanti da impegni irrevocabili assunti in base
a leggi regionali per interventi edilizi, ivi compreso lacquisto di alloggi,
eseguiti in conformità a corrispondenti leggi statali, possono essere erogati
agli aventi diritto con prelievo della spesa dalle disponibilità residue
provenienti da risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato per le
stesse finalità.
Art. 12Lavori pubblici 1. È consentita la devoluzione, ai sensi della L.R.
16 maggio 1985, n. 27, di contributi regionali, per la realizzazione di
opere pubbliche diverse da quelle originariamente ammesse a finanziamento, nel
caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge i relativi fondi
siano stati accreditati agli Enti interessati ovvero nel caso in cui risultino
perfezionati e già in ammortamento mutui con la cassa DD.PP. o con altri
Istituti di credito.
Art. 13Fondo sanitario regionale
1. Per lanno 1993 e comunque sino alla data
di entrata in vigore del piano sanitario regionale, il riparto del Fondo
sanitario regionale tra le varie spese relative alle funzioni sanitarie nonché
lassegnazione alle UU.SS.LL. viene effettuato con atto del Consiglio regionale,
successivamente allassegnazione alla Regione Puglia della quota del Fondo
sanitario nazionale.
Art. 14Servizi sociali 1. Il fondo regionale per le spese
socio-assistenziali è ripartito tra i Comuni con deliberazione di Giunta
regionale sulla base dei criteri indicati al secondo e terzo comma dellart. 11
della L.R.
17 aprile 1990, n. 11.
2. È istituito il capitolo 0784015 con la
dotazione di lire 10.000.000.000 da destinare alla realizzazione di un programma
di interventi di assistenza domiciliare sociale e/o integrata da quella
sanitaria in favore della popolazione anziana. Il 50% di tale dotazione è
destinato ai Comuni capoluoghi di Provincia.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione
consiliare competente, determina i criteri di riparto dei fondi di cui al
precedente comma.
Art. 15
Mutui per il risanamento della
situazione debitoria della Regione al 31 dicembre 1990 (•) [1. In applicazione
della legge regionale 23 giugno 1992, n. 12 Piano di risanamento della
situazione debitoria della Regione Puglia al 31- 12- 1990 , nello stato
di previsione della spesa del bilancio regionale 1993 e iscritta al capitolo
0001010 la somma di lire 1.041.332.633.076, al capitolo 1110095 la somma di lire
246- 799.958.466 e al capitolo 1110096 la somma di lire 140.976.389.938, per un
totale di lire 1.429.108.981.480.
2. Al finanziamento
della spesa autorizzata al 1° comma del presente articolo, per l ammontare
complessivo di L.1.429.108.985.480, si
provvede mediante la contrazione di mutuo con la Cassa DD.PP. nell ambito delle
vigenti disposizioni ai sensi dell art. 20 del DL 18- 1- 1993, n. 8, convertito
con modificazioni nella legge 19- 3- 1993, n. 68.
3. Gli oneri
relativi alle quote di ammortamento di capitali ed interessi del mutuo di cui al
precedente comma, ammontanti a lire 58.277.000.000 per semestre e decorrenti dal
1° luglio1993, trovano copertura sui fondi del capitolo 1122020 del bilancio
1993 e successivi, così come riportato nel bilancio pluriennale 1993-
1995.
4. Agli oneri di
cui al comma precedente trovano copertura mediante vincolo sulle quote annuali
di spettanza regionale del fondo comune di cui all art. 8 della legge 16- 5-
1970, n° 281 e successive modificazioni, risultante dalle corrispondenti
delegazioni di pagamento rilasciate al Ministero del Tesoro dal Presidente della
Regione in conformita alle deliberazioni assunte dalla Giunta regionale a norma
dell art. 46 della legge regionale di contabilita 30- 5- 1977, n. 17 e
successive modificazioni ed integrazioni.]
(•) Articolo già modificato dall'art. 1 della l.r. 13/93, è stato successivamente abrogato dall'art. 3 della l.r. 33/93. Art. 16(Autorizzazione contrazione mutuo con la Cassa
DDPP) 1. La
Giunta regionale, a termini del 5o comma dell art. 20 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68, e autorizzata
a contrarre con la Cassa DDPP mutuo decennale al tasso di riferimento praticato
dalla stessa Cassa per il consolidamento delle annualita dovute per l
esercizio finanziario 1993.
2. Al pagamento
delle rate di ammortamento, a decorrere dal 1° gennaio 1994, si provvedera con
apposito stanziamento nel bilancio 1994 e nei bilanci successivi per tutta la
durata dell
ammortamento.
Art. 17(Voci di
spesa del disavanzo) 1. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale
presentera alla 1^ Commissione consiliare permanente una relazione contenente
l analisi settoriale delle voci di spesa che costituiscono l ammontare globale
del disavanzo.
2. Le relazioni di
cui al precedente comma deve elencare analiticamente gli impegni di spesa
assunti a favore di terzi, che si sono tradotti in obbligazioni in quanto oneri
certi ed esigibili a carico della finanza regionale, fornendo anche una proposta
di eventuale revoca degli impegni che non hanno determinato crediti certi ed
esigibili a favore di terzi.
3. La Giunta
regionale ed ogni altro centro di spesa della Regione, dalla data di entrata in
vigore della presente legge e fino alla presentazione della relazione di cui al
presente articolo, non devono assumere alcun provvedimento di liquidazione sugli
impegni di spesa afferenti alle voci di cui al precedente art.15 che non abbiano
gia prodotto crediti certi ed esigibili.
Art. 18(Divieto
proroghe tacite di contratti e convenzioni) 1. I contratti e le
convenzioni stipulati dalla Regione per la fornitura di beni e servizi,
operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano alla
scadenza contrattuale senza possibilita di ulteriore proroga
tacita.
2. Il competente Ufficio Contratti dell Assessorato AA.GG. curera la disdetta di tutti i
rapporti entro i tempi contrattuali.
3. La presente
normativa deve considerarsi in vigore per tutto il triennio 1993-
1995.
Art. 19(Divieto
automatismi di spesa) 1. Nelle more del riesame di tutta la
legislazione regionale, al fine di contenere in ogni caso le spese agli
effettivi stanziamenti di bilancio, le norme comportanti automatismi di spesa
devono intendersi non più operanti.
Art. 20(Durata della
moratoria) 1. La moratoria con gli istituti di credito di cui allart. 9,
2° comma, della L.R.
25 giugno 1991, n. 5, per le annualità a carico del bilancio autonomo della
Regione cessa al 31 dicembre 1992 con esclusione della Cassa DD.PP.
Art. 21(Sospensione
effetti artt. 20- 23 LR 23- 6- 1992, n. 10) 1. Nellesercizio finanziario 1993 non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 20,
21,
22
e 23
della L.R.
23 giugno 1992, n. 10 e, pertanto, restano in vigore gli articoli 29,
30,
31
e 33
della L.R.
30 maggio 1977, n. 17.
Art. 22(Insufficienza degli stanziamenti di
cassa) 1. Il
prelevamento di somme dal fondo di cui all art. 5 della presente legge e la
loro iscrizione in aumento dei vari capitoli di spesa per la integrazione delle
rispettive dotazioni di cassa sono disposti con delibera del Consiglio regionale
non soggetta a controllo, giusta quanto disposto dall art. 41 della legge di
contabilita regionale.
Art. 23(Modifica
art. 13 LR 3- 7- 1989, n. 10) 1. Allart. 13,
2° comma, della L.R.
3 luglio 1989, n. 10, è soppressa la frase nonché la regolarità della
relativa documentazione.
Art. 24Modifica art. 20 L.R. 30 maggio 1977, n. 17(3) Il comma 5 dell art. 20 della LR 30-
5- 1977 n. 17, come modificato dall art. 13 della LR 23- 6- 1992, n. 10, e
così modificato: Il referto tecnico di cui al comma precedente deve
essere vistato dal Settore Ragioneria .
(3) Articolo abrogato dall'art. 15,
comma 1, n. 16), l.r.
16 novembre 2001, n. 28, a decorrere dalla data di in vigore della legge di
approvazione del bilancio per l'esercizio 2002. Il presente articolo sostituiva
il quinto comma dell'art. 20,
l.r.
30 maggio 1977, n. 17, abrogata anch'essa dal suddetto art. 15.
Art. 25Rimodulazione P.O.P.(4) 1. La Giunta regionale in sede di rimodulazione del P.O.P. e P.I.M. è
autorizzata a reiscrivere nel bilancio corrente le economie accertate anche
sulle quote 1992 e precedenti.
(4) Articolo così modificato dall'art.3 della l.r. 32/93.
Art. 26Contenimento costi 1. I competenti assessorati dovranno adottare o proporre ogni utile iniziativa
idonea ad assicurare, in ogni caso, il contenimento dei costi dei vari servizi
entro gli stanziamenti di bilancio.
TITOLO 2Misure urgenti in materia di risanamento finanziario
CAPO 1Organizzazione dellAssessorato bilancio e ragioneria
Art. 27(5)
(5) Articolo rinviato dal Governo
CAPO 2Sanità
Art. 28(6)
(6) Rinviato dal Governo
Art. 29Farmacie convenzionate
2. È pertanto attribuito, con decorrenza 1°
luglio 1993, alle Unità sanitarie locali di cui all articolo 30 della presente
legge, il pagamento diretto delle competenze dovute alle farmacie convenzionate,
mediante utilizzazione della quota parte del Fondo sanitario nazionale.
3. La Giunta regionale procederà al pagamento
diretto, in forma centralizzata, delle competenze di cui sopra maturate sino
alla data del 30 giugno 1993.
Art. 30Vincolo di destinazione delle quote del F.S.N. 1. Le quote attribuite alle Unità sanitarie
locali in sede di riparto del Fondo sanitario regionale per le singole voci di
spesa di cui allart. 13 della presente legge non possono essere utilizzate per
il pagamento di spese diverse da quelle a cui sono assegnate.
2. La Giunta regionale, in sede di
provvedimento di ripartizione dei fondi, può individuare una sola unità
sanitaria locale nella Regione ai fini del pagamento della spesa sanitaria
convenzionata e farmaceutica. (7)
3. Leventuale cambio di destinazione dovrà
essere autorizzato, di volta in volta, dalla Giunta regionale che vi provvederà
con apposito atto deliberativo.
Art. 31(8)
(8) Rinviato dal Governo
CAPO 3Risanamento Aziende di trasporto pubblico locale
Art. 32(9) [1. La Regione promuove la mobilità del
personale fra le aziende esercenti pubblico trasporto locale in attuazione della
normativa statale vigente.
2. Le aziende pubbliche di trasporto
destinatarie di contributi regionali di esercizio, entro il termine di 60
giorni, propongono allapprovazione della Giunta regionale, ai sensi dellart. 5
della L.R.
8 gennaio 1992, n. 3, lorganico del personale dipendente.
3. Nelle aziende con più di 25 dipendenti,
pubbliche o private, destinatarie di contributi di esercizio, i posti vacanti
nelle arie qualifiche dovranno essere prioritariamente coperti con gli esuberi
accertati in altre aziende di trasporto, anche con il ricorso alla
riqualificazione. Alle stesse aziende è fatto divieto di assumere unità
lavorative senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, che dovrà
accertare limpossibilità della copertura mediante il ricorso alla mobilità.
4. Linosservanza delle disposizioni di cui ai
precedenti commi 2 e 3 costituisce inadempienza amministrativa ai sensi e per
gli effetti dellart. 8 della legge
regionale 19 marzo 1982, n. 13.]
(9) Articolo già non vistato dal Commissario del Governo, riformulato con l'art. 3 della l.r. 13/93 e successivamente modificato dall'art. 3 della l.r. 11/95, è stato abrogato dalla l.r. 14/98, art. 47, comma 8
Art. 33
(•) Rinviato dal Governo.
CAPO 4Formazione professionale
Art. 34Rinviato dal Governo.
CAPO 5Soppressione Enti strumentali
Sezione 1Ente regionale di sviluppo agricolo pugliese
Art. 35Soppressione
Art. 36(Commissario liquidatore) 1. Il Commissario liquidatore, oltre a quanto previsto dal comma 2bis dellart. 39 , al fine di assicurare lordinaria gestione amministrativa ed al fine di predisporre le condizioni e gli atti necessari alla liquidazione, esercita i poteri già di competenza degli organi amministrativi dellERSAP.(10) 2. Il Commissario ha il compito di predisporre, entro sei mesi dalla nomina, il piano di liquidazione dellEnte, da approvare con deliberazione del Consiglio regionale.(11) 3. Il Commissario, in particolare, entro lo stesso termine è tenuto a: a) procedere alla ricognizione analitica della situazione finanziaria dellEnte; b) predisporre i rendiconti finanziari sulla base dellaccertamento dei conti di gestione e il bilancio di previsione 1993; c) predisporre una dettagliata relazione sullattività finanziaria dellEnte (partecipazioni finanziarie in cooperative e società, fidejussioni ed eventuali anticipazioni) allegando lanalisi sullo stato delle cooperative società partecipate. 4. Il piano di liquidazione, in particolare, deve contenere: a) la situazione patrimoniale dellEnte e la ricognizione dei rapporti attivi e passivi; b) il programma delle dimissioni delle quote di partecipazione assunte; c) ogni altra azione necessaria a definire i contenuti. 5. Con la deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del piano di liquidazione si provvede alla dichiarazione di estinzione dellEnte. (12) 6. La Regione succede allERSAP nei rapporti giuridici attivi e passivi non esauriti dal Commissario liquidatore durante il suo mandato.(13)
(10) Comma così inserito dalla l.r. 13/94, art. 3, lett. d).(11) I termini previsti dal presente comma sono stati prorogati di sei mesi dal primo
comma, lettera a), dell'art. 3,
l.r. 12 aprile 1994, n. 13.(12) In attuazione di quanto previsto nel presente comma e in considerazione
dell'intervenuta prevista approvazione del relativo piano di liquidazione da
parte del Consiglio regionale con Delib.C.R. 28 ottobre 1997, n. 225 il già
soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (E.R.S.A.P.) è stato
dichiarato estinto dall'art. 45,
comma 1, l.r.
31 maggio 2001, n. 14. Vedi, anche, i commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo. (13) I termini previsti dal presente comma sono stati prorogati di sei mesi dal
primo comma, lettera a), dell'art. 3,
l.r. 12 aprile 1994, n. 13.
Art. 37Durata in carica e compensi 1. Il Commissario liquidatore e gli eventuali
sub-commissari durano in carica otto mesi a partire dalla data di nomina. (14)
2. Al Commissario compete un compenso pari
allindennità prevista per il Consigliere regionale.
3. Ai sub-commissari spetta il 60%
dellindennità prevista per il Commissario.
(14) Comma così inserito dalla l.r. 13/94, art. 3, lett. d).
Art. 38Beni mobili ed immobili 1. I beni mobili ed immobili di cui
lE.R.S.A.P. è titolare allatto della estinzione sono trasferiti alla Regione,
previa redazione di apposito inventario.
2. Per le strade e le opere di viabilità
ancora nella titolarità dellE.R.S.A.P. allatto della estinzione, la Giunta
dispone il trasferimento ai Comuni e alle Provincie rispettivamente competenti
sulla base della classificazione dei manufatti (15) (16)
(15) Il termine è stato prorogato di ulteriori quattro mesi dalla l.r. 13/94, art. 3, lett. g).(16) Articolo così modificato dalla l.r. 13/94, art. 3, lett. c).
Art. 39Riforma fondiaria
(••) Comma aggiunto dal primo comma, lettera d), dell'art. 3,
l.r.
12 aprile 1994, n. 13. Vedi, anche, quanto disposto dal primo comma
dell'art. 1, l.r.
31 ottobre 1995, n. 36.(••) I termini previsti dal presente comma sono stati prorogati di sei mesi dal primo
comma, lettera a), dell'art. 3, l.r. 12 aprile 1994, n. 13.
Art. 40Controlli 1. Gli atti concernenti il rinnovo delle
garanzie fidejussorie e la materia delle partecipazioni azionarie sono
sottoposti, su proposta della Giunta regionale, allapprovazione del Consiglio
regionale che può annullarli o modificarli nel termine improrogabile di 30
giorni dalla data di ricezione. Decorso infruttuosamente il predetto termine, la
proposta del Commissario liquidatore si intende approvata . (17)
2. Per le modalità di controllo sulla gestione
del Commissario è fatta salva la norma relativa ai punti a) e b) del 1° comma
dellart. 44 della L.R.
4 maggio 1985. n. 25. (18)
Art. 41Personale. 1. La Giunta regionale, informate le OO.SS.
del personale regionale, definisce tempestivamente le modalità di utilizzo,
durante la fase di liquidazione dellE.R.S.A.P., della struttura operativa e del
personale in servizio presso lEnte sulla base delle seguenti soluzioni:
a) ricollocazione del personale nellambito
degli uffici regionali, degli Enti e aziende regionali, degli Enti locali
destinatari di delega di funzioni;
b) utilizzo di tale personale e dei relativi
uffici da parte del Commissario liquidatore. (19)
(19) I termini previsti dal presente comma sono stati prorogati di sei mesi dal primo
comma, lettera a), dell'art.3,
l.r. 12 aprile 1994, n. 13.
Sezione 2Azienda regionale per lequilibrio faunistico
Art. 42Soppressione
2. Le competenze e le funzioni vengono
attribuite agli Assessorati allagricoltura e allambiente che, di concerto,
provvedono a riordinarle secondo gli indirizzi della normativa statale e
comunitaria.
Art. 43Commissario liquidatore 1. Il Presidente della Regione, su proposta
della Giunta regionale, nomina un commissario liquidatore dellAREF, scelto tra
esperti di riconosciuta professionalità di amministrazione e di gestione
finanziaria, che rimarrà in carica per la durata massima di quattro mesi a
partire dalla data di nomina. (20)
2. Il Commissario provvederà ad inviare alla
Giunta regionale una relazione sullo stato di consistenza dei beni mobili ed
immobili, la ricognizione generale dei rapporti attivi e passivi esistenti, il
bilancio di liquidazione.
3. Al Commissario liquidatore, che per i
compiti rivenienti dalla presente legge potrà avvalersi di personale della
stessa A.R.E.F., compete un compenso che sarà determinato con successivo
provvedimento dalla Giunta regionale e che non potrà essere superiore al 40%
dellindennità prevista per il Consigliere regionale.
4. Per quanto non previsto dalla presente
legge, relativamente ai compiti ed alle responsabilità del commissario
liquidatore, si rinvia alle norme del codice civile.
(20) Il termine previsto dal presente comma è stato prorogato di quattro mesi per
effetto del primo comma, lettera f) dell'art.3,
l.r. 12 aprile 1994, n. 13.
Art. 44Personale 1. La Giunta regionale, informate le OO.SS.
del personale regionale, definisce tempestivamente le modalità di utilizzo,
durante la fase di liquidazione dellA.R.E.F., della struttura operativa e del
personale in servizio presso lEnte sulla base delle seguenti soluzioni:
a) ricollocazione del personale nellambito
degli uffici regionali, degli enti e aziende regionali, degli Enti Locali
destinatari di delega di funzioni;
b) utilizzo di tale personale e dei relativi
uffici da parte del Commissario liquidatore.
Sezione 3Istituto regionale di incremento ippico per la Puglia
Art. 45Soppressione.
2. Le competenze e funzioni sono attribuite
allAssessorato regionale allagricoltura, che provvede a riordinarle secondo
gli indirizzi della normativa statale e regionale.
Art. 46Commissario liquidatore 1. Il Presidente della Regione, su proposta
della Giunta regionale, nomina un commissario liquidatore dellI.R.I.I.P.,
scelto tra esperti di riconosciuta professionalità in materia di amministrazione
e di gestione finanziaria, che rimarrà in carica per la durata massima di
quattro mesi a partire dalla data di nomina. (21)
2. Il Commissario provvederà ad inviare alla
Giunta regionale una relazione sullo stato di consistenza dei beni mobili ed
immobili, la ricognizione generale dei rapporti attivi e passivi esistenti, il
bilancio di liquidazione.
3. Al Commissario liquidatore, che per i
compiti rivenienti dalla presente legge potrà avvalersi di personale dello
stesso I.R.I.I.P., compete un compenso che sarà determinato con successivo
provvedimento dalla Giunta regionale e che non potrà essere superiore al 40%
dellindennità prevista per il Consigliere regionale.
4. Per quanto non previsto dalla presente
legge, relativamente ai compiti ed alle responsabilità del Commissario
liquidatore, si rinvia alle norme del codice civile.
(21) Il termine è stato prorogato di ulteriori quattro mesi dalla l.r. 13/94, art. 3, lett. g
Art. 47Personale
1. La Giunta regionale, informate le OO.SS.
del personale regionale, definisce tempestivamente le modalità di utilizzo,
durante la fase di liquidazione dellIRIIP, della struttura operativa e del
personale in servizio presso lEnte sulla base delle seguenti soluzioni:
a) ricollocazione del personale nellambito
degli uffici regionali, degli enti e aziende regionali, degli Enti locali
destinatari di delega di funzioni;
b) utilizzo di tale personale e dei relativi
uffici da parte del Commissario liquidatore.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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